Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/04/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 29.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3840 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 24/07/2024 ed iscritto al n 3840 - 2024 RG , vertente tra
- , c.f. nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 15.03.1939 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via Del Gelsomino, 45, presso lo Studio dell'Avv. Francesca Araniti (C.F.: ), C.F._2 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- (C.F. Controparte_1
– P.IVA ), con sede in RO, in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo (CF
- PEC t) e C.F._3 Email_1 dall'Avv. Valeria Grandizio (CF ), in virtù di C.F._4 procura generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Persona_1
RO (repertorio 37875 – raccolta 7313);
- resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
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- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il ricorrente ha convenuto l per sentire riconoscere il diritto CP_2 all'indennità di accompagnamento spettante al ricorrente, con condanna dell' al pagamento dei ratei scaduti, dal 10.10.2022 (fino alla data del CP_2 deposito del presente ricorso, oltre interessi legali da calcolarsi ex art. 1219
c.c. dal 121 giorno successivo alla notifica del decreto di omologa
(24.4.2023) e dunque dal 22.8.2023, ovvero dalla data ritenuta di giustizia.
§ 2. In sintesi nel ricorso esponeva:
- con Decreto di Omologa, ex art. 445 bis, V comma c.p.c., pubblicato il 14.4.2023 nell'ambito del proc. 235/2022 R.G. del Settore lavoro e previdenza del Tribunale di Reggio Calabria, il giudice omologava l'accertamento in capo al ricorrente della sussistenza con decorrenza dal 10.10.2022 del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento;
- con PEC del 24.4.2023 il patronato inviava Controparte_3 il Modello AP 70, unitamente al decreto di omologa sopra citato, al mandato ed al documento di identità del ricorrente;
- l' richiedeva con PEC del 22.8.2023 all il certificato di CP_2 CP_3 espiata pena del ricorrente che veniva trasmesso dal patronato, in data
18.9.2023;
- perdurando, nei mesi successivi, la mancata corresponsione delle somme dovute a titolo di indennità di accompagnamento, seguivano una serie di interlocuzioni con la Direzione Provinciale dell' di Reggio Calabria, CP_2
a cui veniva consegnato il certificato di espiata pena del ricorrente anche in originale, brevi manu, in data 6.11.2023;
- Seguivano numerosi solleciti ma l' continuava a non erogare la CP_2 prestazione e con pec del 5.3.2024 motivava: “La posizione dell'interessato risulta bloccata da Ministero Giustizia ex L.92/2012 art.2
c. 61 - il certificato espiata pena risulta agli atti e si è in attesa di verifica e sblocco ”; su tale motivazione l' restava Parte_2 CP_2 ferma nonostante le ulteriori varie diffide di parte ricorrente;
- Dal certificato di espiata pena rilasciato dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in data 14.9.2023, reiteratamente esibito all'Ente di Previdenza, risulta che: - il ricorrente ha interamente espiato la pena della reclusione ad anni 5, inflittagli con la sentenza emessa nell'ambito del proc. 46/93 RGNR DDA, in data 21.6.2005; - che è stato emesso, in data 6.7.2005, un provvedimento di archiviazione per avvenuta espiazione;
- che “la pena inflitta per il reato di cui alla sentenza sopra indicata risulta interamente espiata e pertanto non residua pena da espiare per questo titolo”. In punto di diritto il ricorrente ribadiva che è un libero cittadino che ha integralmente espiato la pena per cui ha riportato condanna, che non è stato 2 3
coinvolto in alcun successivo procedimento penale ed è titolare di pensione di vecchiaia n. Prestazione 021670036025993, ed argomentava sull'interpretazione del comma 58 e 61 dell'articolo 2 della legge n. 92 del 2012 per escludere la fondatezza del “blocco” dell'erogazione della prestazione.
§ 3. Deve darsi atto che l' si era costituita il 3.01.2025 chiedendo il CP_2 rigetto del ricorso, tuttavia con le note di trattazione scritta del 13.01.2025 per la prima udienza ha modificato le conclusioni chiedendo la cessazione della materia del contendere e dando atto che: “L' ha provveduto ad CP_1 accogliere in autotutela la domanda di parte ricorrente, come da comunicazione di riliquidazione del 07.01.2025 che si allega.” Tale circostanza che determina la cessazione della materia del contendere
è stata sottoposta al contraddittorio e la difesa di parte ricorrente chiede solo che si tenga conto della soccombenza virtuale ai fini della liquidazione delle spese legali. Pertanto, in conformità alle conclusioni delle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
§ 4. Le spese legali seguono il principio della soccombenza virtuale e vengono poste a carico dell' , liquidate ex DM 55/2014 in misura CP_2 compresa tra il medio ed il minimo in considerazione della condotta processuale dell'ente che sin dalla prima udienza ha dato atto della riliquidazione in autotutela.
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' Controparte_4
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali
[...]
a favore del ricorrente, che liquida in € 4.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e Iva come per legge, il tutto da distrarsi a favore dell'Avv. Francesca Araniti dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 30.4.2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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