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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. GI Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 2662 del ruolo generale dell'anno 2021
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1
studio dell'avv. CONDEMI DANIELE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. LOCCI CARLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Conclusioni: per la parte ricorrente: “chiede venga pronunciati gli opportuni provvedimenti con affidamento dei
minori e della casa coniugale al ricorrente, senza che si determini alcun mantenimento a favore
della , il padre provvederà ai figli. Controparte_1
1 Si chiede si pronunci la separazione dei coniugi, con addebito a carico della resistente, adottando i
provvedimenti di cui sopra, con il favore dei compensi e spese di lite”;. per la parte resistente: “dichiarare la separazione personale dei coniugi nata a [...]
AG (CA) il 2 aprile 1978 e , nato a [...] in data [...], con Parte_1
addebito a;
Parte_1
b) assegnare a , la casa coniugale in Maracalgonis(CA) via Giacomo Controparte_1
Leopardi, 18, con gli arredi e corredi ivi presenti,
c) disporre l'affidamento ad entrambi i genitori dei figli minori GI ed con domicilio Per_1
prevalente dei predetti presso l'abitazione di AG (CA) via Leopardi, 18, ove
continuerano ad abitare unitamente alla madre,
d) disporre che durante la settimana i minori possano stare con il padre ogni qualvolta vorranno,
compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi e previo congruo preavviso, durante le
vacanze scolastiche estive 15 giorni anche non consecutivi nei mesi di luglio o agosto, durante le
vacanze scolastiche natalizie dal 25 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze di Pasqua alternativamente il giorno di Pasqua e quello dell'Angelo,
e) disporre che versi a , entro il cinque di ogni mese, quale Parte_1 Controparte_1
contributo per il mantenimento dei figli la somma mensile di Euro 700,00 o quell'altra differente
somma che il Tribunale riterrà di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie mediche extra SSN, scolastiche e ricreative;
f) disporre che versi a entro il cinque di ogni mese a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo per il mantenimento del coniuge la somma di € 200,00, o quell'altra differente somma
che il Tribunale riterrà di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT,
g) con vittoria di spese e compensi”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.04.2021, ha chiesto la pronuncia della separazione Parte_1
dalla moglie, con la quale aveva contratto matrimonio in data 19.6.2005. Controparte_1
Ha domandato, inoltre, l'addebito della separazione alla resistente, che, avendo intrattenuto una relazione extraconiugale, aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
2 Ha chiesto, altresì, l'affido esclusivo dei figli GI (21.12.2005) ed (10.4.2015), con Per_1
collocamento presso di sé.
costituitasi in giudizio, ha contestato di avere instaurato una relazione Controparte_1
extraconiugale, allegando che la crisi coniugale era da attribuire a colpa del ricorrente, che,
immediatamente dopo la celebrazione del matrimonio, aveva assunto nei suoi confronti un atteggiamento svilente, controllandone in maniera ossessiva le amicizie.
Ha precisato, inoltre, che il ricorrente, unico percettore di reddito, non aveva mai materialmente condiviso lo stipendio, limitandosi negli anni a consegnarle € 50,00 ogni settimana, a fare personalmente la spesa “in grande” ogni 15 giorni e a pagare le forniture delle utenze domestiche.
Ha allegato, infine, che il ricorrente era solito uscire per incontrare amici senza fornirle alcuna informazione ed aveva numerose relazioni a mezzo Facebook con diverse donne, per lo più
cameriere o banconiere dei bar che frequentava, oltre ad una passione smodata per le slot machine e per i giochi on line.
Ha domandato, dunque, l'addebito della separazione al ricorrente, l'affido congiunto dei minori con collocamento presso di sé e la condanna del alla corresponsione di un contributo per il Pt_1
mantenimento proprio e dei figli.
Con ordinanza dell'8.09.2021, il presidente, recependo l'accordo delle parti, ha affidato i figli ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre alla quale conseguentemente ha assegnato la casa coniugale, ha regolamentato il diritto di visita dei minori da parte del padre, ponendo in capo a quest'ultimo l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma di € 100,00 per il suo mantenimento e la somma di € 500,00 per il mantenimento dei due figli.
In corso di causa, il ricorrente ha domandato la revoca dell'obbligo di corrispondere un contributo per il mantenimento della resistente, avendo la stessa intrapreso attività di assistenza domiciliare.
Con provvedimento del 10.06.2023 la domanda è stata rigettata tenuto conto del reddito percepito dalla resistente (€ 458,00) e ritenuto che il contributo per il mantenimento della stessa, come reso evidente dall'importo stabilito (€ 100,00 mensili), fosse stato dalle parti determinato in considerazione della capacità lavorativa della CP_1
3 Istruita con prova documentale e testimoniale, con nota del 21.11.2023 la parte resistente ha domandato, a modifica dell'ordinanza istruttoria del 24.06.2022, l'ammissione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale dedotta nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n.2.
Con provvedimento del 10.06.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Va preliminarmente confermata l'ordinanza del 24.06.2022 nella parte in cui non ha ammesso la prova dedotta nell'interesse di parte resistente, attesa la genericità dei capitoli indicati.
Deve essere accolta la domanda delle parti volta ad ottenere la pronuncia della separazione.
Invero, dalle dichiarazioni delle parti, dal contegno tenuto e dalla mancata riconciliazione nel tempo trascorso dalla instaurazione del giudizio, deve desumersi che sussiste tra i coniugi una situazione di distacco affettivo che rende intollerabile la convivenza coniugale.
Va, al contrario, rigettata la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la pronuncia dell'addebito della separazione alla resistente, non essendo stata dimostrata l'esistenza della relazione extraconiugale intrattenuta dalla resistente durante la convivenza matrimoniale.
Invero, i testimoni e hanno dichiarato di aver visto la resistente in Testimone_1 Testimone_2
atteggiamenti intimi con altro uomo, ma in epoca successiva all'instaurazione del presente giudizio,
mentre i restanti testimoni sono rimasti generici in ordine alla collocazione temporale di quanto riferito.
Va, del pari, rigettata la domanda di addebito della separazione spiegata nell'interesse di parte resistente.
Deve al riguardo rilevarsi che la ha allegato che il ricorrente, “unico percettore di reddito CP_1
della famiglia, non ha mai materialmente condiviso lo stipendio con il coniuge, limitandosi negli anni a consegnare alla moglie € 50,00 ogni settimana, a fare personalmente la spesa “ in grande” ogni 15 giorni e a pagare, sempre personalmente, le forniture delle utenze domestiche”.
La testimone di parte resistente, madre della sentita sul capitolo “vero è che Testimone_3 CP_1
per tutta la dura dell'unione coniugale ha omesso di condividere lo stipendio con il Parte_1
coniuge, limitandosi negli anni a consegnare alla moglie € 50,00 ogni settimana?” ha risposto in senso affermativo, precisando di aver constatato direttamente la circostanza.
4 Non è stata tuttavia fornita prova in ordine all'esistenza di un nesso causale tra la condotta sopra indicata -tenuta dal ricorrente per tutta la durata del matrimonio (quindi dal 2005 al 2021)- e la crisi coniugale, intervenuta solo nel 2020 (pag. 4 della comparsa di costituzione).
Pertanto, non essendo stata fornita prova neppure delle ulteriori condotte allegate a fondamento della domanda di addebito, la stessa deve essere rigettata.
Quanto alle ulteriori istanze, deve confermarsi l'affido congiunto del minore Per_1
(10.04.2005) con collocamento presso la madre alla quale deve essere assegnata la casa coniugale.
Il padre potrà tenere con sé il figlio secondo i tempi concordati tra le parti all'udienza dell'8.09.2021 (due pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 sino alle ore 20.30; i giorni saranno concordati tra le parti di volta in volta;
il ricorrente potrà tenere con sé a settimane Per_1
alternate delle ore 10.30 del sabato sino alle ore 20.30 della domenica;
il minore trascorrerà ad anni alterni la vigilia di Natale con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, così come alternativamente il
31 dicembre, il primo gennaio, la Pasqua e il lunedì dell'Angelo; il minore, inoltre, trascorrerà di anno in anno il proprio compleanno nonché le festività del 25/4, 1/5, 2/6, 1/11, 8/12 e 6/1
alternativamente con ciascuno dei genitori;
ciascun genitore, infine, potrà tenere con sé il figlio per
21 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive).
Quanto alle statuizioni di carattere economico, deve rilevarsi che il ricorrente, che non sopporta oneri abitativi, ha percepito un reddito di € 21.128,00 nel 2020, di € 20.561,00 nel 2019, di €
20.125,00 nel 2018 (pari ad una media mensile di € 1.717,00), che, non essendo stata prodotta ulteriore documentazione, devi ritenersi immutato.
La resistente, al contrario, ha sempre svolto lavori saltuariamente nel corso della convivenza coniugale e nel corso del presente procedimento ha dichiarato di percepire la somma complessiva di
€ 458,00.
Pertanto, non essendo sostanzialmente mutata la situazione patrimoniale delle parti rispetto al momento dell'udienza presidenziale nella quale le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di carattere economico, deve confermarsi l'obbligo del di corrispondere alla Pt_1
la somma di € 100,00 a titolo di contributo al suo mantenimento e la complessiva somma di CP_1
€ 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e del figlio maggiorenne, ma non economicamente indipendente.
5 Le spese straordinarie saranno sopportate dalle parti in ragione della metà.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Controparte_1
2.04.1978, e , nato a [...] in data [...]; Parte_1
• rigetta le domande di addebito reciprocamente proposte;
• affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre alla quale deve essere assegnata la casa coniugale;
• il padre potrà tenere con sé il figlio minore due pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 sino alle ore
20.30; i giorni saranno concordati tra le parti di volta in volta;
• il ricorrente potrà tenere con sé a settimane alternate delle ore 10.30 del sabato sino alle Per_1
ore 20.30 della domenica;
il minore trascorrerà ad anni alterni la vigilia di Natale con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, così come alternativamente il 31 dicembre, il primo gennaio, la Pasqua e il lunedì dell'Angelo; il minore, inoltre, trascorrerà di anno in anno il proprio compleanno nonché le festività del 25/4, 1/5, 2/6, 1/11, 8/12 e 6/1 alternativamente con ciascuno dei genitori;
ciascun genitore, infine, potrà tenere con sé il figlio per 21 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
• condanna a corrispondere ad la somma di € 100,00 a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo al suo mantenimento e la complessiva somma di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e del figlio maggiorenne, ma non economicamente indipendente;
• le spese straordinarie saranno sopportate dalle parti in ragione della metà;
• spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio dell'11.03.2025
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi Il presidente
Dott. GI Latti
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. GI Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 2662 del ruolo generale dell'anno 2021
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1
studio dell'avv. CONDEMI DANIELE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. LOCCI CARLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Conclusioni: per la parte ricorrente: “chiede venga pronunciati gli opportuni provvedimenti con affidamento dei
minori e della casa coniugale al ricorrente, senza che si determini alcun mantenimento a favore
della , il padre provvederà ai figli. Controparte_1
1 Si chiede si pronunci la separazione dei coniugi, con addebito a carico della resistente, adottando i
provvedimenti di cui sopra, con il favore dei compensi e spese di lite”;. per la parte resistente: “dichiarare la separazione personale dei coniugi nata a [...]
AG (CA) il 2 aprile 1978 e , nato a [...] in data [...], con Parte_1
addebito a;
Parte_1
b) assegnare a , la casa coniugale in Maracalgonis(CA) via Giacomo Controparte_1
Leopardi, 18, con gli arredi e corredi ivi presenti,
c) disporre l'affidamento ad entrambi i genitori dei figli minori GI ed con domicilio Per_1
prevalente dei predetti presso l'abitazione di AG (CA) via Leopardi, 18, ove
continuerano ad abitare unitamente alla madre,
d) disporre che durante la settimana i minori possano stare con il padre ogni qualvolta vorranno,
compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi e previo congruo preavviso, durante le
vacanze scolastiche estive 15 giorni anche non consecutivi nei mesi di luglio o agosto, durante le
vacanze scolastiche natalizie dal 25 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze di Pasqua alternativamente il giorno di Pasqua e quello dell'Angelo,
e) disporre che versi a , entro il cinque di ogni mese, quale Parte_1 Controparte_1
contributo per il mantenimento dei figli la somma mensile di Euro 700,00 o quell'altra differente
somma che il Tribunale riterrà di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie mediche extra SSN, scolastiche e ricreative;
f) disporre che versi a entro il cinque di ogni mese a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo per il mantenimento del coniuge la somma di € 200,00, o quell'altra differente somma
che il Tribunale riterrà di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT,
g) con vittoria di spese e compensi”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.04.2021, ha chiesto la pronuncia della separazione Parte_1
dalla moglie, con la quale aveva contratto matrimonio in data 19.6.2005. Controparte_1
Ha domandato, inoltre, l'addebito della separazione alla resistente, che, avendo intrattenuto una relazione extraconiugale, aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
2 Ha chiesto, altresì, l'affido esclusivo dei figli GI (21.12.2005) ed (10.4.2015), con Per_1
collocamento presso di sé.
costituitasi in giudizio, ha contestato di avere instaurato una relazione Controparte_1
extraconiugale, allegando che la crisi coniugale era da attribuire a colpa del ricorrente, che,
immediatamente dopo la celebrazione del matrimonio, aveva assunto nei suoi confronti un atteggiamento svilente, controllandone in maniera ossessiva le amicizie.
Ha precisato, inoltre, che il ricorrente, unico percettore di reddito, non aveva mai materialmente condiviso lo stipendio, limitandosi negli anni a consegnarle € 50,00 ogni settimana, a fare personalmente la spesa “in grande” ogni 15 giorni e a pagare le forniture delle utenze domestiche.
Ha allegato, infine, che il ricorrente era solito uscire per incontrare amici senza fornirle alcuna informazione ed aveva numerose relazioni a mezzo Facebook con diverse donne, per lo più
cameriere o banconiere dei bar che frequentava, oltre ad una passione smodata per le slot machine e per i giochi on line.
Ha domandato, dunque, l'addebito della separazione al ricorrente, l'affido congiunto dei minori con collocamento presso di sé e la condanna del alla corresponsione di un contributo per il Pt_1
mantenimento proprio e dei figli.
Con ordinanza dell'8.09.2021, il presidente, recependo l'accordo delle parti, ha affidato i figli ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre alla quale conseguentemente ha assegnato la casa coniugale, ha regolamentato il diritto di visita dei minori da parte del padre, ponendo in capo a quest'ultimo l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma di € 100,00 per il suo mantenimento e la somma di € 500,00 per il mantenimento dei due figli.
In corso di causa, il ricorrente ha domandato la revoca dell'obbligo di corrispondere un contributo per il mantenimento della resistente, avendo la stessa intrapreso attività di assistenza domiciliare.
Con provvedimento del 10.06.2023 la domanda è stata rigettata tenuto conto del reddito percepito dalla resistente (€ 458,00) e ritenuto che il contributo per il mantenimento della stessa, come reso evidente dall'importo stabilito (€ 100,00 mensili), fosse stato dalle parti determinato in considerazione della capacità lavorativa della CP_1
3 Istruita con prova documentale e testimoniale, con nota del 21.11.2023 la parte resistente ha domandato, a modifica dell'ordinanza istruttoria del 24.06.2022, l'ammissione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale dedotta nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n.2.
Con provvedimento del 10.06.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Va preliminarmente confermata l'ordinanza del 24.06.2022 nella parte in cui non ha ammesso la prova dedotta nell'interesse di parte resistente, attesa la genericità dei capitoli indicati.
Deve essere accolta la domanda delle parti volta ad ottenere la pronuncia della separazione.
Invero, dalle dichiarazioni delle parti, dal contegno tenuto e dalla mancata riconciliazione nel tempo trascorso dalla instaurazione del giudizio, deve desumersi che sussiste tra i coniugi una situazione di distacco affettivo che rende intollerabile la convivenza coniugale.
Va, al contrario, rigettata la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la pronuncia dell'addebito della separazione alla resistente, non essendo stata dimostrata l'esistenza della relazione extraconiugale intrattenuta dalla resistente durante la convivenza matrimoniale.
Invero, i testimoni e hanno dichiarato di aver visto la resistente in Testimone_1 Testimone_2
atteggiamenti intimi con altro uomo, ma in epoca successiva all'instaurazione del presente giudizio,
mentre i restanti testimoni sono rimasti generici in ordine alla collocazione temporale di quanto riferito.
Va, del pari, rigettata la domanda di addebito della separazione spiegata nell'interesse di parte resistente.
Deve al riguardo rilevarsi che la ha allegato che il ricorrente, “unico percettore di reddito CP_1
della famiglia, non ha mai materialmente condiviso lo stipendio con il coniuge, limitandosi negli anni a consegnare alla moglie € 50,00 ogni settimana, a fare personalmente la spesa “ in grande” ogni 15 giorni e a pagare, sempre personalmente, le forniture delle utenze domestiche”.
La testimone di parte resistente, madre della sentita sul capitolo “vero è che Testimone_3 CP_1
per tutta la dura dell'unione coniugale ha omesso di condividere lo stipendio con il Parte_1
coniuge, limitandosi negli anni a consegnare alla moglie € 50,00 ogni settimana?” ha risposto in senso affermativo, precisando di aver constatato direttamente la circostanza.
4 Non è stata tuttavia fornita prova in ordine all'esistenza di un nesso causale tra la condotta sopra indicata -tenuta dal ricorrente per tutta la durata del matrimonio (quindi dal 2005 al 2021)- e la crisi coniugale, intervenuta solo nel 2020 (pag. 4 della comparsa di costituzione).
Pertanto, non essendo stata fornita prova neppure delle ulteriori condotte allegate a fondamento della domanda di addebito, la stessa deve essere rigettata.
Quanto alle ulteriori istanze, deve confermarsi l'affido congiunto del minore Per_1
(10.04.2005) con collocamento presso la madre alla quale deve essere assegnata la casa coniugale.
Il padre potrà tenere con sé il figlio secondo i tempi concordati tra le parti all'udienza dell'8.09.2021 (due pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 sino alle ore 20.30; i giorni saranno concordati tra le parti di volta in volta;
il ricorrente potrà tenere con sé a settimane Per_1
alternate delle ore 10.30 del sabato sino alle ore 20.30 della domenica;
il minore trascorrerà ad anni alterni la vigilia di Natale con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, così come alternativamente il
31 dicembre, il primo gennaio, la Pasqua e il lunedì dell'Angelo; il minore, inoltre, trascorrerà di anno in anno il proprio compleanno nonché le festività del 25/4, 1/5, 2/6, 1/11, 8/12 e 6/1
alternativamente con ciascuno dei genitori;
ciascun genitore, infine, potrà tenere con sé il figlio per
21 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive).
Quanto alle statuizioni di carattere economico, deve rilevarsi che il ricorrente, che non sopporta oneri abitativi, ha percepito un reddito di € 21.128,00 nel 2020, di € 20.561,00 nel 2019, di €
20.125,00 nel 2018 (pari ad una media mensile di € 1.717,00), che, non essendo stata prodotta ulteriore documentazione, devi ritenersi immutato.
La resistente, al contrario, ha sempre svolto lavori saltuariamente nel corso della convivenza coniugale e nel corso del presente procedimento ha dichiarato di percepire la somma complessiva di
€ 458,00.
Pertanto, non essendo sostanzialmente mutata la situazione patrimoniale delle parti rispetto al momento dell'udienza presidenziale nella quale le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di carattere economico, deve confermarsi l'obbligo del di corrispondere alla Pt_1
la somma di € 100,00 a titolo di contributo al suo mantenimento e la complessiva somma di CP_1
€ 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e del figlio maggiorenne, ma non economicamente indipendente.
5 Le spese straordinarie saranno sopportate dalle parti in ragione della metà.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Controparte_1
2.04.1978, e , nato a [...] in data [...]; Parte_1
• rigetta le domande di addebito reciprocamente proposte;
• affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre alla quale deve essere assegnata la casa coniugale;
• il padre potrà tenere con sé il figlio minore due pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 sino alle ore
20.30; i giorni saranno concordati tra le parti di volta in volta;
• il ricorrente potrà tenere con sé a settimane alternate delle ore 10.30 del sabato sino alle Per_1
ore 20.30 della domenica;
il minore trascorrerà ad anni alterni la vigilia di Natale con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, così come alternativamente il 31 dicembre, il primo gennaio, la Pasqua e il lunedì dell'Angelo; il minore, inoltre, trascorrerà di anno in anno il proprio compleanno nonché le festività del 25/4, 1/5, 2/6, 1/11, 8/12 e 6/1 alternativamente con ciascuno dei genitori;
ciascun genitore, infine, potrà tenere con sé il figlio per 21 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
• condanna a corrispondere ad la somma di € 100,00 a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo al suo mantenimento e la complessiva somma di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e del figlio maggiorenne, ma non economicamente indipendente;
• le spese straordinarie saranno sopportate dalle parti in ragione della metà;
• spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio dell'11.03.2025
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi Il presidente
Dott. GI Latti
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