Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3
- Legge 17 maggio 2005, n. 94
Articolo 4 della Legge 17 maggio 2005, n. 94
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8 giugno 2005
8 giugno 2005
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