Articolo 11 della Legge 15 febbraio 1958, n. 46
Articolo 10Articolo 12
Versione
11 marzo 1958
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Versione
15 giugno 1969
Art. 11.
La vedova del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo, deceduto dopo aver maturato venti anni di servizio effettivo, ha diritto alla pensione di riversibilita' quando il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio.
((Ha, inoltre, diritto a pensione di riversibilita' la vedova del pensionato dello Stato, purche' il matrimonio, qualora sia posteriore alla cessazione del servizio, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di eta' e sia durato almeno due anni e se la differenza di eta' fra i coniugi non sia maggiore di anni venti. Si prescinde dalle suddette condizioni qualora il matrimonio sia stati) contratto dal pensionato prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta', o qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma)) ((2)) Il limite di 72 anni di cui al precedente comma e' elevato a 75 anni per i titolari di pensioni privilegiate ordinarie, ferme restando le altre condizioni previste dal comma stesso.
La pensione non spetta alla vedova quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per sua colpa. In tal caso, ove sussista lo stato di bisogno, e' corrisposto alla vedova un assegno alimentare pari al 20 per cento della pensione diretta; qualora esistano orfani il predetto assegno alimentare non puo' superare la differenza fra l'importo della pensione di riversibilita' che sarebbe spettata alla vedova con orfani ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione e l'importo della pensione dovuta agli orfani.
Alla vedova del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo, deceduto dopo dodici mesi e prima di venti anni di servizio effettivo, spetta una indennita' per una volta tanto nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.
In caso di decesso della moglie dipendente civile, o pensionata, la pensione spetta il marito quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro, risulti a carico della moglie ed abbia contratto matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i 50 anni di eta'.
In tal caso la pensione e' liquidata applicando le percentuali vigenti per la vedova; qualora poi sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa del marito, si osserva il disposto del precedente quarto comma.
La pensione prevista dal precedente comma e l'assegno alimentare di cui al quarto comma si perdono nel caso che il titolare passi ad altre nozze.
----------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 14 maggio 1969, n. 252 ha disposto (con l'art. 2) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1969.
Entrata in vigore il 15 giugno 1969
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