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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 8752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8752 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20215/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in funzione di Giudice monocratico nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20215/2018 promossa da:
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Parte_1
Avv. Alessandra Cecconi e AL NO
Parte opponente Contro
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
DR ZI
Parte opposta
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Davide Perrotta Terza chiamata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di trattazione autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato il adiva Parte_1
l'intestato Tribunale opponendosi al decreto ingiuntivo ottenuto da
[...]
con il quale il Giudice del monitorio aveva ingiunto all'attrice il CP_1
pagamento dell'importo di € 203.591,60, oltre interessi come da domanda nei limiti del tasso soglia e, in particolare, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia
Pag. 1 di 6 l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione: IN VIA
PRELIMINARE IN RITO: -Accertare e dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Spoleto ai sensi dell'art. 21, comma 2, convenzione e dell'art. 19 c.p.c.; -Autorizzare la chiamata in causa della CP_3 [...]
(P.I. iscritta all Registro delle Imprese di Roma con il n. CP_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via P.IVA_1
Savoia n. 43/47, disponendo lo spostamento della prima udienza e concedendo termine per la citazione del terzo;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - ACCOGLIERE la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni espresse in premessa tanto in fatto quanto in diritto - DICHIARARE quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1802/2018 opposto, perché infondato, ingiusto ed illegittimo, e per l'effetto revocare il provvedimento;
- ACCERTARE E DICHIARARE che il creditore procedente ha agito senza la normale prudenza e per l'effetto
CONDANNARE in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1
al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 2, c.p.c.; ANCORA, IN VIA
PRINCIPALE - ACCERTARE e dichiarare che la società è tenuta a CP_2
garantire e manlevare il opponente da ogni e qualsivoglia conseguenza Parte_1
economica pregiudizievole nella denegata e non creduta ipotesi di conferma del decreto opposto e per l'effetto CONDANNARE la società a restituire al CP_2 Parte_1
le somme ricevute in pagamento ovvero, in alternativa, trasferire le stesse a CP_1
o, comunque, CONDANNARE la stessa ex art. 2041 c.c. al pagamento in favore
[...]
del della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto;
- Parte_1
CONDANNARE, per l'effetto, la società al risarcimento dei danni in favore CP_2
del in quanto, con la sua condotta, ha esposto l'Ente all'azione monitoria. Parte_1
Salvo ogni diritto istruttorio, si producono i n. 10 documenti di cui in narrativa. Con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio. Salvo ogni altro diritto”.
1.2.Si costituiva che rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda, eccezione o conclusione, così giudicare: In via pregiudiziale di rito: - rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio
Pag. 2 di 6 svolta dal stante la competenza territoriale del Tribunale di Roma, ai Parte_1
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1182, III comma, c.c. e 20 c.p.c. In via principale: - rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi”.
1.3.Si costituiva altresì la terza chiamata che rassegnava le seguenti CP_2
conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: - in via preliminare di rito: accertare e dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Spoleto ai sensi e per gli effetti di legge;
- nel merito: a) previo rigetto di ogni avversa pretesa che dovesse dimostrarsi infondata in fatto e in diritto con riferimento al credito controverso, accertare e dichiarare, l'avvenuta compensazione tra Controparte_2
e a vantaggio del dell'importo di €
[...] Controparte_1 Parte_1
230.521,08 a valere sull'importo di € 203.591,60 dovuti dall'opponente all'opposta ed oggetto di ingiunzione di pagamento;
b) per effetto dell'accoglimento del capo (a) accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria ingiunta fino alla concorrenza di €
230.521,08 a valere sull'importo di € 203.591,60, con riferimento alle fatture indebitamente accreditate dal in favore di e da questa Parte_1 Controparte_2
rimborsate in favore di c) sempre per effetto dell'accoglimento dei capi Controparte_1
(a) e (b) che precedono, accertare e dichiarare la compensazione fino alla concorrenza di €
230.521,08 (a valere sull'importo di € 203.591,60 indebitamente accreditato dal
[...]
in favore di di: (i) quanto dovuto dal debitore Parte_1 Controparte_2
ceduto alla cessionaria (a titolo di corrispettivi); (ii) quanto rimborsato dal cedente al cessionario (a titolo di retrocessione di crediti indebitamente accreditati dal debitore ceduto) e
(iii) quanto eventualmente dovuto dal cedente al debitore ceduto (a titolo di ripetizione di indebito); d) Per effetto dell'accoglimento dei capi che precedono, disporre l'estromissione di dal presente giudizio;
e) In mero subordine, laddove le altre Controparte_2
Parti non confermassero l'effetto estintivo sopra invocato e, in particolare, il Parte_1
non rinunciasse alla domanda di ripetizione svolta nei confronti di Controparte_2
né l'Ecc.mo Tribunale accertasse e dichiarasse l'intervenuta estinzione di ogni
[...]
ulteriore obbligazione a carico di chiede volersi accertare e Controparte_2
Pag. 3 di 6 dichiarare il diritto di alla ripetizione di quanto rimborsato Controparte_2
a fino alla concorrenza di € 230.521,08 (a valere sull'importo di € Controparte_1
203.591,60 indebitamente accreditato dal in favore di Parte_1 [...]
, onde poter eseguire con quella provvista il rimborso in favore del Controparte_2 Parte_1
opponente, che ne ha svolto domanda di ripetizione. f) nella denegata e non creduta
[...]
ipotesi di condanna di al pagamento dell'importo Controparte_2
eventualmente accertato in favore del relativo titolare, accertare e dichiarare la buona fede di in ordine all'avvenuto pagamento ex latere accipientis e, per Controparte_2
l'effetto, riconoscere gli interessi nella misura legale e non di mora sulla somma capitale ut sopra a far data della domanda;
g) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del difensore antistatario”
2.Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente cui ha aderito anche la terza chiamata.
2.1.In particolare, parte opponente deduceva che agiva in Controparte_1
qualità di cessionaria del credito nei confronti del e che l'art. Parte_1
21, secondo comma delle Condizioni Generali – allegato D – alla convenzione
“Energia Elettrica 13”, stipulata in data 9 dicembre 2015 da con la CP_3
società prevedeva che per le controversie insorte tra fornitore del CP_2
servizio e le Amministrazioni contraenti, la competenza dovesse essere determinata in base alla normativa vigente con conseguente competenza del
Tribunale di Spoleto nella cui circoscrizione rientra il . Parte_1
2.2.A fronte di tale eccezione, parte opposta deduceva l'inammissibilità atteso che l'incompetenza del giudice adito non era stata contestata rispetto a tutti i possibili e concorrenti criteri di competenza previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c., aggiungendo, inoltre, di aver individuato l'intestato Tribunale facendo applicazione dell'art. 20 c.p.c. e l'art. 1182, terzo comma, c.c.
2.3.Invero, ai fini della contestazione della competenza territoriale non sono necessarie particolari formule sacramentali. Pur in maniera estremamente sintetica, può ritenersi che parte opponente abbia indicato tutti i possibili fori
Pag. 4 di 6 alternativi concorrenti, atteso che, come di seguito meglio precisato, conducono tutti all'individuazione del Tribunale di Spoleto in ragione della sua ubicazione nella circoscrizione del Comune di . Pt_1
2.4.Deve, infatti, osservarsi che il forum destinatae solutionis per il pagamento di somme da parte di Province o Comuni, da identificare, in deroga all'art. 1182
c.c. ed alla “portabilità” dei debiti pecuniari, va individuato con il luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente obbligato al pagamento. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità “in tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, anche a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del forum destinatae solutionis spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore (nella specie Roma, essendo stato convenuto, con il ricorso per ingiunzione, il
, e ciò anche nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato Controparte_4
mediante accreditamento del relativo importo su un conto corrente bancario o postale o mediante commutazione del relativo titolo in vaglia cambiario o postale, costituendo tali forme di adempimento, applicabili su richiesta del creditore ed aventi carattere facoltativo per il titolare dell'ufficio di tesoreria, una mera semplificazione delle modalità di riscossione che non comporta una modificazione del luogo dell'adempimento (Cass. 3505/2020; Cass.30006/2018)”
(Cass. sez. I, n. 13908/2024).
2.5.Lo stesso forum contractus deve, d'altra parte, individuarsi in , essendo Pt_1
il luogo in cui vi è stata la determinazione ad aderire alla convenzione già stipulata tra Consip s.p.a. e (docc. 2 e 11 di parte attrice). CP_2
2.6.Per le suesposte ragioni sussiste, pertanto, la competenza del Tribunale di
Spoleto ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
2.7.Come da orientamento consolidato in giurisprudenza, infatti, il Giudice che
Pag. 5 di 6 dichiara l'incompetenza del Tribunale adito rimane funzionalmente competente a decidere sul decreto ingiuntivo che, stante la declaratoria di incompetenza, deve essere appunto revocato.
3.Considerata la peculiarità della questione sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'incompetenza del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Spoleto e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1802/2018; assegna il termine di 30 giorni per la riassunzione della domanda dinnanzi al Tribunale di Spoleto;
spese compensate
Così è deciso in data 4.6.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in funzione di Giudice monocratico nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20215/2018 promossa da:
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Parte_1
Avv. Alessandra Cecconi e AL NO
Parte opponente Contro
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
DR ZI
Parte opposta
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Davide Perrotta Terza chiamata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di trattazione autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato il adiva Parte_1
l'intestato Tribunale opponendosi al decreto ingiuntivo ottenuto da
[...]
con il quale il Giudice del monitorio aveva ingiunto all'attrice il CP_1
pagamento dell'importo di € 203.591,60, oltre interessi come da domanda nei limiti del tasso soglia e, in particolare, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia
Pag. 1 di 6 l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione: IN VIA
PRELIMINARE IN RITO: -Accertare e dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Spoleto ai sensi dell'art. 21, comma 2, convenzione e dell'art. 19 c.p.c.; -Autorizzare la chiamata in causa della CP_3 [...]
(P.I. iscritta all Registro delle Imprese di Roma con il n. CP_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via P.IVA_1
Savoia n. 43/47, disponendo lo spostamento della prima udienza e concedendo termine per la citazione del terzo;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - ACCOGLIERE la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni espresse in premessa tanto in fatto quanto in diritto - DICHIARARE quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1802/2018 opposto, perché infondato, ingiusto ed illegittimo, e per l'effetto revocare il provvedimento;
- ACCERTARE E DICHIARARE che il creditore procedente ha agito senza la normale prudenza e per l'effetto
CONDANNARE in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1
al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 2, c.p.c.; ANCORA, IN VIA
PRINCIPALE - ACCERTARE e dichiarare che la società è tenuta a CP_2
garantire e manlevare il opponente da ogni e qualsivoglia conseguenza Parte_1
economica pregiudizievole nella denegata e non creduta ipotesi di conferma del decreto opposto e per l'effetto CONDANNARE la società a restituire al CP_2 Parte_1
le somme ricevute in pagamento ovvero, in alternativa, trasferire le stesse a CP_1
o, comunque, CONDANNARE la stessa ex art. 2041 c.c. al pagamento in favore
[...]
del della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto;
- Parte_1
CONDANNARE, per l'effetto, la società al risarcimento dei danni in favore CP_2
del in quanto, con la sua condotta, ha esposto l'Ente all'azione monitoria. Parte_1
Salvo ogni diritto istruttorio, si producono i n. 10 documenti di cui in narrativa. Con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio. Salvo ogni altro diritto”.
1.2.Si costituiva che rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda, eccezione o conclusione, così giudicare: In via pregiudiziale di rito: - rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio
Pag. 2 di 6 svolta dal stante la competenza territoriale del Tribunale di Roma, ai Parte_1
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1182, III comma, c.c. e 20 c.p.c. In via principale: - rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi”.
1.3.Si costituiva altresì la terza chiamata che rassegnava le seguenti CP_2
conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: - in via preliminare di rito: accertare e dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Spoleto ai sensi e per gli effetti di legge;
- nel merito: a) previo rigetto di ogni avversa pretesa che dovesse dimostrarsi infondata in fatto e in diritto con riferimento al credito controverso, accertare e dichiarare, l'avvenuta compensazione tra Controparte_2
e a vantaggio del dell'importo di €
[...] Controparte_1 Parte_1
230.521,08 a valere sull'importo di € 203.591,60 dovuti dall'opponente all'opposta ed oggetto di ingiunzione di pagamento;
b) per effetto dell'accoglimento del capo (a) accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria ingiunta fino alla concorrenza di €
230.521,08 a valere sull'importo di € 203.591,60, con riferimento alle fatture indebitamente accreditate dal in favore di e da questa Parte_1 Controparte_2
rimborsate in favore di c) sempre per effetto dell'accoglimento dei capi Controparte_1
(a) e (b) che precedono, accertare e dichiarare la compensazione fino alla concorrenza di €
230.521,08 (a valere sull'importo di € 203.591,60 indebitamente accreditato dal
[...]
in favore di di: (i) quanto dovuto dal debitore Parte_1 Controparte_2
ceduto alla cessionaria (a titolo di corrispettivi); (ii) quanto rimborsato dal cedente al cessionario (a titolo di retrocessione di crediti indebitamente accreditati dal debitore ceduto) e
(iii) quanto eventualmente dovuto dal cedente al debitore ceduto (a titolo di ripetizione di indebito); d) Per effetto dell'accoglimento dei capi che precedono, disporre l'estromissione di dal presente giudizio;
e) In mero subordine, laddove le altre Controparte_2
Parti non confermassero l'effetto estintivo sopra invocato e, in particolare, il Parte_1
non rinunciasse alla domanda di ripetizione svolta nei confronti di Controparte_2
né l'Ecc.mo Tribunale accertasse e dichiarasse l'intervenuta estinzione di ogni
[...]
ulteriore obbligazione a carico di chiede volersi accertare e Controparte_2
Pag. 3 di 6 dichiarare il diritto di alla ripetizione di quanto rimborsato Controparte_2
a fino alla concorrenza di € 230.521,08 (a valere sull'importo di € Controparte_1
203.591,60 indebitamente accreditato dal in favore di Parte_1 [...]
, onde poter eseguire con quella provvista il rimborso in favore del Controparte_2 Parte_1
opponente, che ne ha svolto domanda di ripetizione. f) nella denegata e non creduta
[...]
ipotesi di condanna di al pagamento dell'importo Controparte_2
eventualmente accertato in favore del relativo titolare, accertare e dichiarare la buona fede di in ordine all'avvenuto pagamento ex latere accipientis e, per Controparte_2
l'effetto, riconoscere gli interessi nella misura legale e non di mora sulla somma capitale ut sopra a far data della domanda;
g) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del difensore antistatario”
2.Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente cui ha aderito anche la terza chiamata.
2.1.In particolare, parte opponente deduceva che agiva in Controparte_1
qualità di cessionaria del credito nei confronti del e che l'art. Parte_1
21, secondo comma delle Condizioni Generali – allegato D – alla convenzione
“Energia Elettrica 13”, stipulata in data 9 dicembre 2015 da con la CP_3
società prevedeva che per le controversie insorte tra fornitore del CP_2
servizio e le Amministrazioni contraenti, la competenza dovesse essere determinata in base alla normativa vigente con conseguente competenza del
Tribunale di Spoleto nella cui circoscrizione rientra il . Parte_1
2.2.A fronte di tale eccezione, parte opposta deduceva l'inammissibilità atteso che l'incompetenza del giudice adito non era stata contestata rispetto a tutti i possibili e concorrenti criteri di competenza previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c., aggiungendo, inoltre, di aver individuato l'intestato Tribunale facendo applicazione dell'art. 20 c.p.c. e l'art. 1182, terzo comma, c.c.
2.3.Invero, ai fini della contestazione della competenza territoriale non sono necessarie particolari formule sacramentali. Pur in maniera estremamente sintetica, può ritenersi che parte opponente abbia indicato tutti i possibili fori
Pag. 4 di 6 alternativi concorrenti, atteso che, come di seguito meglio precisato, conducono tutti all'individuazione del Tribunale di Spoleto in ragione della sua ubicazione nella circoscrizione del Comune di . Pt_1
2.4.Deve, infatti, osservarsi che il forum destinatae solutionis per il pagamento di somme da parte di Province o Comuni, da identificare, in deroga all'art. 1182
c.c. ed alla “portabilità” dei debiti pecuniari, va individuato con il luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente obbligato al pagamento. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità “in tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, anche a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del forum destinatae solutionis spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore (nella specie Roma, essendo stato convenuto, con il ricorso per ingiunzione, il
, e ciò anche nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato Controparte_4
mediante accreditamento del relativo importo su un conto corrente bancario o postale o mediante commutazione del relativo titolo in vaglia cambiario o postale, costituendo tali forme di adempimento, applicabili su richiesta del creditore ed aventi carattere facoltativo per il titolare dell'ufficio di tesoreria, una mera semplificazione delle modalità di riscossione che non comporta una modificazione del luogo dell'adempimento (Cass. 3505/2020; Cass.30006/2018)”
(Cass. sez. I, n. 13908/2024).
2.5.Lo stesso forum contractus deve, d'altra parte, individuarsi in , essendo Pt_1
il luogo in cui vi è stata la determinazione ad aderire alla convenzione già stipulata tra Consip s.p.a. e (docc. 2 e 11 di parte attrice). CP_2
2.6.Per le suesposte ragioni sussiste, pertanto, la competenza del Tribunale di
Spoleto ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
2.7.Come da orientamento consolidato in giurisprudenza, infatti, il Giudice che
Pag. 5 di 6 dichiara l'incompetenza del Tribunale adito rimane funzionalmente competente a decidere sul decreto ingiuntivo che, stante la declaratoria di incompetenza, deve essere appunto revocato.
3.Considerata la peculiarità della questione sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'incompetenza del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Spoleto e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1802/2018; assegna il termine di 30 giorni per la riassunzione della domanda dinnanzi al Tribunale di Spoleto;
spese compensate
Così è deciso in data 4.6.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 6 di 6