Art. 6.
Sono abrogate le disposizioni delle leggi 14 luglio 1887, n. 4730, e 7 luglio 1889, n. 6211 , in quanto sieno contrarie alla presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1898.
UMBERTO.
G. Baccelli.
Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
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N. B. Gli Allegati sono integralmente inseriti nella Raccolta Ufficiale degli Atti del Governo.
Sono abrogate le disposizioni delle leggi 14 luglio 1887, n. 4730, e 7 luglio 1889, n. 6211 , in quanto sieno contrarie alla presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1898.
UMBERTO.
G. Baccelli.
Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
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N. B. Gli Allegati sono integralmente inseriti nella Raccolta Ufficiale degli Atti del Governo.