TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/12/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1215 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1215 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. STARGIOTTI SIMONETTA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. STARGIOTTI SIMONETTA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 09/07/2025 con il quale e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
2.10.2007, a Santarcangelo di Romagna (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
Per_
-rilevato che dall'unione sono nati la figlia a SE (FC), in data 7.11.2007 ed il figlio , a Per_2
Ravenna (RA), il 20.12.2011;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 13.11.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Quanto all'affidamento e al mantenimento dei figli;
Per_
2. I genitori sono consapevoli che e hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e Per_2 continuativo, sia con il padre che con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per_ Gli stessi danno atto che e hanno un ottimo rapporto con entrambi i genitori, nonché con Per_2 le rispettive famiglie di appartenenza ed intendono garantire loro la piena attuazione del loro diritto alla bigenitorialità, nonché di godere dell'apporto affettivo e della vicinanza delle famiglie d'origine di entrambi. Per_
3. i Signori concordano di assumere la responsabilità dell'affidamento condiviso di Pt_1 Pt_2
e i quali avranno stabile dimora, insieme alla madre, nell'abitazione familiare di Santarcangelo di Per_2
Romagna, (RN), Via A. Fleming n. 11, di proprietà della Sig.ra Parte_2
4. Il Sig. rasferirà la propria residenza in SE, presso l'appartamento del padre;
Pt_1
Per_
5. Il padre, genitore non collocatario, potrà rimanere con i figli minori e , salvo diversi Per_2 migliori accordi, secondo il seguente calendario:
- durante la settimana, liberamente, senza limitazione alcuna, in giorni da concordarsi previamente nel rispetto degli impegni dei figli e dei genitori;
- I figli trascorreranno il fine settimana (dal venerdì alla domenica) alternativamente con l'uno o con l'altro genitore;
- durante le vacanze natalizie, più specificatamente dalla fine della scuola al 31 dicembre e dal primo gennaio alla ripresa dell'attività scolastica, i figli staranno con l'uno o l'altro genitore nell'uno ovvero nell'altro periodo, con alternanza per l'anno successivo;
- durante le vacanze pasquali, più specificatamente dalla fine della scuola al giorno di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa dell'attività scolastica, i figli staranno con l'uno o l'altro genitore nell'uno ovvero nell'altro periodo, con alternanza per l'anno successivo;
- durante le vacanze scolastiche estive, in particolare nei mesi di Luglio e Agosto, i figli potranno trascorrere un periodo di 15 giorni, anche non continuativi, con l'uno o con l'altro genitore in periodo da concordarsi;
- In ogni caso i periodi di vacanza dei figli dovranno essere dagli stessi preventivamente concordati, fatta salva la possibilità di diversi accordi sulla maggiore durata dei soggiorni e non dovranno confliggere con l'impegno ed il rendimento scolastico dei ragazzi;
- i compleanni e le ricorrenze dei figli potranno essere festeggiati congiuntamente dalla famiglia;
6. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sui figli in ordine alle decisioni afferenti l'ordinaria - quotidiana amministrazione, decisioni che saranno assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza dei figli presso di sé; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla formazione dei figli verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni. In ogni caso i sigg.ri e si terranno reciprocamente e costantemente aggiornati sulle questioni di maggiore Pt_1 Pt_2
Per_ interesse riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione di e;
Per_2
7. A titolo di contributo di mantenimento dei figli, il Sig. dovrà corrispondere, entro il Parte_1 giorno 10 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra la somma di € 300,00 (trecento) per Parte_2 ciascun figlio da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- le spese straordinarie, intendendosi per queste quelle previste dal Protocollo della Corte di Appello di
Bologna, adottato dal Tribunale di Rimini, previamente concordate e documentate fra i genitori, saranno ripartite nella misura del 50 %. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi;
- La documentazione fiscale dovrà essere intestata ai figli minori ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Gli assegni famigliari, gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per le spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole saranno attribuiti alla madre;
Quanto ai rapporti economici tra i coniugi;
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere reciprocamente alcuna richiesta di mantenimento;
danno atto di aver già bonariamente definito ogni questione di carattere economico e patrimoniale e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo, ragione o causa, nessuna esclusa;
9. I Sigg.ri e sono tenuti a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di Parte_1 Parte_2 residenza;
10. I ricorrenti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di pacifica comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, tutelando la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro;
11. I ricorrenti prestano fin da ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli;
12. Le spese e le competenze legali del presente giudizio saranno ripartite nella misura del 50 % tra i ricorrenti;
13. I Sigg.ri e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni Parte_1 Parte_2 che accettano e sottoscrivono.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 30 Parte I Anno 2007 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1215 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. STARGIOTTI SIMONETTA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. STARGIOTTI SIMONETTA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 09/07/2025 con il quale e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
2.10.2007, a Santarcangelo di Romagna (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
Per_
-rilevato che dall'unione sono nati la figlia a SE (FC), in data 7.11.2007 ed il figlio , a Per_2
Ravenna (RA), il 20.12.2011;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 13.11.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Quanto all'affidamento e al mantenimento dei figli;
Per_
2. I genitori sono consapevoli che e hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e Per_2 continuativo, sia con il padre che con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per_ Gli stessi danno atto che e hanno un ottimo rapporto con entrambi i genitori, nonché con Per_2 le rispettive famiglie di appartenenza ed intendono garantire loro la piena attuazione del loro diritto alla bigenitorialità, nonché di godere dell'apporto affettivo e della vicinanza delle famiglie d'origine di entrambi. Per_
3. i Signori concordano di assumere la responsabilità dell'affidamento condiviso di Pt_1 Pt_2
e i quali avranno stabile dimora, insieme alla madre, nell'abitazione familiare di Santarcangelo di Per_2
Romagna, (RN), Via A. Fleming n. 11, di proprietà della Sig.ra Parte_2
4. Il Sig. rasferirà la propria residenza in SE, presso l'appartamento del padre;
Pt_1
Per_
5. Il padre, genitore non collocatario, potrà rimanere con i figli minori e , salvo diversi Per_2 migliori accordi, secondo il seguente calendario:
- durante la settimana, liberamente, senza limitazione alcuna, in giorni da concordarsi previamente nel rispetto degli impegni dei figli e dei genitori;
- I figli trascorreranno il fine settimana (dal venerdì alla domenica) alternativamente con l'uno o con l'altro genitore;
- durante le vacanze natalizie, più specificatamente dalla fine della scuola al 31 dicembre e dal primo gennaio alla ripresa dell'attività scolastica, i figli staranno con l'uno o l'altro genitore nell'uno ovvero nell'altro periodo, con alternanza per l'anno successivo;
- durante le vacanze pasquali, più specificatamente dalla fine della scuola al giorno di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa dell'attività scolastica, i figli staranno con l'uno o l'altro genitore nell'uno ovvero nell'altro periodo, con alternanza per l'anno successivo;
- durante le vacanze scolastiche estive, in particolare nei mesi di Luglio e Agosto, i figli potranno trascorrere un periodo di 15 giorni, anche non continuativi, con l'uno o con l'altro genitore in periodo da concordarsi;
- In ogni caso i periodi di vacanza dei figli dovranno essere dagli stessi preventivamente concordati, fatta salva la possibilità di diversi accordi sulla maggiore durata dei soggiorni e non dovranno confliggere con l'impegno ed il rendimento scolastico dei ragazzi;
- i compleanni e le ricorrenze dei figli potranno essere festeggiati congiuntamente dalla famiglia;
6. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sui figli in ordine alle decisioni afferenti l'ordinaria - quotidiana amministrazione, decisioni che saranno assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza dei figli presso di sé; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla formazione dei figli verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni. In ogni caso i sigg.ri e si terranno reciprocamente e costantemente aggiornati sulle questioni di maggiore Pt_1 Pt_2
Per_ interesse riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione di e;
Per_2
7. A titolo di contributo di mantenimento dei figli, il Sig. dovrà corrispondere, entro il Parte_1 giorno 10 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra la somma di € 300,00 (trecento) per Parte_2 ciascun figlio da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- le spese straordinarie, intendendosi per queste quelle previste dal Protocollo della Corte di Appello di
Bologna, adottato dal Tribunale di Rimini, previamente concordate e documentate fra i genitori, saranno ripartite nella misura del 50 %. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi;
- La documentazione fiscale dovrà essere intestata ai figli minori ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Gli assegni famigliari, gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per le spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole saranno attribuiti alla madre;
Quanto ai rapporti economici tra i coniugi;
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere reciprocamente alcuna richiesta di mantenimento;
danno atto di aver già bonariamente definito ogni questione di carattere economico e patrimoniale e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo, ragione o causa, nessuna esclusa;
9. I Sigg.ri e sono tenuti a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di Parte_1 Parte_2 residenza;
10. I ricorrenti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di pacifica comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, tutelando la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro;
11. I ricorrenti prestano fin da ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli;
12. Le spese e le competenze legali del presente giudizio saranno ripartite nella misura del 50 % tra i ricorrenti;
13. I Sigg.ri e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni Parte_1 Parte_2 che accettano e sottoscrivono.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 30 Parte I Anno 2007 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi