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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 21/10/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 201/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. RT IC Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr.ssa AV ZZ Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 201/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Enna n. 279/2021 pubblicata il
18.05.2021, promossa
DA
(P.IVA: ), avente sede Parte_1 P.IVA_1 in in Viale Diaz n. 7/9, in persona del Direttore Generale e legale rappresentane pro-tempore, Pt_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Moceri (C.F. ), giusta delibera C.F._1 autorizzativa n. 962 del 29.06.2021 e procura in atti, elettivamente domiciliata presso l'UOC Parte servizio legale dell' di sito in Viale A. Diaz n. 7/9, fax. 0935.516720, indirizzo Pt_1 Pt_1
PEC: Email_1
Appellante
CONTRO
(P.IVA: ) avente sede legale in Catania alla via Artale Alagona n. Controparte_1 P.IVA_2
75 in persona dell'Amministratore Unico Ing. , rappresentata e difesa dagli Controparte_2 avv.ti Giuseppe Aliquò (C.F: ) e Maria Tisa (C.F: ) C.F._2 C.F._3 giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele n. 161 presso lo studio dell'avv. Massimo Dell'Utri, fax. 095.388411, indirizzo PEC:
e Email_2 Email_3
Appellata e appellante incidentale
1 ****
All'udienza del 27.03.2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l' concludeva insistendo nelle conclusioni dell'atto di appello, ovvero IN VIA Parte_1
PRINCIPALE revocare, annullare e con ogni formula riformare la sentenza impugnata n. 279/2021 emessa dal Tribunale di Enna, ed apportare alla ricostruzione del fatto le modifiche indicate nei superiori motivi di impugnazione e, in luogo del primo Giudice: IN ACCOGLIMENTO DEL PRIMO
MOTIVO DI APPELLO ritenere e dichiarare intempestive le riserve formulate dalla e CP_1 che nessun inadempimento è imputabile all' in conseguenza della consegna frazionata Parte_1 dei lavori;
IN ACCOGLIMENTO DEL SECONDO MOTIVO DI APPELLO senza recesso dal primo motivo di appello relativo alla decadenza dalla proposizione delle riserve, ritenere e dichiarare, infondate le riserve formulate dalla o in subordine graduare il concorso dei CP_1 comportamenti della impresa esecutrice dei lavori nella determinazione concreta dei danni pervenendo ad una corretta quantificazione degli stessi;
IN VIA ISTRUTTORIA ove ritenuto opportuno, disporre ex art. 196 c.p.c. la rinnovazione della C.T.U. al fine di accertare la reale fondatezza delle riserve formulate dalla impresa esecutrice dei lavori.”.
La Società ppellata, nonché appellante incidentale, concludeva riportandosi alle Controparte_1 conclusioni dell'atto di costituzione e chiedeva “il rigetto dell'atto di appello ed, in accoglimento dell'impugnazione incidentale, formula la seguente domanda: - dichiarare che l'ammontare degli accessori (rivalutazione monetaria ed interessi compensativi) maturati alla data di pubblicazione della sentenza, sull'importo riconosciuto in dipendenza delle riserve nn. 1, 2 e 3 (€ 297.150,91), è superiore rispetto a quello liquidato in primo grado ed ammonta ad € 14.699,76; - per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante, al Parte_1 pagamento della somma di € 10.347,82 (€ 14.699,76 - € 4.351,69 = € 10.347,82) oppure a quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 279/2021, pubblicata in data 18.05.2021, il Tribunale di Enna, all'esito del procedimento recante R.G.N. 1259/2016, così disponeva:
“- condanna la convenuta [ ] a pagare a parte attrice [ la somma, Parte_1 Controparte_1 già rivalutata e comprensiva degli interessi compensativi, di €. 301.502,60, oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza fino al soddisfo;
- condanna la convenuta a pagare a parte attrice l'ulteriore somma di €. 1.625,13, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda e sino a quella dell'effettivo pagamento;
- compensa per 1/3 le spese di lite e condanna parte convenuta a rifondere alla società attrice i restanti 2/3, frazione che liquida complessivamente in € 1.147,33 per esborsi, € 12.275,33 per
2 compenso professionale, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori di parte attrice che si sono dichiarati antistatari;
”
Il Tribunale poneva altresì le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico di entrambe le parti in solido.
In primo grado, la società in proprio e in qualità di capogruppo e mandataria Controparte_1
Pa del Temporaneo Imprese con la premesso di CP_3 Controparte_4
Parte aver stipulato con l' un contratto di appalto avente ad oggetto interventi per la salubrità Pt_1 della struttura ospedaliera Umberto I di Enna Bassa, esperiva, contro l' appaltante, Parte_1 azione risarcitoria per l'anomalo andamento del rapporto contrattuale.
L'attrice, società appaltatrice, allegato che l'appalto di lavori in questione fosse stato concordato per l'importo di € 1.453.806,13 e con la previsione di un termine di 295 giorni per l'ultimazione dei lavori, lamentava l'impossibilità di rispettare il suddetto termine a causa della consegna frazionata dei lavori da parte della stazione appaltante e dell'indisponibilità delle ulteriori aree oggetto di appalto, nonché la sospensione totale dell'attività dal 16 febbraio 2015 al 7 aprile 2015, per. Per tali motivi la società iassumeva le proprie doglianze in tre riserve: la prima relativa Controparte_1 all'andamento anomalo dell'appalto, la seconda relativa ai maggiori oneri per il prolungamento del vincolo contrattuale oltre il termine pattuito e la terza relativa ai danni da sospensione dei lavori;
chiedeva conclusivamente il risarcimento dei danni subiti per un totale di € 883.620,22. Parte L' convenuta contestava le domande attoree, deducendo che il ritardo nell'esecuzione dei lavori fosse integralmente riconducibile alla responsabilità esclusiva della società appaltatrice, per avere quest'ultima impiegato una forza lavoro esigua e per i ritardi e gli inadempimenti a essa imputabili.
Al termine del giudizio di primo grado, ove veniva esperita consulenza tecnica d'ufficio, il
Tribunale, premessa l'applicazione al caso, ratione temporis, del d.lgs 163/2006, richiamati ancora gli artt. 190 e 191 d.p.r. 207/2010 quanto alla disciplina legale delle riserve dell'appaltatore, osservava che il limite per la proponibilità delle riserve, con riferimento ai fatti dannosi sopravvenuti continuati, è rappresentato dalla cessazione del fatto continuativo o, comunque, dalla chiusura della contabilità e poi rilevava che “nel caso di specie, peraltro, come confermato dal CTU, la riserva è stata apposta nel primo documento contabile utile, ossia sin dal primo SAL del 23.06.2014, con esplicitazione nel registro di contabilità nel termine di 15 giorni successivi, ossia il 04.07.2014 (nel rispetto, pertanto, della previsione di cui all'art. 165, terzo comma, DPR n.554/1999 trasfusonell'art.190, terzo comma, del D.P.R. n. 207/2010)”.
Vagliata la tempestività delle riserve iscritte, il giudice le riteneva altresì fondate.
Rilevava, con riferimento alla prima riserva, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio, che la consegna frazionata delle opere, poiché non prevista dal
3 capitolato speciale di appalto né ricavabile dalla previsione di suddivisione dei lavori in cinque lotti, costituiva inadempimento imputabile all'amministrazione con diritto dell'appaltatore di richiedere il ristoro dei maggiori oneri. Il giudice, constatato che risultavano 17 verbali di consegna parziale, nell'arco temporale compreso fra il 27 agosto 2013 e l'11 novembre 2015, rilevava altresì che “la
Committente, per esigenze direttamente riconducibili alla propria sfera di pianificazione, ha modificato l'iter dei lavori, introducendo, in corso d'opera, varianti esecutive e/o lavorazioni aggiuntive, in tal modo alterandone l'andamento rispetto alle originarie previsioni. Tali sono le ragioni più probabili del prolungamento dell'appalto oltre la scadenza originariamente prevista, unitamente alla circostanza che l' non è stata in grado di consentire – dopo Parte_1
l'aggiudicazione della gara – la disponibilità delle aree su cui dovevano essere eseguiti i lavori”.
Il Tribunale osservava poi, in relazione agli ordini di servizio emessi dal direttore dei lavori e alla diffida per inadempienze contrattuali per l'ingiustificato ritardo nell'esecuzione dei lavori, che nessuna specifica allegazione al riguardo era effettuata dalla convenuta in ordine all'incidenza di tali inadempienze.
Quanto alla seconda riserva, relativa al maggior tempo per l'esecuzione dei lavori stessi e, quindi, al maggiore vincolo contrattuale fra l'amministrazione appaltante e l'impresa per 840 giorni complessivi, a fronte dei 295 giorni originariamente previsti, il Tribunale rilevava che essa era stata iscritta nel registro di contabilità, da parte dell'esecutore dei lavori, a partire dal primo S.A.L. del
23 giugno 2014 e, rimarcando l'assenza di una previsione contrattuale che legittimasse la consegna frazionata dei lavori, la riteneva, in accordo con gli esiti della consulenza, tempestiva e parzialmente fondata.
La terza riserva, concernente i danni derivanti dalla sospensione dei lavori dal 16 febbraio 2015 al
7 aprile 2015 veniva considerata fondata, in disaccordo con la consulenza, poiché si escludeva l'applicazione dell'art. 130, comma 7 del D.P.R. n. 554/1999, riferibile ai casi di consegna frazionata concludendo che “la sospensione dei lavori, disposta a causa della indisponibilità delle aree, presenta i connotati della illegittimità, non potendo la stessa ritenersi giustificata, in quanto non riconducibile tra le ipotesi di cui all'art. 159 del D.P.R. n. 207/2010 e, comunque, attuata in mancanza di una espressa pattuizione che consentisse la consegna frazionata”.
Il Tribunale riconosceva in favore della quindi, rinviando alla ctu per i criteri di Controparte_1 determinazione ed i conseguenti calcoli, €. 104.743,62 per la prima riserva, €. 179.521,93 per la seconda riserva e €. 12.885,36 per la terza.
Riconosceva altresì € 1.625,13 a titolo di interessi di mora per i pagamenti in ritardo rispetto al termine stabilito ai sensi dell'art. 144, primo comma, del D.P.R. n. 207/2010, oltre interessi al tasso legale, dalla data della domanda giudiziale (4.10.2012) e sino a quella dell'effettivo pagamento.
4 Infine il Tribunale sulla somma dovuta in relazione alle riserve, pari a €. 297.150,91 riconosceva anche la rivalutazione sino alla data di pubblicazione della sentenza e, sulla somma rivalutata, gli interessi legali dalla data della liquidazione sino alla data del soddisfo, liquidando in dispositivo la somma complessiva di €. 301.502,60, oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza fino al saldo.
Con il primo motivo di appello l' lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui Parte_1 ha ritenuto tempestive le riserve formulate dalla Deduce in proposito che l'impresa Controparte_1 appaltatrice era pienamente consapevole che i lavori dovevano essere eseguiti mentre il presidio ospedaliero era attivo e che l'impresa appaltatrice ha omesso di realizzare il progetto migliorativo richiesto con il bando di gara la cui carenza ha causato le anomalie lamentate dalla stessa. Aggiunge che l'impresa ha dichiarato, come prescritto dal capitolato speciale d'appalto a pena di esclusione, di aver esaminato la situazione dei luoghi, suscettibile di incidere sull'esecuzione dei lavori, e di avere effettuato lo studio del progetto ritenendolo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata, rinunciando a qualsiasi azione o eccezione in merito e che nella relazione tecnica illustrativa dell'offerta l'impresa prendeva atto che la struttura ospedaliera sarebbe rimasta in funzione. Fa valere poi che nel primo verbale di consegna parziale del 27 agosto 2013
l'impresa accettava i lavori senza sollevare riserve od eccezioni. Quindi deduce che “fino alla data del 05/05/2014 (dopo 252 giorni dal primo verbale di consegna), giorno in cui, con Verbale di
Consegna parziale n. 5, sono state consegnate alcune aree per i lavori, la ha sempre CP_1 sottoscritto tutti i verbali, senza sollevare riserva alcuna, accettando, quindi, anche la consegna parziale dei lavori, che - dalle motivazioni della sentenza impugnata - si vorrebbe esclusa, in quanto non espressamente prevista nel CSA.”.
Lamenta poi che la domanda della di pagamento dei maggiori oneri conseguenti Controparte_1 al ritardo dei lavori, andava rigettata non avendo questa attivato il preventivo rimedio del recesso che determina il diritto al riconoscimento del danno in caso di diniego della stazione appaltante.
Deduce quindi che il Giudice di primo grado ha errato nel non valutare le superiori circostanze confondendo la iscrizione della riserva - che va effettuata all'emergere della concreta idoneità del fatto a produrre il maggior esborso - con la sua esplicazione e quantificazione, che può essere effettuata anche successivamente, man mano che la maggior spesa si quantifica.
Chiede conclusivamente, in riforma della sentenza impugnata, di considerare intempestive le riserve CP_ Parte formulate dalla SO.R.EDIL ed escludere un inadempimento imputabile all'
Con il secondo motivo di gravame, l' censura l'omessa considerazione, da parte del Parte_1 primo giudice, di un concorso di colpa dell'impresa esecutrice dei lavori nella causazione del danno, lamentando la mancata graduazione delle rispettive responsabilità e l'erronea attribuzione alla sola
5 stazione appaltante dell'anomalo andamento dell'appalto, senza considerare il comportamento dilatorio dell'impresa, che avrebbe impiegato manodopera insufficiente, contribuendo al rallentamento dei lavori. Deduce testualmente “un comportamento dilatorio nell'effettuazione dei lavori. Sembra come se l'impresa esecutrice avesse procrastinato i tempi di esecuzione, sfruttando, con metodo, la dilatazione dei tempi contrattuali dovuta, come noto, alla complessità di interazione tra l'attività sanitaria e quella del cantiere (si vedano i numerosi ordini di servizio emessi dalla
Direzione dei lavori)”.
L'appellante rileva, inoltre, che il giudice di primo grado avrebbe omesso di esaminare compiutamente le deduzioni formulate in relazione alle riserve nn. 1 e 2, disattendendole senza fornire adeguata motivazione.
Con riferimento alla riserva n. 3, censura il convincimento del giudicante che ha ritenuto fondata la pretesa risarcitoria per i danni da sospensione dei lavori, in contrasto con le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. A tal proposito, invoca l'applicazione dell'art. 130, comma 7, del
D.P.R. n. 554/1999, sostenendo che l'impresa, accettando le prime consegne frazionate senza riserva, aveva pienamente aderito a tale modalità con conseguente legittimità della sospensione disposta dal direttore dei lavori. Parte Con il terzo motivo di gravame l lamenta l'erronea statuizione sulle spese di lite.
Con tempestiva comparsa di risposta, la si costituisce in giudizio contestando nel Controparte_1 merito i motivi di appello, sostenendo la tempestività e fondatezza delle riserve formulate, nonché
l'esclusiva responsabilità dell'Amministrazione in merito all'anomalo andamento dell'esecuzione dell'appalto. Con appello incidentale, l'appaltatrice censura l'erronea quantificazione della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sull'importo liquidato a titolo di risarcimento.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, domandando la condanna dell' Parte_1 al pagamento del maggior importo, quantificato in € 14.699,76.
****
Il primo motivo dell'appello è fondato, pur parzialmente.
Deve infatti rilevarsi l'intempestiva apposizione delle riserve da parte della Controparte_1 sanzionata dall'ordinamento con la decadenza dal suo diritto alla pretesa economica sostanziale e dal correlato diritto di azione a tutela.
L'art. 191 del dpr 207/2010, applicabile ratione temporis - come rilevato dal Tribunale - dispone al comma 2° che “Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro
6 di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate”.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato, anche di recente, che è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso;
in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, specifica che la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il quantum può essere successivamente indicato (cfr. ex pluris Cassazione civile sez. I, 24/05/2024, n.14522).
È stato rimarcato infatti che l'onere per l'appaltatore, di iscrivere apposite riserve nella contabilità entro il momento della prima annotazione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni, vale anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la cui potenzialità dannosa si presenti, fin dall'inizio, obbiettivamente apprezzabile secondo criteri di media diligenza e di buona fede.
In particolare introdotta la distinzione tra atti pregiudizievoli per l'appaltatore ad effetti istantanei, che sono quelli che producono istantaneamente pregiudizio (ordine di servizio che impone una lavorazione extracontrattuale) e fatti ad effetti continuativi, che sono quelli in cui il pregiudizio non si esaurisce in un solo momento, ma si prolunga per un certo lasso di tempo più o meno lungo, come per esempio un anomalo andamento che si protrae per tutto il corso dell'appalto, è stato specificato che anche “con riguardo ai fatti ad effetti continuativi, la riserva è prescritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo anche in presenza di un fatto continuativo, allorché lo stesso sia percepibile con i criteri di normale diligenza, mentre solo la specifica quantificazione può operarsi successivamente, anche al cessare del fatto pregiudizievole” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 17/01/2025, (ud. 09/01/2025, dep. 17/01/2025), n.1215).
Si aggiunga che spetta all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve, perché formulate nel rispetto di quanto prescritto, con la specificazione che le stesse non possono considerarsi provate per il semplice fatto dell'iscrizione stessa, se non conforme a quanto previsto dalla legge sulla specificità delle riserve (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/09/2022, n.27451).
La previsione della decadenza comminata per la mancata iscrizione di riserve tempestive è stata collegata ad una triplice funzione: fornire all'amministrazione la possibilità di effettuare, con immediatezza i necessari controlli circa la fondatezza della pretesa al fine di assumere tempestivamente gli adempimenti del caso, ivi compresa la risoluzione del contratto;
garantire certezza giuridica alla contabilità dei lavori e ciò nell'interesse pubblico alla regolare conduzione dell'appalto nonché a tutela della reciproca buona fede delle parti;
consentire agli organi
7 dell'amministrazione una continua verifica sull'andamento dei costi dell'opera pubblica. (cfr.
Cassazione civile sez. I, 04/10/2016, n.19802).
Il Tribunale, sebbene abbia correttamente ricostruito la disciplina in punto di riserva e della loro tempestività, secondo i principi di diritto sopra richiamati, ne ha tratto conclusioni errate e ne ha fatto discendere una errata applicazione al caso concreto.
Va innanzitutto specificato, sulla scorta dei principi di diritto sopra esposti, che la cessazione del fatto sopravvenuto, lesivo delle ragioni dell'appaltatore, costituisce il termine ultimo per quantificare le pretese economiche già oggetto di tempestiva riserva, poiché apposta a seguito dell'insorgenza del fatto dannoso, e non come termine ultimo per la loro prima esplicazione.
Del resto, se la tempestività delle riserve tende a rendere edotta, nell'immediatezza,
l'amministrazione appaltante delle pretese dell'appaltatore che possono incrementare le spese programmate e a metterla nelle condizioni di adottare prontamente i rimedi contrattuali in tal caso previsti, consentire il differimento dell'esercizio di tale pretesa al momento della cessazione del fatto continuativo o, come sostenuto dal Tribunale, alla chiusura della contabilità, vanificherebbe lo strumento predisposto per tale fine poiché, in tale momento gli effetti negativi del fatto sopravvenuto si sono irreversibilmente prodotti e le azioni a tutela dell'amministrazione non sono più utilmente esperibili.
Orbene, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'impresa appaltatrice faceva valere la pretesa economica sostanziale, esplicitata con la riserva n. 1, connessa all'andamento anomalo dell'appalto dipeso, secondo la sua prospettazione, dalla consegna frazionata delle opere, dal mancato tempestivo sgombero dei locali e, infine, dalle varianti al progetto originario, introdotte in corso d'opera dalla Stazione Appaltante (cfr. 12 e ss. dell'atto di citazione).
Per quel che interessa in ordine alla tempestività della riserva apposta, e dunque con riferimento al primo atto con il quale essa venne manifestata, la sentenza impugnata, sulla scorta della consulenza tecnica, rileva che l'appaltatore ha firmato il registro di contabilità con riserva a partire al primo stato d'avanzamento lavori in data 23 giugno 2014, salvo poi a specificare che “Per vero, il medesimo CTU precisa in seno alla relazione medesima che la prima manifestazione da parte dell'appaltatore di ritenere pregiudizievole l'andamento anomalo dell'appalto si è avuta con la riserva espressa in seno al verbale di consegna parziale del 7 aprile 2015, fatto dal quale il medesimo CTU, peraltro, ha fatto discendere come conseguenza che è solo da tale ultima data che vanno rifusi all'appaltatore stesso i costi aggiuntivi dallo stesso sostenuti.”
Va allora posto in luce, innanzitutto, che contraddittorio risulta registrare l'esercizio delle ragioni economiche connesse all'andamento anomalo dei lavori, da parte dell'appaltatore, alla data del
8 verbale di consegna parziale del 7 aprile 2015, costituente il sesto verbale di consegna, e poi far retroagire l'apposizione della riserva al primo stato d'avanzamento lavori in data 23 giugno 2014.
Secondariamente, il Tribunale, allorché osserva che i fatti pregiudizievoli “consentono all'appaltatore di iscrivere la riserva nel primo atto idoneo a riceverla solo nel momento in cui
l'appaltatore ha la percezione della loro incidenza economica in senso negativo e pregiudizievole” omette di considerare che tale percezione deve essere valutata sul piano oggettivo, ovvero verificando, secondo indici di media diligenza e di buona fede, quando si sia manifestata la rilevanza causale del fatto pregiudizievole rispetto al maggior onere incontrato dall'appaltatore.
Nel caso di specie l'impresa, prima di apporre la riserva, ha accettato cinque consegne parziali (pag.
8 e 9 della consulenza tecnica depositata in primo grado in data 11 dicembre 2019); inoltre secondo la prospettazione della accettata anche dal consulente, il contratto d'appalto non Controparte_1 contempla l'ipotesi di consegna frazionata di lavori e all'art. 5 fissa in 295 giorni il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, sicché ove le aree fossero state consegnate per intero e sgombere in data
27 agosto 2013 (primo verbale di consegna) il contratto avrebbe avuto termine in data 18 giugno
2014.
Può allora ritenersi, come rettamente osservato da parte appellante, che alla data di apposizione della riserva, 23 giugno 2014, decorso già il termine per la consegna dell'opera, la disponibilità minima delle zone su cui svolgere i lavori e la loro parziale occupazione, necessariamente riscontrata in epoca antecedente, fossero fattori già valutati dall'appaltatore - o rilevabili con l'ordinaria diligenza - tali da conseguire la consapevolezza dell'indisponibilità delle aree di cantiere, perché non consegnate o occupate, e della incidenza negativa di ciò sullo svolgimento dei lavori secondo i termini contrattuali e dunque, la sua rilevanza causale rispetto ai maggiori oneri conseguenti.
Alla possibilità oggettiva di percepire l'impatto della indisponibilità di aree oggetto dei lavori sul celere e razionale svolgimento del contratto - già di per sé sufficiente a consentire il rilievo della tardività della riserva – si aggiunge anche la percezione soggettiva dell'impresa del fatto produttivo del danno.
Infatti, va rilevato che la riserva apposta nel registro di contabilità in data 23 giugno 2014 (doc. 55 allegato dall'appellata) pone in luce che sin dalla prima consegna dei lavori, in data 27 agosto 2013, le aree oggetto dei lavori appaltati, erano occupate, e che con successivi verbali del 1° ottobre 2013,
5 dicembre 2013, 7 aprile 2014, 5 maggio 2014 si provvedeva alla consegna parziale di ulteriori aree;
l'impresa quindi constatava che trascorsi 287 giorni dalla consegna, su un tempo contrattuale di 295 giorni, i lavori non erano stati consegnati nell'interezza. L'impresa inoltre richiamava la nota del 13 ottobre 2013 con cui si rappresentava “lo stato di difficoltà in cui operava per il regime di
9 consegna parziale, l'impossibilità di operare nel rispetto delle norme di sicurezza e per
l'impossibilità di rispettare il cronoprogramma dei lavori”; in tale riserva, inoltre, si riportava il testo della nota del 18 febbraio 2014 con cui l'impresa si doleva delle difficoltà operative riscontrate.
Da quanto emerge dalla riserva annotata nel registro di contabilità, primo atto con il quale l'impresa fa valere il fatto foriero di pregiudizio e riconosciuto come tempestivo dal Tribunale, invero risulta che l'impresa aveva già contezza dei disguidi conseguenti alla prosecuzione dell'attività ospedaliera nonostante i lavori in corso, nonché delle conseguenze negative discendenti dalla consegna parziale e che la stessa li aveva già fatti valere alla committente con la nota del 13 ottobre 2013.
Si consideri che il contratto è stato stipulato in data 17 ottobre 2013 e che, come previsto dal contratto, si procedeva alla consegna dei lavori in via d'urgenza in data 27 agosto 2013 e 1° ottobre
2013, prima della sua stipula.
L'impresa dunque, ancor prima della stipula del contratto, costatatava e lamentava la difficile programmazione dei lavori e l'impossibilità di rispettare i termini programmati per l'avanzamento di essi sicché può ben dirsi che, oltre alle evidenze oggettive in relazione all'andamento dei lavori, fosse già insorta la conoscenza del possibile danno futuro legato a tale evenienza (cfr. Cassazione civile , sez. I , 09/11/2018 , n. 28801 che, in una fattispecie simile, di prosecuzione dell'attività ospedaliera durante lo svolgimento dell'appalto, specificato che l'onere di apporre formale riserva entro il momento della prima iscrizione successiva all'insorgenza della situazione sopravvenuta pregiudizievole opera “anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la potenzialità dannosa delle quali si presenti, peraltro, già dall'inizio obbiettivamente apprezzabile” ha confermato la sentenza che ricavava l'insorgenza della conoscenza della
“potenzialità dannosa” da una missiva dell'appaltatore in cui si lamentavano già i disguidi conseguenti alla prosecuzione dell'attività ospedaliera).
E tanto basta per ritenere l'impresa appellata decaduta dall'onere di proporre la prima riserva, non avendo la stessa provveduto tempestivamente.
Con riferimento all'incidenza dell'approvazione della variante dei lavori sullo svolgimento dell'appalto, è sufficiente rilevare che, a ben vedere, la riserva apposta nel registro di contabilità in data 23 giugno 2014 (doc. 55 allegato dall'appellata) non contempla fra le cause determinati l'anomalo andamento di lavori l'introduzione di varianti del progetto.
Tale evidenza è di per sé dirimente, non potendosi ascrivere rilievo a pretese economiche non azionate dalla siccome fondate su fatti non oggetto di rituale riserva, ancorché Controparte_1 allegata quale causa del ritardo dall'impresa nell'atto di citazione di primo grado;
del resto la perizia di variante è stata approvata in linea tecnica in data 17 novembre 2015 e in linea amministrativa in data 19 novembre 2015 (pag. 14 della consulenza tecnica depositata in primo grado in data 11
10 dicembre 2019), successivamente all'apposizione della riserva sicché, logicamente, essa non poteva avere incidenza sull'andamento anomalo dei lavori pregresso.
Si aggiunga che l'impresa esecutrice firmava l'atto di sottomissione senza riserva con ciò dovendosi escludere la possibilità per l'appaltatore di avanzare riserve per condizioni accettate
Anche la seconda riserva è intempestiva. Con essa la con l'atto introduttivo del Controparte_1 giudizio di primo grado, ha chiesto il ripianamento degli oneri correlati alla maggiore durata del rapporto negoziale protrattosi per 537 decorrenti dalla scadenza dell'originario termine contrattuale per la loro ultimazione, 18 giugno 2014, sino a quello di consegna dell'opera, 7 dicembre 2015; deduceva in proposito che le circostanze che avevano determinato l'anomalo andamento dei lavori continuavano a permanere.
Premesso che la suddetta pretesa economica veniva sollevata per la prima volta dall'impresa appellata in occasione del SAL n. 2, in data 7 agosto 2014 (cfr. registro di contabilità a pag. 110, doc. 54 allegata dalla in questo giudizio), e non in data 23 giugno 2014, per le medesime CP_1 ragioni sopra compendiate, deve ritenersi che l'impresa appaltatrice, nell'approssimarsi della scadenza dell'originario termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, permanendo la medesima situazione di indisponibilità delle aree oggetto dei lavori, avesse maturato ben prima di tale data la consapevolezza soggettiva dell'impossibilità di completare l'opera nei termini convenuti o avrebbe, in base a indici oggettivi manifesti, dovuto percepire il fattore impeditivo dell'esecuzione regolare dei lavori.
Infatti, l'opera doveva essere completa in data 18 giugno 2014 sicché non può ragionevolmente sostenersi che la abbia presagito il decorso infruttuoso del termine solo a ridosso Controparte_1 della sua scadenza, avendo essa stessa lamentato e denunciato l'anomalo andamento dei lavori sin dall'inizio del rapporto contrattuale. Parte Infondatamente l'appellante incidentale deduce che l' non ha sollevato alcuna eccezione di intempestività e che, pertanto, quella formulata con l'atto di impugnazione è inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. che esclude la proposizione in appello di nuove eccezioni che, come quella con la quale la Stazione Appaltante denuncia la intempestività della riserva, non siano rilevabili d'ufficio.
Ben vero che l'eccezione di decadenza per intempestività è un'eccezione in senso proprio, riservata alla disponibilità dell'amministrazione e non suscettibile di rilievo di ufficio;
va tuttavia osservato che il giudice di primo grado ha preso espressamente posizione sulla tempestività delle riserve, sicché era onere della società appaltatrice, pur vittoriosa in primo grado, proporre appello incidentale in ordine al rilievo d'ufficio di un'eccezione riservata alla parte (Cassazione civile sez. un., 12/05/2017, n.11799: “In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata
11 respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma
2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma
2, c.p.c.”; in parte motiva “Con riferimento alle eccezioni di rito, qualora esse siano state disattese espressamente o indirettamente dal primo giudice, che, dunque, su di esse abbia pronunciato, non
è dubbio che la parte soccombente su di esse, ma vittoriosa quanto all'esito finale della lite e, dunque, in posizione di soccombenza teorica, se vuole ottenere che esse siano riesaminate dal giudice, investito dell'appello principale sul merito della controparte, deve farlo proponendo appello incidentale e non ai sensi dell'art. 346 c.p.c..”).
Discorso diverso va fatto invece con riferimento alla terza riserva con cui l'impresa Controparte_1 ha fatto valere l'illegittima sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante per la persistente indisponibilità delle aree tra il 16 febbraio 2015 e il 7 aprile 2015.
La riserva risulta apposta sul verbale di sospensione dei lavori e su quello di ripresa lavori sicché risulta ictu oculi la sua tempestività.
D'altro canto, l'appellante principale non ha speso nessuna argomentazione in ordine allo specifico profilo della tempestività della riserva fondata sulla illegittima sospensione dei lavori, presupposta dalla sentenza impugnata che risulta, pertanto, in tale parte incensurata, tanto più che le deduzioni Parte spese in generale dall' committente, per sostenere l'intempestività delle riserve, non possono considerarsi fondatamente riferibili anche a tale riserva. Parte L' appellante, nel solco del primo motivo di appello, ha fatto valere anche l'inesigibilità tout court delle ragioni creditorie vantate dall'appaltatore in relazione al rallentamento dei lavori imputabile all'amministrazione, in ragione del mancato esercizio del diritto di recesso dal contratto.
Tale questione, concettualmente diversa dalla decadenza dall'azione per intempestività delle riserve,
è purtuttavia fondata.
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che l'inadempimento dell'amministrazione dell'obbligo di consegna dei lavori, attribuisce all'appaltatore solo la facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto e nel caso in cui l'amministrazione opponga diniego consegue il diritto al compenso per i
12 maggiori oneri dipendenti dal ritardo e la prosecuzione del vincolo contrattuale oltre il termine originariamente convenuto (artt. 153, co. 8 e 157, co. l d.P.R. n. 207/2010); ma se l'appaltatore non esercita il recesso deve presumersi che egli abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante, non rilevando, quando non sia stato esercitato il recesso, la costituzione in mora del committente e l'iscrizione di riserva a verbale.
Tra l'altro la ratio della previsione è affine a quella sottesa alla decadenza per le riserve intempestive, ovvero, quella di assicurare all'Amministrazione la possibilità di valutare l'opportunità di mantenere in vita il rapporto, ovvero di adottare una diversa determinazione in vista dell'eventuale superamento degli originari limiti di spesa, in considerazione del fatto che all'appaltatore sarà dovuto il rimborso di maggiori oneri, a titolo indennitario, per avere egli esercitato la facoltà di recesso (cfr. Cassazione civile sez. I, 11/09/2020, n.18897).
Conseguentemente il riconoscimento di un diritto al risarcimento del danno, in assenza di recesso,
è escluso (ex pluris Cassazione civile sez. I, 29/10/2015, n.22112: “Negli appalti pubblici la consegna dei lavori all'appaltatore - che è un momento essenziale ai fini della realizzazione dell'opera - si configura come un obbligo della p.a. il cui inadempimento (ancorché diversamente disciplinato rispetto alle norme del codice civile) è fonte di responsabilità contrattuale, in quanto il dovere di collaborazione dell'amministrazione non perde la sua natura contrattuale solo perché derivante dalla legge la quale, al contrario è una delle fonti di integrazione del contratto. Tale inadempimento, tuttavia, non conferisce all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, a norma degli art. 1453 e 1454 c.c., né di avanzare pretese risarcitorie, ma gli attribuisce la sola facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto, per il mancato accoglimento della quale sorge un diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, oltre a un congruo prolungamento del termine originariamente convenuto. Il riconoscimento di un diritto al risarcimento del danno può venire in considerazione solo se l'appaltatore abbia preventivamente esercitato la facoltà di recesso, dovendosi altrimenti presumere che egli abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante, non rilevando, quando non sia stato esercitato il recesso, la costituzione in mora del committente e la iscrizione di riserva a verbale”).
Erra peraltro l'appellata allorché sostiene che tale disciplina si applichi solo ai casi di consegna frazionata contrattualmente prevista e dunque, non nel caso di specie ove tale previsione manca.
La giurisprudenza ha infatti chiarito che la questione attiene pur sempre alla dimensione temporale dell'inadempimento del committente, concretizzatosi nella mancata consegna o nella consegna cadenzata secondo la modalità frazionata (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/11/2008, n.26916 secondo cui negli appalti ai quali si applichi, per legge o per convenzione, il capitolato generale per le opere pubbliche dello Stato, in ordine ai quali non sia consentita la consegna frazionata dei lavori,
13 comunque, se la consegna parziale, per gli effetti che produce, è tale da doversi equiparare a mancata consegna, l'appaltatore può avvalersi della facoltà di scegliere tra la prosecuzione del rapporto nonostante il ritardo, rinunziando così a qualsiasi pretesa risarcitoria, e la richiesta di recesso, la quale, se non accolta, comporta un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo).
Ritiene la Corte, infine, che l'irrisarcibilità del danno connesso al ritardo determinato nella conduzione dei lavori dalla stazione appaltante, in ragione del mancato esercizio del recesso da parte dell'appaltatore, dipenda dalla corretta individuazione della disciplina applicabile in relazione all'azione promossa, sicché non osta al suo rilievo la circostanza che in primo grado l'appellante principale non l'abbia dedotta, spettando al giudice, anche in grado d'appello, individuare le norme applicabili al caso concreto (Cassazione civile sez. III, 12/03/2024, n.6533: “In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice”).
Erra pertanto l'impresa appellata allorché ritiene che il mancato esercizio del recesso costituisca eccezione in senso proprio che, in quanto non sollevata in primo grado dall'appellante principale, sia preclusa in grado d'appello. L'esercizio, o meno, del recesso è piuttosto una circostanza dalla quale dipende il riconoscimento del diritto all'indennità in favore dell'appaltatore, in concorso con gli altri presupposti di legge, e la preclusione della tutela risarcitoria non è che una conseguenza giuridica. Parte Deve perciò escludersi che l' appellante, allorché invochi l'applicazione di tale norma, stia sollevando un'eccezione che, invece, importa l'allegazione di un fatto nuovo, in opposizione ai fatti costitutivi allegati dalla controparte, fonte di un diritto che potrebbe azionarsi separatamente in via autonoma e il cui esercizio determina un mutamento della situazione giuridica (cfr. Cassazione civile sez. VI, 14/06/2018, n.15591: “Costituiscono eccezioni in senso stretto, rilevabili ad istanza di parte, quelle che possono essere sollevate soltanto dalle parti per espressa disposizione di legge ovvero quelle il cui fatto integratore corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio dal titolare e, quindi, presuppone una manifestazione di volontà di quest'ultimo per essere produttivo di effetti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto giuridico”).
14 Passando al secondo motivo dell'appello principale, assorbito dall'accoglimento del primo motivo di gravame per la parte relativa alla infondatezza delle pretese economiche per le quali l'impresa è incorsa in decadenza, rimangono da scrutinare le doglianze relative alla terza riserva inerente la sospensione dei lavori.
L'art. 154 co. 6 D.P.R. 207/2010 stabilisce che “Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o
l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda”; il comma 7 della medesima disposizione prevede poi che in caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 158 ovvero la sospensione dei lavori.
Il capitolato speciale d'appalto (doc. 3 allegato dalla in questo giudizio), all'art. Controparte_1
21, non prevede la consegna frazionata dei lavori, come rettamente valutato dal giudice a quo.
Esula dunque dalla specifica fattispecie di sospensione dei lavori connessa a consegne parziali di lavori e permanente indisponibilità delle aree di intervento, la sospensione disposta nel caso di specie dall'amministrazione.
Quindi il gravame, sotto lo specifico profilo richiamato dall'appellante principale, che invoca l'applicazione dell'art. 158 DPR 207/2010, è infondato.
Passando ora all'esame dell'appello incidentale esso è inammissibile.
L'impresa appaltatrice fa valere che il Giudice di prime cure ha erroneamente quantificato l'importo maturato per rivalutazione ed interessi compensativi allegando che tali accessori andavano riconosciuti con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (6 settembre 2016). Con la comparsa conclusionale l'appellante incidentale deduce che la liquidazione operata dal Tribunale di
Enna è, comunque erronea, per difetto, anche nel caso in cui gli interessi dovessero ritenersi dovuti solo dalla data della pubblicazione della sentenza.
Il Tribunale di Enna sul punto ha così statuito: “vanno riconosciuti, così come richiesto da parte attrice, anche la rivalutazione sino alla data di pubblicazione della sentenza e, sulla somma rivalutata, gli interessi legali dalla data della liquidazione (così Cassazione civile, sez. III, 20 Aprile
2020, n. 7948) sino alla data del soddisfo”.
La sentenza di legittimità citata statuisce che “In materia di inadempimento contrattuale,
l'obbligazione di risarcimento del danno configura un debito di valore, sicché, qualora si provveda all'integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di
15 far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione.”.
Avverso tale ratio decidendi nessuna censura ha avanzato l'appellante incidentale, limitandosi solo a dedurre l'erroneità della regola applicata in luogo di quella che fa decorrere interessi e rivalutazione dalla domanda giudiziale.
Poiché a seguito dell'accoglimento del primo motivo dell'appello principale, va escluso il risarcimento liquidato dal giudice per le riserve nn. 1 e 2, alla è riconosciuta solo Controparte_1 la somma liquidata per la riserva n. 3, determinata dal giudice a quo – senza impugnazione sul punto
– in €. 12.885,36; secondo il principio di diritto motivato per relationem, applicato nella sentenza, deve procedersi alla rivalutazione dalla data dell'inadempimento - che si fa risalire alla riserva apposta nel verbale di sospensione lavori del 16 febbraio 2015 - sino alla data di pubblicazione della sentenza con il riconoscimento degli ulteriori interessi legali dalla data della liquidazione sino al saldo.
E poiché tale operazione comporta un credito per rivalutazione di € 2.847,66, alla Controparte_1 va riconosciuta per la riserva n. 3 la somma complessiva di € 15.733,02, oltre interessi dalla presente statuizione al saldo.
Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio (cfr. Cassazione civile , sez. III , 18/12/2024 , n. 33147:
“L'accoglimento in misura ridotta di una domanda formulata in un unico capo non configura una reciproca soccombenza, poiché quest'ultima si verifica solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi. Pertanto, tale circostanza non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali della parte vittoriosa in favore di quella soccombente, ma può giustificare al massimo una compensazione, totale o parziale, delle spese stesse” e Cassazione civile sez. un., 31/10/2022,
n.32061).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 201/2021 R.G., ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita: in accoglimento parziale del gravame proposto dall' Parte_1
, riforma la sentenza del Tribunale di Enna n. 279/2021 pubblicata il 18.05.2021 e, per
[...]
l'effetto, rigetta le pretese economiche di cui alle riserve nn. 1 e 2 azionate dalla Controparte_1
e, con riferimento alla riserva n. 3, condanna l' Parte_1
16 al pagamento, in favore di di €. 15.733,02, oltre interessi dalla presente statuizione Controparte_1 al saldo, dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Controparte_1 conferma, per il resto, la sentenza impugnata, compensa integralmente le spese di giudizio del primo grado e del giudizio d'appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
AV ZZ RT IC
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. RT IC Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr.ssa AV ZZ Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 201/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Enna n. 279/2021 pubblicata il
18.05.2021, promossa
DA
(P.IVA: ), avente sede Parte_1 P.IVA_1 in in Viale Diaz n. 7/9, in persona del Direttore Generale e legale rappresentane pro-tempore, Pt_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Moceri (C.F. ), giusta delibera C.F._1 autorizzativa n. 962 del 29.06.2021 e procura in atti, elettivamente domiciliata presso l'UOC Parte servizio legale dell' di sito in Viale A. Diaz n. 7/9, fax. 0935.516720, indirizzo Pt_1 Pt_1
PEC: Email_1
Appellante
CONTRO
(P.IVA: ) avente sede legale in Catania alla via Artale Alagona n. Controparte_1 P.IVA_2
75 in persona dell'Amministratore Unico Ing. , rappresentata e difesa dagli Controparte_2 avv.ti Giuseppe Aliquò (C.F: ) e Maria Tisa (C.F: ) C.F._2 C.F._3 giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele n. 161 presso lo studio dell'avv. Massimo Dell'Utri, fax. 095.388411, indirizzo PEC:
e Email_2 Email_3
Appellata e appellante incidentale
1 ****
All'udienza del 27.03.2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l' concludeva insistendo nelle conclusioni dell'atto di appello, ovvero IN VIA Parte_1
PRINCIPALE revocare, annullare e con ogni formula riformare la sentenza impugnata n. 279/2021 emessa dal Tribunale di Enna, ed apportare alla ricostruzione del fatto le modifiche indicate nei superiori motivi di impugnazione e, in luogo del primo Giudice: IN ACCOGLIMENTO DEL PRIMO
MOTIVO DI APPELLO ritenere e dichiarare intempestive le riserve formulate dalla e CP_1 che nessun inadempimento è imputabile all' in conseguenza della consegna frazionata Parte_1 dei lavori;
IN ACCOGLIMENTO DEL SECONDO MOTIVO DI APPELLO senza recesso dal primo motivo di appello relativo alla decadenza dalla proposizione delle riserve, ritenere e dichiarare, infondate le riserve formulate dalla o in subordine graduare il concorso dei CP_1 comportamenti della impresa esecutrice dei lavori nella determinazione concreta dei danni pervenendo ad una corretta quantificazione degli stessi;
IN VIA ISTRUTTORIA ove ritenuto opportuno, disporre ex art. 196 c.p.c. la rinnovazione della C.T.U. al fine di accertare la reale fondatezza delle riserve formulate dalla impresa esecutrice dei lavori.”.
La Società ppellata, nonché appellante incidentale, concludeva riportandosi alle Controparte_1 conclusioni dell'atto di costituzione e chiedeva “il rigetto dell'atto di appello ed, in accoglimento dell'impugnazione incidentale, formula la seguente domanda: - dichiarare che l'ammontare degli accessori (rivalutazione monetaria ed interessi compensativi) maturati alla data di pubblicazione della sentenza, sull'importo riconosciuto in dipendenza delle riserve nn. 1, 2 e 3 (€ 297.150,91), è superiore rispetto a quello liquidato in primo grado ed ammonta ad € 14.699,76; - per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante, al Parte_1 pagamento della somma di € 10.347,82 (€ 14.699,76 - € 4.351,69 = € 10.347,82) oppure a quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 279/2021, pubblicata in data 18.05.2021, il Tribunale di Enna, all'esito del procedimento recante R.G.N. 1259/2016, così disponeva:
“- condanna la convenuta [ ] a pagare a parte attrice [ la somma, Parte_1 Controparte_1 già rivalutata e comprensiva degli interessi compensativi, di €. 301.502,60, oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza fino al soddisfo;
- condanna la convenuta a pagare a parte attrice l'ulteriore somma di €. 1.625,13, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda e sino a quella dell'effettivo pagamento;
- compensa per 1/3 le spese di lite e condanna parte convenuta a rifondere alla società attrice i restanti 2/3, frazione che liquida complessivamente in € 1.147,33 per esborsi, € 12.275,33 per
2 compenso professionale, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori di parte attrice che si sono dichiarati antistatari;
”
Il Tribunale poneva altresì le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico di entrambe le parti in solido.
In primo grado, la società in proprio e in qualità di capogruppo e mandataria Controparte_1
Pa del Temporaneo Imprese con la premesso di CP_3 Controparte_4
Parte aver stipulato con l' un contratto di appalto avente ad oggetto interventi per la salubrità Pt_1 della struttura ospedaliera Umberto I di Enna Bassa, esperiva, contro l' appaltante, Parte_1 azione risarcitoria per l'anomalo andamento del rapporto contrattuale.
L'attrice, società appaltatrice, allegato che l'appalto di lavori in questione fosse stato concordato per l'importo di € 1.453.806,13 e con la previsione di un termine di 295 giorni per l'ultimazione dei lavori, lamentava l'impossibilità di rispettare il suddetto termine a causa della consegna frazionata dei lavori da parte della stazione appaltante e dell'indisponibilità delle ulteriori aree oggetto di appalto, nonché la sospensione totale dell'attività dal 16 febbraio 2015 al 7 aprile 2015, per. Per tali motivi la società iassumeva le proprie doglianze in tre riserve: la prima relativa Controparte_1 all'andamento anomalo dell'appalto, la seconda relativa ai maggiori oneri per il prolungamento del vincolo contrattuale oltre il termine pattuito e la terza relativa ai danni da sospensione dei lavori;
chiedeva conclusivamente il risarcimento dei danni subiti per un totale di € 883.620,22. Parte L' convenuta contestava le domande attoree, deducendo che il ritardo nell'esecuzione dei lavori fosse integralmente riconducibile alla responsabilità esclusiva della società appaltatrice, per avere quest'ultima impiegato una forza lavoro esigua e per i ritardi e gli inadempimenti a essa imputabili.
Al termine del giudizio di primo grado, ove veniva esperita consulenza tecnica d'ufficio, il
Tribunale, premessa l'applicazione al caso, ratione temporis, del d.lgs 163/2006, richiamati ancora gli artt. 190 e 191 d.p.r. 207/2010 quanto alla disciplina legale delle riserve dell'appaltatore, osservava che il limite per la proponibilità delle riserve, con riferimento ai fatti dannosi sopravvenuti continuati, è rappresentato dalla cessazione del fatto continuativo o, comunque, dalla chiusura della contabilità e poi rilevava che “nel caso di specie, peraltro, come confermato dal CTU, la riserva è stata apposta nel primo documento contabile utile, ossia sin dal primo SAL del 23.06.2014, con esplicitazione nel registro di contabilità nel termine di 15 giorni successivi, ossia il 04.07.2014 (nel rispetto, pertanto, della previsione di cui all'art. 165, terzo comma, DPR n.554/1999 trasfusonell'art.190, terzo comma, del D.P.R. n. 207/2010)”.
Vagliata la tempestività delle riserve iscritte, il giudice le riteneva altresì fondate.
Rilevava, con riferimento alla prima riserva, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio, che la consegna frazionata delle opere, poiché non prevista dal
3 capitolato speciale di appalto né ricavabile dalla previsione di suddivisione dei lavori in cinque lotti, costituiva inadempimento imputabile all'amministrazione con diritto dell'appaltatore di richiedere il ristoro dei maggiori oneri. Il giudice, constatato che risultavano 17 verbali di consegna parziale, nell'arco temporale compreso fra il 27 agosto 2013 e l'11 novembre 2015, rilevava altresì che “la
Committente, per esigenze direttamente riconducibili alla propria sfera di pianificazione, ha modificato l'iter dei lavori, introducendo, in corso d'opera, varianti esecutive e/o lavorazioni aggiuntive, in tal modo alterandone l'andamento rispetto alle originarie previsioni. Tali sono le ragioni più probabili del prolungamento dell'appalto oltre la scadenza originariamente prevista, unitamente alla circostanza che l' non è stata in grado di consentire – dopo Parte_1
l'aggiudicazione della gara – la disponibilità delle aree su cui dovevano essere eseguiti i lavori”.
Il Tribunale osservava poi, in relazione agli ordini di servizio emessi dal direttore dei lavori e alla diffida per inadempienze contrattuali per l'ingiustificato ritardo nell'esecuzione dei lavori, che nessuna specifica allegazione al riguardo era effettuata dalla convenuta in ordine all'incidenza di tali inadempienze.
Quanto alla seconda riserva, relativa al maggior tempo per l'esecuzione dei lavori stessi e, quindi, al maggiore vincolo contrattuale fra l'amministrazione appaltante e l'impresa per 840 giorni complessivi, a fronte dei 295 giorni originariamente previsti, il Tribunale rilevava che essa era stata iscritta nel registro di contabilità, da parte dell'esecutore dei lavori, a partire dal primo S.A.L. del
23 giugno 2014 e, rimarcando l'assenza di una previsione contrattuale che legittimasse la consegna frazionata dei lavori, la riteneva, in accordo con gli esiti della consulenza, tempestiva e parzialmente fondata.
La terza riserva, concernente i danni derivanti dalla sospensione dei lavori dal 16 febbraio 2015 al
7 aprile 2015 veniva considerata fondata, in disaccordo con la consulenza, poiché si escludeva l'applicazione dell'art. 130, comma 7 del D.P.R. n. 554/1999, riferibile ai casi di consegna frazionata concludendo che “la sospensione dei lavori, disposta a causa della indisponibilità delle aree, presenta i connotati della illegittimità, non potendo la stessa ritenersi giustificata, in quanto non riconducibile tra le ipotesi di cui all'art. 159 del D.P.R. n. 207/2010 e, comunque, attuata in mancanza di una espressa pattuizione che consentisse la consegna frazionata”.
Il Tribunale riconosceva in favore della quindi, rinviando alla ctu per i criteri di Controparte_1 determinazione ed i conseguenti calcoli, €. 104.743,62 per la prima riserva, €. 179.521,93 per la seconda riserva e €. 12.885,36 per la terza.
Riconosceva altresì € 1.625,13 a titolo di interessi di mora per i pagamenti in ritardo rispetto al termine stabilito ai sensi dell'art. 144, primo comma, del D.P.R. n. 207/2010, oltre interessi al tasso legale, dalla data della domanda giudiziale (4.10.2012) e sino a quella dell'effettivo pagamento.
4 Infine il Tribunale sulla somma dovuta in relazione alle riserve, pari a €. 297.150,91 riconosceva anche la rivalutazione sino alla data di pubblicazione della sentenza e, sulla somma rivalutata, gli interessi legali dalla data della liquidazione sino alla data del soddisfo, liquidando in dispositivo la somma complessiva di €. 301.502,60, oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza fino al saldo.
Con il primo motivo di appello l' lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui Parte_1 ha ritenuto tempestive le riserve formulate dalla Deduce in proposito che l'impresa Controparte_1 appaltatrice era pienamente consapevole che i lavori dovevano essere eseguiti mentre il presidio ospedaliero era attivo e che l'impresa appaltatrice ha omesso di realizzare il progetto migliorativo richiesto con il bando di gara la cui carenza ha causato le anomalie lamentate dalla stessa. Aggiunge che l'impresa ha dichiarato, come prescritto dal capitolato speciale d'appalto a pena di esclusione, di aver esaminato la situazione dei luoghi, suscettibile di incidere sull'esecuzione dei lavori, e di avere effettuato lo studio del progetto ritenendolo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata, rinunciando a qualsiasi azione o eccezione in merito e che nella relazione tecnica illustrativa dell'offerta l'impresa prendeva atto che la struttura ospedaliera sarebbe rimasta in funzione. Fa valere poi che nel primo verbale di consegna parziale del 27 agosto 2013
l'impresa accettava i lavori senza sollevare riserve od eccezioni. Quindi deduce che “fino alla data del 05/05/2014 (dopo 252 giorni dal primo verbale di consegna), giorno in cui, con Verbale di
Consegna parziale n. 5, sono state consegnate alcune aree per i lavori, la ha sempre CP_1 sottoscritto tutti i verbali, senza sollevare riserva alcuna, accettando, quindi, anche la consegna parziale dei lavori, che - dalle motivazioni della sentenza impugnata - si vorrebbe esclusa, in quanto non espressamente prevista nel CSA.”.
Lamenta poi che la domanda della di pagamento dei maggiori oneri conseguenti Controparte_1 al ritardo dei lavori, andava rigettata non avendo questa attivato il preventivo rimedio del recesso che determina il diritto al riconoscimento del danno in caso di diniego della stazione appaltante.
Deduce quindi che il Giudice di primo grado ha errato nel non valutare le superiori circostanze confondendo la iscrizione della riserva - che va effettuata all'emergere della concreta idoneità del fatto a produrre il maggior esborso - con la sua esplicazione e quantificazione, che può essere effettuata anche successivamente, man mano che la maggior spesa si quantifica.
Chiede conclusivamente, in riforma della sentenza impugnata, di considerare intempestive le riserve CP_ Parte formulate dalla SO.R.EDIL ed escludere un inadempimento imputabile all'
Con il secondo motivo di gravame, l' censura l'omessa considerazione, da parte del Parte_1 primo giudice, di un concorso di colpa dell'impresa esecutrice dei lavori nella causazione del danno, lamentando la mancata graduazione delle rispettive responsabilità e l'erronea attribuzione alla sola
5 stazione appaltante dell'anomalo andamento dell'appalto, senza considerare il comportamento dilatorio dell'impresa, che avrebbe impiegato manodopera insufficiente, contribuendo al rallentamento dei lavori. Deduce testualmente “un comportamento dilatorio nell'effettuazione dei lavori. Sembra come se l'impresa esecutrice avesse procrastinato i tempi di esecuzione, sfruttando, con metodo, la dilatazione dei tempi contrattuali dovuta, come noto, alla complessità di interazione tra l'attività sanitaria e quella del cantiere (si vedano i numerosi ordini di servizio emessi dalla
Direzione dei lavori)”.
L'appellante rileva, inoltre, che il giudice di primo grado avrebbe omesso di esaminare compiutamente le deduzioni formulate in relazione alle riserve nn. 1 e 2, disattendendole senza fornire adeguata motivazione.
Con riferimento alla riserva n. 3, censura il convincimento del giudicante che ha ritenuto fondata la pretesa risarcitoria per i danni da sospensione dei lavori, in contrasto con le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. A tal proposito, invoca l'applicazione dell'art. 130, comma 7, del
D.P.R. n. 554/1999, sostenendo che l'impresa, accettando le prime consegne frazionate senza riserva, aveva pienamente aderito a tale modalità con conseguente legittimità della sospensione disposta dal direttore dei lavori. Parte Con il terzo motivo di gravame l lamenta l'erronea statuizione sulle spese di lite.
Con tempestiva comparsa di risposta, la si costituisce in giudizio contestando nel Controparte_1 merito i motivi di appello, sostenendo la tempestività e fondatezza delle riserve formulate, nonché
l'esclusiva responsabilità dell'Amministrazione in merito all'anomalo andamento dell'esecuzione dell'appalto. Con appello incidentale, l'appaltatrice censura l'erronea quantificazione della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sull'importo liquidato a titolo di risarcimento.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, domandando la condanna dell' Parte_1 al pagamento del maggior importo, quantificato in € 14.699,76.
****
Il primo motivo dell'appello è fondato, pur parzialmente.
Deve infatti rilevarsi l'intempestiva apposizione delle riserve da parte della Controparte_1 sanzionata dall'ordinamento con la decadenza dal suo diritto alla pretesa economica sostanziale e dal correlato diritto di azione a tutela.
L'art. 191 del dpr 207/2010, applicabile ratione temporis - come rilevato dal Tribunale - dispone al comma 2° che “Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro
6 di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate”.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato, anche di recente, che è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso;
in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, specifica che la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il quantum può essere successivamente indicato (cfr. ex pluris Cassazione civile sez. I, 24/05/2024, n.14522).
È stato rimarcato infatti che l'onere per l'appaltatore, di iscrivere apposite riserve nella contabilità entro il momento della prima annotazione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni, vale anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la cui potenzialità dannosa si presenti, fin dall'inizio, obbiettivamente apprezzabile secondo criteri di media diligenza e di buona fede.
In particolare introdotta la distinzione tra atti pregiudizievoli per l'appaltatore ad effetti istantanei, che sono quelli che producono istantaneamente pregiudizio (ordine di servizio che impone una lavorazione extracontrattuale) e fatti ad effetti continuativi, che sono quelli in cui il pregiudizio non si esaurisce in un solo momento, ma si prolunga per un certo lasso di tempo più o meno lungo, come per esempio un anomalo andamento che si protrae per tutto il corso dell'appalto, è stato specificato che anche “con riguardo ai fatti ad effetti continuativi, la riserva è prescritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo anche in presenza di un fatto continuativo, allorché lo stesso sia percepibile con i criteri di normale diligenza, mentre solo la specifica quantificazione può operarsi successivamente, anche al cessare del fatto pregiudizievole” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 17/01/2025, (ud. 09/01/2025, dep. 17/01/2025), n.1215).
Si aggiunga che spetta all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve, perché formulate nel rispetto di quanto prescritto, con la specificazione che le stesse non possono considerarsi provate per il semplice fatto dell'iscrizione stessa, se non conforme a quanto previsto dalla legge sulla specificità delle riserve (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/09/2022, n.27451).
La previsione della decadenza comminata per la mancata iscrizione di riserve tempestive è stata collegata ad una triplice funzione: fornire all'amministrazione la possibilità di effettuare, con immediatezza i necessari controlli circa la fondatezza della pretesa al fine di assumere tempestivamente gli adempimenti del caso, ivi compresa la risoluzione del contratto;
garantire certezza giuridica alla contabilità dei lavori e ciò nell'interesse pubblico alla regolare conduzione dell'appalto nonché a tutela della reciproca buona fede delle parti;
consentire agli organi
7 dell'amministrazione una continua verifica sull'andamento dei costi dell'opera pubblica. (cfr.
Cassazione civile sez. I, 04/10/2016, n.19802).
Il Tribunale, sebbene abbia correttamente ricostruito la disciplina in punto di riserva e della loro tempestività, secondo i principi di diritto sopra richiamati, ne ha tratto conclusioni errate e ne ha fatto discendere una errata applicazione al caso concreto.
Va innanzitutto specificato, sulla scorta dei principi di diritto sopra esposti, che la cessazione del fatto sopravvenuto, lesivo delle ragioni dell'appaltatore, costituisce il termine ultimo per quantificare le pretese economiche già oggetto di tempestiva riserva, poiché apposta a seguito dell'insorgenza del fatto dannoso, e non come termine ultimo per la loro prima esplicazione.
Del resto, se la tempestività delle riserve tende a rendere edotta, nell'immediatezza,
l'amministrazione appaltante delle pretese dell'appaltatore che possono incrementare le spese programmate e a metterla nelle condizioni di adottare prontamente i rimedi contrattuali in tal caso previsti, consentire il differimento dell'esercizio di tale pretesa al momento della cessazione del fatto continuativo o, come sostenuto dal Tribunale, alla chiusura della contabilità, vanificherebbe lo strumento predisposto per tale fine poiché, in tale momento gli effetti negativi del fatto sopravvenuto si sono irreversibilmente prodotti e le azioni a tutela dell'amministrazione non sono più utilmente esperibili.
Orbene, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'impresa appaltatrice faceva valere la pretesa economica sostanziale, esplicitata con la riserva n. 1, connessa all'andamento anomalo dell'appalto dipeso, secondo la sua prospettazione, dalla consegna frazionata delle opere, dal mancato tempestivo sgombero dei locali e, infine, dalle varianti al progetto originario, introdotte in corso d'opera dalla Stazione Appaltante (cfr. 12 e ss. dell'atto di citazione).
Per quel che interessa in ordine alla tempestività della riserva apposta, e dunque con riferimento al primo atto con il quale essa venne manifestata, la sentenza impugnata, sulla scorta della consulenza tecnica, rileva che l'appaltatore ha firmato il registro di contabilità con riserva a partire al primo stato d'avanzamento lavori in data 23 giugno 2014, salvo poi a specificare che “Per vero, il medesimo CTU precisa in seno alla relazione medesima che la prima manifestazione da parte dell'appaltatore di ritenere pregiudizievole l'andamento anomalo dell'appalto si è avuta con la riserva espressa in seno al verbale di consegna parziale del 7 aprile 2015, fatto dal quale il medesimo CTU, peraltro, ha fatto discendere come conseguenza che è solo da tale ultima data che vanno rifusi all'appaltatore stesso i costi aggiuntivi dallo stesso sostenuti.”
Va allora posto in luce, innanzitutto, che contraddittorio risulta registrare l'esercizio delle ragioni economiche connesse all'andamento anomalo dei lavori, da parte dell'appaltatore, alla data del
8 verbale di consegna parziale del 7 aprile 2015, costituente il sesto verbale di consegna, e poi far retroagire l'apposizione della riserva al primo stato d'avanzamento lavori in data 23 giugno 2014.
Secondariamente, il Tribunale, allorché osserva che i fatti pregiudizievoli “consentono all'appaltatore di iscrivere la riserva nel primo atto idoneo a riceverla solo nel momento in cui
l'appaltatore ha la percezione della loro incidenza economica in senso negativo e pregiudizievole” omette di considerare che tale percezione deve essere valutata sul piano oggettivo, ovvero verificando, secondo indici di media diligenza e di buona fede, quando si sia manifestata la rilevanza causale del fatto pregiudizievole rispetto al maggior onere incontrato dall'appaltatore.
Nel caso di specie l'impresa, prima di apporre la riserva, ha accettato cinque consegne parziali (pag.
8 e 9 della consulenza tecnica depositata in primo grado in data 11 dicembre 2019); inoltre secondo la prospettazione della accettata anche dal consulente, il contratto d'appalto non Controparte_1 contempla l'ipotesi di consegna frazionata di lavori e all'art. 5 fissa in 295 giorni il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, sicché ove le aree fossero state consegnate per intero e sgombere in data
27 agosto 2013 (primo verbale di consegna) il contratto avrebbe avuto termine in data 18 giugno
2014.
Può allora ritenersi, come rettamente osservato da parte appellante, che alla data di apposizione della riserva, 23 giugno 2014, decorso già il termine per la consegna dell'opera, la disponibilità minima delle zone su cui svolgere i lavori e la loro parziale occupazione, necessariamente riscontrata in epoca antecedente, fossero fattori già valutati dall'appaltatore - o rilevabili con l'ordinaria diligenza - tali da conseguire la consapevolezza dell'indisponibilità delle aree di cantiere, perché non consegnate o occupate, e della incidenza negativa di ciò sullo svolgimento dei lavori secondo i termini contrattuali e dunque, la sua rilevanza causale rispetto ai maggiori oneri conseguenti.
Alla possibilità oggettiva di percepire l'impatto della indisponibilità di aree oggetto dei lavori sul celere e razionale svolgimento del contratto - già di per sé sufficiente a consentire il rilievo della tardività della riserva – si aggiunge anche la percezione soggettiva dell'impresa del fatto produttivo del danno.
Infatti, va rilevato che la riserva apposta nel registro di contabilità in data 23 giugno 2014 (doc. 55 allegato dall'appellata) pone in luce che sin dalla prima consegna dei lavori, in data 27 agosto 2013, le aree oggetto dei lavori appaltati, erano occupate, e che con successivi verbali del 1° ottobre 2013,
5 dicembre 2013, 7 aprile 2014, 5 maggio 2014 si provvedeva alla consegna parziale di ulteriori aree;
l'impresa quindi constatava che trascorsi 287 giorni dalla consegna, su un tempo contrattuale di 295 giorni, i lavori non erano stati consegnati nell'interezza. L'impresa inoltre richiamava la nota del 13 ottobre 2013 con cui si rappresentava “lo stato di difficoltà in cui operava per il regime di
9 consegna parziale, l'impossibilità di operare nel rispetto delle norme di sicurezza e per
l'impossibilità di rispettare il cronoprogramma dei lavori”; in tale riserva, inoltre, si riportava il testo della nota del 18 febbraio 2014 con cui l'impresa si doleva delle difficoltà operative riscontrate.
Da quanto emerge dalla riserva annotata nel registro di contabilità, primo atto con il quale l'impresa fa valere il fatto foriero di pregiudizio e riconosciuto come tempestivo dal Tribunale, invero risulta che l'impresa aveva già contezza dei disguidi conseguenti alla prosecuzione dell'attività ospedaliera nonostante i lavori in corso, nonché delle conseguenze negative discendenti dalla consegna parziale e che la stessa li aveva già fatti valere alla committente con la nota del 13 ottobre 2013.
Si consideri che il contratto è stato stipulato in data 17 ottobre 2013 e che, come previsto dal contratto, si procedeva alla consegna dei lavori in via d'urgenza in data 27 agosto 2013 e 1° ottobre
2013, prima della sua stipula.
L'impresa dunque, ancor prima della stipula del contratto, costatatava e lamentava la difficile programmazione dei lavori e l'impossibilità di rispettare i termini programmati per l'avanzamento di essi sicché può ben dirsi che, oltre alle evidenze oggettive in relazione all'andamento dei lavori, fosse già insorta la conoscenza del possibile danno futuro legato a tale evenienza (cfr. Cassazione civile , sez. I , 09/11/2018 , n. 28801 che, in una fattispecie simile, di prosecuzione dell'attività ospedaliera durante lo svolgimento dell'appalto, specificato che l'onere di apporre formale riserva entro il momento della prima iscrizione successiva all'insorgenza della situazione sopravvenuta pregiudizievole opera “anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la potenzialità dannosa delle quali si presenti, peraltro, già dall'inizio obbiettivamente apprezzabile” ha confermato la sentenza che ricavava l'insorgenza della conoscenza della
“potenzialità dannosa” da una missiva dell'appaltatore in cui si lamentavano già i disguidi conseguenti alla prosecuzione dell'attività ospedaliera).
E tanto basta per ritenere l'impresa appellata decaduta dall'onere di proporre la prima riserva, non avendo la stessa provveduto tempestivamente.
Con riferimento all'incidenza dell'approvazione della variante dei lavori sullo svolgimento dell'appalto, è sufficiente rilevare che, a ben vedere, la riserva apposta nel registro di contabilità in data 23 giugno 2014 (doc. 55 allegato dall'appellata) non contempla fra le cause determinati l'anomalo andamento di lavori l'introduzione di varianti del progetto.
Tale evidenza è di per sé dirimente, non potendosi ascrivere rilievo a pretese economiche non azionate dalla siccome fondate su fatti non oggetto di rituale riserva, ancorché Controparte_1 allegata quale causa del ritardo dall'impresa nell'atto di citazione di primo grado;
del resto la perizia di variante è stata approvata in linea tecnica in data 17 novembre 2015 e in linea amministrativa in data 19 novembre 2015 (pag. 14 della consulenza tecnica depositata in primo grado in data 11
10 dicembre 2019), successivamente all'apposizione della riserva sicché, logicamente, essa non poteva avere incidenza sull'andamento anomalo dei lavori pregresso.
Si aggiunga che l'impresa esecutrice firmava l'atto di sottomissione senza riserva con ciò dovendosi escludere la possibilità per l'appaltatore di avanzare riserve per condizioni accettate
Anche la seconda riserva è intempestiva. Con essa la con l'atto introduttivo del Controparte_1 giudizio di primo grado, ha chiesto il ripianamento degli oneri correlati alla maggiore durata del rapporto negoziale protrattosi per 537 decorrenti dalla scadenza dell'originario termine contrattuale per la loro ultimazione, 18 giugno 2014, sino a quello di consegna dell'opera, 7 dicembre 2015; deduceva in proposito che le circostanze che avevano determinato l'anomalo andamento dei lavori continuavano a permanere.
Premesso che la suddetta pretesa economica veniva sollevata per la prima volta dall'impresa appellata in occasione del SAL n. 2, in data 7 agosto 2014 (cfr. registro di contabilità a pag. 110, doc. 54 allegata dalla in questo giudizio), e non in data 23 giugno 2014, per le medesime CP_1 ragioni sopra compendiate, deve ritenersi che l'impresa appaltatrice, nell'approssimarsi della scadenza dell'originario termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, permanendo la medesima situazione di indisponibilità delle aree oggetto dei lavori, avesse maturato ben prima di tale data la consapevolezza soggettiva dell'impossibilità di completare l'opera nei termini convenuti o avrebbe, in base a indici oggettivi manifesti, dovuto percepire il fattore impeditivo dell'esecuzione regolare dei lavori.
Infatti, l'opera doveva essere completa in data 18 giugno 2014 sicché non può ragionevolmente sostenersi che la abbia presagito il decorso infruttuoso del termine solo a ridosso Controparte_1 della sua scadenza, avendo essa stessa lamentato e denunciato l'anomalo andamento dei lavori sin dall'inizio del rapporto contrattuale. Parte Infondatamente l'appellante incidentale deduce che l' non ha sollevato alcuna eccezione di intempestività e che, pertanto, quella formulata con l'atto di impugnazione è inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. che esclude la proposizione in appello di nuove eccezioni che, come quella con la quale la Stazione Appaltante denuncia la intempestività della riserva, non siano rilevabili d'ufficio.
Ben vero che l'eccezione di decadenza per intempestività è un'eccezione in senso proprio, riservata alla disponibilità dell'amministrazione e non suscettibile di rilievo di ufficio;
va tuttavia osservato che il giudice di primo grado ha preso espressamente posizione sulla tempestività delle riserve, sicché era onere della società appaltatrice, pur vittoriosa in primo grado, proporre appello incidentale in ordine al rilievo d'ufficio di un'eccezione riservata alla parte (Cassazione civile sez. un., 12/05/2017, n.11799: “In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata
11 respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma
2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma
2, c.p.c.”; in parte motiva “Con riferimento alle eccezioni di rito, qualora esse siano state disattese espressamente o indirettamente dal primo giudice, che, dunque, su di esse abbia pronunciato, non
è dubbio che la parte soccombente su di esse, ma vittoriosa quanto all'esito finale della lite e, dunque, in posizione di soccombenza teorica, se vuole ottenere che esse siano riesaminate dal giudice, investito dell'appello principale sul merito della controparte, deve farlo proponendo appello incidentale e non ai sensi dell'art. 346 c.p.c..”).
Discorso diverso va fatto invece con riferimento alla terza riserva con cui l'impresa Controparte_1 ha fatto valere l'illegittima sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante per la persistente indisponibilità delle aree tra il 16 febbraio 2015 e il 7 aprile 2015.
La riserva risulta apposta sul verbale di sospensione dei lavori e su quello di ripresa lavori sicché risulta ictu oculi la sua tempestività.
D'altro canto, l'appellante principale non ha speso nessuna argomentazione in ordine allo specifico profilo della tempestività della riserva fondata sulla illegittima sospensione dei lavori, presupposta dalla sentenza impugnata che risulta, pertanto, in tale parte incensurata, tanto più che le deduzioni Parte spese in generale dall' committente, per sostenere l'intempestività delle riserve, non possono considerarsi fondatamente riferibili anche a tale riserva. Parte L' appellante, nel solco del primo motivo di appello, ha fatto valere anche l'inesigibilità tout court delle ragioni creditorie vantate dall'appaltatore in relazione al rallentamento dei lavori imputabile all'amministrazione, in ragione del mancato esercizio del diritto di recesso dal contratto.
Tale questione, concettualmente diversa dalla decadenza dall'azione per intempestività delle riserve,
è purtuttavia fondata.
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che l'inadempimento dell'amministrazione dell'obbligo di consegna dei lavori, attribuisce all'appaltatore solo la facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto e nel caso in cui l'amministrazione opponga diniego consegue il diritto al compenso per i
12 maggiori oneri dipendenti dal ritardo e la prosecuzione del vincolo contrattuale oltre il termine originariamente convenuto (artt. 153, co. 8 e 157, co. l d.P.R. n. 207/2010); ma se l'appaltatore non esercita il recesso deve presumersi che egli abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante, non rilevando, quando non sia stato esercitato il recesso, la costituzione in mora del committente e l'iscrizione di riserva a verbale.
Tra l'altro la ratio della previsione è affine a quella sottesa alla decadenza per le riserve intempestive, ovvero, quella di assicurare all'Amministrazione la possibilità di valutare l'opportunità di mantenere in vita il rapporto, ovvero di adottare una diversa determinazione in vista dell'eventuale superamento degli originari limiti di spesa, in considerazione del fatto che all'appaltatore sarà dovuto il rimborso di maggiori oneri, a titolo indennitario, per avere egli esercitato la facoltà di recesso (cfr. Cassazione civile sez. I, 11/09/2020, n.18897).
Conseguentemente il riconoscimento di un diritto al risarcimento del danno, in assenza di recesso,
è escluso (ex pluris Cassazione civile sez. I, 29/10/2015, n.22112: “Negli appalti pubblici la consegna dei lavori all'appaltatore - che è un momento essenziale ai fini della realizzazione dell'opera - si configura come un obbligo della p.a. il cui inadempimento (ancorché diversamente disciplinato rispetto alle norme del codice civile) è fonte di responsabilità contrattuale, in quanto il dovere di collaborazione dell'amministrazione non perde la sua natura contrattuale solo perché derivante dalla legge la quale, al contrario è una delle fonti di integrazione del contratto. Tale inadempimento, tuttavia, non conferisce all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, a norma degli art. 1453 e 1454 c.c., né di avanzare pretese risarcitorie, ma gli attribuisce la sola facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto, per il mancato accoglimento della quale sorge un diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, oltre a un congruo prolungamento del termine originariamente convenuto. Il riconoscimento di un diritto al risarcimento del danno può venire in considerazione solo se l'appaltatore abbia preventivamente esercitato la facoltà di recesso, dovendosi altrimenti presumere che egli abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante, non rilevando, quando non sia stato esercitato il recesso, la costituzione in mora del committente e la iscrizione di riserva a verbale”).
Erra peraltro l'appellata allorché sostiene che tale disciplina si applichi solo ai casi di consegna frazionata contrattualmente prevista e dunque, non nel caso di specie ove tale previsione manca.
La giurisprudenza ha infatti chiarito che la questione attiene pur sempre alla dimensione temporale dell'inadempimento del committente, concretizzatosi nella mancata consegna o nella consegna cadenzata secondo la modalità frazionata (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/11/2008, n.26916 secondo cui negli appalti ai quali si applichi, per legge o per convenzione, il capitolato generale per le opere pubbliche dello Stato, in ordine ai quali non sia consentita la consegna frazionata dei lavori,
13 comunque, se la consegna parziale, per gli effetti che produce, è tale da doversi equiparare a mancata consegna, l'appaltatore può avvalersi della facoltà di scegliere tra la prosecuzione del rapporto nonostante il ritardo, rinunziando così a qualsiasi pretesa risarcitoria, e la richiesta di recesso, la quale, se non accolta, comporta un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo).
Ritiene la Corte, infine, che l'irrisarcibilità del danno connesso al ritardo determinato nella conduzione dei lavori dalla stazione appaltante, in ragione del mancato esercizio del recesso da parte dell'appaltatore, dipenda dalla corretta individuazione della disciplina applicabile in relazione all'azione promossa, sicché non osta al suo rilievo la circostanza che in primo grado l'appellante principale non l'abbia dedotta, spettando al giudice, anche in grado d'appello, individuare le norme applicabili al caso concreto (Cassazione civile sez. III, 12/03/2024, n.6533: “In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice”).
Erra pertanto l'impresa appellata allorché ritiene che il mancato esercizio del recesso costituisca eccezione in senso proprio che, in quanto non sollevata in primo grado dall'appellante principale, sia preclusa in grado d'appello. L'esercizio, o meno, del recesso è piuttosto una circostanza dalla quale dipende il riconoscimento del diritto all'indennità in favore dell'appaltatore, in concorso con gli altri presupposti di legge, e la preclusione della tutela risarcitoria non è che una conseguenza giuridica. Parte Deve perciò escludersi che l' appellante, allorché invochi l'applicazione di tale norma, stia sollevando un'eccezione che, invece, importa l'allegazione di un fatto nuovo, in opposizione ai fatti costitutivi allegati dalla controparte, fonte di un diritto che potrebbe azionarsi separatamente in via autonoma e il cui esercizio determina un mutamento della situazione giuridica (cfr. Cassazione civile sez. VI, 14/06/2018, n.15591: “Costituiscono eccezioni in senso stretto, rilevabili ad istanza di parte, quelle che possono essere sollevate soltanto dalle parti per espressa disposizione di legge ovvero quelle il cui fatto integratore corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio dal titolare e, quindi, presuppone una manifestazione di volontà di quest'ultimo per essere produttivo di effetti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto giuridico”).
14 Passando al secondo motivo dell'appello principale, assorbito dall'accoglimento del primo motivo di gravame per la parte relativa alla infondatezza delle pretese economiche per le quali l'impresa è incorsa in decadenza, rimangono da scrutinare le doglianze relative alla terza riserva inerente la sospensione dei lavori.
L'art. 154 co. 6 D.P.R. 207/2010 stabilisce che “Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o
l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda”; il comma 7 della medesima disposizione prevede poi che in caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 158 ovvero la sospensione dei lavori.
Il capitolato speciale d'appalto (doc. 3 allegato dalla in questo giudizio), all'art. Controparte_1
21, non prevede la consegna frazionata dei lavori, come rettamente valutato dal giudice a quo.
Esula dunque dalla specifica fattispecie di sospensione dei lavori connessa a consegne parziali di lavori e permanente indisponibilità delle aree di intervento, la sospensione disposta nel caso di specie dall'amministrazione.
Quindi il gravame, sotto lo specifico profilo richiamato dall'appellante principale, che invoca l'applicazione dell'art. 158 DPR 207/2010, è infondato.
Passando ora all'esame dell'appello incidentale esso è inammissibile.
L'impresa appaltatrice fa valere che il Giudice di prime cure ha erroneamente quantificato l'importo maturato per rivalutazione ed interessi compensativi allegando che tali accessori andavano riconosciuti con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (6 settembre 2016). Con la comparsa conclusionale l'appellante incidentale deduce che la liquidazione operata dal Tribunale di
Enna è, comunque erronea, per difetto, anche nel caso in cui gli interessi dovessero ritenersi dovuti solo dalla data della pubblicazione della sentenza.
Il Tribunale di Enna sul punto ha così statuito: “vanno riconosciuti, così come richiesto da parte attrice, anche la rivalutazione sino alla data di pubblicazione della sentenza e, sulla somma rivalutata, gli interessi legali dalla data della liquidazione (così Cassazione civile, sez. III, 20 Aprile
2020, n. 7948) sino alla data del soddisfo”.
La sentenza di legittimità citata statuisce che “In materia di inadempimento contrattuale,
l'obbligazione di risarcimento del danno configura un debito di valore, sicché, qualora si provveda all'integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di
15 far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione.”.
Avverso tale ratio decidendi nessuna censura ha avanzato l'appellante incidentale, limitandosi solo a dedurre l'erroneità della regola applicata in luogo di quella che fa decorrere interessi e rivalutazione dalla domanda giudiziale.
Poiché a seguito dell'accoglimento del primo motivo dell'appello principale, va escluso il risarcimento liquidato dal giudice per le riserve nn. 1 e 2, alla è riconosciuta solo Controparte_1 la somma liquidata per la riserva n. 3, determinata dal giudice a quo – senza impugnazione sul punto
– in €. 12.885,36; secondo il principio di diritto motivato per relationem, applicato nella sentenza, deve procedersi alla rivalutazione dalla data dell'inadempimento - che si fa risalire alla riserva apposta nel verbale di sospensione lavori del 16 febbraio 2015 - sino alla data di pubblicazione della sentenza con il riconoscimento degli ulteriori interessi legali dalla data della liquidazione sino al saldo.
E poiché tale operazione comporta un credito per rivalutazione di € 2.847,66, alla Controparte_1 va riconosciuta per la riserva n. 3 la somma complessiva di € 15.733,02, oltre interessi dalla presente statuizione al saldo.
Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio (cfr. Cassazione civile , sez. III , 18/12/2024 , n. 33147:
“L'accoglimento in misura ridotta di una domanda formulata in un unico capo non configura una reciproca soccombenza, poiché quest'ultima si verifica solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi. Pertanto, tale circostanza non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali della parte vittoriosa in favore di quella soccombente, ma può giustificare al massimo una compensazione, totale o parziale, delle spese stesse” e Cassazione civile sez. un., 31/10/2022,
n.32061).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 201/2021 R.G., ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita: in accoglimento parziale del gravame proposto dall' Parte_1
, riforma la sentenza del Tribunale di Enna n. 279/2021 pubblicata il 18.05.2021 e, per
[...]
l'effetto, rigetta le pretese economiche di cui alle riserve nn. 1 e 2 azionate dalla Controparte_1
e, con riferimento alla riserva n. 3, condanna l' Parte_1
16 al pagamento, in favore di di €. 15.733,02, oltre interessi dalla presente statuizione Controparte_1 al saldo, dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Controparte_1 conferma, per il resto, la sentenza impugnata, compensa integralmente le spese di giudizio del primo grado e del giudizio d'appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
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