TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 9933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9933 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa AN
TE, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 4922 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “appello, solo danni a cose”
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli, alla via Domenico Cimarosa n. 29, presso lo studio dell'Avv. Cesare
Zumpano, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
p. iva oggi c.f. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Pizza Bovio n. 33, presso lo P.IVA_2
studio dell'Avv. Federico Federico, da quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
APPELLATA
E
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
1 CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e da note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 18/2025, pubblicata in data 9/01/2025, il Giudice di Pace di Barra, provvedendo sulla domanda proposta da nei confronti degli odierni Parte_1
appellati, la rigettava, compensando le spese di lite nella misura di 1/3.
Più specificamente, evidenziava il Giudice di Primo Grado come, per un verso, la deposizione dell'unica testimone escussa, non avesse raggiunto “quel Testimone_1
grado di verosimiglianza tale da far ritenere fondata la domanda” e come, per altro verso, quest'ultima fosse, comunque, rimasta sfornita di prova, in quanto non supportata da un'idonea allegazione fotografica.
Avverso tale pronuncia, con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, spiegava appello , deducendo a sostegno i seguenti motivi di gravame: Parte_1
a) violazione dell'art. 132 cpc - motivazione apparente, in merito alla inattendibilità della deposizione del teste b) omessa motivazione ed abuso immotivato del Testimone_1
principio judex peritus peritorum, non avendo il Primo Giudice fornito le ragioni di una decisione adottata in contrasto con l'esito della c.t.u. tecnica, espletata nel corso del giudizio. In merito al quantum debeatur, insisteva per la stima dei danni nella somma di euro 2.516,64, comprensiva di Iva, ovvero, in via subordinata, della somma quantificata dalla c.t.u. in € 1.317,90, oltre iva e risarcimento per due giorni di fermo tecnico.
Chiedeva, pertanto, di riformare l'impugnata pronuncia e, per l'effetto, di dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella produzione del sinistro oggetto di Controparte_3
causa, condannandolo, in solido con la società convenuta, al pagamento, in suo favore, della somma di € 2.516,64, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
In data 20/06/2025, si costituiva la oggi la Controparte_1 Controparte_2
2 quale deduceva l'infondatezza dell'appello, evidenziando che la decisione del Giudice in ordine al mancato raggiungimento della prova dell'evento dannoso risultava priva di vizi.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 24.10.25, ritenuto il procedimento maturo per la decisione, la causa veniva riservata in decisione.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di non costituito, Controparte_3
benché ritualmente citato in giudizio.
Ancora in via preliminare, va rilevato che, non essendovi in atti la prova della notifica della sentenza di primo grado, non può che farsi riferimento al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., e pertanto, l'impugnazione deve considerarsi tempestivamente proposta.
Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere rigettato per le motivazioni di seguito esposte.
Non trova, in particolare, accoglimento il primo motivo di appello, con il quale l'odierna impugnante ha contestato la sentenza gravata per non avere il Giudice di Prime Cure correttamente valutato il materiale probatorio in atti.
Ed invero, la dichiarazione resa dall'unica teste escussa all'udienza del Testimone_1
10/05/2023, non consente di ritenere provata la riconducibilità dell'evento al conducente della vettura di proprietà del convenuto Controparte_3
Innanzitutto, come già evidenziato nell'impugnata pronuncia, la teste non riferiva elementi idonei ad identificare il presunto veicolo danneggiante, poiché non faceva alcun riferimento né alla targa, né alla compagnia assicurativa, e si limitava semplicemente a dichiarare, con riguardo alle vetture coinvolte dal sinistro, che “la Toyota era nera mentre la Punto era grigia”.
La teste, nel corso della deposizione, ha, poi, tralasciato la circostanza, di primaria importanza, relativa all'indicazione della propria posizione rispetto al luogo del sinistro.
Infine, quanto all'assenza della documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi,
3 va comunque osservato che, pur non essendo essenziale ai fini dell'accoglimento della domanda, la stessa ha certamente contribuito a rendere lacunoso il materiale probatorio in atti.
Non merita accoglimento neppure il secondo motivo di impugnazione, con il quale ha censurato la pronuncia impugnata per avere il Giudice di Pace di Parte_1
Barra definito il giudizio di primo grado, senza darne riscontro con un adeguato corredo motivazionale, mediante conclusioni discordanti rispetto a quelle rassegnate dal perito incaricato.
In merito, questo Tribunale rileva che, contrariamente alle doglianze prospettate, il
Giudice di ha fornito valide argomentazioni atte a giustificare la decisione Parte_2
assunta. In particolare, dopo aver evidenziato che il c.t.u. non aveva provveduto a visionare di persona né il veicolo di parte attrice (perché medio tempore alienato a terzi), né quello di parte convenuta, ha osservato che questi “ha potuto stabilire solo un mero rapporto di coerenza tra i danni rinvenibili dalla documentazione fotografica e la descritta dinamica del sinistro”.
In altri termini, come correttamente statuito nella sentenza gravata, il ctu non ha potuto che limitarsi ad un giudizio di generica compatibilità, assolutamente inidoneo a provare tanto l'effettiva verificazione del sinistro denunciato, quanto la riconducibilità del medesimo alla condotta del convenuto . CP_3
Da quanto premesso e, quindi, dal mancato raggiungimento della prova dell'an debeatur, consegue la conferma dell'impugnata pronuncia, non dovendosi valutare l'ulteriore motivo di gravame, poiché relativo alla quantificazione del danno.
In conclusione, la mancata prova degli elementi essenziali della domanda induce il
Tribunale a ritenere immune da vizi la sentenza impugnata, con integrale conferma della medesima.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche, applicati in ragione del valore della lite (fino a 5.200,00 euro).
4 Nulla viene disposto per le spese di , rimasto contumace. Controparte_3
Il Tribunale dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13,
1 quater DPR n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17 l. 228/2012).
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
AN TE, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
(oggi e avverso Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
la sentenza n. 18/2025, emessa dal Giudice di Pace di Barra, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_3
b) rigetta l'appello, confermando l'impugnata pronuncia;
c) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
(oggi , che liquida in € 2.552,00 per Controparte_1 Controparte_2
compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge;
d) nulla per le spese di lite di;
Controparte_3
e) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Napoli, in data 24/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa AN TE
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Elisabetta Mungo,
Magistrato ordinario in tirocinio.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa AN
TE, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 4922 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “appello, solo danni a cose”
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli, alla via Domenico Cimarosa n. 29, presso lo studio dell'Avv. Cesare
Zumpano, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
p. iva oggi c.f. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Pizza Bovio n. 33, presso lo P.IVA_2
studio dell'Avv. Federico Federico, da quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
APPELLATA
E
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
1 CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e da note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 18/2025, pubblicata in data 9/01/2025, il Giudice di Pace di Barra, provvedendo sulla domanda proposta da nei confronti degli odierni Parte_1
appellati, la rigettava, compensando le spese di lite nella misura di 1/3.
Più specificamente, evidenziava il Giudice di Primo Grado come, per un verso, la deposizione dell'unica testimone escussa, non avesse raggiunto “quel Testimone_1
grado di verosimiglianza tale da far ritenere fondata la domanda” e come, per altro verso, quest'ultima fosse, comunque, rimasta sfornita di prova, in quanto non supportata da un'idonea allegazione fotografica.
Avverso tale pronuncia, con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, spiegava appello , deducendo a sostegno i seguenti motivi di gravame: Parte_1
a) violazione dell'art. 132 cpc - motivazione apparente, in merito alla inattendibilità della deposizione del teste b) omessa motivazione ed abuso immotivato del Testimone_1
principio judex peritus peritorum, non avendo il Primo Giudice fornito le ragioni di una decisione adottata in contrasto con l'esito della c.t.u. tecnica, espletata nel corso del giudizio. In merito al quantum debeatur, insisteva per la stima dei danni nella somma di euro 2.516,64, comprensiva di Iva, ovvero, in via subordinata, della somma quantificata dalla c.t.u. in € 1.317,90, oltre iva e risarcimento per due giorni di fermo tecnico.
Chiedeva, pertanto, di riformare l'impugnata pronuncia e, per l'effetto, di dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella produzione del sinistro oggetto di Controparte_3
causa, condannandolo, in solido con la società convenuta, al pagamento, in suo favore, della somma di € 2.516,64, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
In data 20/06/2025, si costituiva la oggi la Controparte_1 Controparte_2
2 quale deduceva l'infondatezza dell'appello, evidenziando che la decisione del Giudice in ordine al mancato raggiungimento della prova dell'evento dannoso risultava priva di vizi.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 24.10.25, ritenuto il procedimento maturo per la decisione, la causa veniva riservata in decisione.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di non costituito, Controparte_3
benché ritualmente citato in giudizio.
Ancora in via preliminare, va rilevato che, non essendovi in atti la prova della notifica della sentenza di primo grado, non può che farsi riferimento al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., e pertanto, l'impugnazione deve considerarsi tempestivamente proposta.
Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere rigettato per le motivazioni di seguito esposte.
Non trova, in particolare, accoglimento il primo motivo di appello, con il quale l'odierna impugnante ha contestato la sentenza gravata per non avere il Giudice di Prime Cure correttamente valutato il materiale probatorio in atti.
Ed invero, la dichiarazione resa dall'unica teste escussa all'udienza del Testimone_1
10/05/2023, non consente di ritenere provata la riconducibilità dell'evento al conducente della vettura di proprietà del convenuto Controparte_3
Innanzitutto, come già evidenziato nell'impugnata pronuncia, la teste non riferiva elementi idonei ad identificare il presunto veicolo danneggiante, poiché non faceva alcun riferimento né alla targa, né alla compagnia assicurativa, e si limitava semplicemente a dichiarare, con riguardo alle vetture coinvolte dal sinistro, che “la Toyota era nera mentre la Punto era grigia”.
La teste, nel corso della deposizione, ha, poi, tralasciato la circostanza, di primaria importanza, relativa all'indicazione della propria posizione rispetto al luogo del sinistro.
Infine, quanto all'assenza della documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi,
3 va comunque osservato che, pur non essendo essenziale ai fini dell'accoglimento della domanda, la stessa ha certamente contribuito a rendere lacunoso il materiale probatorio in atti.
Non merita accoglimento neppure il secondo motivo di impugnazione, con il quale ha censurato la pronuncia impugnata per avere il Giudice di Pace di Parte_1
Barra definito il giudizio di primo grado, senza darne riscontro con un adeguato corredo motivazionale, mediante conclusioni discordanti rispetto a quelle rassegnate dal perito incaricato.
In merito, questo Tribunale rileva che, contrariamente alle doglianze prospettate, il
Giudice di ha fornito valide argomentazioni atte a giustificare la decisione Parte_2
assunta. In particolare, dopo aver evidenziato che il c.t.u. non aveva provveduto a visionare di persona né il veicolo di parte attrice (perché medio tempore alienato a terzi), né quello di parte convenuta, ha osservato che questi “ha potuto stabilire solo un mero rapporto di coerenza tra i danni rinvenibili dalla documentazione fotografica e la descritta dinamica del sinistro”.
In altri termini, come correttamente statuito nella sentenza gravata, il ctu non ha potuto che limitarsi ad un giudizio di generica compatibilità, assolutamente inidoneo a provare tanto l'effettiva verificazione del sinistro denunciato, quanto la riconducibilità del medesimo alla condotta del convenuto . CP_3
Da quanto premesso e, quindi, dal mancato raggiungimento della prova dell'an debeatur, consegue la conferma dell'impugnata pronuncia, non dovendosi valutare l'ulteriore motivo di gravame, poiché relativo alla quantificazione del danno.
In conclusione, la mancata prova degli elementi essenziali della domanda induce il
Tribunale a ritenere immune da vizi la sentenza impugnata, con integrale conferma della medesima.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche, applicati in ragione del valore della lite (fino a 5.200,00 euro).
4 Nulla viene disposto per le spese di , rimasto contumace. Controparte_3
Il Tribunale dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13,
1 quater DPR n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17 l. 228/2012).
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
AN TE, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
(oggi e avverso Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
la sentenza n. 18/2025, emessa dal Giudice di Pace di Barra, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_3
b) rigetta l'appello, confermando l'impugnata pronuncia;
c) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
(oggi , che liquida in € 2.552,00 per Controparte_1 Controparte_2
compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge;
d) nulla per le spese di lite di;
Controparte_3
e) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Napoli, in data 24/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa AN TE
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Elisabetta Mungo,
Magistrato ordinario in tirocinio.
5