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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/11/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4619/2024 R.G.
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, con Avv.ti Andrea e Umberto Filici opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
FE e GI EN opposta
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con Avv. Giuseppe Boscarelli opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25.11.2024 ritualmente notificato la società in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03420249016259570000, notificata dall'agente della riscossione il 5.11.2024 nella parte relativa agli avvisi di addebito n. 33420160004800604000, n. CP_1
33420170003806590000 e n. 33420180005638269000, chiedendone la declaratoria di nullità nonché di non debenza delle somme pretese.
1 Lamentava, in particolare: 1) l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento;
2) l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti;
3) la incertezza dell'an e del quantum della pretesa;
4) la prescrizione dei crediti;
5) la decadenza ex art. 25 D. Lgs. n. 46/1999.
e si costituivano in giudizio contestando CP_1 Controparte_2 il ricorso di cui chiedevano la declaratoria di inammissibilità ovvero di rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 5.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione è ammissibile poiché la parte ricorrente lamenta (anche)
l'intervenuta prescrizione del credito maturata (pure) in epoca successiva alla data di asserita notifica degli atti presupposti sicchè l'azione, sotto questo profilo, deve essere qualificata alla stregua di una opposizione all'esecuzione e, come tale, non sottoposta al termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c. e, tanto meno, a quello di cui all'art. 24 commi D.lgs. 46/1999 (che attiene all'opposizione all'avviso di addebito); in ogni caso si osserva che il ricorso è stato depositato il 25.11.2024 e dunque entro il termine previsto dall'art. 617
c.p.c. avuto riguardo alla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il
5.11.2024.
Ciò detto, non coglie nel segno la doglianza di parte opponente che fa leva sulla ritenuta inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento siccome eseguita a mezzo PEC con file in formato PDF e non già .p7m nonché da indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri.
Sotto il primo profilo si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affrontare la questione affermando che “la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché ".p7m",
2 l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c” (così Cass., 5 marzo 2019, n. 6417).
In base a quanto deciso nella pronuncia adesso citata, dunque, il vizio dedotto risulta nella specie in ogni caso sanato in virtù del principio di cui all'art. 156
c.p.c., avendo comunque l'atto raggiunto lo scopo al quale era preordinato essendo entrato nella sfera di conoscenza del destinatario.
Sotto il secondo profilo va rilevato che in base all'art. 26, comma 2, D.P.R.
602/1973, la notifica degli atti di riscossione destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, deve avvenire esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata Ini-Pec.
Il DPR n. 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n.
3) non contiene prescrizioni relative all'indirizzo di posta del mittente, in evidente coerenza con la finalità della disciplina, tesa a garantire il buon fine delle comunicazioni e, dunque, l'effettiva conoscibilità da parte del destinatario dei documenti in tal modo trasmessi.
L'articolo 3 del predetto decreto dispone, infatti, che: “Il documento informatico tra-smesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”.
L'art. 26 del DPR n. 602/1973 prevede: “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinata-rio risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
L'art. 60 richiamato, a sua volta, sancisce che: “[..] In deroga all'articolo 149 bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle
3 norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria
e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinata- rio risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
(INI-PEC) […]”.
L' , dunque, nell'eseguire la notifica degli atti a Controparte_2 mezzo Pec, non è tenuta a ad utilizzare l'indirizzo inserito in pubblici registri atteso che, ai sensi dell'art. 60, ultimo comma, D.P.R. n. 600/1973 (cui l'art. 26, comma 4, DPR 602/73 rinvia sulle notifiche dell'esattore a mezzo pec), le disposizioni dell'art. 149 bis c.p.c. non si applicano in tema di notifiche ai contribuenti.
A ciò aggiungasi, da un lato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 5532/2017), la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso - e, nella specie, avuto riguardo al contenuto (intimazione di pagamento) non possono residuare dubbi sulla riferibilità dell'atto all'agente della riscossione ed alla provenienza di questo da tale soggetto - e, dall'altro, che l' ha registrato il Controparte_2 dominio personalizzato @pec.agenziariscossione.gov.it contenente l'estensione
.gov.it, sicchè gli indirizzi pec contenenti tale dicitura (quale, nella specie,
t.) sono alla stessa riferibili Email_1 ed assicurano la provenienza dell'atto dall'agente della riscossione.
La più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 982/2023) ha, del resto, osservato che “[..] in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica [..] utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale [..] non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta
4 un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati [..] e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. n. 15979 del 2022 [..]”.
In detto recente arresto la Suprema Corte ha, in particolare, sostenuto la validità della notifica della cartella di pagamento proveniente da un indirizzo
PEC (nella specie, t) dal Email_2 quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri t), evidenziando Email_3 che - anche ad accedere all'argomento della diversità degli indirizzi PEC - in ogni caso, a fronte della ricezione di un atto non proveniente dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' , come presente nei CP_2 pubblici registri, ma da uno diverso relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall' , in mancanza di pregiudizi Controparte_2 sostanziali al diritto di difesa della parte, una differente conclusione (ossia ritenendo la notifica invalida) sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost.
La notifica della intimazione di pagamento opposta è stata dunque correttamente eseguita tanto più che la parte opponente non ha allegato – e tantomeno provato – di aver patito un concreto pregiudizio alle prerogative difensive.
Tanto precisato, l' costituendosi in giudizio ha offerto la prova CP_1 dell'avvenuta notifica degli avvisi di addebito qui di interesse depositando le relative ricevute di consegna PEC e la doglianza di parte opponente contenuta nelle note scritte per cui “[..] non ha dato prova della notifica dell'avviso CP_1 di addebito nr. 33420160004800604000 presupposto dell'intimazione impugnata in quanto ha allegato una ricevuta di consegna pec non in formato eml. [..]” non coglie nel segno per quanto innanzi già rilevato in ordine alla notifica dell'intimazione di pagamento ed al principio del raggiungimento dello scopo.
5 Le censure che fanno leva sulla ritenuta decadenza ex art. 25 D. Lgs. n.
46/1999 e sulla incertezza dell'an e del quantum della pretesa sono dunque inammissibili siccome tardive in questa sede avendo dovuto/potuto la parte opponente farle valere con la tempestiva opposizione avverso gli avvisi di addebito.
Ciò detto, è invece meritevole di accoglimento nei termini che seguono l'eccezione di prescrizione del credito.
Ed invero, in relazione all'avviso di addebito n. 33420160004800604000 CP_3 ha dedotto di aver notificato, antecedentemente all'intimazione qui opposta, le intimazioni di pagamento n. 03420189004330111000 (in data 17.5.2018) e n.
03420239005509191000 (in data 13.7.2023) sennonchè – come correttamente eccepisce l'opponente con le note scritte – la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420239005509191000 non è provata poiché ha depositato una ricevuta di consegna PEC dalla quale risulta CP_3
“avviso di mancata consegna” e, quanto all'intimazione di pagamento n.
03420189004330111000, si osserva che dalla sua notifica e sino a quella qui opposta (avvenuta il 5.11.2024) è decorso un termine superiore al quinquennio, e ciò anche a tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa c.d. emergenziale che, nella specie, è quella prevista dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n.
27/2020 e dall'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge
26.2.2021, n. 21 (per complessivi n. 311 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021).
Il credito portato dall'avviso di addebito n. 33420160004800604000 è dunque prescritto.
Lo stesso è a dirsi per il credito portato dall'avviso di addebito n.
33420170003806590000 in relazione al quale l'unico atto interruttivo della prescrizione antecedente all'intimazione opposta è costituita dalla citata intimazione di pagamento n. 03420239005509191000 la cui notifica non risulta essersi perfezionata per quanto già detto.
Non è invece maturata la prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito n. 33420180005638269000.
6 L'agente della riscossione ha, infatti, provato che in relazione a tale avviso di addebito ha notificato, in data 19.5.2022, l'intimazione di pagamento n.
03420229003576533000; detta intimazione non è stata impugnata dalla parte opponente, ciò che ha determinato la preclusione a far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (cfr. Cass. 6436/2025 e, in precedenza, tra le altre,
Cass. n. 22108/2024; Cass. 10736/2024).
Posto che dalla notifica di tale intimazione e sino a quella dell'intimazione opposta non è decorso il termine quinquennale ne consegue che non è maturata la prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito presupposto
(n. 33420180005638269000).
Deve, quindi, in definitiva, dichiararsi la non debenza delle somme pretese con l'intimazione opposta limitatamente alla parte relativa agli avvisi di addebito n.
33420160004800604000 e n. 33420170003806590000 per intervenuta prescrizione del credito mentre per il resto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra tutte le parti stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la non debenza delle somme pretese con l'intimazione di pagamento opposta nei limiti indicati in parte motiva;
compensa integralmente le spese tra tutte le parti.
Così deciso in Cosenza, 13 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
7
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4619/2024 R.G.
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, con Avv.ti Andrea e Umberto Filici opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
FE e GI EN opposta
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con Avv. Giuseppe Boscarelli opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25.11.2024 ritualmente notificato la società in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03420249016259570000, notificata dall'agente della riscossione il 5.11.2024 nella parte relativa agli avvisi di addebito n. 33420160004800604000, n. CP_1
33420170003806590000 e n. 33420180005638269000, chiedendone la declaratoria di nullità nonché di non debenza delle somme pretese.
1 Lamentava, in particolare: 1) l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento;
2) l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti;
3) la incertezza dell'an e del quantum della pretesa;
4) la prescrizione dei crediti;
5) la decadenza ex art. 25 D. Lgs. n. 46/1999.
e si costituivano in giudizio contestando CP_1 Controparte_2 il ricorso di cui chiedevano la declaratoria di inammissibilità ovvero di rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 5.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione è ammissibile poiché la parte ricorrente lamenta (anche)
l'intervenuta prescrizione del credito maturata (pure) in epoca successiva alla data di asserita notifica degli atti presupposti sicchè l'azione, sotto questo profilo, deve essere qualificata alla stregua di una opposizione all'esecuzione e, come tale, non sottoposta al termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c. e, tanto meno, a quello di cui all'art. 24 commi D.lgs. 46/1999 (che attiene all'opposizione all'avviso di addebito); in ogni caso si osserva che il ricorso è stato depositato il 25.11.2024 e dunque entro il termine previsto dall'art. 617
c.p.c. avuto riguardo alla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il
5.11.2024.
Ciò detto, non coglie nel segno la doglianza di parte opponente che fa leva sulla ritenuta inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento siccome eseguita a mezzo PEC con file in formato PDF e non già .p7m nonché da indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri.
Sotto il primo profilo si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affrontare la questione affermando che “la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché ".p7m",
2 l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c” (così Cass., 5 marzo 2019, n. 6417).
In base a quanto deciso nella pronuncia adesso citata, dunque, il vizio dedotto risulta nella specie in ogni caso sanato in virtù del principio di cui all'art. 156
c.p.c., avendo comunque l'atto raggiunto lo scopo al quale era preordinato essendo entrato nella sfera di conoscenza del destinatario.
Sotto il secondo profilo va rilevato che in base all'art. 26, comma 2, D.P.R.
602/1973, la notifica degli atti di riscossione destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, deve avvenire esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata Ini-Pec.
Il DPR n. 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n.
3) non contiene prescrizioni relative all'indirizzo di posta del mittente, in evidente coerenza con la finalità della disciplina, tesa a garantire il buon fine delle comunicazioni e, dunque, l'effettiva conoscibilità da parte del destinatario dei documenti in tal modo trasmessi.
L'articolo 3 del predetto decreto dispone, infatti, che: “Il documento informatico tra-smesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”.
L'art. 26 del DPR n. 602/1973 prevede: “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinata-rio risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
L'art. 60 richiamato, a sua volta, sancisce che: “[..] In deroga all'articolo 149 bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle
3 norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria
e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinata- rio risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
(INI-PEC) […]”.
L' , dunque, nell'eseguire la notifica degli atti a Controparte_2 mezzo Pec, non è tenuta a ad utilizzare l'indirizzo inserito in pubblici registri atteso che, ai sensi dell'art. 60, ultimo comma, D.P.R. n. 600/1973 (cui l'art. 26, comma 4, DPR 602/73 rinvia sulle notifiche dell'esattore a mezzo pec), le disposizioni dell'art. 149 bis c.p.c. non si applicano in tema di notifiche ai contribuenti.
A ciò aggiungasi, da un lato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 5532/2017), la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso - e, nella specie, avuto riguardo al contenuto (intimazione di pagamento) non possono residuare dubbi sulla riferibilità dell'atto all'agente della riscossione ed alla provenienza di questo da tale soggetto - e, dall'altro, che l' ha registrato il Controparte_2 dominio personalizzato @pec.agenziariscossione.gov.it contenente l'estensione
.gov.it, sicchè gli indirizzi pec contenenti tale dicitura (quale, nella specie,
t.) sono alla stessa riferibili Email_1 ed assicurano la provenienza dell'atto dall'agente della riscossione.
La più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 982/2023) ha, del resto, osservato che “[..] in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica [..] utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale [..] non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta
4 un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati [..] e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. n. 15979 del 2022 [..]”.
In detto recente arresto la Suprema Corte ha, in particolare, sostenuto la validità della notifica della cartella di pagamento proveniente da un indirizzo
PEC (nella specie, t) dal Email_2 quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri t), evidenziando Email_3 che - anche ad accedere all'argomento della diversità degli indirizzi PEC - in ogni caso, a fronte della ricezione di un atto non proveniente dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' , come presente nei CP_2 pubblici registri, ma da uno diverso relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall' , in mancanza di pregiudizi Controparte_2 sostanziali al diritto di difesa della parte, una differente conclusione (ossia ritenendo la notifica invalida) sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost.
La notifica della intimazione di pagamento opposta è stata dunque correttamente eseguita tanto più che la parte opponente non ha allegato – e tantomeno provato – di aver patito un concreto pregiudizio alle prerogative difensive.
Tanto precisato, l' costituendosi in giudizio ha offerto la prova CP_1 dell'avvenuta notifica degli avvisi di addebito qui di interesse depositando le relative ricevute di consegna PEC e la doglianza di parte opponente contenuta nelle note scritte per cui “[..] non ha dato prova della notifica dell'avviso CP_1 di addebito nr. 33420160004800604000 presupposto dell'intimazione impugnata in quanto ha allegato una ricevuta di consegna pec non in formato eml. [..]” non coglie nel segno per quanto innanzi già rilevato in ordine alla notifica dell'intimazione di pagamento ed al principio del raggiungimento dello scopo.
5 Le censure che fanno leva sulla ritenuta decadenza ex art. 25 D. Lgs. n.
46/1999 e sulla incertezza dell'an e del quantum della pretesa sono dunque inammissibili siccome tardive in questa sede avendo dovuto/potuto la parte opponente farle valere con la tempestiva opposizione avverso gli avvisi di addebito.
Ciò detto, è invece meritevole di accoglimento nei termini che seguono l'eccezione di prescrizione del credito.
Ed invero, in relazione all'avviso di addebito n. 33420160004800604000 CP_3 ha dedotto di aver notificato, antecedentemente all'intimazione qui opposta, le intimazioni di pagamento n. 03420189004330111000 (in data 17.5.2018) e n.
03420239005509191000 (in data 13.7.2023) sennonchè – come correttamente eccepisce l'opponente con le note scritte – la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420239005509191000 non è provata poiché ha depositato una ricevuta di consegna PEC dalla quale risulta CP_3
“avviso di mancata consegna” e, quanto all'intimazione di pagamento n.
03420189004330111000, si osserva che dalla sua notifica e sino a quella qui opposta (avvenuta il 5.11.2024) è decorso un termine superiore al quinquennio, e ciò anche a tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa c.d. emergenziale che, nella specie, è quella prevista dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n.
27/2020 e dall'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge
26.2.2021, n. 21 (per complessivi n. 311 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021).
Il credito portato dall'avviso di addebito n. 33420160004800604000 è dunque prescritto.
Lo stesso è a dirsi per il credito portato dall'avviso di addebito n.
33420170003806590000 in relazione al quale l'unico atto interruttivo della prescrizione antecedente all'intimazione opposta è costituita dalla citata intimazione di pagamento n. 03420239005509191000 la cui notifica non risulta essersi perfezionata per quanto già detto.
Non è invece maturata la prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito n. 33420180005638269000.
6 L'agente della riscossione ha, infatti, provato che in relazione a tale avviso di addebito ha notificato, in data 19.5.2022, l'intimazione di pagamento n.
03420229003576533000; detta intimazione non è stata impugnata dalla parte opponente, ciò che ha determinato la preclusione a far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (cfr. Cass. 6436/2025 e, in precedenza, tra le altre,
Cass. n. 22108/2024; Cass. 10736/2024).
Posto che dalla notifica di tale intimazione e sino a quella dell'intimazione opposta non è decorso il termine quinquennale ne consegue che non è maturata la prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito presupposto
(n. 33420180005638269000).
Deve, quindi, in definitiva, dichiararsi la non debenza delle somme pretese con l'intimazione opposta limitatamente alla parte relativa agli avvisi di addebito n.
33420160004800604000 e n. 33420170003806590000 per intervenuta prescrizione del credito mentre per il resto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra tutte le parti stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la non debenza delle somme pretese con l'intimazione di pagamento opposta nei limiti indicati in parte motiva;
compensa integralmente le spese tra tutte le parti.
Così deciso in Cosenza, 13 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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