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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 27/10/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1087 Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi, riservata in decisione mercè ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 9 aprile 2025, con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. (60 giorni più 20) e vertente
TRA
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Tondini, come da investitura in atti,
OPPONENTE
E
(C.F. n. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., e per essa, in veste di mandataria,
[...]
C.F. ), l'avv. Gaetano Biocca come da incarico Parte_2 P.IVA_3 in atti.
OPPOSTA
NONCHE'
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_4
e per essa, quale mandataria, partita IVA ), CP_3 P.IVA_5
OPPOSTA CONTUMACE
E
, in persona del Sindaco, suo legale rappresentante p.t. (P. Controparte_4
IVA ), P.IVA_6
OPPOSTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti costituite concludevano come da memorie ex art. 127-ter cp.c., da intendersi nella presente sede richiamate.
FATTO E DIRITTO
Con citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 618 c.p.c., l'opponente ha domandato, in via principale, di accertare “la nullità/inefficacia/irritualità dell'ordinanza con cui è stata disposta la prosecuzione della procedura esecutiva n.
1 134/2020 R.G. Es. Imm. del Tribunale di Macerata e di ogni atto ad essa consequenziale, nonché dell'ordinanza interinale di rigetto dell'istanza di sospensiva in data 04.03.2022, stante il mancato assolvimento di ogni dovuto e prescritto accertamento sulla conformità degli atti di mutuo al modello di cui alla Legge
457/1978, nonché l'inserimento dell'Ente creditore (anche del successore processuale ex art. 111 c.p.c., dell'originario procedente) nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 378°)”.
Dal canto suo, la opposta ha richiesto il rigetto della opposizione, con conferma del provvedimento del g.e..
Si rappresenta che nelle note sostitutive ex art. 127-ter c.p.c. del 20 marzo 2025, la parte opponente ha continuato a insistere nell'accoglimento della opposizione, per le medesime ragioni ab imis fatte valere.
Orbene, deve darsi atto - come peraltro posto in risalto dalle parti (negli scritti terminativi) - che la Corte Costituzionale, mercè sentenza del 14 novembre 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 378, della legge 30 dicembre
2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).
Su queste basi, l'opponente - si ripete: in occasione del deposito della comparsa conclusionale - ha dichiarato di “rinuncia[re] … agli atti del giudizio di opposizione”, e, per l'effetto, ha domandato di “dichiarare, per fatti sopravvenuti all'introduzione del presente giudizio, la cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di accertamento della conformità degli atti di mutuo al modello di cui alla Legge
457/1978, nonché per l'obbligatorio inserimento dell'Ente creditore (anche del successore processuale ex art. 111 c.p.c., dell'originario procedente) nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma
378°), con la compensazione integrale delle spese di lite”.
Dunque, è venuta meno la previsione normativa sulla quale riposava l'istanza del 25 gennaio 2021 di sospensione del processo esecutivo e sulla cui base è stata promossa e coltivata la presente opposizione.
A fronte della indicata “rinuncia agli atti del giudizio”, deve constatarsi -a tacer d'altro- che, perché possa dirsi esaurita la fattispecie che consente la declaratoria giudiziale dell'effetto estintivo ex art. 306 c.p.c., è necessaria una accettazione delle controparti che, in concreto, difetta, pur essendo necessaria (Cass. 20839/2018) almeno da parte della opposta costituita.
2 Relativamente poi al richiamo, sincronicamente alla “rinuncia agli atti” compiuto dalla compagine opposta alla ulteriore, non codificata, fattispecie estintiva rappresentata dalla cessazione della materia del contendere, vi è che la Suprema Corte richiede che non vi sia dissenso tra le parti né sulla sussistenza del fatto di cessazione, né sulla sua rilevanza giuridica (cfr. Cass., 13.6.2008, n. 16017; Cass., 8.11.2007, n. 23289; Cass., S.U.,
26.7.2004, n. 13969; Cass., 26.2.2002, n. 11038; Cass., 27.4.2000, n. 5393; Cass.,
16.7.1999, n. 14144; Cass., 22.1.1997, n. 622; Cass., 21.1.1994, n. 576).
Sennonché, non resta che prendere atto che l'opposta, oltre a non aver accettato alcuna rinuncia, non ha espressamente richiamato la (né concordato sulla) esistenza di una ipotesi di cessazione della materia del contendere, riportandosi, piuttosto, alle conclusioni in fase introduttiva rassegnate.
Orbene, l'art. 136 Cost. dispone che, quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
Ritiene la opponente che, al momento della proposizione della opposizione, esistesse una disposizione di legge che fosse in grado di fondare, quantomeno in astratto, la relativa istanza. Di qui anche la istanza di compensazione delle spese di lite.
È possibile, in senso contrario, osservare i) che pur essendo venuta meno la surriferita disposizione, ciononostante l'opponente, ancora nelle note sostitutive di udienza del 20 marzo 2025, insisteva per l'accoglimento della opposizione per i medesimi motivi e nei medesimi termini ab imis calati;
ii) ai fini della pronuncia sulle spese (imposta anche, nel segno della soccombenza cd. virtuale, nel caso di ove mai sussistente cessazione della materia del contendere), anche a voler mentalmente escludere la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della legge, è possibile riferire che la posizione dell'opponente, siccome basata sulla reiterata affermazione della estensibilità soggettiva del comma 378 anche ai cessionari del credito, appariva infondata stante il carattere eccezionale (epperciò di stretta interpretazione) della norma, sì come già opportunamente e condivisibilmente messo in luce dal giudice della esecuzione. Del resto, non sono state minimante provate, nel corso del presente giudizio, le circostanze che, sulla scorta della legge ormai abrogata, avrebbero consentito la sospensione della procedura esecutiva (v. in proposito la relazione del custode, appositamente incaricato della verifica). Senza trascurare che l'opponente ha domandato, sino alla precisazione delle conclusioni, l'accoglimento della opposizione anche in rapporto al profilo della mancata verifica da parte del g.e. dell'inserimento del credito in un elenco delle banche
3 convenzionate, senza curarsi di documentare la esistenza di un convenzionamento tra il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e gli istituti di credito.
L'opposizione deve pertanto essere dichiarata infondata.
Nei confronti della opposta costituita, le spese seguono la soccombenza, ispirato, come noto, al criterio della causalità, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1089 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, ogni diversa istanza ed eccezione respinte, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Macerata, 27 ottobre 2025.
Il Giudice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1087 Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi, riservata in decisione mercè ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 9 aprile 2025, con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. (60 giorni più 20) e vertente
TRA
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Tondini, come da investitura in atti,
OPPONENTE
E
(C.F. n. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., e per essa, in veste di mandataria,
[...]
C.F. ), l'avv. Gaetano Biocca come da incarico Parte_2 P.IVA_3 in atti.
OPPOSTA
NONCHE'
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_4
e per essa, quale mandataria, partita IVA ), CP_3 P.IVA_5
OPPOSTA CONTUMACE
E
, in persona del Sindaco, suo legale rappresentante p.t. (P. Controparte_4
IVA ), P.IVA_6
OPPOSTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti costituite concludevano come da memorie ex art. 127-ter cp.c., da intendersi nella presente sede richiamate.
FATTO E DIRITTO
Con citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 618 c.p.c., l'opponente ha domandato, in via principale, di accertare “la nullità/inefficacia/irritualità dell'ordinanza con cui è stata disposta la prosecuzione della procedura esecutiva n.
1 134/2020 R.G. Es. Imm. del Tribunale di Macerata e di ogni atto ad essa consequenziale, nonché dell'ordinanza interinale di rigetto dell'istanza di sospensiva in data 04.03.2022, stante il mancato assolvimento di ogni dovuto e prescritto accertamento sulla conformità degli atti di mutuo al modello di cui alla Legge
457/1978, nonché l'inserimento dell'Ente creditore (anche del successore processuale ex art. 111 c.p.c., dell'originario procedente) nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 378°)”.
Dal canto suo, la opposta ha richiesto il rigetto della opposizione, con conferma del provvedimento del g.e..
Si rappresenta che nelle note sostitutive ex art. 127-ter c.p.c. del 20 marzo 2025, la parte opponente ha continuato a insistere nell'accoglimento della opposizione, per le medesime ragioni ab imis fatte valere.
Orbene, deve darsi atto - come peraltro posto in risalto dalle parti (negli scritti terminativi) - che la Corte Costituzionale, mercè sentenza del 14 novembre 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 378, della legge 30 dicembre
2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).
Su queste basi, l'opponente - si ripete: in occasione del deposito della comparsa conclusionale - ha dichiarato di “rinuncia[re] … agli atti del giudizio di opposizione”, e, per l'effetto, ha domandato di “dichiarare, per fatti sopravvenuti all'introduzione del presente giudizio, la cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di accertamento della conformità degli atti di mutuo al modello di cui alla Legge
457/1978, nonché per l'obbligatorio inserimento dell'Ente creditore (anche del successore processuale ex art. 111 c.p.c., dell'originario procedente) nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma
378°), con la compensazione integrale delle spese di lite”.
Dunque, è venuta meno la previsione normativa sulla quale riposava l'istanza del 25 gennaio 2021 di sospensione del processo esecutivo e sulla cui base è stata promossa e coltivata la presente opposizione.
A fronte della indicata “rinuncia agli atti del giudizio”, deve constatarsi -a tacer d'altro- che, perché possa dirsi esaurita la fattispecie che consente la declaratoria giudiziale dell'effetto estintivo ex art. 306 c.p.c., è necessaria una accettazione delle controparti che, in concreto, difetta, pur essendo necessaria (Cass. 20839/2018) almeno da parte della opposta costituita.
2 Relativamente poi al richiamo, sincronicamente alla “rinuncia agli atti” compiuto dalla compagine opposta alla ulteriore, non codificata, fattispecie estintiva rappresentata dalla cessazione della materia del contendere, vi è che la Suprema Corte richiede che non vi sia dissenso tra le parti né sulla sussistenza del fatto di cessazione, né sulla sua rilevanza giuridica (cfr. Cass., 13.6.2008, n. 16017; Cass., 8.11.2007, n. 23289; Cass., S.U.,
26.7.2004, n. 13969; Cass., 26.2.2002, n. 11038; Cass., 27.4.2000, n. 5393; Cass.,
16.7.1999, n. 14144; Cass., 22.1.1997, n. 622; Cass., 21.1.1994, n. 576).
Sennonché, non resta che prendere atto che l'opposta, oltre a non aver accettato alcuna rinuncia, non ha espressamente richiamato la (né concordato sulla) esistenza di una ipotesi di cessazione della materia del contendere, riportandosi, piuttosto, alle conclusioni in fase introduttiva rassegnate.
Orbene, l'art. 136 Cost. dispone che, quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
Ritiene la opponente che, al momento della proposizione della opposizione, esistesse una disposizione di legge che fosse in grado di fondare, quantomeno in astratto, la relativa istanza. Di qui anche la istanza di compensazione delle spese di lite.
È possibile, in senso contrario, osservare i) che pur essendo venuta meno la surriferita disposizione, ciononostante l'opponente, ancora nelle note sostitutive di udienza del 20 marzo 2025, insisteva per l'accoglimento della opposizione per i medesimi motivi e nei medesimi termini ab imis calati;
ii) ai fini della pronuncia sulle spese (imposta anche, nel segno della soccombenza cd. virtuale, nel caso di ove mai sussistente cessazione della materia del contendere), anche a voler mentalmente escludere la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della legge, è possibile riferire che la posizione dell'opponente, siccome basata sulla reiterata affermazione della estensibilità soggettiva del comma 378 anche ai cessionari del credito, appariva infondata stante il carattere eccezionale (epperciò di stretta interpretazione) della norma, sì come già opportunamente e condivisibilmente messo in luce dal giudice della esecuzione. Del resto, non sono state minimante provate, nel corso del presente giudizio, le circostanze che, sulla scorta della legge ormai abrogata, avrebbero consentito la sospensione della procedura esecutiva (v. in proposito la relazione del custode, appositamente incaricato della verifica). Senza trascurare che l'opponente ha domandato, sino alla precisazione delle conclusioni, l'accoglimento della opposizione anche in rapporto al profilo della mancata verifica da parte del g.e. dell'inserimento del credito in un elenco delle banche
3 convenzionate, senza curarsi di documentare la esistenza di un convenzionamento tra il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e gli istituti di credito.
L'opposizione deve pertanto essere dichiarata infondata.
Nei confronti della opposta costituita, le spese seguono la soccombenza, ispirato, come noto, al criterio della causalità, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1089 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, ogni diversa istanza ed eccezione respinte, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Macerata, 27 ottobre 2025.
Il Giudice
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