TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 19/03/2026, n. 5218
TAR
Ordinanza collegiale 29 settembre 2025
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TAR
Sentenza 19 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Carenza di interesse a ricorrere per il terzo classificato

    Le censure avverso la seconda classificata sono state ritenute inammissibili dal Consiglio di Stato e la ricorrente non può ambire a scavalcare il secondo classificato. Pertanto, manca l'interesse a ricorrere per l'annullamento degli atti relativi all'aggiudicatario.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per motivi già esaminati e ritenuti infondati

    Le sentenze del Consiglio di Stato hanno già respinto le censure relative all'incongruità dell'offerta della seconda classificata e hanno ritenuto legittime le fasi della procedura relative alla verifica di anomalia dell'offerta della prima classificata, limitando l'annullamento alla sola valutazione del punteggio del responsabile di commessa.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per carenza di interesse

    Le sentenze del Consiglio di Stato hanno già respinto le censure relative all'incongruità dell'offerta della seconda classificata e hanno ritenuto legittime le fasi della procedura relative alla verifica di anomalia dell'offerta della prima classificata, limitando l'annullamento alla sola valutazione del punteggio del responsabile di commessa.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per carenza di interesse

    Le sentenze del Consiglio di Stato hanno già respinto le censure relative all'incongruità dell'offerta della seconda classificata e hanno ritenuto legittime le fasi della procedura relative alla verifica di anomalia dell'offerta della prima classificata, limitando l'annullamento alla sola valutazione del punteggio del responsabile di commessa.

  • Inammissibile
    Carenza di interesse a ricorrere per il terzo classificato

    Le censure avverso la seconda classificata sono state ritenute inammissibili dal Consiglio di Stato e la ricorrente non può ambire a scavalcare il secondo classificato. Pertanto, manca l'interesse a ricorrere per l'annullamento degli atti relativi all'aggiudicatario.

  • Rigettato
    Infondatezza della doglianza sulla regolarità contributiva

    La giurisprudenza ritiene che i certificati DURC positivi abbiano valore di prova fino a querela di falso e si impongano alla stazione appaltante. La Regione ha verificato la regolarità contributiva per l'intero periodo, con un'interruzione giustificata dalla sospensione cautelare del contratto. Anche in tale periodo, la regolarità è attestata dai DURC prodotti.

  • Rigettato
    Infondatezza delle censure relative agli illeciti professionali

    Il RUP ha valutato che le penali non rientrano tra i gravi illeciti professionali in quanto relative a contratti con diverso oggetto e natura dell'inadempimento, o contestate dall'aggiudicataria. Le indagini penali non hanno portato a provvedimenti definitivi o sono irrilevanti. La giurisprudenza richiede un'ampia discrezionalità dell'amministrazione nel valutare l'affidabilità del concorrente, senza automatismo espulsivo.

  • Inammissibile
    Carenza di interesse a ricorrere per il terzo classificato

    Le censure avverso la seconda classificata sono state ritenute inammissibili dal Consiglio di Stato e la ricorrente non può ambire a scavalcare il secondo classificato. Pertanto, manca l'interesse a ricorrere per l'annullamento degli atti relativi all'aggiudicatario.

  • Inammissibile
    Carenza di interesse a ricorrere per il terzo classificato

    Le censure avverso la seconda classificata sono state ritenute inammissibili dal Consiglio di Stato e la ricorrente non può ambire a scavalcare il secondo classificato. Pertanto, manca l'interesse a ricorrere per l'annullamento degli atti relativi all'aggiudicatario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 19/03/2026, n. 5218
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5218
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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