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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 20/12/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1149/2024 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ad esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 1149/24 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Roberto Carapelle Parte_1
ricorrente c o n t r o
, rappresentato e difeso dai dott.ri Laura Bergonzi, dirigente, Controparte_1
e ER Pavanello, funzionario resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) La ricorrente, docente alle dipendenze del , allega di aver Controparte_1
svolto attività di docenza in forza di contratti a tempo determinato, di aver svolto le medesime mansioni dei docenti a tempo indeterminato e di non aver avuta attribuita, ciò nonostante, la Carta elettronica del docente, del valore spendibile di 500,00 euro annui, prevista, per i docenti di ruolo, dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/15.
Lamenta disparità di trattamento, dunque discriminazione, rispetto ai docenti di ruolo e conclude per l'attribuzione della carta del docente per l'ammontare di 500,00 euro per ogni anno di precariato.
Il si è costituito in giudizio limitando contestazione per gli anni Controparte_1
scolastici 2021/22 e 2022/23 nel corso dei quali la ricorrente avrebbe svolto supplenze brevi e saltuarie.
II) La carta elettronica del docente è istituto che rientra nell'ambito del sistema di formazione degli insegnanti scolastici.
In base al D.Lgs. n. 297/94, art. 282, comma 1, «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica». Nello stesso solco si pone l'art. 63 del CCNL di comparto, secondo cui «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane», con l'ulteriore previsione che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio», formazione che si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale».
Inoltre, l'art. 64 del medesimo CCNL prevede che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
Tale diritto-dovere, secondo recente sentenza del Consiglio di Stato (sez. VII, 16.3.2022, n. 1842), riguarda, sia il personale di ruolo, sia i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata ed in quanto è necessaria, per l'erogazione del servizio, la formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non di ruolo.
Della formazione del personale docente si è anche occupata la legge n. 107/15 che, all'art. 1, comma
124, prevede che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale».
All'interno di tale sistema di principi la stessa legge n. 107/15 introduce l'istituto della Carta elettronica del docente, prevedendo, all'art. 1, comma 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_2
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile». Il primo dato significativo che emerge dal testo di legge è quello secondo cui la Carta del docente è riservata esclusivamente agli insegnanti di ruolo, in sintonia con l'esigenza di creare, attraverso formazione ed aggiornamento, un corpo docente a tempo indeterminato all'altezza delle esigenze proprie del servizio scolastico offerto.
In sintonia con la limitazione al personale docente a tempo indeterminato, si colloca il fatto che l'importo nominale della Carta del docente è tarata in misura annua e per anno scolastico.
Circa la possibilità di estendere il riconoscimento della Carta del docente ai docenti precari è di recente intervenuta la Corte di cassazione che, con sentenza n. 29961/23, ha espresso i seguenti principi di diritto, condivisibili, dai quali non vi è ragione per doversi discostare: «1) La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma CP_1
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.
n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico».
III) Sono stati prodotti i contratti a tempo determinato riportati nell'atto introduttivo, per cui deve considerarsi dato pacificamente acquisito in causa la conclusione dei menzionati contratti e lo svolgimento delle relative mansioni.
La domanda, tenuto conto che la ricorrente è attualmente in servizio, è stata correttamente formulata in termini di attivazione, per gli anni pregressi, della carta del docente, secondo il valore nominale di
500,00 euro per anno scolastico.
La ricorrente domanda il riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2021/22 e 2023/24, per cui la contestazione del in ordine all'anno scolastico 2022/23 non è pertinente. CP_1
Per l'anno scolastico 2023/24 non vi è contestazione del , per cui la domanda è accoglibile. CP_1
Per quanto concerne l'anno scolastico 2021/22, le cc.dd. supplenze brevi e saltuarie, è di recente intervenuta la Corte di Giustizia UE che, con la sentenza 3.7.2025 in causa C-268/2024 ha esteso anche ai docenti precari con contratti non di durata annuale o fino al 30 giugno il diritto di ottenere la carta del docente.
La Corte di Giustizia osserva che le attività collegiali, cui a volte i docenti con supplenze brevi non partecipano in quanto non ricadenti nel periodo di durata dell'incarico loro assegnato, non hanno carattere preponderante, dal momento che l'attività didattica svolta, al cui miglioramento tramite la formazione la carta docenti è finalizzata, risulta la medesima sia per i docenti di ruolo sia per i docenti con supplenza breve e saltuaria;
che il carattere breve e saltuario della supplenza non modifica sostanzialmente le funzioni dei docenti o la natura del loro lavoro o le condizioni di esercizio di quest'ultimo; che i docenti non di ruolo con supplenze di breve durata svolgono un'attività didattica che, al pari dei docenti di ruolo che sostituiscono, rientra nella programmazione didattica annua degli istituti scolastici di interesse, sia pure per la durata della loro assunzione;
che, pertanto, alla luce dell'obiettivo del beneficio, consistente nel migliorare la didattica annuale, è incoerente escludere da esso i docenti incaricati di supplenze brevi, i quali, peraltro, potrebbero avere bisogni formativi maggiori quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole;
che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato. Conclude la Corte di Giustizia affermando che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva».
La ricorrente, come detto, ha avuto, nell'anno scolastico 2021/22 più incarichi significativi di insegnamento della durata totale di buona parte dell'anno scolastico per sostituzione della medesima collega, assente con diritto alla conservazione del posto.
Ciò comporta che abbia, senza dubbio, fornito un contributo significativo alla didattica annuale dell'istituto scolastico ove ha operato, necessariamente prendendo parte anche alle attività collegiali, sicché deve esserle riconosciuto il diritto di ottenere l'attribuzione della carta docente anche per tale anno scolastico, con le stesse modalità previste per il personale docente di ruolo.
Conseguentemente, la ricorrente ha diritto di ottenere dal l'attivazione della Carta docente CP_1 nella misura di € 1.000,00.
IV) Per quanto concerne le spese processuali, le stesse vanno poste a carico della parte soccombente,
. Controparte_1
La liquidazione deve assestarsi sui minimi dello scaglione di riferimento (sino a € 1.100,00) stante la serialità della causa in oggetto, l'assenza di questioni controverse e la assoluta semplicità degli aspetti di merito.
La Fase “Istruttoria/Trattazione” non può essere riconosciuta in quanto la causa giunge a decisione dopo una prima udienza rientrante nella Fase “Introduttiva” cui è seguita l'udienza a trattazione scritta rientrante nella Fase “Decisoria”.
In sostanza, non è stata svolta alcuna attività di trattazione e/o istruttoria.
Pertanto, applicando i minimi dello scaglione di riferimento, vengono liquidati i seguenti importi:
Fase di studio € 105,00, Fase introduttiva € 63,00, Fase decisoria € 90,00.
Quindi, complessivamente, € 258,00.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accerta e dichiara che ha diritto all'attivazione della Carta docenti;
Parte_1 per l'effetto, dichiara tenuto e condanna il ad attivare la Carta Controparte_1 docenti nella misura di € 1.000,00; condanna il a rimborsare alla ricorrente, con distrazione in Controparte_1 favore del procuratore dichiaratosi antistatario, le spese processuali liquidate in € 258,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Alessandria, 20 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
NO SI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ad esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 1149/24 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Roberto Carapelle Parte_1
ricorrente c o n t r o
, rappresentato e difeso dai dott.ri Laura Bergonzi, dirigente, Controparte_1
e ER Pavanello, funzionario resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) La ricorrente, docente alle dipendenze del , allega di aver Controparte_1
svolto attività di docenza in forza di contratti a tempo determinato, di aver svolto le medesime mansioni dei docenti a tempo indeterminato e di non aver avuta attribuita, ciò nonostante, la Carta elettronica del docente, del valore spendibile di 500,00 euro annui, prevista, per i docenti di ruolo, dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/15.
Lamenta disparità di trattamento, dunque discriminazione, rispetto ai docenti di ruolo e conclude per l'attribuzione della carta del docente per l'ammontare di 500,00 euro per ogni anno di precariato.
Il si è costituito in giudizio limitando contestazione per gli anni Controparte_1
scolastici 2021/22 e 2022/23 nel corso dei quali la ricorrente avrebbe svolto supplenze brevi e saltuarie.
II) La carta elettronica del docente è istituto che rientra nell'ambito del sistema di formazione degli insegnanti scolastici.
In base al D.Lgs. n. 297/94, art. 282, comma 1, «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica». Nello stesso solco si pone l'art. 63 del CCNL di comparto, secondo cui «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane», con l'ulteriore previsione che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio», formazione che si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale».
Inoltre, l'art. 64 del medesimo CCNL prevede che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
Tale diritto-dovere, secondo recente sentenza del Consiglio di Stato (sez. VII, 16.3.2022, n. 1842), riguarda, sia il personale di ruolo, sia i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata ed in quanto è necessaria, per l'erogazione del servizio, la formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non di ruolo.
Della formazione del personale docente si è anche occupata la legge n. 107/15 che, all'art. 1, comma
124, prevede che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale».
All'interno di tale sistema di principi la stessa legge n. 107/15 introduce l'istituto della Carta elettronica del docente, prevedendo, all'art. 1, comma 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_2
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile». Il primo dato significativo che emerge dal testo di legge è quello secondo cui la Carta del docente è riservata esclusivamente agli insegnanti di ruolo, in sintonia con l'esigenza di creare, attraverso formazione ed aggiornamento, un corpo docente a tempo indeterminato all'altezza delle esigenze proprie del servizio scolastico offerto.
In sintonia con la limitazione al personale docente a tempo indeterminato, si colloca il fatto che l'importo nominale della Carta del docente è tarata in misura annua e per anno scolastico.
Circa la possibilità di estendere il riconoscimento della Carta del docente ai docenti precari è di recente intervenuta la Corte di cassazione che, con sentenza n. 29961/23, ha espresso i seguenti principi di diritto, condivisibili, dai quali non vi è ragione per doversi discostare: «1) La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma CP_1
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.
n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico».
III) Sono stati prodotti i contratti a tempo determinato riportati nell'atto introduttivo, per cui deve considerarsi dato pacificamente acquisito in causa la conclusione dei menzionati contratti e lo svolgimento delle relative mansioni.
La domanda, tenuto conto che la ricorrente è attualmente in servizio, è stata correttamente formulata in termini di attivazione, per gli anni pregressi, della carta del docente, secondo il valore nominale di
500,00 euro per anno scolastico.
La ricorrente domanda il riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2021/22 e 2023/24, per cui la contestazione del in ordine all'anno scolastico 2022/23 non è pertinente. CP_1
Per l'anno scolastico 2023/24 non vi è contestazione del , per cui la domanda è accoglibile. CP_1
Per quanto concerne l'anno scolastico 2021/22, le cc.dd. supplenze brevi e saltuarie, è di recente intervenuta la Corte di Giustizia UE che, con la sentenza 3.7.2025 in causa C-268/2024 ha esteso anche ai docenti precari con contratti non di durata annuale o fino al 30 giugno il diritto di ottenere la carta del docente.
La Corte di Giustizia osserva che le attività collegiali, cui a volte i docenti con supplenze brevi non partecipano in quanto non ricadenti nel periodo di durata dell'incarico loro assegnato, non hanno carattere preponderante, dal momento che l'attività didattica svolta, al cui miglioramento tramite la formazione la carta docenti è finalizzata, risulta la medesima sia per i docenti di ruolo sia per i docenti con supplenza breve e saltuaria;
che il carattere breve e saltuario della supplenza non modifica sostanzialmente le funzioni dei docenti o la natura del loro lavoro o le condizioni di esercizio di quest'ultimo; che i docenti non di ruolo con supplenze di breve durata svolgono un'attività didattica che, al pari dei docenti di ruolo che sostituiscono, rientra nella programmazione didattica annua degli istituti scolastici di interesse, sia pure per la durata della loro assunzione;
che, pertanto, alla luce dell'obiettivo del beneficio, consistente nel migliorare la didattica annuale, è incoerente escludere da esso i docenti incaricati di supplenze brevi, i quali, peraltro, potrebbero avere bisogni formativi maggiori quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole;
che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato. Conclude la Corte di Giustizia affermando che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva».
La ricorrente, come detto, ha avuto, nell'anno scolastico 2021/22 più incarichi significativi di insegnamento della durata totale di buona parte dell'anno scolastico per sostituzione della medesima collega, assente con diritto alla conservazione del posto.
Ciò comporta che abbia, senza dubbio, fornito un contributo significativo alla didattica annuale dell'istituto scolastico ove ha operato, necessariamente prendendo parte anche alle attività collegiali, sicché deve esserle riconosciuto il diritto di ottenere l'attribuzione della carta docente anche per tale anno scolastico, con le stesse modalità previste per il personale docente di ruolo.
Conseguentemente, la ricorrente ha diritto di ottenere dal l'attivazione della Carta docente CP_1 nella misura di € 1.000,00.
IV) Per quanto concerne le spese processuali, le stesse vanno poste a carico della parte soccombente,
. Controparte_1
La liquidazione deve assestarsi sui minimi dello scaglione di riferimento (sino a € 1.100,00) stante la serialità della causa in oggetto, l'assenza di questioni controverse e la assoluta semplicità degli aspetti di merito.
La Fase “Istruttoria/Trattazione” non può essere riconosciuta in quanto la causa giunge a decisione dopo una prima udienza rientrante nella Fase “Introduttiva” cui è seguita l'udienza a trattazione scritta rientrante nella Fase “Decisoria”.
In sostanza, non è stata svolta alcuna attività di trattazione e/o istruttoria.
Pertanto, applicando i minimi dello scaglione di riferimento, vengono liquidati i seguenti importi:
Fase di studio € 105,00, Fase introduttiva € 63,00, Fase decisoria € 90,00.
Quindi, complessivamente, € 258,00.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accerta e dichiara che ha diritto all'attivazione della Carta docenti;
Parte_1 per l'effetto, dichiara tenuto e condanna il ad attivare la Carta Controparte_1 docenti nella misura di € 1.000,00; condanna il a rimborsare alla ricorrente, con distrazione in Controparte_1 favore del procuratore dichiaratosi antistatario, le spese processuali liquidate in € 258,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Alessandria, 20 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
NO SI