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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/04/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 322/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 322/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesca Pietra Caprina
e
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
DAVIDE LERA
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 30.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.4.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 30/01/2025, i sig.ri e Parte_2 Parte_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.,
1 introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022,
n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in
San CE (LI) in data 10.9.1988 e di esser dalla loro unione nato in [...]
23.3.1992 il figlio oggi maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente.
Con provvedimento in data 9.2.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 30.4.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 30.4.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Stante la maggiore età e l'autosufficienza economica del figlio possono Per_1 essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, con la precisazione che la previsione di cui al punto 1), secondo la quale la casa coniugale “verrà assegnata alla sig.ra debba Pt_2 invece intendersi come “rimarrà nella disponibilità della signora , il tutto Pt_2 come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
2
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_2 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di San CE (LI) Parte_1 in data 10.9.1988 di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in San CE (LI) in data 10.9.1988 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 21 – parte 2 – serie A-
Anno 1988)
DISPONE CHE
1. La casa (ex) coniugale posta in San CE, Via Pistoia 1 in comproprietà ai ricorrenti ed attualmente abitata dal in attesa che siano ultimati i Pt_1 lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile di cui è divenuto erede per decesso del proprio padre, rimarrà nella disponibilità della sig.ra che la Pt_2 abiterà in via esclusiva. La mobilia presente nell'immobile, ed in comproprietà ad entrambi, continuerà a costituire arredo della casa;
La provvederà una Pt_2 volta trasferitasi in tale immobile, al pagamento delle spese ordinarie dell'immobile compresi gli oneri condominiali e le spese di utenza;
Fintanto che l'immobile verrà abitato dal tali spese ordinarie graveranno sul Pt_1
In merito invece alle opere che dovessero essere deliberate Pt_1 dall'assemblea condominiale, in deroga a quanto stabilito per i lavori straordinari i ricorrenti sono d'accordo a che le relative spese faranno interamente capo alla stessa solo dopo che la stessa si sarà ivi trasferita, Pt_2
In merito a tali spese la dichiara che nulla avrà a pretendere nei confronti Pt_2 del Fintanto che l'immobile verrà abitato dal le Parte_1 Pt_1 eventuali spese straordinarie deliberate dall'assemblea saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno.
2.Le rate del mutuo, pari ad oggi € 1.700,00 semestrali, verranno corrisposte interamente anche nella quota di spettanza della dal solo sino alla Pt_2 Pt_1 completa estinzione del mutuo senza che lo stesso nulla abbia a pretendere, a titolo di restituzione o indennizzo ovvero altra ragione, dalla;
al fine di Pt_2 consentire il pagamento del muto , il conto corrente cointestato tra i ricorrenti continuerà ad essere implementato mensilmente dal solo al fine di Pt_1 consentire il pagamento del rateo di mutuo. Una volta estinto il mutuo, i coniugi assumeranno congiuntamente decisioni in merito alla vendita della casa e congiuntamente stabiliranno il prezzo di vendita della stessa.
3 3.In merito al conto cointestato acceso per il mutuo, questo verrà implementato dal solo e la nulla avrà a pretendere sul saldo di tale Parte_1 Pt_2 conto essendo la stessa già stata soddisfatta di ogni pretesa prima della sottoscrizione del presente ricorso;
4.In merito alle azioni bancarie del valore nominale di circa 15.000,00 con scadenza nel 2025 e di cui entrambi i coniugi sono con-titolari alla scadenza di tali titoli il solo si obbliga, a corrispondere il controvalore della intera Pt_1 sua parte alla Pt_2
5.I coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto nessuna somma a favore dell'uno e dell'altro verrà versata a titolo di mantenimento;
6.Rimarranno nella disponibilità esclusiva del che si farà carico delle Pt_1 relative spese di bollo, assicurazione e revisione sui seguenti beni: il veicolo
RD , lo scooter, PI BE , la moto BETA Evo DUE, ed il Gilera 50; Il veicolo PA rimarrà invece nella disponibilità esclusiva della la quale Pt_2 si assumerà per intero i costi di bollo, assicurazione e revisione.
7.Le parti dichiarano di aver definito, prima della sottoscrizione del ricorso, ogni questione economica tra gli stessi pendente e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro ad eccezione dei titoli bancari di cui al precedente punto.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 30/04/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 322/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesca Pietra Caprina
e
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
DAVIDE LERA
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 30.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.4.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 30/01/2025, i sig.ri e Parte_2 Parte_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.,
1 introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022,
n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in
San CE (LI) in data 10.9.1988 e di esser dalla loro unione nato in [...]
23.3.1992 il figlio oggi maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente.
Con provvedimento in data 9.2.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 30.4.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 30.4.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Stante la maggiore età e l'autosufficienza economica del figlio possono Per_1 essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, con la precisazione che la previsione di cui al punto 1), secondo la quale la casa coniugale “verrà assegnata alla sig.ra debba Pt_2 invece intendersi come “rimarrà nella disponibilità della signora , il tutto Pt_2 come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
2
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_2 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di San CE (LI) Parte_1 in data 10.9.1988 di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in San CE (LI) in data 10.9.1988 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 21 – parte 2 – serie A-
Anno 1988)
DISPONE CHE
1. La casa (ex) coniugale posta in San CE, Via Pistoia 1 in comproprietà ai ricorrenti ed attualmente abitata dal in attesa che siano ultimati i Pt_1 lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile di cui è divenuto erede per decesso del proprio padre, rimarrà nella disponibilità della sig.ra che la Pt_2 abiterà in via esclusiva. La mobilia presente nell'immobile, ed in comproprietà ad entrambi, continuerà a costituire arredo della casa;
La provvederà una Pt_2 volta trasferitasi in tale immobile, al pagamento delle spese ordinarie dell'immobile compresi gli oneri condominiali e le spese di utenza;
Fintanto che l'immobile verrà abitato dal tali spese ordinarie graveranno sul Pt_1
In merito invece alle opere che dovessero essere deliberate Pt_1 dall'assemblea condominiale, in deroga a quanto stabilito per i lavori straordinari i ricorrenti sono d'accordo a che le relative spese faranno interamente capo alla stessa solo dopo che la stessa si sarà ivi trasferita, Pt_2
In merito a tali spese la dichiara che nulla avrà a pretendere nei confronti Pt_2 del Fintanto che l'immobile verrà abitato dal le Parte_1 Pt_1 eventuali spese straordinarie deliberate dall'assemblea saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno.
2.Le rate del mutuo, pari ad oggi € 1.700,00 semestrali, verranno corrisposte interamente anche nella quota di spettanza della dal solo sino alla Pt_2 Pt_1 completa estinzione del mutuo senza che lo stesso nulla abbia a pretendere, a titolo di restituzione o indennizzo ovvero altra ragione, dalla;
al fine di Pt_2 consentire il pagamento del muto , il conto corrente cointestato tra i ricorrenti continuerà ad essere implementato mensilmente dal solo al fine di Pt_1 consentire il pagamento del rateo di mutuo. Una volta estinto il mutuo, i coniugi assumeranno congiuntamente decisioni in merito alla vendita della casa e congiuntamente stabiliranno il prezzo di vendita della stessa.
3 3.In merito al conto cointestato acceso per il mutuo, questo verrà implementato dal solo e la nulla avrà a pretendere sul saldo di tale Parte_1 Pt_2 conto essendo la stessa già stata soddisfatta di ogni pretesa prima della sottoscrizione del presente ricorso;
4.In merito alle azioni bancarie del valore nominale di circa 15.000,00 con scadenza nel 2025 e di cui entrambi i coniugi sono con-titolari alla scadenza di tali titoli il solo si obbliga, a corrispondere il controvalore della intera Pt_1 sua parte alla Pt_2
5.I coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto nessuna somma a favore dell'uno e dell'altro verrà versata a titolo di mantenimento;
6.Rimarranno nella disponibilità esclusiva del che si farà carico delle Pt_1 relative spese di bollo, assicurazione e revisione sui seguenti beni: il veicolo
RD , lo scooter, PI BE , la moto BETA Evo DUE, ed il Gilera 50; Il veicolo PA rimarrà invece nella disponibilità esclusiva della la quale Pt_2 si assumerà per intero i costi di bollo, assicurazione e revisione.
7.Le parti dichiarano di aver definito, prima della sottoscrizione del ricorso, ogni questione economica tra gli stessi pendente e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro ad eccezione dei titoli bancari di cui al precedente punto.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 30/04/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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