TRIB
Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/12/2024, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7438/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente est. dott.ssa Caterina Caniato Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado vertente tra:
(C.F. ), nato in [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Simona Merenda ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE Pa 1) Il sig. e la sig.ra dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare Pt_1 reciprocamente a qualsiasi pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro;
2) la figlia minore sarà collocata prevalentemente con la madre nella casa di proprietà Per_1 esclusiva della stessa sita a Vimercate;
3) sarà affidata ad entrambi i genitori, il padre potrà vedere ogni qual volta si Per_1 Per_1 recherà in Italia, indicativamente almeno una volta al mese ovvero ogni quaranta giorni, lo stesso trascorrerà con la figlia un week end lungo dal venerdì pomeriggio quando la prenderà direttamente a scuola sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
4) per le vacanze natalizie la figlia minore trascorrerà alternativamente dal 23 dicembre al 31 dicembre mattina con un genitore e dal 31 dicembre al 7 gennaio con l'altro genitore;
le vacanze
Pasquali saranno trascorse tendenzialmente con il padre così come tutte le festività da calendario scolastico per permettere alla bambina di avere una frequentazione ed un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
5) per le vacanze estive la figlia minore trascorrerà un periodo ininterrotto di almeno tre settimane con il padre e un'ulteriore settimana prima dell'inizio della scuola. Il periodo da trascorrere con il padre sarà concordato con la madre compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori e alle esigenze della minore tra l'inizio del mese di giugno e prima dell'inizio della scuola a settembre;
6) entrambi i genitori si impegnano ad avere un'armoniosa e proficua collaborazione nella sua educazione, informandosi vicendevolmente in merito a tutte le attività della stessa, ed assumendo in contraddittorio ogni decisione relativa alla sua istruzione, educazione e salute;
Pa
7) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Pt_1 la somma mensile di € 400,00 da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il 10 di ciascun mese da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
quanto invece alle spese straordinarie, stabilite secondo i paramenti della Corte d'Appello di Milano, che salvo urgenze dovranno essere concordate preventivamente, le stesse saranno sostenute in misura pari al 50% da ciascun genitore, il genitore che sosterrà la spesa invierà all'altro genitore entro la fine del mese i giustificativi delle spese sostenute ed otterrà il relativo rimborso;
8) per quanto non espressamente disciplinato dalle predette condizioni, il sig. e la Parte_1 sig.ra si danno reciprocamente atto di aver già autonomamente regolato ogni altra loro Parte_2 posizione e/o rapporto di natura economica e patrimoniale;
9) i coniugi si rilasciano, sin d'ora, il reciproco consenso, per l'ottenimento di documenti validi per l'espatrio, per sé e per la figlia minore;
10) Le parti dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza emessa in data 21.03.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Florida Parte_1 Parte_2
(Stati Uniti) in data 21.08.2013 (atto n. 124, Parte II, Serie C, Anno 2013 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Vimercate), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vimercate, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 12.12.2024.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente est. dott.ssa Caterina Caniato Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado vertente tra:
(C.F. ), nato in [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Simona Merenda ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE Pa 1) Il sig. e la sig.ra dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare Pt_1 reciprocamente a qualsiasi pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro;
2) la figlia minore sarà collocata prevalentemente con la madre nella casa di proprietà Per_1 esclusiva della stessa sita a Vimercate;
3) sarà affidata ad entrambi i genitori, il padre potrà vedere ogni qual volta si Per_1 Per_1 recherà in Italia, indicativamente almeno una volta al mese ovvero ogni quaranta giorni, lo stesso trascorrerà con la figlia un week end lungo dal venerdì pomeriggio quando la prenderà direttamente a scuola sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
4) per le vacanze natalizie la figlia minore trascorrerà alternativamente dal 23 dicembre al 31 dicembre mattina con un genitore e dal 31 dicembre al 7 gennaio con l'altro genitore;
le vacanze
Pasquali saranno trascorse tendenzialmente con il padre così come tutte le festività da calendario scolastico per permettere alla bambina di avere una frequentazione ed un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
5) per le vacanze estive la figlia minore trascorrerà un periodo ininterrotto di almeno tre settimane con il padre e un'ulteriore settimana prima dell'inizio della scuola. Il periodo da trascorrere con il padre sarà concordato con la madre compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori e alle esigenze della minore tra l'inizio del mese di giugno e prima dell'inizio della scuola a settembre;
6) entrambi i genitori si impegnano ad avere un'armoniosa e proficua collaborazione nella sua educazione, informandosi vicendevolmente in merito a tutte le attività della stessa, ed assumendo in contraddittorio ogni decisione relativa alla sua istruzione, educazione e salute;
Pa
7) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Pt_1 la somma mensile di € 400,00 da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il 10 di ciascun mese da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
quanto invece alle spese straordinarie, stabilite secondo i paramenti della Corte d'Appello di Milano, che salvo urgenze dovranno essere concordate preventivamente, le stesse saranno sostenute in misura pari al 50% da ciascun genitore, il genitore che sosterrà la spesa invierà all'altro genitore entro la fine del mese i giustificativi delle spese sostenute ed otterrà il relativo rimborso;
8) per quanto non espressamente disciplinato dalle predette condizioni, il sig. e la Parte_1 sig.ra si danno reciprocamente atto di aver già autonomamente regolato ogni altra loro Parte_2 posizione e/o rapporto di natura economica e patrimoniale;
9) i coniugi si rilasciano, sin d'ora, il reciproco consenso, per l'ottenimento di documenti validi per l'espatrio, per sé e per la figlia minore;
10) Le parti dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza emessa in data 21.03.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Florida Parte_1 Parte_2
(Stati Uniti) in data 21.08.2013 (atto n. 124, Parte II, Serie C, Anno 2013 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Vimercate), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vimercate, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 12.12.2024.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti