TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/04/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1229/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 23 febbraio 2024 da:
), assistito e difeso dall'Avv. Renata COLOPI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), nata in [...] il 23 novembre Controparte_1 C.F._2
1980;
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: per : come da verbale di udienza del 21/01/2025. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile a OL (Sri Parte_1 Controparte_1
Lanka) in data 18/10/2010, con atto regolarmente trascritto nel registro di Stato Civile del comune di
AL (BG).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, ha domandato la Parte_1
pronuncia di separazione personale dalla moglie, senza null'altro disporre. All'udienza di prima comparizione del 21 gennaio 2025, tenutasi a seguito di precedente rinvio per il rinnovo della notifica, il Giudice relatore ha dato atto che la resistente, benché ritualmente citata, non
è comparsa personalmente né si è costituita.
Considerata, pertanto, l'impossibilità di esperire un tentativo di conciliazione, il Giudice sentiva il ricorrente e autorizzava i coniugi a vivere separatamente, senza null'altro disporre attesa l'assenza di prole e di istanze di carattere economico. Invitava quindi il procuratore a discutere la causa, rimettendola in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in Camera di consiglio.
Con ordinanza adottata il 5 febbraio 2025 il Tribunale in composizione collegiale ha rimesso la causa sul ruolo innanzi al Giudice relatore delegato, fissando l'udienza del 25 marzo 2025, per accertare l'identità di parte resistente, anche al fine di verificare l'osservanza del principio di lealtà processuale e del dovere di verità, nonché la effettiva regolarità della notificazione degli atti introduttivi e della declaratoria di contumacia
All'udienza del 3 aprile 2025, disposta in seguito a rinvio ex artt. 181 e 309 c.p.c., il Giudice relatore ha preso atto del deposito da parte del ricorrente del certificato di matrimonio tradotto e trascritto, con le complete generalità di parte resistente e, ritenuto che la notificazione a suo tempo effettuata fosse regolare, così come la dichiarazione di contumacia, ha rimesso gli atti al Collegio con riserva di riferire in camera di consiglio
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE 2201/2003, avendo parte resistente nazionalità straniera (essendo cittadina thailandese) e avendo fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui
è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Osserva il Tribunale che la causa è matura per la decisione, ciò tanto più non avendo il difensore di parte ricorrente formulato istanze istruttorie. E invero, gli elementi acquisiti attraverso la verbalizzazione di parte ricorrente e la documentazione depositata, consentono a questa Autorità
Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, vista l'interruzione della convivenza. Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la mancata costituzione di parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio civile a OL (Sri Lanka) in data 18/10/2010, con atto regolarmente trascritto nel registro di Stato Civile del comune di AL (BG);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di AL (Atto n. 1, Parte II, Serie C, Anno 2011);
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Raffaella Cimminiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 23 febbraio 2024 da:
), assistito e difeso dall'Avv. Renata COLOPI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), nata in [...] il 23 novembre Controparte_1 C.F._2
1980;
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: per : come da verbale di udienza del 21/01/2025. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile a OL (Sri Parte_1 Controparte_1
Lanka) in data 18/10/2010, con atto regolarmente trascritto nel registro di Stato Civile del comune di
AL (BG).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, ha domandato la Parte_1
pronuncia di separazione personale dalla moglie, senza null'altro disporre. All'udienza di prima comparizione del 21 gennaio 2025, tenutasi a seguito di precedente rinvio per il rinnovo della notifica, il Giudice relatore ha dato atto che la resistente, benché ritualmente citata, non
è comparsa personalmente né si è costituita.
Considerata, pertanto, l'impossibilità di esperire un tentativo di conciliazione, il Giudice sentiva il ricorrente e autorizzava i coniugi a vivere separatamente, senza null'altro disporre attesa l'assenza di prole e di istanze di carattere economico. Invitava quindi il procuratore a discutere la causa, rimettendola in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in Camera di consiglio.
Con ordinanza adottata il 5 febbraio 2025 il Tribunale in composizione collegiale ha rimesso la causa sul ruolo innanzi al Giudice relatore delegato, fissando l'udienza del 25 marzo 2025, per accertare l'identità di parte resistente, anche al fine di verificare l'osservanza del principio di lealtà processuale e del dovere di verità, nonché la effettiva regolarità della notificazione degli atti introduttivi e della declaratoria di contumacia
All'udienza del 3 aprile 2025, disposta in seguito a rinvio ex artt. 181 e 309 c.p.c., il Giudice relatore ha preso atto del deposito da parte del ricorrente del certificato di matrimonio tradotto e trascritto, con le complete generalità di parte resistente e, ritenuto che la notificazione a suo tempo effettuata fosse regolare, così come la dichiarazione di contumacia, ha rimesso gli atti al Collegio con riserva di riferire in camera di consiglio
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE 2201/2003, avendo parte resistente nazionalità straniera (essendo cittadina thailandese) e avendo fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui
è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Osserva il Tribunale che la causa è matura per la decisione, ciò tanto più non avendo il difensore di parte ricorrente formulato istanze istruttorie. E invero, gli elementi acquisiti attraverso la verbalizzazione di parte ricorrente e la documentazione depositata, consentono a questa Autorità
Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, vista l'interruzione della convivenza. Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la mancata costituzione di parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio civile a OL (Sri Lanka) in data 18/10/2010, con atto regolarmente trascritto nel registro di Stato Civile del comune di AL (BG);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di AL (Atto n. 1, Parte II, Serie C, Anno 2011);
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Raffaella Cimminiello