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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 29/09/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2601/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 24/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 11/6/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato ELISA STELLA Parte_1 C.F._1
MONTEMAGNI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n.30, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
ARIANNA ORLANDI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Torre del Lago Puccini (LU), via Adone del Cima n.17, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) AFFIDAMENTO e COLLOCAMENTO Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio SO della responsabilità genitoriale disgiunto per gli atti di ordinaria amministrazione e congiunto per gli atti di straordinaria amministrazione, con suo stabile e prevalente collocamento con la madre e presso la residenza materna di Via della Maulina 411 a Lucca - frazione Monte San Parte_1
Quirico, dove il bimbo ha sempre vissuto (e casa comune dei genitori durante la loro convivenza oggi cessata). La RA si impegna a preavvisare e/o comunicare tempestivamente al Sig. Pt_1 Pt_2
1 eventuale futuro suo cambio di residenza e il nuovo indirizzo di collocamento del figlio minore presso di lei. 2) MANTENIMENTO 2-A) In considerazione del prevalente collocamento del minore presso la madre e delle valutate odierne differenze retributive e conseguenti capacità patrimoniali dei genitori, Parte_2 si obbliga a versare a , a titolo di contributo di mantenimento del figlio , Parte_1 SO
l'importo di € 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, da corrispondere mediante bonifico bancario o altre equipollenti modalità concordate entro il giorno 10 di ogni mese.
2-B) Per espresso accordo tra i genitori sul punto, e quale ulteriore contributo pro quota del Pt_2 al mantenimento del figlio minore, l'assegno Unico Universale correlato a rapporto di lavoro dipendente per (già assegno familiare) spetterà e sarà erogato per l'intero alla madre SO
. A tal fine, il Sig. si impegna, a richiesta della RA , a fornire Parte_1 Pt_2 Pt_1 eventuale documentazione necessaria per formalizzare la richiesta all'Ente preposto.
2-C) Le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche documentate in favore del figlio minore faranno carico ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, ed ove SO anticipate per intero da uno dei coobbligati andranno a questi rimborsate dall'altro genitore per la quota parte di 1/2 dietro esibizione / consegna in copia della ricevuta attestante l'effettuato pagamento. I Signori e precisano che riguardo alle spese straordinarie si Parte_1 Parte_2 atterranno al relativo capitolo all'interno del protocollo approvato ed operante presso il Tribunale di Lucca, che con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di conoscere. In particolare, si danno qua per note ai ricorrenti ed approvate: la distinzione in protocollo tra spese straordinarie “richiedenti” e spese straordinarie “non richiedenti” il previo consenso di entrambi i genitori ai fini della ripartizione/rimborso pro quota e, all'interno di ciascuna categoria , le ivi indicate concrete tipologie di spese mediche , scolastiche ed extrascolastiche incluse nel rispettivo elenco.
3) FREQUENTAZIONE E DIRITTO DI VISITA PATERNO a) Per ogni singolo periodo composto da due settimane (e negli orari non coperti dalla permanenza del bimbo oggi presso l'asilo e in futuro presso gli istituti scolastici di appartenenza), il diritto di visita e frequentazione del padre quale genitore non collocatario sarà così regolato: Prima settimana del calendario bisettimanale: Il Martedì: Il padre prenderà all'uscita di asilo/scuola e resterà con lui fino alle ore SO
21,00 del giorno stesso, quando lo riporterà presso l'abitazione materna Il Venerdì : Il padre prenderà all'uscita di asilo/scuola, il figlio pernotterà con il padre SO
e questi lo riporterà all'abitazione materna la mattina successiva del sabato alle ore 10,00 Seconda settimana del calendario bisettimanale: Il Mercoledì : Il padre prenderà all'uscita di asilo/scuola e resterà con lui fino alle SO ore 21,00 del giorno stesso, quando lo riporterà presso l'abitazione materna :
Il Sabato : Il padre prenderà alle ore 10 presso l'abitazione materna, il figlio SO pernotterà con il padre e questi lo riporterà presso l'abitazione materna il giorno successivo domenica alle ore 21,00 b) Qualora, nei giorni di calendario sopra indicati di pertinenza del padre, il figlio minore per qualsiasi ragione non avesse asilo/scuola (sciopero, giornate festive e “ponti”, chiusura per elezioni) il padre prenderà il figlio alle ore 10 presso l'abitazione materna anziché all'orario normale
2 coincidente con l'uscita da asilo/scuola). c) Durante la stagione estiva di chiusura asilo/scuola, nei giorni di calendario sopra riportati e di sua pertinenza il padre prenderà il figlio alle ore 10,00 presso l'abitazione materna (martedì e venerdì della prima settimana;
mercoledì della seconda settimana), dove lo riporterà alle ore 22,00 anziché 21,00 (il martedì della prima settimana;
il mercoledì e la domenica della seconda settimana) d) I genitori stabiliscono che il calendario e gli orari sopra indicati potranno essere derogati ma ogni qualvolta dietro previo loro accordo. e) Durante il periodo di ferie estive, compatibilmente ed in corrispondenza con il periodo feriale di ciascuno di loro, i genitori trascorreranno con il figlio minore un periodo di max 15 giorni consecutivi durante il mese di giugno, luglio o di agosto da stabilire e concordare preventivamente ogni anno, dandone preavviso all'altro genitore almeno 30 gg prima del predetto periodo . f) I genitori trascorreranno con il figlio minore le festività principali (Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, S.Silvestro, Capodanno, Epifania , Pasqua, Pasquetta) e il giorno del suo compleanno sempre seguendo il criterio della normale alternanza tra di loro e previi accordi da tempestivamente definire anno per anno. Il figlio trascorrerà inoltre con il genitore il giorno del compleanno di questi e il giorno dei compleanni dei parenti suoi più stretti (sorelle , nonni, zii e cugini). g) Rapporti coi nonni: Nei giorni di collocazione del figlio presso la madre e di diritto / visita e frequentazione paterna, i genitori si scambiano reciproco consenso al fatto che il figlio minore potrà di volta in volta restare insieme ai nonni materni o ai nonni paterni durante gli orari lavorativi di madre e padre. In ogni caso, i genitori si impegnano reciprocamente a far mantenere equilibrato rapporto di frequentazione del figlio minore con nonni e parenti più stretti». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di
, nato fuori dal matrimonio il 21/5/2019 - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la SO regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 24/9/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 24/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 11/6/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato ELISA STELLA Parte_1 C.F._1
MONTEMAGNI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n.30, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
ARIANNA ORLANDI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Torre del Lago Puccini (LU), via Adone del Cima n.17, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) AFFIDAMENTO e COLLOCAMENTO Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio SO della responsabilità genitoriale disgiunto per gli atti di ordinaria amministrazione e congiunto per gli atti di straordinaria amministrazione, con suo stabile e prevalente collocamento con la madre e presso la residenza materna di Via della Maulina 411 a Lucca - frazione Monte San Parte_1
Quirico, dove il bimbo ha sempre vissuto (e casa comune dei genitori durante la loro convivenza oggi cessata). La RA si impegna a preavvisare e/o comunicare tempestivamente al Sig. Pt_1 Pt_2
1 eventuale futuro suo cambio di residenza e il nuovo indirizzo di collocamento del figlio minore presso di lei. 2) MANTENIMENTO 2-A) In considerazione del prevalente collocamento del minore presso la madre e delle valutate odierne differenze retributive e conseguenti capacità patrimoniali dei genitori, Parte_2 si obbliga a versare a , a titolo di contributo di mantenimento del figlio , Parte_1 SO
l'importo di € 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, da corrispondere mediante bonifico bancario o altre equipollenti modalità concordate entro il giorno 10 di ogni mese.
2-B) Per espresso accordo tra i genitori sul punto, e quale ulteriore contributo pro quota del Pt_2 al mantenimento del figlio minore, l'assegno Unico Universale correlato a rapporto di lavoro dipendente per (già assegno familiare) spetterà e sarà erogato per l'intero alla madre SO
. A tal fine, il Sig. si impegna, a richiesta della RA , a fornire Parte_1 Pt_2 Pt_1 eventuale documentazione necessaria per formalizzare la richiesta all'Ente preposto.
2-C) Le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche documentate in favore del figlio minore faranno carico ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, ed ove SO anticipate per intero da uno dei coobbligati andranno a questi rimborsate dall'altro genitore per la quota parte di 1/2 dietro esibizione / consegna in copia della ricevuta attestante l'effettuato pagamento. I Signori e precisano che riguardo alle spese straordinarie si Parte_1 Parte_2 atterranno al relativo capitolo all'interno del protocollo approvato ed operante presso il Tribunale di Lucca, che con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di conoscere. In particolare, si danno qua per note ai ricorrenti ed approvate: la distinzione in protocollo tra spese straordinarie “richiedenti” e spese straordinarie “non richiedenti” il previo consenso di entrambi i genitori ai fini della ripartizione/rimborso pro quota e, all'interno di ciascuna categoria , le ivi indicate concrete tipologie di spese mediche , scolastiche ed extrascolastiche incluse nel rispettivo elenco.
3) FREQUENTAZIONE E DIRITTO DI VISITA PATERNO a) Per ogni singolo periodo composto da due settimane (e negli orari non coperti dalla permanenza del bimbo oggi presso l'asilo e in futuro presso gli istituti scolastici di appartenenza), il diritto di visita e frequentazione del padre quale genitore non collocatario sarà così regolato: Prima settimana del calendario bisettimanale: Il Martedì: Il padre prenderà all'uscita di asilo/scuola e resterà con lui fino alle ore SO
21,00 del giorno stesso, quando lo riporterà presso l'abitazione materna Il Venerdì : Il padre prenderà all'uscita di asilo/scuola, il figlio pernotterà con il padre SO
e questi lo riporterà all'abitazione materna la mattina successiva del sabato alle ore 10,00 Seconda settimana del calendario bisettimanale: Il Mercoledì : Il padre prenderà all'uscita di asilo/scuola e resterà con lui fino alle SO ore 21,00 del giorno stesso, quando lo riporterà presso l'abitazione materna :
Il Sabato : Il padre prenderà alle ore 10 presso l'abitazione materna, il figlio SO pernotterà con il padre e questi lo riporterà presso l'abitazione materna il giorno successivo domenica alle ore 21,00 b) Qualora, nei giorni di calendario sopra indicati di pertinenza del padre, il figlio minore per qualsiasi ragione non avesse asilo/scuola (sciopero, giornate festive e “ponti”, chiusura per elezioni) il padre prenderà il figlio alle ore 10 presso l'abitazione materna anziché all'orario normale
2 coincidente con l'uscita da asilo/scuola). c) Durante la stagione estiva di chiusura asilo/scuola, nei giorni di calendario sopra riportati e di sua pertinenza il padre prenderà il figlio alle ore 10,00 presso l'abitazione materna (martedì e venerdì della prima settimana;
mercoledì della seconda settimana), dove lo riporterà alle ore 22,00 anziché 21,00 (il martedì della prima settimana;
il mercoledì e la domenica della seconda settimana) d) I genitori stabiliscono che il calendario e gli orari sopra indicati potranno essere derogati ma ogni qualvolta dietro previo loro accordo. e) Durante il periodo di ferie estive, compatibilmente ed in corrispondenza con il periodo feriale di ciascuno di loro, i genitori trascorreranno con il figlio minore un periodo di max 15 giorni consecutivi durante il mese di giugno, luglio o di agosto da stabilire e concordare preventivamente ogni anno, dandone preavviso all'altro genitore almeno 30 gg prima del predetto periodo . f) I genitori trascorreranno con il figlio minore le festività principali (Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, S.Silvestro, Capodanno, Epifania , Pasqua, Pasquetta) e il giorno del suo compleanno sempre seguendo il criterio della normale alternanza tra di loro e previi accordi da tempestivamente definire anno per anno. Il figlio trascorrerà inoltre con il genitore il giorno del compleanno di questi e il giorno dei compleanni dei parenti suoi più stretti (sorelle , nonni, zii e cugini). g) Rapporti coi nonni: Nei giorni di collocazione del figlio presso la madre e di diritto / visita e frequentazione paterna, i genitori si scambiano reciproco consenso al fatto che il figlio minore potrà di volta in volta restare insieme ai nonni materni o ai nonni paterni durante gli orari lavorativi di madre e padre. In ogni caso, i genitori si impegnano reciprocamente a far mantenere equilibrato rapporto di frequentazione del figlio minore con nonni e parenti più stretti». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di
, nato fuori dal matrimonio il 21/5/2019 - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la SO regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 24/9/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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