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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/11/2025, n. 2365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2365 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, nella persona del dott.ssa ON Damiani, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 1159/2021, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. RISADELLI GIUSEPPE, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 13/1/2024;
-attore;
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. MARCHESELLI LEONARDO, giusta procura in atti;
-convenuto;
NONCHÉ CONTRO
“ (C.F. Controparte_2 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. FILOMENA PEDULLÀ, giusta procura C.F._1 in atti;
-terzo chiamato;
1 OGGETTO: appalto privato– risarcimento danni per inadempimento– transazione –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate entro il termine del
13/6/2025;
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione del 27/03/2021, conveniva in giudizio la Parte_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti e patiendi, a causa dei difetti e CP_1 malfunzionamenti dell'impianto elevatore n. 12750, installato da quest'ultima presso l'immobile di proprietà dell'attrice - sito in via dei Tulipani a Catanzaro - quantificati “in € 25.000,00, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che verrà determinata dal Giudice ad istruttoria espletata, se del caso da liquidarsi in via equitativa” .
1.1. In particolare, la Società attrice ha dedotto che:
- nel 2012, stipulava un contratto con la avente ad oggetto Parte_1 CP_1
l'installazione, all'interno del proprio capannone in Catanzaro via Dei Tulipani 26/A, di un impianto “montauto” e di un impianto elevatore tradizionale all'odierna convenuta, a fronte di un corrispettivo di € 166.000;
- quest'ultima provvedeva, il 09.04.2010, ad installare l'impianto - che avrebbe dovuto essere - montauto e l'impianto elevatore classico, rispettivamente ai numeri di matricola 12750 e n.
12782;
- “tuttavia, immediatamente dopo l'installazione i detti impianti manifestavano problematiche tecniche svariate. Soprattutto il numero 12750 pativa blocchi continui con disservizi e disagi a carico della Pt_1
- durante un congiunto sopralluogo, si evinceva che la invece di montare un montauto per come CP_1
pattuito, installava un montacarichi. Essendo elevatissimi i costi per sopperire all'errore anche da punto di vista della tempistica per la sostituzione, veniva via formalizzato un accordo tra le parti, in base del quale la avrebbe mantenuto il montacarichi e la a titolo risarcitorio per le Parte_1 CP_1 problematiche sin lì create, avrebbe garantito 6 anni di interventi gratuito impegnandosi a risolvere il problema.
- tuttavia, l'impianto montacarichi continuava a bloccarsi non appena veniva caricata della merce all'interno, a causa di un eccessivo scorrimento-tecnicamente definito aderenza- delle funi, che comporta,
2 ancora oggi, un non perfetto livellamento della cabina quando venie caricata di merce portando al blocco della stessa.
- tale circostanza veniva rappresentata alla , che, nel 2020 effettuava un tentativo mediante CP_1
sostituzione dell'argano. Intervento che non risolveva la problematica.
- la causa del problema veniva accertata e confermata anche dalla Kone, azienda specializzata nella revisione annuale obbligatoria degli impianti, come da relazione dell'Ing. in atti. Nonostante Per_1 ciò, la non interveniva e non riscontrava le richieste facendo scadere il rapporto di manutenzione CP_1 nel settembre 2020.
- la S.L. Immobiliari più volte sollecitava la a trovare un accordo o per risolvere il problema o per CP_1
prolungare la manutenzione gratuita a titolo risarcitorio, di altri 8 anni, invece di provvedere ad un indennizzo economico dei danni, senza ottenere riscontro e costringendo l'attore a proporre la presente azione”;
1.2. Premesso quanto sopra ha chiesto: “In via principale accertare e dichiarare che l'impianto montacarichi n. 12750 installato da non funziona a causa del problema di eccessivo scorrimento- CP_1 aderenza delle funi per come rappresentato nella parte narrativa del presente atto di citazione da intendersi qui integralmente trascritta e riportata;
// Per l'effetto condannare al risarcimento di tutti i danni CP_1 patiti e patendi dalla e cagionati dal malfunzionamento dell'impianto montacarichi n. Parte_1
12750 e dal comportamento perpetuato da già rappresentati nella parte narrativa del presente atto CP_1 da intendersi qui integralmente trascritta e riportata, che si quantificano in € 25.000 o in quella somma maggiore e/o minore che sarà decisa dal Giudice Istruttore anche eventualmente in via equitativa”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta con richiesta di autorizzazione alla chiamata di terzo del 07.09.2021, si costituiva la chiedendo il rigetto delle richieste CP_1 avanzate dall'attrice, poiché:
- vi è stata la “sottoscrizione di un atto di transazione tombale tra la e la Parte_1 CP_1
[…] nel mese di dicembre 2013 le parti sottoscrivevano un atto di transazione A
[...]
TACITAZIONE DEFINITIVA di ogni reciproca pretesa” (cfr. doc. 1, comparsa di costituzione e risposta);
- non era stato indi allegato alcun inadempimento del contratto di transazione;
- “dalla documentazione prodotta, nell'arco dei 6 anni di manutenzione gratuita fornita dalla ed CP_1
eseguita dalla la Committente richiedeva l'intervento straordinario Controparte_2 su chiamata e/o di riparazione per l'impianto elevatore n. 12750 solamente in cinque occasioni”.
3 - In ogni caso, qualora fosse stata riconosciuta la propria responsabilità, ha chiesto di essere manlevata da ogni pretesa dalla , ditta Controparte_2 individuale, asseritamente “subappaltatore nell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei lavori anzidetti”.
3. si costituiva in giudizio con Controparte_2 comparsa di costituzione e chiamata di terzo del 03.02.22, eccependo:
- in via preliminare, “il proprio difetto di legittimazione passiva poiché nessun contratto di subappalto, come dedotto dall'odierno chiamante, è stato validamente stipulato tra la e il sig. ”; CP_1 CP_2
- nel merito, “gli interventi posti in essere dal sono stati eseguiti non in qualità Parte_2 formale di subappaltatore, con tutte le conseguenze ed eventuali responsabilità che ne derivano bensì in veste di nudus minister”, cioè solo in veste di esecutore delle direttive altrui (“esclusivamente la manutenzione ordinaria come ben si può evincere dall'ordine di manutenzione emesso dalla Neulift, Service Reggio Calabria srl, n. CA282 datato 11.09.2011 prodotto in allegato alla comparsa di costituzione nell'odierno giudizio”).
- infatti, era incaricato della manutenzione “ordinaria: a) con mail datata 10.10.2018, interpellato dal titolare della SSL immobiliare, a seguito di chiamata del giorno 08.10.2018, riscontrava e riparava il guasto della scheda operatore porte FERMATOR lato A, e ribadiva, come già fatto più volte telefonicamente alla
Neulift di RC (per tramite Ing. alla di Modena, il problema dell'eccessivo scorrimento Per_2 CP_1 funi, chiedendo ancora una volta indicazioni in merito, senza tuttavia riscontro alcuno;
b) ancora, in data
14.10.2018, il nel trasmettere alla rapporto di intervento riferito all'ultima chiamata da CP_2 CP_1 parte della ribadiva nuovamente che “ad oggi non abbiamo ancora ricevuto nessuna Parte_1 comunicazione” in relazione al problema precedentemente segnalato delle funi.”
- nei suoi interventi ha sempre segnalato il problema dell'impianto alla che nulla CP_1 però disponeva in merito;
- ciononostante, evidenziava l'assenza di autonomia decisionale in proposito.
4. Instaurato il contraddittorio, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa
è stata istruita mediante l'escussione dei testi ammessi, alcuni sentiti con prova delegata.
4.1. All'esito, all'udienza del 12/6/2025, tenutasi mediante il deposito di note scritte, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
5. Venendo all'esame della domanda principale, occorre premettere che la domanda principale ha ad oggetto la responsabilità da inadempimento della controparte nell'installazione di un oggetto difforme rispetto a quello pattuito in contratto.
4 5.1. Veniva infatti contrattualmente stabilita l'installazione di un impianto “montauto” mentre è stato installato un impianto “ascensore” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione CP_1
“Nello specifico, avuto riguardo all'eccezione relativa all'installazione di un bene differente rispetto a quanto contrattualmente previsto, pare innanzitutto doveroso ribadire come abbia fornito ed installato un CP_1 ascensore -e NON un montacarichi come invece sostenuto dalla difesa avversaria-, ossia un impianto destinato non solo al trasporto di cose, ma anche di persone e, quindi, a parità di portata, un prodotto maggiormente versatile, performante e rigidamente normato rispetto ad un mero monta-auto o montacarichi, in tal modo offrendo alla un elevatore con caratteristiche e prestazioni di gran lunga superiori Parte_3 Pt_1 rispetto a questi ultimi”.)
5.2. Ciò è pacificamente assunto agli atti di causa, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in virtù sia dell'affermazione dell'attrice e sia dalle difese della controparte che, nella parte in cui afferma l'installazione di un bene qualitativamente “superiore”, implicitamente fa discendere la consegna di un bene diverso per caratteristiche merceologiche rispetto a quello pattuito.
5.3. Detta circostanza consente di ritenere non applicabile al caso di specie la disciplina prevista della garanzia per vizi nella vendita o nell'appalto, una volta chiarita la qualificazione giuridica dell'atto negoziale.
6. Ciò premesso, è opportuno esaminare l'eccezione di “transazione” sollevata dalla convenuta.
6.1. Infatti, risulta in actis, che sulla fattispecie originaria si è aggiunto un negozio di secondo grado, ossia un atto di transazione, con cui le parti provvedevano sia a transigere sul rapporto dedotto in lite e sia a stabilire nuovi obblighi, non altrimenti previsti nel negozio originario, quali gli obblighi manutentivi a titolo gratuito (v. doc. 1 allegata comparsa . CP_1
6.2. Si osserva inoltre che, scaduto il termine del rapporto di manutenzione gratuita previsto nell'atto transattivo, persistendo la problematica relativa al montacarichi, nonostante i diversi interventi di manutenzione, la Società attrice ha sostenuto di aver avanzato una seconda proposta transattiva che, tuttavia non è stata accettata dalla CP_1
6.3. Ne discende che parte attrice non ha avanzato domanda di risoluzione del rapporto sorto e disciplinato con l'atto transattivo. Inoltre, non rileva a tal fine stabilire se trattasi di transazione conservativa o novativa - in punto di risolubilità ai sensi dell'art. 1976 c.c. - posto che, nell'atto in questione emerge l'espressa risolubilità del negozio in caso di inadempimento ai punti 2 e 4 dell'atto stesso.
5 6.4. La questione dirimente è allora stabilire se l'atto in questione sia idoneo a disciplinare il rapporto controverso, sostituendosi all'originario contratto, posto che parte attrice non ne ha chiesto la risoluzione ma ha insistito sull'inadempimento al contratto originario.
6.5. Ora, la transazione è un negozio con cui le parti, mediante reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra di loro (art. 1695): può essere conservativa o novativa, a seconda che il rapporto sottostante venga estinto o meno.
6.6. Non significa che, in caso di transazione conservativa vi sia una coesistenza di rapporti, nei limiti in cui le parti hanno disposto. Mentre detta conclusione è ovvia nella transazione novativa, in virtù dell'effetto estintivo-costitutivo che produce, in caso di transazione conservativa è meno ovvio, dovendosi interpretare dapprima l'atto e successivamente farne discendere la disciplina regolamentatrice. È stato così affermato che “In caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c.” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 645 del 08/01/2024; Cass.
24377/2006; Cass. 1690/2006).
6.7. Ebbene, nel caso di specie, parte convenuta ha allegato l'atto di transazione stipulato successivamente all'insorgere della questione controversa (installazione di un montacarichi al posto di montauto), con cui si conveniva a carico della convenuta di “rinunciare al proprio credito di
€ 13.000,00, oltre IVA;
eseguire 6 anni di manutenzione gratuita sugli impianti elevatori n. 12780 (rectius
12782) e n. 12750 a decorrere dal 01.10.2014 sino al 30.09.2020 come prevista ai punti 2 e 4 dal contratto di manutenzione denominato “certezza”, sottoscritto contestualmente alla firma dell'accordo transattivo;
3. far eseguire alla Neulift Service Reggio Calabria S.r.l. la manutenzione gratuita sugli anzidetti impianti elevatori in forza del contratto di manutenzione già in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto di transazione sino alla data di scadenza dello stesso, ossia il 1.10.2014, in tal modo esonerando la dal pagamento dei Pt_1 canoni di manutenzione in favore della ditta manutentrice.”
6.8. È questa quindi la – nuova – obbligazione dedotta in transazione quindi nuovo oggetto del contratto e del rapporto tra le parti e, per manutenzione non può, ragionevolmente, intendersi la risoluzione dei problemi tecnici dovuti all'installazione di un bene differente da
6 quello originariamente pattuito. Parte attrice, quindi, ha agito per l'accertamento dell'inadempimento del contratto originario, facendo espresso riferimento alla circostanza che
“l'impianto montacarichi n. 12750 installato da non funziona a causa del problema CP_1 di eccessivo scorrimento-aderenza delle funi”, sulla scorta dell'originario contratto di vendita e installazione di elevatori senza tuttavia chiedere contestualmente l'eventuale la risoluzione per inadempimento della transazione, pure prevista nel relativo atto.
6.9. L'eccezione è allora fondata nei termini sopra precisati.
7. Né una domanda di tal fatta può ritenersi avanzata anche per implicito dal momento che, il petitum sostanziale della domanda si rinviene, appunto, nell'originario aliud pro alio.
7.1. A bontà dell'argomentare varrà ancora ricordare che in tema di inadempimento, è stato affermato, ed in particolare “nelle obbligazioni diverse da quelle di "facere" professionale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), ferma restando la necessità di provare il danno- conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica.” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3689 del
13/02/2025).
7.2. In relazione all'inadempimento della transazione, parte attrice nulla ha dedotto sul punto essendosi limitata ad allegare soltanto l'inadempimento del precedente contratto, tuttavia sostituito – sebbene conservato nell'effetto – dalla transazione successivamente stipulata.
Risulta peraltro acquisita documentazione dal 2016 al 2019 con cui, con cadenza semestrale, venivano effettuati gli interventi di manutenzione.
8. Conclusivamente, la domanda deve ritenersi infondata.
9. Quanto alla domanda di garanzia formulata nei confronti di CP_1 [...] in qualità come in atti, è bene precisare che essa si atteggia come condizionata alla CP_2 riconosciuta responsabilità del chiamante. Pertanto, deve ritenersi assorbita (cfr. Cass., Sez. U,
Sentenza n. 7700 del 19/04/2016 e il principio di diritto da essa ricavabile anche in motivazione).
10. Le spese seguono la soccombenza tra le parti principali e il principio della causalità per quanto riguarda il terzo chiamato in garanzia e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del
DM. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta nonché della complessità delle questioni svolte.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Rigetta la domanda formulata da nei confronti della Parte_1
er le ragioni esposte in motivazione;
CP_1
- condanna la al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
[... e di CP_1 Controparte_2 he si liquidano in € 5.077,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a. CP_2
e c.p.a., nella misura prevista dalla normativa in vigore, per ciascuna e con distrazione in favore del procuratore costituito per quest'ultima, avv. Filomena Pedullà, ex art. 93
c.p.c..
Catanzaro, lì 14 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa ON Damiani
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio mirato, Dott.
MA R. NC, nominato con d.m. 22 ottobre 2024.
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