Ordinanza collegiale 29 settembre 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 19/03/2026, n. 5218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5218 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05218/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14296/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14296 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Contact Care Solutions S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9025292292, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti, Dario Capotorto, Rosamaria Lo Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gloria Di Gregorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fratto, Vincenzo Gambardella, Egidio Mammone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carmen Di Carlo, Simona Consani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl Roma 5, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valentino Vincenzo Giulio Vescio di Martirano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario ad acta per il piano di rientro del disavanzo sanitario della Regione, NM RO Spallanzani, Policlinico Tor Vergata, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Cns Consorzio Nazionale IZ Società Cooperativa, Consorzio ON IZ e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile, Formula IZ Società Cooperativa, UR Scs, Nuovo Futuro Cooperativa Sociale, Maggio ’82 Società Cooperativa Sociale, Seatt Società Cooperativa Sociale IZ Avanzati Tecnologici e Tera-Peutici A R.L, S.D.S. S.r.l., Coop.Va di Facchinaggio L. Morelli, Giotto Cooperativa Sociale, non costituiti in giudizio;
Consorzio ON IZ e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Annibali, Marco Orlando, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio Cns - Consorzio Nazionale IZ Società Cooperativa, Società di IZ S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Nilo, Michele Perrone, Angelo Michele Benedetto, Marco Nilo, con domicilio eletto presso lo studio Michele Perrone in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
rispetto al lotto 3 in contestazione,
- della determinazione prot. G15744 del 25/11/2024 con la quale la Regione Lazio – Direzione regionale programmazione economica e centrale acquisti ha approvato l’operato con cui la Commissione Giudicatrice il 19/11/2024, ha proceduto alla rivalutazione dell’offerta tecnica del RT CN Consorzio Nazionale IZ Società Cooperativa - SDS S.r.l. a seguito di riesame in sede di esecuzione di sentenze del Consiglio di Stato n. 08780-08781-08782-08783-08784 del 4/11/2024, ha approvato la graduatoria di gara, ha disposto sempre in favore del RT CN Consorzio Nazionale IZ Società Cooperativa - SDS S.r.l. la nuova aggiudicazione della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio suddivisa in 5 lotti per un importo complessivo di € 177.742.908,61, iva esclusa, per la durata di 48 mesi e della relativa comunicazione ex art. 76, comma 5, d.lgs. 50/2016 del 26/11/2024, ha disposto la rinnovazione della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 in capo all’aggiudicatario, omettendo invece di rinnovare la verifica di anomalia e sul rispetto dei minimi retributivi, ha preso atto dell’inefficacia della Convenzione stipulata il 22/12/2022 e ha ritenuto di procedere alla stipula di una nuova Convenzione e ha, infine, nominato il nuovo RUP della procedura;
- del verbale della seduta riservata del 19/11/2024 con cui la Commissione Giudicatrice ha riesaminato l’offerta tecnica del RT CN Consorzio Nazionale IZ Società Cooperativa - SDS S.r.l. per il criterio di valutazione di cui al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara (“1b Responsabile del servizio/commessa. Verranno valutate l’esperienza e la competenza nel ruolo richiesto di responsabile di commessa”), ha assegnato un nuovo punteggio a quest’ultimo concorrente, procedendo altresì al calcolo del punteggio tecnico complessivo e del punteggio totale e ha redatto la nuova graduatoria di gara che ha visto collocato al primo posto sempre il RT CN-SDS e al secondo posto il Consorzio ON, nonché della tabella sui punteggi allegata;
- della nuova graduatoria di gara redatta all’esito della nuova valutazione dell’offerta del RT CN nella parte in cui vede il RT CN e il Consorzio ON posti al primo e al secondo posto;
- ove occorrer possa, della nota prot. 1405576 del 14/11/2024 con cui la Regione ha convocato la Commissione giudicatrice per rinnovare le valutazioni in capo al RT CN-SDS;
- ove occorrer possa, della determinazione n. G11932 del 12/9/2022 con la quale è stata disposta la (vecchia) aggiudicazione della procedura centralizzata regionale, relativa all’affidamento del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, Lotti 1-5, in favore dell’RT CN Soc. Coop.-SDS S.r.l. per un importo complessivo di € 177.742.908,61 e dei provvedimenti in essa richiamati e della convenzione stipulata tra la Regione Lazio e il RT CN-SDS il 22/12/2022;
- di tutti i verbali di gara sia delle sedute pubbliche che delle sedute riservate, nessuno escluso, tra cui il verbale n. 1 del 25/2/2022, il verbale n. 2 del 7/3/2022, il verbale n. 3 del 18/3/2022 e la determinazione n. G04025 del 4/4/2022 afferenti all’ammissione dei concorrenti in gara nella parte in cui hanno valutato e ammesso in gara il RT CN-SDS e il Consorzio ON anziché disporne l’esclusione;
- delle richieste di soccorso istruttorio, tra cui quelle del 10/3/2022, delle richieste di integrazioni documentali e degli esiti delle stesse nonchè della determina G04025 del 4/4/2022 laddove hanno disposto l’ammissione in gara del RT CN-SDS e del Consorzio ON e non l’esclusione delle stesse;
- ove occorrer possa, della determinazione prot. G05216 02/5/2022 di nomina della Commissione giudicatrice e dei verbali n. 4 dell’11/4/2022 e n. 5 del 29/4/2022;
- del verbale di seduta virtuale n. 1 del 18/5/2022, dei verbali delle sedute riservate n. 1 del 6/6/2022, n. 2 del 15/6/2022, n. 3 del 28/6/2022 e n. 4 dell’11/7/2022 e dei relativi allegati, e delle richieste di chiarimenti del 28/6/2022, in cui la commissione ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche, nella parte in cui hanno valutato e utilmente collocato in graduatoria il RT CN-SDS e il Consorzio ON, anziché disporne l’esclusione;
- del verbale della seduta virtuale n. 2 del 11/7/2022 e degli allegati, in cui la Commissione ha proceduto all’apertura delle offerte economiche, redatto la graduatoria e rimesso gli atti al RUP per la verifica di anomalia nella parte in cui hanno ammesso, valutato e utilmente collocato in graduatoria il RT CN-SDS e il Consorzio ON, anziché disporne l’esclusione;
- del verbale di seduta riservata n. 6 del 6/9/2022 che ha determinato gli esiti della verifica di anomalia e degli altri atti, allegati, richieste, verbali e determinazioni afferenti al subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta del RT CN-SDS;
- dei suddetti atti, della disciplina di gara e, segnatamente, degli artt. 17, 21 e 22 laddove interpretati nel senso di consentire l’omissione della verifica del rispetto dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva in base al costo della manodopera esplicitato nel documento allegato all’offerta economica anche rispetto al concorrente posto al secondo posto in graduatoria;
- del verbale di seduta riservata n. 7 del 8/9/2022 che ha dato atto degli esiti positivi del controllo del possesso dei requisiti speciali di gara in capo al RT CN-SDS;
- di tutti i provvedimenti della Stazione appaltante, dei verbali pubblici e riservati anche non indicati, e della graduatoria finale nella parte in cui hanno ammesso, valutato e utilmente collocato in graduatoria il RT CN-SDS e il Consorzio ON;
- degli esiti, allo stato non conosciuti, della rinnovata verifica dei requisiti ex art. 80 d.lgs. 50/2016 condotta in capo al RT CN-SDS;
- del silenzio/rifiuto serbato rispetto all’istanza di accesso agli atti del 17/12/2024;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non conosciuti e successivi alla proposizione del presente ricorso;
- del contratto/convenzione e ordinativi di fornitura eventualmente stipulati nelle more del giudizio;
nonché
- per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore o mediante subentro nel contratto ove medio tempore stipulato;
nonché
- per la dichiarazione di inefficacia del contratto contratto/convenzione e ordinativi di fornitura medio tempore stipulati e sottoscritti e la rinnovazione della gara.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONTACT CARE SOLUTIONS S.R.L. il 8\4\2025:
rispetto al lotto in contestazione, per l’annullamento, oltre che di tutti gli atti già impugnati, anche
- del verbale del RUP del 26/2/2025 “per l’efficacia dell’aggiudicazione della determinazione n. G15744 del 25/11/2024” con cui la committente ha dato atto dei controlli eseguiti in capo al RT e degli altri eventuali verbali o atti del RUP, della Commissione o in generale della Stazione appaltante ad esso connessi o collegati, non conosciuti;
- della pec del 6/03/2025 (riferimento al registro di sistema num.: PI145567-21) con cui è stato comunicato che “a seguito del positivo esito delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti ex art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis , l'aggiudicazione disposta con Determinazione n. G15744 del 25/11/2024 in favore del RT CN Consorzio Nazionale IZ Società Cooperativa - SDS Srl è divenuta efficace";
- della nota E0032522 del 13/1/2025 acquisita dal RT CN- SDS e delle richieste rivolte al RT CN-SDS e alle richieste fatte agli enti competenti;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non conosciuti e successivi alla proposizione del ricorso e dei presenti motivi aggiunti;
- del contratto/convenzione e ordinativi di fornitura eventualmente stipulati nelle more del giudizio;
nonché
- per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore o mediante subentro nel contratto ove medio tempore stipulato;
nonché
- per la dichiarazione di inefficacia del contratto contratto/convenzione e ordinativi di fornitura medio tempore stipulati e sottoscritti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONTACT CARE SOLUTIONS S.R.L il 4\12\2025:
sempre rispetto al lotto in contestazione, per l’annullamento, oltre che di tutti gli atti già impugnati con il ricorso e con i precedenti motivi aggiunti di ricorso, anche, con i presenti motivi aggiunti,
- della pec del 28/10/2025 e della nota della Direzione Regionale Trasformazione digitale e procurement della Regione Lazio del 28/10/2025 afferente alla “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del IZo CUP occorrente le Aziende Sanitarie della Regione Lazio”, avente ad oggetto l’“Esibizione documentale in esecuzione delle ordinanze del TAR Lazio nn. 16821/2025-16822/2025-16823/2025-16824/2025-16825/2025 del 29/9/2025”;
- della nota del 30/10/2025 “Esibizione documentale in esecuzione Ordinanze TAR Lazio” con cui la Regione ha trasmesso un ulteriore documento;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non conosciuti e successivi alla proposizione del ricorso e dei presenti motivi aggiunti;
- del contratto/convenzione e ordinativi di fornitura stipulati nelle more del giudizio;
nonché ex art. 116 c.p.a. e/o ex art. 112 c.p.a.
nonché
per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore o mediante subentro nel contratto ove medio tempore stipulato;
nonché
per la dichiarazione di inefficacia del contratto contratto/convenzione e degli ordinativi di fornitura medio tempore stipulati e sottoscritti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl Roma 1 e di Consorzio ON IZ e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile” e di Consorzio Cns - Consorzio Nazionale IZ Società Cooperativa e di Società di IZ S.r.l. e di Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e di Azienda Sanitaria Locale Roma 3 e di Regione Lazio e di Asl Roma 5;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa VI ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.La ricorrente ha impugnato la determinazione della Regione Lazio del 25 novembre 2024, con la quale è stato approvato l’operato con cui la Commissione giudicatrice, il 19 novembre 2024, ha proceduto alla rivalutazione dell’offerta tecnica del RT CN Consorzio Nazionale IZ Società Cooperativa - SDS S.r.l. (a seguito di riesame in sede di esecuzione di sentenze del Consiglio di Stato n. 8780-8781-8782-8783-8784 del 4 novembre 2024), ha approvato la graduatoria di gara, ha disposto sempre in favore del RT CN la nuova aggiudicazione della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (suddivisa in 5 lotti), ha disposto la rinnovazione della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 in capo all’aggiudicatario, ha preso atto dell’inefficacia della Convenzione stipulata il 22 dicembre 2022 e ha ritenuto di procedere alla stipula di una nuova Convenzione e ha, infine, nominato il nuovo RUP della procedura.
1.1 In particolare, con bando di gara pubblicato su GUUE e GURI il 22 dicembre 2021, la Direzione Centrale Acquisti della Ragione Lazio ha avviato la gara n. 8385135 finalizzata all’acquisizione del servizio CUP occorrente le Aziende Sanitarie della Regione.
Nella seduta dell’11 luglio 2022, la Commissione ha aperto le offerte economiche e ha assegnato i punteggi finali per ciascun lotto, redigendo la graduatoria finale che ha visto collocato al primo posto il RT CN, seguito al secondo posto dal Consorzio ON e al terzo posto dal ricorrente RT Contact Care.
La ricorrente, con cinque ricorsi, ha impugnato l’aggiudicazione dei 5 lotti di gara chiedendo l’esclusione delle prime due concorrenti e, in subordine, l’annullamento della gara.
I suddetti giudizi si sono conclusi con le sentenze nn. 7467, 7468, 7469 del 3 maggio 2023 e nn. 8431 e 8432 del 17 maggio 2023, con cui il TAR ha annullato l’intera procedura con riferimento a tutti i lotti di gara.
Il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli (sentenze nn. 2262/2024, 2261/2024, 2263/2024, 2270/2024 e 2266/2024 dell’8 marzo 2024) e in riforma delle sentenze impugnate ha respinto i ricorsi di primo grado, determinando la reviviscenza delle aggiudicazioni originariamente disposte e ha, altresì, respinto l’appello incidentale (e di conseguenza i motivi di ricorso di primo grado) con pronuncia di rito, dichiarando l’inammissibilità delle censure svolte dall’attuale ricorrente nei confronti della seconda graduata (Consorzio ON), perché asseritamente legate a verifiche non espletate dalla Stazione Appaltante (e quindi a poteri non esercitati) e dichiarando improcedibili i motivi concernenti l’offerta prima graduata.
1.2 Anche il Consorzio ON, altro concorrente in gara, ha proposto cinque differenti impugnazioni avverso il medesimo provvedimento di aggiudicazione e questo Tribunale, con sentenze nn. 6597/2024 e 6598/2024 del 5 aprile 2024, nn. 6824/2024, 6825/2024 del 9 aprile 2024 e n. 6200/2024 ha respinto tutte le censure formulate.
I giudizi di appello sono stati definiti con sentenze nn. 8780/2024, 8781/2024, 8782/2024, 8783/2024, 8784/2024 del 4 novembre 2024, con cui il Consiglio di Stato ha annullato per tutti i lotti di gara l’aggiudicazione disposta il 12 settembre 2022 dalla Regione Lazio in favore del RT CN.
2. La Regione Lazio, preso atto dell’annullamento dell’aggiudicazione disposta giudizialmente, ha riconvocato la Commissione giudicatrice allo scopo di riattivare la valutazione dell’offerta tecnica del RT CN e, all’esito di tale nuova valutazione compiuta dalla Commissione, la Regione, con provvedimento del 25 novembre 2024, ha preso atto della nuova graduatoria determinata a seguito delle suddette operazioni di rivalutazione dell’offerta tecnica di CN, che ha visto comunque la stessa prima in graduatoria su tutti e cinque lotti di gara, con 90,94 punti, seguita dal Consorzio ON, con 90,68 punti, e dall’esponente RT Contact Care Solutions, con 78,79 punti.
3. La Regione ha poi approvato la nuova graduatoria e ha disposto l’aggiudicazione della gara sempre in favore del RT CN – SDS attivando il rinnovo delle verifiche di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016.
4. La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
“A) Per l’annullamento dell’aggiudicazione per la violazione della corretta scansione del procedimento di gara: 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 94, 95, co. 10, e 97 d.lgs. 50/2016. Violazione degli artt. 17, 21, 22 e 23 del disciplinare. Illegittima omissione della verifica del costo della manodopera e della riedizione del procedimento di verifica di anomalia dell’offerta. Eccesso e sviamento di potere in tutte le sue forme sintomatiche e in particolare per difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza manifeste. Difetto di motivazione. Violazione del principio di economicità e buon andamento.
B) Per l’annullamento dell’aggiudicazione e l’esclusione di CN:
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23, co. 16, 30, co. 3 e 4, 59, co. 3 e 4, 80, co. 5, lett. a), 94, 95, co. 10, e 97, co. 5 e 6, del d.lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 51 l. 81/2015 e dell’art. 25 l. regionale n. 7/2018. Violazione e falsa applicazione del CCNL applicato e dei minimi salariali. Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 21, 22, 23 e 24 del disciplinare. Aliud pro alio. Impossibilità dell’offerta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1346 c.c. in combinato disposto con l’art. 1324 c.c. e con l’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e in particolare per difetto di istruttoria, omissione della verifica del costo della manodopera e della riedizione del procedimento di verifica di anomalia dell’offerta, travisamento dei fatti nonché per illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza manifeste. Difetto di motivazione. Violazione della par condicio competitorum. Violazione del principio di economicità e buon andamento. Sviamento di potere. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, co. 4, dell’art. 80, co. 5, lett. a), e dell’art. 30, co. 3, d.lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, co. 5, lett. c, c-bis, f-bis e art. 80, co. 10-bis, d.lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5.1, 7, 12, 13, 14, 15 e 19 del disciplinare. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria. Omessa, carente e contraddittoria motivazione. 4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 80, co. 5, lett. c-ter), c), d.lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, co. 5, lett. c-bis), f-bis) d.lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione delle linee ANAC n. 6/2016. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5.1, 12, 13, 14, 15 e 19 del disciplinare. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria.
C. Sull’esclusione dalla gara del consorzio ON:
5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23, co. 16, 30, co. 3 e 4, 59, co. 3 e 4, 80, co. 5 lett. a, 94, co. 2, 95, co. 10, e 97, co. 5 e 6, del d.lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 51 l. 81/2015 e dell’art. 25 l.r. 7/2018. Violazione e falsa applicazione del CCNL applicato e dei minimi salariali. Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 21, 22, 23 e 24 del disciplinare. Aliud pro alio. Offerta peggiorativa. Impossibilità e nullità dell’offerta e conseguente invalidità degli atti che hanno disposto l’inserimento dell’offerta in graduatoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1346 c.c. in combinato disposto con l’art. 1324 c.c. eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e in particolare per difetto di istruttoria, omissione della verifica del costo della manodopera e della riedizione del procedimento di verifica di anomalia dell’offerta, travisamento dei fatti nonché per illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza manifeste. Difetto di motivazione. Violazione della par condicio competitorum. Violazione del principio di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione. Sviamento di potere.”
4.1 Sostiene la ricorrente:
- che la Regione, pur avendo preso atto dell’annullamento dell’originaria graduatoria e degli atti conseguenti e pur avendo avviato “il procedimento di rinnovo delle verifiche sull’insussistenza in capo all’aggiudicatario delle cause di esclusione dalle procedure di gara di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016”, non ha, tuttavia, rinnovato la verifica di anomalia dell’offerta né, ancor più gravemente, la verifica sulla congruità dei costi della manodopera e sul rispetto dei minimi salariali;
- che il RUP era tenuto a rieditare tutte le fasi della procedura successive alla graduatoria quindi sia quella di verifica del possesso dei requisiti, fase che ha correttamente ritenuto di riattivare, sia quella di verifica di anomalia e di verifica del costo della manodopera;
- che il CCNL Multiservizi applicato dal RT CN (oltre che posto a fondamento dalla Regione per la determinazione del costo della manodopera) prevedeva già nella versione del 2021, agli artt. 73 e 73 bis del contratto, una clausola di aggiornamento IPCA che nel 2025, considerata l’inflazione maturata dal 2021 ad oggi, ha portato a una maggiorazione degli oneri retributivi dal 14% al 16% in più, di cui l’aggiudicatario si dovrà fare carico per la durata quadriennale del contratto e che rendono semplicemente insostenibile l’offerta presentata da quest’ultima, oltre che evidentemente sottostimati i costi della manodopera palesemente violativi dei minimi retributivi di legge;
- che il costo della manodopera previsto dal RT CN è violativo dei minimi retributivi tabellari e che il costo della manodopera è ampiamente sottostimato al punto da restituire un’offerta in grave perdita;
- che l’applicazione del CCNL Multiservizi in base agli incrementi IPCA ad oggi effettivamente registrati fa sì che le retribuzioni previste dal CN siano ampiamente inferiori ai minimi retributivi che vanno corrisposti al personale e, più in generale, che il costo della manodopera che il RT CN sarà tenuto a sopportare supera i ricavi, producendo un’offerta in gravissima perdita;
- che CN va esclusa altresì per la violazione dell’art. 80, co. 4, del d.lgs. 50/2016 per l’accertata irregolarità contributiva perdurante durante tutto il periodo di gara, conclamata da ultimo anche dall’INPS che – a seguito delle verifiche svolte all’esito del procedimento attivato dall’Ispettorato del Lavoro della Provincia di Trento, confluite nel Verbale unico di accertamento e notificazione n. 188807 del 17/3/2021 e nel successivo Verbale di accertamento prot. n. 771903 del 26/10/2021 – acquisiti tali atti, ha autonomamente verificato omissioni contributive riconducibili alla UR (consorziata esecutrice di CN) con atto di accertamento del 16/4/2023
- che CN non possiede i requisiti di professionalità richiesti dall’art. 80, co. 5, lett. c) e c-ter) d.lgs. 50/2016;
- che CN non ha dichiarato alcunché, in relazione agli illeciti professionali, integrando la violazione delle previsioni dell’art. 80, co. 5, lett. c-bis) e f-bis) d.lgs. 50/2016:
- che anche il Consorzio ON doveva essere escluso aver previsto nella propria offerta un costo della manodopera palesemente violativo dei minimi retributivi tabellari.
5. Si è costituito il Consorzio ON deducendo:
- che i motivi avverso l’incongruità dell’offerta e, più in particolare, l’asserita eccessiva sottostima del costo della manodopera dichiarato dall’odierno controinteressato, sono stati già oggetto di esame da parte delle sentenze intervenute, con la conseguenza dell’inammissibilità di questi motivi per violazione del ne bis in idem;
- che la censura concerne la presunta incongruità dell’offerta del Consorzio ON, alla luce dei rinnovi dei CCNL applicati dalla controinteressata intervenuti durante la procedura di gara, è inammissibile posto che con essa si censurano poteri che l’Amministrazione ancora non ha esercitato.
6. La Regione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto, a seguito delle sentenze su richiamate, risulta oramai consolidata la posizione della seconda graduata.
7. Si è costituita CN eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto la ricorrente non ha interesse a coltivare i motivi di esclusione a carico dell’aggiudicatario non potendo conseguire alcuna utilità concreta dal loro accoglimento, in quanto non può “dimostrare di poter ambire, quanto meno, a scavalcare in graduatoria Consorzio ON”, seconda classificata, poiché l’offerta di Consorzio ON non è stata sottoposta a verifica di anomalia.
La CN ha poi controdedotto nel merito.
8. Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il verbale del RUP del 26/2/2025 “per l’efficacia dell’aggiudicazione della determinazione n. G15744 del 25/11/2024” con cui la committente ha dato atto dei controlli eseguiti in capo al RT e gli atti presupposti, deducendo i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, co. 4 prima e seconda parte, dell’art. 80, co. 5, lett. A), e dell’art. 30, co. 3, del d.lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, co. 6, del d.lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, co. 5, lett. c, c-bis, f-bis e art. 80, co. 10-bis, d.lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 2bis, l. 7/8/1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5.1, 7, 12, 13, 14, 15 e 19 del disciplinare. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria. Omessa, carente e contraddittoria motivazione.
8.1 Sostiene la ricorrente:
- che al fine di verificare il rispetto della condizione di ammissibilità prevista dall’art. 80, co. 4, del d.lgs. 50/2016 e nella specie l’esistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, agli obblighi contributivi e previdenziali, ovvero quelle ostative al rilascio del DURC, in capo alle componenti del RT aggiudicatario e alle consorziate indicate come esecutrici in gara, il RUP si è limitato a richiedere il DURC relativo ai mesi di settembre o ottobre 2024 e di gennaio o febbraio 2025, mentre la regolarità contributiva dell’operatore economico deve sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda e deve permanere per tutta la durata della procedura selettiva, senza soluzione di continuità.
8.2 La Regione ha rilevato che la regolarità contributiva della consorziata UR risulta costantemente verificata dalla stazione appaltante e nello specifico da febbraio 2022 a febbraio 2023 e da gennaio 2024 a maggio 2025. Il periodo di interruzione della verifica (febbraio 2023-gennaio 2024) corrisponde al periodo in cui l’aggiudicazione da Determinazione n. G11932 del 12/09/2022 era sospesa a seguito delle Ordinanze cautelari del TAR nn. 727-728-729-730-1938 del 31/01/2023. Eppure, anche in tale periodo la regolarità contributiva della UR risulta comprovata dai relativi DURC prodotti nel presente giudizio direttamente dalla controinteressata Consorzio Nazionale IZ Società Cooperativa. Tutti i menzionati documenti attestano la regolarità contributiva della consorziata in parola sia nei confronti dell’INPS che dell’INAIL.
8.3 La CN ha rilevato:
- che del tutto correttamente il RUP ha appurato la regolarità dei DURC di settembre 2024 e gennaio 2025 dovendosi limitare a verificare la persistenza del requisito nella fase successiva alla nuova aggiudicazione (visto che la fase precedente è stata oggetto di plurime verifiche). In ogni caso, la censura difetta di prova di resistenza dato che UR sin dall’8.2.2022 ha dimostrano inequivocabilmente il possesso del requisito della regolarità contributiva senza alcuna soluzione di continuità sino ad oggi;
- che la posizione di UR al momento della presentazione dell’offerta era perfettamente in regola.
9. Con ordinanza collegiale del 29 settembre 2025 n. 16823 questa Sezione, pronunciandosi sull’istanza istruttoria formulata dalla ricorrente “anche a valere come istanza ex art. 116 c.p.a.”, l’ha accolta e ordinato all’Amministrazione l’esibizione della documentazione di cui al verbale del RUP del 26 febbraio 2025 relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016.
10. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 4 dicembre 2025, parte ricorrente a seguito dall’ostensione documentale ha dedotto ulteriori vizi da cui sarebbe dovuta discendere l’esclusione dell’aggiudicataria.
11. Nel corso del giudizio si sono costituite altresì la Asl Roma 1, l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, la Asl Roma 3 e la Asl Roma 5 chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti, in quanto inammissibili, improcedibili ed infondati.
In particolare l’Asl Roma 1, l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e l’Asl Roma 3 hanno preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di atti di gara adottati esclusivamente dalla Regione.
12. All’udienza pubblica del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente devono ritenersi infondate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dall’Asl Roma 1, dall’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e dall’Asl Roma 3.
Il principio di diritto affermato da Cons. St. Ad. pl. 18 maggio 2018 n. 8 secondo cui, in caso di impugnazione di una gara di appalto svolta in forma aggregata da un soggetto per conto e nell’interesse anche di altri enti, il ricorso deve essere notificato esclusivamente alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato, concerne la necessità della notifica del ricorso introduttivo a tutte le amministrazioni che hanno proceduto alla gara in forma aggregata.
Tanto tuttavia non esclude la facoltà di notificazione del ricorso alle amministrazioni che, come nel caso di specie, sono destinate “a valle” ad avvalersi dei risultati della gara, assumendo in tal caso la notificazione valore di mera litis denuntiatio nei confronti di soggetti che non possono ritenersi assolutamente estranei al rapporto giuridico in contestazione.
2. Nel merito la vicenda sulla quale nuovamente questa Sezione è chiamata a pronunciarsi riguarda l’impugnazione degli atti della procedura di affidamento del servizio di Centro Unico Prenotazioni occorrente alle Azienda Sanitarie della Regione Lazio da parte della società risultata seconda graduata all’esito degli atti di gara.
Come esposto in fatto si tratta di una procedura indetta nel 2021 e che ha visto l’annullamento parziale degli atti inizialmente gravati dalla odierna ricorrente e dalla seconda graduata, Consorzio ON.
In specie con sentenza del Consiglio di Stato del 4 novembre 2024 n. 8780 (e le sentenze gemelle richiamate in fatto), in riforma della sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso presentato da Consorzio ON, è stato -nei seguenti termini- ritenuto fondato il terzo profilo di gravame “ con cui l’appellante denuncia la mancata esclusione del CN per aver proposto un’offerta indeterminata, aleatoria e condizionata in relazione alla figura del Responsabile del servizio: secondo la prospettazione censoria, CN non avrebbe proposto una figura preventivamente individuata, bensì si sarebbe impegnato pro futuro a selezionarne una con date caratteristiche…7.7. – Il motivo merita, dunque, accoglimento con conseguente caducazione degli esiti valutativi di tale criterio premiale. La natura discrezionale del criterio in parola comporta che l’accoglimento del motivo non determini l’automatica decurtazione del punteggio bensì l’onere di rivalutazione delle offerte, in special modo a mente del fatto che l’offerta del CN aveva, seppur limitatamente, dato conto di taluni profili professionali nel proprio organico con requisiti esperienziali che potevano essere destinati al ruolo di responsabile di commessa, senza tuttavia nulla specificare in concreto circa i rispettivi profili di formazione e competenza tecnica. Tenuto conto che l’art. 18 al punto I.b precisava che sarebbero state “valutate l’esperienza e le competenze nel ruolo richiesto di responsabile di commessa” competerà alla Commissione rideterminarsi sull’an e sul quantum del punteggio premiale da attribuire al CN in relazione ai profili concretamente individuati in organico (v. pag. 7 relazione tecnica CN).”
Respinte tutte le ulteriori censure il Consiglio di Stato nella richiamata sentenza ha dunque concluso per l’accoglimento dell’appello “ limitatamente al terzo profilo di censura relativo all’erronea attribuzione del punteggio premiale per la caratterizzazione della figura del responsabile di commessa. Sicché, in riforma della gravata sentenza, va accolto parzialmente il ricorso introduttivo con annullamento del provvedimento di aggiudicazione in favore del CN.
10.1. – Nell’ottica degli effetti conformativi della presente pronuncia, è fatta salva la riedizione del potere della Stazione appaltante di rideterminarsi sul punteggio spettante a favore dell’RT CN Soc. Coop. - S.D.S. S.r.l. in relazione al predetto criterio premiale di cui al punto 18.I.b del disciplinare conformemente a quanto precisato sub 7.7.”
3. La commissione si è pertanto, in esecuzione della richiamata pronuncia, rideterminata sugli esiti valutativi del criterio premiale di cui al punto 18.I.b del disciplinare riferito alla figura del “responsabile di commessa”.
4. Parte ricorrente con il ricorso principale e i successivi motivi aggiunti chiede l’annullamento di tale nuova rideterminazione e della conseguente riaggiudicazione con riferimento al lotto n. 3, nonché dei successivi provvedimenti con cui il RUP ha proceduto alle verifiche ex art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016.
5. Il ricorso e i motivi aggiunti sono inammissibili per carenza di interesse.
5.1 Per la giurisprudenza, l’interesse a ricorrere del terzo classificato sussiste solo ove risultino fondate sia le censure spese nei confronti della aggiudicataria, che quelle mosse avverso la posizione della seconda graduata. È invece inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per l’impugnazione degli atti di gara, con il quale la terza classificata lamenti profili di illegittimità limitatamente alla posizione dell'aggiudicatario (ipotesi alla quale è assimilabile quella in cui le censure investano le posizioni sia del primo che del secondo classificato, ma siano fondate solo nei confronti di uno dei due), in quanto l’accoglimento delle suddette censure determinerebbe solo uno scorrimento della graduatoria a favore dell’impresa seconda classificata, senza recare una concreta utilità al ricorrente rispetto al bene della vita agognato che è l’ottenimento della commessa, salvo sia ravvisabile un interesse strumentale all'annullamento degli atti ai fini della rinnovazione della gara (cfr. TAR Napoli, sez. I, 25 luglio 2025, n. 5607).
Nel caso in esame, le censure avverso la seconda classificata sono inammissibili così come anche rilevato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2262/2024 (e nelle sentenze gemelle sopra richiamate), con la quale sono state respinte le censure avverso il secondo graduato, e ribadito nella sentenza, sempre del Consiglio di Stato, n. 8780/2024 (e nelle sentenze gemelle), avente ad oggetto lo stesso appalto e le stesse parti, con la quale è stato evidenziato che la ricorrente “ ha fatto valere con rituale ricorso giurisdizionale la propria posizione giuridica di terza graduata interessata all’aggiudicazione mercé l’esclusione delle prime due graduate o, in subordine, all’annullamento dell’intera procedura e il relativo giudizio è stato definito da questa Sezione (sentenza 8 marzo 2024, n. 2262) col rigetto dei mezzi di gravame rivolti contro il secondo graduato Consorzio ON e la declaratoria di improcedibilità di quelli per l’esclusione del CN primo graduato, indi è stata dichiarata con forza di giudicato la carenza di interesse all’aggressione della posizione della prima alla luce della posizione impregiudicata della seconda (punto 14.9 sentenza n. 2262/2024) ”.
6. A prescindere dall’inammissibilità di cui sopra il ricorso originario è comunque inammissibile perché contenente motivi già oggetto di esame da parte delle sentenze intervenute e ritenuti infondati.
In particolare, la ricorrente censura l’incongruenza dell’offerta economica sia della prima che della seconda classificata.
6.1. Con riferimento alla seconda classificata (Consorzio ON) si è detto già come nella sentenza del Consiglio di Stato sia stata accertata la non fondatezza delle censure.
In particolare, è stato rilevato “ con più specifico riguardo ai contenuti della censura, occorre osservare che: (i) la ricorrente assume come pacifici dei dati (lo scostamento dal tasso di assenteismo aziendale) che andrebbero compiutamente dimostrati nel contraddittorio con l’impresa interessata e sulla base degli eventuali specifici giustificativi (documentali o deduttivi) che quest’ultima potrebbe ancora fornire; (ii) il documento del quale viene denunciato il carattere falso o fuorviante (l’allegato all’offerta economica) ha ad oggetto la quantificazione del solo costo della manodopera e non anche dei costi ulteriori e aggiuntivi sui quali si soffermano i rilievi di Contact Care; (iii) ne consegue che l’impropria anticipazione di giudizio sulla quale fa perno la censura in esame non solo finisce per anticipare i tempi della successiva fase procedimentale (non ancora espletata), ma pretende di fondarsi su dati parziali e non ancora compiutamente dimostrati, escludendone altri che potenzialmente la parte controinteressata avrebbe ancora la possibilità di introdurre in sede di verifica dell’offerta ” (sent. n. 2262 del 2024).
6.2. Con riferimento alla prima classificata (CN), la ricorrente contesta che la stazione appaltante avrebbe dovuto rinnovare la verifica di anomalia dell’offerta e la verifica sulla congruità dei costi della manodopera e sul rispetto dei minimi salariali.
Tuttavia, la verifica dell’anomalia dell’offerta era stata già effettuata dalla stazione appaltante e la sua legittimità è coperta dal giudicato delle sentenze del Consiglio di Stato sopra citate.
Infatti, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 8780 del 2024 ha ritenuto che “ l’appello principale può trovare accoglimento limitatamente al terzo profilo di censura relativo all’erronea attribuzione del punteggio premiale per la caratterizzazione della figura del responsabile di commessa. Sicché, in riforma della gravata sentenza, va accolto parzialmente il ricorso introduttivo con annullamento del provvedimento di aggiudicazione in favore del CN.
10.1. – Nell’ottica degli effetti conformativi della presente pronuncia, è fatta salva la riedizione del potere della Stazione appaltante di rideterminarsi sul punteggio spettante a favore dell’RT CN Soc. Coop. - S.D.S. S.r.l. in relazione al predetto criterio premiale di cui al punto 18.I.b del disciplinare conformemente a quanto precisato sub 7.7. ”.
In sostanza, con questa sentenza il Consiglio di Stato ha ritenuto legittime tutte le fasi della procedura che già erano state effettuate, tra le quali anche quella della verifica dell’anomalia dell’offerta effettuata in capo all’aggiudicataria CN, e ha ritenuto illegittima la sola valutazione del punteggio attribuito relativamente alla sola figura del responsabile di commessa, stabilendo, di conseguenza, la necessità di una rivalutazione del punteggio solo per quanto riguarda questa figura.
In conclusione, il ricorso originario è comunque inammissibile i motivi di censura sono stati già esaminati e sono stati ritenuti infondati, con la conseguenza che questi sono oramai coperti dal giudicato delle sentenze già intervenute.
6.3 Quanto poi alle censure proposte con il ricorso introduttivo sempre con riferimento alla posizione dell’aggiudicataria e riferite alla supposta irregolarità contributiva della UR (consorziata esecutrice di CN) e agli ulteriori illeciti professionali imputabili da cui deriverebbe l’assenza in capo all’aggiudicataria dei requisiti di partecipazione imposti dall’art. 80, co. 4 e 5 lett. a), c), c-bis), c-ter) e f-bis) d.lgs. n. 50 del 2016, le stesse si palesano altresì improcedibili, avendo l’Amministrazione nel corso del giudizio proceduto alla relativa verifica.
7. I motivi aggiunti, oltre ad essere inammissibili per carenza d’interesse come sopra riportato, sono comunque infondati.
8. Con i primi motivi aggiunti la ricorrente ha ritenuto l’illegittimità della verifica effettuata dal RUP sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 del d.lgs. 50 del 2016 in capo all’aggiudicataria CN, con particolare riferimento alla fase intervenuta dopo la ri-aggiudicazione.
8.1 Il primo motivo dei primi motivi aggiunti riprende quanto già evidenziato con il ricorso principale sulla rilevanza di irregolarità contributive imputabili a UR e da cui sarebbe dovuta derivare l’esclusione dell’aggiudicataria.
In particolare dal verbale del 26 febbraio 2025 emergerebbe che il RUP avrebbe illegittimamente omesso di svolgere una valutazione sull’atto di accertamento dell’INPS adottato ad aprile 2023 con riferimento al verbale della Direzione territoriale del lavoro del 17 marzo 2021, essendosi limitato a richiamare il DURC emesso in data 26 settembre 2024 e in data 24 gennaio 2025 da cui risulterebbe la posizione regolare dell’operatore economico nei confronti degli enti previdenziali.
Ne conseguirebbero un evidente difetto di istruttoria ed una irragionevolezza della valutazione del RUP nel limitare le verifiche di regolarità contributiva della UR alla regolarità contributiva e previdenziale sulla base dei soli DURC, senza considerare che dalla data di presentazione della domanda di partecipazione (24 febbraio 2022) e sino ad aprile 2023 sarebbe invece venuta meno la continuità nel possesso della regolarità contributiva.
In particolare, il RUP sarebbe incorso nella violazione di legge e nell’eccesso di potere, in specie sotto la figura sintomatica del difetto istruttorio, nel ritenere la regolarità contributiva di UR sulla base dei soli DURC acquisiti in occasione della verifica effettuata nel 2025, senza considerare la vicenda dell’accertamento da parte dell’INPS di cui sopra.
Inoltre secondo la prospettazione di parte ricorrente poiché le violazioni previdenziali costituiscono automatiche circostanze escludenti, la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale, alla esclusione di CN.
8.2 La controinteressata CN ha eccepito l’infondatezza della doglianza insistendo sull’irrilevanza del provvedimento adottato dall’INPS in data 16 aprile 2023, non avendo mai perduto la UR il requisito della regolarità contributiva (come attestato dai DURC prodotti anche in giudizio).
8.3 Dal canto suo, la Regione ha specificato sul punto che la verifica sulla regolarità contributiva di UR condotta dal RUP, benché non espressamente menzionata nel predetto verbale, risulta costantemente svolta per l’intero periodo (giugno 2022, febbraio 2023, gennaio 2024 sino a maggio 2025) ad eccezione del periodo di interruzione (febbraio 2023-gennaio 2024) che corrisponde al periodo in cui, in esecuzione delle ordinanze cautelari del TAR Lazio del 31.1.2023, la stazione appaltante aveva sospeso – a decorrere infatti dal 3.2.2023 – l’efficacia della Convenzione stipulata in data 22.12.2022 con CN all’esito della prima aggiudicazione della procedura di gara disposta con determinazione n. G11932 del 12 settembre 2022.
E comunque, anche in tale periodo - non verificato dalla stazione appaltante - la regolarità contributiva della UR risulterebbe comprovata dai relativi DURC prodotti nel presente giudizio direttamente dalla controinteressata Consorzio Nazionale IZ Società Cooperativa.
8.4 La doglianza, riproposta anche con i secondi motivi aggiunti, è infondata.
La regolarità contributiva di UR è stata comprovata dall’aver ottenuto ripetutamente il DURC positivo il quale si impone alla Stazione appaltante esonerandola da ulteriori accertamenti, come ribadito dalla più recente giurisprudenza amministrativa, anche in sede nomofilattica (cfr. Cons. Stato, Ad. pl. 24 aprile 2024, n. 7: “ va ribadito l'orientamento per il quale i certificati rilasciati dalle autorità competenti, in ordine alla regolarità fiscale o contributiva del concorrente, hanno natura di dichiarazioni di scienza e si collocano fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso, per cui si impongono alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti ”).
Nessuna ulteriore attività era richiesta al RUP, né tantomeno in ordine all’atto di accertamento dell’INPS, più volte richiamato, e peraltro il cui contenuto riguarda i medesimi fatti risalenti al 2018-2019, trattati nel corso dei precedenti giudizi.
9. Con il secondo motivo dei primi motivi aggiunti parte ricorrente ripropone, in via derivata, i vizi di cui al ricorso introduttivo.
Anche tale motivo va respinto alla luce delle considerazioni sopra esposte con riferimento al ricorso introduttivo.
10. Con un terzo motivo dei primi motivi aggiunti, anch’esso poi ripreso con i secondi motivi aggiunti, la ricorrente sostiene che la mandataria CN avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto attinta, nel corso della gara, da una causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. c-ter) del d.lgs n. 50 del 2016.
Il riferimento sarebbe a due illeciti professionali imputabili a CN ulteriori rispetto a quelli dichiarati in sede di gara e così valutati nel verbale del 26 febbraio 2025 del RUP:
“ L’applicazione di penale contrattuale da parte di ASL di Caserta in data 24/05/2021 su ordinativo di fornitura da Convenzione Consip SIE2 non rileva agli effetti dell’art. 80, comma 5 lett. c-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 in ragione del diverso oggetto del contratto, del diverso operatore economico esecutore (consorziata esecutrice MODUS FM attualmente soggetta a procedura concorsuale), della pendenza di giudizio nonché delle misure correttive attuate dall’operatore economico.
L’applicazione di penale contrattuale da parte di ASL di Teramo in data 21/10/2024 su contratto di Multiservizio Tecnologico Integrato non rileva agli effetti dell’art. 80, comma 5 lett. c-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto, tenuto conto del diverso oggetto del contratto e della natura dell’inadempimento contestato (mancato raggiungimento di obiettivi di risparmio energetico), costituisce fattispecie non idonea a pregiudicare l’affidabilità dell’operatore economico nell’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura. ”.
Il RUP avrebbe svolto una valutazione parziale, illogica ed errata e addotto una motivazione apparente.
Con riferimento alla penale comminata a CN in data 21 ottobre 2024 dall’ASL di Teramo per l’importo di € 5.819.541,09 (pari al 10% del valore del contratto), oltre ad € 9.409.417 di corrispettivi non dovuti, erroneamente il RUP avrebbe considerato il diverso oggetto del contratto e la natura dell’inadempimento, dovendo invece considerare la gravissima rilevanza penale sia per l’importo, sia perché attinente all’omessa esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto.
Tale penale risulterebbe poi ancora più grave nel contesto degli illeciti già dichiarati in gara da CN e delle ulteriori indagini nell’ambito del Fallimento Modus per bancarotta fraudolenta, false comunicazioni sociali, false attestazioni ed altri reati tributari che vede coinvolto anche il CN.
L’istruttoria del RUP risulterebbe infine carente ed erronea anche rispetto al profilo della stabilità economica del concorrente a fronte dell’irrogazione di ingenti penali.
Nel contesto valutativo, rileverebbe altresì l’omessa adozione di misure di self cleaning e l’omessa valutazione da parte del RUP dell’insussistenza o incapacità di prevenzione delle stesse, rivelatesi nel tempo inutili, inconsistenti ed inefficaci.
10.1 Con i successivi motivi aggiunti parte ricorrente ha altresì rilevato (III motivo) che la CN non avrebbe reso una dichiarazione aggiornata sul possesso dei requisiti ex art. 80 d.ls. n. 50 del 2016 poiché avrebbe omesso di dichiarare:
- “ che nei confronti del legale rappresentante della UR “è iscritto il procedimento penale n. 1661/23 R.G. notizie di reato/Mod.21 avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Venezia per il reato di cui agli artt. 110 e 589 c.p., per il quale è stato disposto il rinvio a giudizio ”;
- “ il provvedimento adottato dal Ministero della Difesa 1° Reparto Infrastrutture del 31.10.2024 di annullamento in autotutela della gara suddivisa in quattro lotti, avente ad oggetto “Accordo quadro n. 3844376, a mezzo di RdO di Consip, completo di mono operatore, per l’effettuazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria -categorie OG1 e OG11- riguardanti la salvaguardia della sicurezza e della salubrità del patrimonio alloggiativo demaniale concesso in uso governativo nelle Regioni ON, Liguria e Valle d’Aosta” per un valore complessivo di euro € 2.092.000,85 ”.
In particolare quest’ultima condotta sarebbe significativa di condotte collusive e illecite poste in essere da CN nel corso del tempo.
La CN pertanto avrebbe dovuto essere esclusa per omissione dell’onere informativo o, in subordine, il RUP avrebbe dovuto svolgere una istruttoria più approfondita.
10.2 Sempre con gli ultimi motivi aggiunti parte ricorrente (IV motivo) ha sostenuto la carenza dell’istruttoria condotta dal RUP anche con riferimento all’omesso approfondimento su ulteriori fatti penalmente rilevanti dichiarati da CN nella informativa resa il 31 gennaio 2025, a carico di DA MO componente del Consiglio di Sorveglianza di CN e della Sig.ra DA NN NT.
10.3 I motivi possono essere unitariamente trattati perché tutti logicamente connessi.
10.4 Nel merito delle vicende contestate la CN ha contraddetto che la penale individuata dalla ASL Teramo si riferisce alla esecuzione della convenzione “Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli immobili adibiti ad uso sanitario (MIES)”, Convenzione Consip, relativa al settore merceologico dei servizi energetici, settore del tutto diverso rispetto a quello afferente agli appalti in questione.
La predetta penale riferita al mancato raggiungimento di obiettivi di risparmio energetico è stata comunque contestata dal Consorzio CN che ha prodotto una relazione tecnica tesa a verificare gli esiti sui risparmi energetici cui era inizialmente pervenuto altro verificatore.
Per quanto concerne l’indagine a carico del Dott. Corsale, legale rappresentante del Consorzio CN, indagato per i reati di bancarotta distrattiva (art. 223 l. fall. In relazione all’art. 216, comma 1, n. 1) l. fall) e di bancarotta preferenziale (art. 223 l. fall in relazione all’art. 216, comma 3, l. fall).
Le indagini, ancorché concluse, non hanno tuttora condotto ad alcun provvedimento (neppure di tipo cautelare) e quindi la Stazione appaltante conserva amplissima discrezionalità in merito all’apprezzamento ed alla rilevanza dei fatti ai fini di cui all’art. 80, comma 5 lettera c).
Tuttavia, il Consorzio CN, ha comunque provveduto ad aggiornare le dichiarazioni ex art. 80 d.lgs. 50 del 2016 rese alla Stazione appaltante notiziandola delle suindicate circostanze di fatto.
Molto più complessa ed oggetto di pronuncia del consiglio di stato (sentenza n. 8676 del 2025) è la questione relativa al provvedimento del Ministero della Difesa, all’esito del quale comunque non risultano addebiti specifici a CN, né alcuna annotazione da parte dell’ANAC, pertanto si tratterebbe di vicenda irrilevante.
Quanto poi ai due procedimenti penali, uno riguarderebbe un componente del Consiglio di Sorveglianza di CN per condotte commesse dalla stessa in qualità di legale rappresentante di altra società e pertanto irrilevanti, l’altro si è concluso con sentenza di assoluzione.
10.5 La Regione richiamando l’istruttoria svolta nel corso dell’intera procedura di gara ha insistito sulla legittimità del proprio operato e sulle conclusioni cui è pervenuto il RUP, afferenti alla discrezionalità rimessa all’amministrazione.
10.6 I motivi sono infondati.
Occorre rilevare che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 16 del 2020, ha definito le coordinate ermeneutiche che presiedono all’applicazione delle misure espulsive contemplate dall’art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs n. 50 del 2016, anche in comparazione con le previsioni di cui alla lett. f-bis), nei termini di seguito sintetizzati:
- la falsità di informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi prevista dalla lettera c) [ora c- bis )] dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- in conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo;
- alle conseguenze ora esposte conduce anche l’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico;
- la lettera f- bis ) dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c) [ora c- bis )] della medesima disposizione.
Ne consegue che, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria, l’omessa dichiarazione di fatti che, in ipotesi, potrebbero assurgere a gravi illeciti professionali (o la dichiarazione reticente su tali fatti) non è mai causa di esclusione automatica, così come non lo è nemmeno ai sensi della lett. f-bis), la quale condiziona l’esclusione alla dichiarazione non veritiera (ossia alla dichiarazione di fatti che non trovano corrispondenza nella realtà) non alla dichiarazione reticente o alla omissione della dichiarazione, e quindi si applica alle sole ipotesi in cui “ le dichiarazioni rese o la documentazione presentata in sede di gara siano obiettivamente false, senza alcun margine di opinabilità ” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 16/2020, punto 18).
Va, inoltre, sottolineato come integrino informazioni rilevanti ai sensi dell’art. 80 d.lgs n. 50 del 2016 solo ed esclusivamente quelle “previste dalla legge o dalla normativa di gara” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 16/2020 cit., nonché più di recente Cons. Stato, Sez. V, 19.2.2021, n. 1496).
A tal riguardo Cons. Stato, Sez. V, 15 giugno 2021, n. 4641 ha evidenziato:
“ Come chiarito dalla giurisprudenza, l’omissione in sé al più potrebbe rilevare rispetto ad un presupposto obbligo dichiarativo, in ciò esprimendosi il disvalore di tale causa di esclusione, ed in tanto può parlarsi di “omissione” in quanto l’obbligo dichiarativo sia stato previsto o a livello normativo o dalla stazione appaltante nella legge di gara (Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2020, n. 4316; Consiglio di Stato, 5 agosto 2020, n. 4937).
È ancora appena il caso di aggiungere che un onere informativo può legittimamente considerarsi posto a carico del concorrente solo se circoscritto alle notizie astrattamente idonee a porne in dubbio l’integrità o l’affidabilità, da individuarsi sulla base di un criterio di “ragionevole esigibilità”, dovendosi in tal senso intendere solo quelle espressamente previste come tali dal Codice dei contratti e dalla lex specialis di gara (in tal senso, ex plurimis, cfr. Cons. St., Sez. V, 3 settembre 2018, n. 5136; nonché anche da ultimo Sez. IV, 5 agosto 2020, n. 4937; Sez. V, 6 luglio 2020, n. 4316; sez. V, 28 dicembre 2020, n. 8406; sez. V, 18 marzo 2021, n. 2350).
Ciò risponde del resto ai noti principi di tassatività delle cause di esclusione e di favor partecipationis, anche in ossequio al fondamentale insegnamento della giurisprudenza eurounitaria secondo cui l’inadempimento ad eventuali oneri dichiarativi può essere legittimamente sanzionato con l’esclusione solo laddove detti oneri siano stati espressamente previsti “in maniera chiara, precisa e univoca” dalla legge ovvero dalla disciplina speciale della singola gara, senza potere viceversa essere desunti da una mera interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale (cfr., tra le tante, CGUE, sent. 02.06.2016 in C-27/15; sent. 06.11.2014 in C-42/13; sent. 09.02.2006 in C-226/04) …» ”.
Ed inoltre come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza: “ nelle gare pubbliche il giudizio sui gravi illeciti professionali è espressione di ampia discrezionalità da parte dell’amministrazione, cui il legislatore ha voluto riconoscere un ampio margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito dell’affidabilità dell’appaltatore. Ne consegue che il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto compiuta (nella specie, la non manifesta abnormità, contraddittorietà o contrarietà a norme imperative di legge nella valutazione degli elementi di fatto) e non può pervenire ad evidenziare una mera non condivisibilità della valutazione stessa (tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 27 ottobre 2021, n. 7223) ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza 12 novembre 2024 n. 9063).
10.7 Nel caso di specie l’aggiudicataria ha reso edotta la stazione appaltante delle penali e dei fatti in questione ed essi sono stati valutati dal RUP come non rilevanti al fine di intaccarne la professionalità dell’operatore.
Le valutazioni espresse dal RUP, nel verbale impugnato con motivi aggiunti, non si rivelano manifestamente illogiche o irragionevoli.
Si legge difatti nel suddetto verbale con riferimento alle penali che l’applicazione di “ penale contrattuale da parte di ASL di Teramo in data 21/10/2024 su contratto di Multiservizio Tecnologico Integrato ” che la stessa “ non rileva agli effetti dell’art. 80, comma 5 lett. c-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto, tenuto conto del diverso oggetto del contratto e della natura dell’inadempimento contestato (mancato raggiungimento di obiettivi di risparmio energetico), costituisce fattispecie non idonea a pregiudicare l’affidabilità dell’operatore economico nell’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura.”
La motivazione appare ragionevole e fondata su più profili, non solo il diverso oggetto del contratto ma anche la natura dell’inadempimento, con riferimento al quale l’aggiudicataria in sede di chiarimenti ha avuto modo di evidenziare le contestazioni supportate da altra verificazione tecnica (a firma dell’ing. Pernice) -prodotta nell’ambito dell’appalto con l’ASL Teramo- e da cui risulta invece che “ Alla luce dei calcoli svolti tramite le formule ufficiali, utilizzando i parametri energetici e tecnici formalmente approvati dalle parti, il risultato è che il limite di TEP è stato raggiunto e ampiamente superato.”
Quanto poi alla penale contrattuale da parte di ASL di Caserta in data 24.5.2021 il RUP ha ritenuto che la stessa “ non rileva agli effetti dell’art. 80, comma 5 lett. c-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 in ragione del diverso oggetto del contratto, del diverso operatore economico esecutore (consorziata esecutrice MODUS FM attualmente soggetta a procedura concorsuale), della pendenza di giudizio nonché delle misure correttive attuate dall’operatore economico. ”
Anche tale motivazione appare ragionevole e non illogica, fondata su elementi quali l’ascrivibilità della condotta contestata alla consorziata esecutrice MODUS FM, attualmente soggetta a procedura concorsuale, la pendenza di giudizio e le misure correttive attuate dall’operatore economico.
Quanto poi alle vicende di carattere penale, sul punto, l’art. 80 comma 5 del d. lgs. n. 50 del 2016, nel testo vigente al momento di svolgimento della gara, così recita: “ le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora: … c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità … ”.
Circa la portata applicativa di tale disposizione, la giurisprudenza amministrativa è pacifica nel ritenere che l’esistenza di indagini penali a carico di operatori economici partecipanti ad una gara pubblica può determinare l’esclusione degli stessi laddove gli elementi a disposizione della stazione appaltante sono di consistenza tale da far venir meno l’affidabilità del concorrente per la gravità degli illeciti professionali addebitatigli (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 6697 del 2022: Tar Campania, Salerno, sentenza n. 1626 del 2022).
Nel caso di specie, il RUP dopo aver rilevato che dal casellario giudiziale nulla risulta a carico dell’aggiudicataria, ad eccezione di due provvedimenti “ non rilevanti in quanto risalenti nel tempo (2001 e 2013) e riferiti a reati non incidenti sulla moralità professionale dell’operatore economico ”
ha ritenuto, nell’esercizio della propria discrezionalità e sulla base di quanto emerso nel corso del supplemento istruttorio disposto, che: “ …le risultanze dichiarate risultano archiviate ovvero in fase di indagini preliminari, come da dichiarazione dell’operatore economico, e valuta pertanto che le medesime non siano idonee a integrare la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 ”.
In tale contesto valutativo e attese le conclusioni cui perviene il RUP, la asserita contestata omissione nell’adozione di efficaci misure di self cleaning appare irrilevante.
10.8 Pertanto anche tali motivo sono da ritenersi infondati con conseguente rigetto dei ricorsi per motivi aggiunti.
11. In conclusione il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge nei termini di cui in motivazione.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della Regione Lazio e di CN Consorzio Nazionale IZ Società Cooperativa, che liquida in euro 3.000,00 (tremila,00) cadauna più oneri di legge. Compensa nei confronti delle altre.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA IS GO, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere
VI ON, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI ON | MA IS GO |
IL SEGRETARIO