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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 3417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3417 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 18/07/2025 innanzi al Giudice Onorario dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 18981/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
Sono comparsi: l'avv. Palma in sostituzione dell'avv. Ruta Ruta e l'avv. Accardi in sostituzione dell'avv. Cernigliaro nell'interesse dell' CP_1 .
L'avv. Palma dichiara di aver depositato agli atti una nuova domanda amministrativa in quanto quella precedente in effetti non è stata rinvenuta.
Chiede pertanto un rinvio per la definizione della domanda nuova o in subordine un rinvio per discussione e decisione.
L'avv. Accardi si riporta alla eccezione preliminare di improponibilità del ricorso, si oppone alle richieste di controparte e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice Onorario
si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 17.34 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione EPYBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18981 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
_nata a Palermo il 23/06/1988, C.F. C.F. 1 , residente in [...]
Palermo, via Patti n. 97, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Ruta Ruta, per mandato in atti
- ricorrente -
CONTRO
,in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana
59, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
-resistente-
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 18/07/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
Dichiara improponibile il ricorso;
Spese irripetibili. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.12.2024, Parte_1 conveniva in giudizio l'CP_1 e,
premettendo di essere in possesso di tutti i requisiti di legge, chiedeva il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno nucleo familiare a partire dal 2019, con condanna dell'Istituto al pagamento della complessiva somma di euro 7671,50 o della diversa somma da accertarsi nel corso del giudizio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'CP_1, eccependo la improponibilità della domanda per carenza della domanda amministrativa volta alla corresponsione della prestazione richiesta, nel merito deduceva l'assenza di prova in ordine ai requisiti previsti per la fruizione del beneficio invocato.
La causa senza alcuna istruttoria all'odierna udienza viene decisa.
Preliminarmente occorre pronunciarsi sulla ammissibilità/proponibilità della domanda.
Nel caso che occupa, parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, da parte dell' CP_1, dell'assegno nucleo familiare a decorrere dal 2019, tuttavia, non ha indicato in ricorso gli estremi della domanda amministrativa di prestazione, né ha allegato in atti la domanda stessa, nonostante la concessione di un termine nel corso del giudizio, limitandosi ad affermare di averla proposta.
Invero all'odierna udienza parte ricorrente ha dichiarato di non avere rinvenuto la domanda amministrativa in oggetto, ma di averne depositata una nuova.
Orbene, nell'assoluta incertezza circa l'avvenuta corretta presentazione della domanda amministrativa, ritiene questo decidente che difetti, in concreto, un presupposto dell'azione, né ai fini di questo giudizio, assume rilevanza la nuova domanda recentemente presentata.
Come osservato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la mancata presentazione all'Istituto
previdenziale della domanda amministrativa di prestazione determina la radicale improponibilità
della domanda giudiziale, in quanto “la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione giudiziaria nelle controversie previdenziali ed ha lo scopo di consentire una definizione prima di adire il giudice: in mancanza di questa l'azione giudiziaria è
improponibile, senza che in contrario possano trarsi argomenti né dall'art. 8 L. n. 533/1973 (che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo), né dall'art. 443 c.p.c., che prevede la mera improcedibilità della domanda giudiziale soltanto per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo,
che sia stato però iniziato. (Corte di Cassazione Sentenza 27 maggio 2019, n. 14412)
Ancora, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha affermato che: "In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della do-manda giudiziale, la cui omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in giudizio" - Cass. civ. 19767/2017 (in termini cfr Cass. civ. 14020/2015,
Cass. civ. 5453/2017, Cass. civ. 4463/2000).
Orbene, in mancanza della produzione in giudizio della domanda amministrativa, non può che ritenersi che la stessa non sia stata proposta, con la conseguenza che, in ossequio ai suindicati principi giurisprudenziali, l'odierna domanda giudiziale è da dichiararsi improponibile.
Ogni altra questione resta assorbita.
Alla soccombenza non segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, avendo la stessa fornito la dichiarazione richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c.,
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 18.7.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 18/07/2025 innanzi al Giudice Onorario dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 18981/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
Sono comparsi: l'avv. Palma in sostituzione dell'avv. Ruta Ruta e l'avv. Accardi in sostituzione dell'avv. Cernigliaro nell'interesse dell' CP_1 .
L'avv. Palma dichiara di aver depositato agli atti una nuova domanda amministrativa in quanto quella precedente in effetti non è stata rinvenuta.
Chiede pertanto un rinvio per la definizione della domanda nuova o in subordine un rinvio per discussione e decisione.
L'avv. Accardi si riporta alla eccezione preliminare di improponibilità del ricorso, si oppone alle richieste di controparte e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice Onorario
si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 17.34 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione EPYBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18981 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
_nata a Palermo il 23/06/1988, C.F. C.F. 1 , residente in [...]
Palermo, via Patti n. 97, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Ruta Ruta, per mandato in atti
- ricorrente -
CONTRO
,in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana
59, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
-resistente-
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 18/07/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
Dichiara improponibile il ricorso;
Spese irripetibili. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.12.2024, Parte_1 conveniva in giudizio l'CP_1 e,
premettendo di essere in possesso di tutti i requisiti di legge, chiedeva il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno nucleo familiare a partire dal 2019, con condanna dell'Istituto al pagamento della complessiva somma di euro 7671,50 o della diversa somma da accertarsi nel corso del giudizio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'CP_1, eccependo la improponibilità della domanda per carenza della domanda amministrativa volta alla corresponsione della prestazione richiesta, nel merito deduceva l'assenza di prova in ordine ai requisiti previsti per la fruizione del beneficio invocato.
La causa senza alcuna istruttoria all'odierna udienza viene decisa.
Preliminarmente occorre pronunciarsi sulla ammissibilità/proponibilità della domanda.
Nel caso che occupa, parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, da parte dell' CP_1, dell'assegno nucleo familiare a decorrere dal 2019, tuttavia, non ha indicato in ricorso gli estremi della domanda amministrativa di prestazione, né ha allegato in atti la domanda stessa, nonostante la concessione di un termine nel corso del giudizio, limitandosi ad affermare di averla proposta.
Invero all'odierna udienza parte ricorrente ha dichiarato di non avere rinvenuto la domanda amministrativa in oggetto, ma di averne depositata una nuova.
Orbene, nell'assoluta incertezza circa l'avvenuta corretta presentazione della domanda amministrativa, ritiene questo decidente che difetti, in concreto, un presupposto dell'azione, né ai fini di questo giudizio, assume rilevanza la nuova domanda recentemente presentata.
Come osservato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la mancata presentazione all'Istituto
previdenziale della domanda amministrativa di prestazione determina la radicale improponibilità
della domanda giudiziale, in quanto “la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione giudiziaria nelle controversie previdenziali ed ha lo scopo di consentire una definizione prima di adire il giudice: in mancanza di questa l'azione giudiziaria è
improponibile, senza che in contrario possano trarsi argomenti né dall'art. 8 L. n. 533/1973 (che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo), né dall'art. 443 c.p.c., che prevede la mera improcedibilità della domanda giudiziale soltanto per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo,
che sia stato però iniziato. (Corte di Cassazione Sentenza 27 maggio 2019, n. 14412)
Ancora, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha affermato che: "In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della do-manda giudiziale, la cui omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in giudizio" - Cass. civ. 19767/2017 (in termini cfr Cass. civ. 14020/2015,
Cass. civ. 5453/2017, Cass. civ. 4463/2000).
Orbene, in mancanza della produzione in giudizio della domanda amministrativa, non può che ritenersi che la stessa non sia stata proposta, con la conseguenza che, in ossequio ai suindicati principi giurisprudenziali, l'odierna domanda giudiziale è da dichiararsi improponibile.
Ogni altra questione resta assorbita.
Alla soccombenza non segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, avendo la stessa fornito la dichiarazione richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c.,
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 18.7.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile