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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/11/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del GIUDICE
ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Avv. Simone Coppola, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al R.G. n.2439/2018 e discussa all'udienza del 27.11.2025, promossa da
e da , rappresentati e difesi dall'avvocato Nunzia M. CP_1 Parte_1
Morgese, Ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dalle dottoresse Luana Picarella,
PA Di CA e MO IB, Resistente
Oggetto: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della L. n.689/1981
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.05.2018, la società in epigrafe indicata insieme con il suo legale rappresentante proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.117/2018 del 04.04.2018 del complessivo importo di €.16.667,34, notificata il
23.04.2018, relativo a sanzioni amministrative scaturita dal verbale unico di accertamento e notificazione n. BR00000/2017-446-02 del 15.03.2017, con il quale Cont l'Ispettore del Lavoro presso la Direzione Territoriale Lavoro aveva concluso gli accertamenti, iniziati con accesso del 21.10.2016. A fondamento del ricorso, le parti ricorrenti eccepivano l'infondatezza delle contestazioni sollevate dall , stante CP_2
l'irrilevanza e l'inattendibilità delle prove acquisite dagli Ispettori, nonché l'erroneo calcolo delle sanzioni chiedendo, previa sospensione dell'esecutività del ruolo,
l'annullamento dell'ordinanza in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva in giudizio l' che, riportandosi Controparte_2 al contenuto del verbale Unico di accertamento ed all'ordinanza-ingiunzione notificata, confermava le sanzioni sollevate anche alla luce dell'attività istruttoria espletata chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna al pagamento delle spese. Con provvedimento del 09.10.2018 il Giudice del Lavoro rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia dell'ordinanza proposta in via cautelare per poi istruire la causa con l'ammissione delle prove testimoniali e all'udienza odierna fissata per la discussione orale, a seguito della delega ricevuta da parte della dott.ssa con Per_1 provvedimento del 16.04.2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
///
Il ricorso risulta fondato e pertanto merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
Occorre rilevare che, con il richiamato verbale unico di accertamento e notificazione da cui è scaturito l'impugnata ordinanza, gli ispettori hanno contestato le seguenti violazioni di Legge: violazione di cui all'art. 39, commi 1,2, e 7 del D. Lgs 25.06.2008
n. 112 come modificato dal D. Lg.vo 14.9.2015 inerente alla presunta illegittima tenuta dei LUL e violazione dell'art. 29 del D. Lgs 276 del 2003 e succ. modif. inerente alla illegittimità dei contratti di appalto intercorsi tra la e la SS Italia soc. coop. In Parte_2 effetti, secondo l'assunto di parte resistente, la avrebbe omesso di riportare Parte_2 all'interno del LUL tutte le ore effettivamente lavorate dai dipendenti con conseguente violazione di Legge, e si sarebbe verificata un'interposizione fittizia di manodopera a seguito dell'accertamento della illegittimità del contratto di appalto tra la Parte_3
e la società ricorrente in relazione al contratto di appalto del 26.05.2016 non
[...] avendo trovato, al momento dell'ispezione, in loco dipendenti della predetta Cooperativa Parte ritenendo che i dipendenti della abbiano svolto ogni giorno la loro attività lavorativa presso il e sotto la direzione della . CP_3 Parte_2
Da tanto sono derivate le sanzioni oggetto dell'ordinanza impugnata.
Orbene, la società ricorrente ed il suo legale rappresentante, nell'atto introduttivo, hanno eccepito l'infondatezza dell'opposto verbale unico di accertamento e notificazione e, quindi l'ordinanza emessa dall impugnata, evidenziando Controparte_2
l'inidoneità delle prove acquisite dagli ispettori (documentazione – Libro Unico del
Lavoro, Comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro – ascolto testimoni) al fine di dimostrare la violazione delle normative richiamate con conseguente illegittimità del provvedimento emesso.
In particolare, secondo le parti ricorrenti, la prima contestazione relativa alla violazione dell'art. 39, commi 1,2, e 7 del D. Lgs 25.06.2008 n. 112 come modificato dal D. Lg.vo
14.9.2015 non è fondata in quanto la avrebbe riportato all'interno del LUL tutte CP_1 le ore effettivamente lavorate dai dipendenti, mentre l'accertamento sarebbe scaturito da una mera comparazione tra i contratti di lavoro e il LUL ritenendo che lo stesso non sia stata regolarmente tenuto. Secondo le parti ricorrenti, invece, nel Libro Unico sono stati iscritti tutti i lavoratori occupati con le loro effettive presenze lavorative. Mentre la violazione dell'art 29 del D. Lgs 276 del 2003 e succ. modif. nell'appalto di servizi, si concretizza soltanto qualora il personale dell'impresa appaltatrice resti sotto la direzione gerarchica dell'appaltante, anche attraverso l'autorizzazione e il coordinamento di quest'ultimo in materia di ferie, permessi e assenze, fattispecie che non risulta rinvenibile nella vicenda in oggetto. Secondo le parti ricorrenti, infatti, la SS Italia ha sempre avuto la diretta direzione dei suoi dipendenti, attraverso una sua referente, la sig.ra , che in via esclusiva si interfacciava con i dipendenti della Persona_2
Parte
dando indicazioni precise e senza confusione di ruoli o funzione rispetto ai dipendenti della CP_1
L' per contra, nella propria memoria difensiva ha rilevato la fondatezza della CP_2 propria pretesa creditoria, considerata la validità di tutte le prove raccolte in sede di accertamento.
In via preliminare è opportuno esaminare la questione relativa all'individuazione della parte sulla quale incombe l'onere di provare la sussistenza, o l'insussistenza, dei fatti accertati dagli ispettori dell' e posti a base dell'impugnata Controparte_2 ordinanza.
Sul thema si è pronunciata la Suprema Corte con la sentenza n. 12108 del 18.05.2010 in ordine al riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo e, di conseguenza, nel presente giudizio promosso da parte ricorrente al fine di ottenere l'accertamento dell'insussistenza della pretesa vantata dall' , incombe sullo CP_2 stesso Istituto la prova dei fatti costitutivi del preteso credito rispetto al quali il verbale non riveste efficacia probatoria.
A tal proposito, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 22862 del 2010, ha stabilito che: "l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile". Da tanto emerge che l'ordinanza-ingiunzione risulta fondata soltanto allorquando la parte resistente abbia provato la sussistenza degli elementi probatori delle violazioni contestate.
Accertati gli oneri probatori processuali, è necessario esaminare la valenza probatoria dei verbali redatti dall' o dall'INPS e la giurisprudenza della Controparte_2
Suprema Corte sul thema risulta unanime nel sostenere (Ex pluris, Cass. Civ. Ord. n. Cont 26086/2023) che “I verbali redatti dall'Ispettorato avoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti”. Tale orientamento deriva da precedenti conformi (Cass. n. 8946/2020; Cass.
n. 20019/2018) in quanto la legge non attribuisce al verbale un valore probatorio precostituito in ordine alle altre circostanze di fatto, diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute come è riscontrabile nella fattispecie in esame, che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti. “In tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia “il conto da farne” ai fini della prova (Cass. n. 8946/ 2020, cit.), possedendo – detti verbali – un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”
(Cass. S.U. n. 916/1996; conf. Cass. n. 24388/2022 e Cass. n.28286/2019).
Tale orientamento, poi, risulta essere stato confermato, in tempi recentissimi, con l'Ordinanza n.22592/2025 della Corte di Cassazione che ha chiarito che “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass.
19/04/2010 n. 9251). (…)”. E sulla base delle risultanze istruttorie emerse il ricorso merita accoglimento. Orbene, l'ordinanza-ingiunzione emessa dall' si fonda Controparte_2 intorno ad un verbale unico di accertamento emesso in data 15.03.2017, in conseguenza dell'attività ispettiva avviata dall' di Controparte_2 CP_2
L'intera attività di verifica espletata, che ha poi portato all'emissione dell'ordinanza- ingiunzione contestata ed oggetto del giudizio, deve essere valutata alla luce del precipuo orientamento della Suprema Corte in precedenza richiamato. Per conseguenza, i verbali redatti dall' fanno fede sino a querela di Controparte_2 falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti e limitatamente ai fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti. E, sulla base del verbale allegato, della documentazione prodotta e dal tenore delle dichiarazioni rese in sede di ispezione e delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi in corso di giudizio, non risulta raggiunta la prova della sussistenza delle violazioni contestate alle parti ricorrenti e, pertanto, l'ordinanza- ingiunzione merita di essere annullata.
Orbene, in relazione alla prima contestazione, la parte resistente ha omesso di provare la fondatezza delle contestazioni sollevate. Sarebbe stato onere precipuo dell' provare, in corso di giudizio, la esatta rispondenza tra le contestazioni CP_2 sollevate alle presenze dei dipendenti ed alle differenze orarie e di giornate lavorative e dichiarazioni testimoniali o prove documentali da produrre in giudizio, ma la parte resistente non ha provato, né con testimoni, né con dati documentali la fondatezza della prima contestazione sollevata.
In ordine, poi, alla seconda violazione contestata dalla parte resistente, neppure questa risulta sussistere e ritenersi fondata. Secondo il fondamento dell' , infatti, CP_2 nella vicenda in esame vi sarebbero gli estremi per il verificarsi della interposizione fittizia di lavoratori in quanto nei rapporti tra la e la non CP_1 Parte_3 vi sarebbe stato un reale contratto di appalto per la carenza degli elementi che configurano tale fattispecie giuridica. In effetti, però, in ragione dei documenti prodotti e delle dichiarazioni testimoniale rese, tutte non contestate, ammissibile e fondata risulta la ricostruzione operata dalle parti ricorrenti dovendo addivenire al convincimento della piena legittimità dei rapporti di appalto sussistenti tra la e CP_1 la . Parte_3
In effetti, rilevanti, ai fini della decisione, devono ritenersi le dichiarazioni rese dai testimoni escussi che hanno fornito elementi di valutazione risolutivi. Infatti, tutti i testimoni, sia di parte ricorrente che di parte resistente, hanno riferito, in modo concorde ed indipendentemente dalle contestazioni sulle attendibilità sollevate Parte Parte dall' , che hanno lavorato per la che prendevano ordini solo dalla e CP_2 che non hanno mai lavorato per la , e che lavoravano all'occorrenza presso il Parte_2
a Villanova di Ostuni. Tanto determina la legittimità dell'operato delle parti CP_3 ricorrenti. E tanto vale per la dichiarazione resa dal teste , escusso nel corso Tes_1 dell'udienza del 03.11.22, sia per le dichiarazioni rese dalla teste , Testimone_2 escussa nell'udienza del 24.01.23, sia per la teste , escussa nel corso Testimone_3 dell'udienza del 28.02.23, così come per il teste escusso nell'udienza del Tes_4
04.05.23.
Peraltro si deve rilevare, ai fini della decisione, che l'allegato 19 dell che CP_2 contiene l'elenco di tutti i dipendenti della sentiti in sede di Parte_3 accertamento, conferma quanto fin qui accertato poiché ogni dipendente della Parte
ha dichiarato, in sede di ispezione, di essere dipendente della che la Parte_3
Parte sua referente era la sig.ra dipendente e che lavorava all'interno del Per_2 CP_3 senza essere dipendente della Tale dato documentale, prodotta dalla parte
[...] CP_1 resistente, smentisce la fondatezza della contestazione sollevata, comprovando la liceità dei rapporti tra la e la determinando la infondatezza della CP_1 Parte_3 violazione dell'art. 29 del D. Lgs 276 del 2003 e succ. modif.
Orbene, osserva il Tribunale che, alla stregua del compendio probatorio emerso nel corso del giudizio sulla base delle dichiarazioni testimoniali sopra richiamate e della documentazione prodotta non è stata raggiunta prova sufficientemente certa in ordine alle circostanze delle violazioni di legge contestate alle parti ricorrenti, con necessitato accoglimento del ricorso presentato
Risulta evidente, così, l'inidoneità delle prove prodotte dall' resistente al fine di CP_4 confermare quanto accertato e poi trasfuso nell'impugnata ordinanza.
E comunque risolutiva, ai fini della decisione, risulta la omessa contestazione da parte resistente delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi ai fini delle conseguenze e degli effetti probatori che ne conseguono ai sensi e per gli effetti del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc. In effetti, con orientamento oramai granitico la
Corte di Cassazione ha fatto proprio il principio sancito dalla nota sentenza delle
Sezioni Unite n. 761 del 23 gennaio 2002, secondo cui i fatti non contestati devono ritenersi certi dal giudice, “senza nessuna possibilità di andare in contrario avviso”
(Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza del 27 marzo 2018, n. 7513). Per conseguenza, la omessa contestazione delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi impediscono al presente Ufficio di seguire dati probatori di segno contrario. Pertanto, il tenore delle dichiarazioni testimoniali rese in corso di giudizio e la valenza probatoria della documentazione prodotta consente di addivenire al convincimento della fondatezza del ricorso con il conseguente annullamento degli accertamenti eseguiti dall' ed il conseguente annullamento dell'ordinanza- Controparte_2 ingiunzione n. 117/2018.
Le spese di lite, infine, devono essere poste a carico della parte resistente in ragione dell'accoglimento delle domande di parte ricorrente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
In composizione monocratica, in persona dell'avv. Simone Coppola, in funzione di
Giudice del Lavoro, visto l'art. 429 c.p.c, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 24.05.2018 da e da nei confronti dell' CP_1 Parte_1 [...]
così provvede;
Controparte_2
- accoglie il ricorso presentato da e da nei confronti CP_1 Parte_1 dell' di poiché fondato;
per conseguenza Controparte_2 CP_2
- annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 117/2018 emessa e notificata dall' Controparte_2
di alle parti ricorrenti;
per conseguenza
[...] CP_2
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in Controparte_2 favore delle parti in solido si liquidano in €.2.000,00, oltre rimborso spese forfettario,
IVA e CPA, se dovuti.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Brindisi, 27.11.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. Simone Coppola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del GIUDICE
ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Avv. Simone Coppola, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al R.G. n.2439/2018 e discussa all'udienza del 27.11.2025, promossa da
e da , rappresentati e difesi dall'avvocato Nunzia M. CP_1 Parte_1
Morgese, Ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dalle dottoresse Luana Picarella,
PA Di CA e MO IB, Resistente
Oggetto: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della L. n.689/1981
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.05.2018, la società in epigrafe indicata insieme con il suo legale rappresentante proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.117/2018 del 04.04.2018 del complessivo importo di €.16.667,34, notificata il
23.04.2018, relativo a sanzioni amministrative scaturita dal verbale unico di accertamento e notificazione n. BR00000/2017-446-02 del 15.03.2017, con il quale Cont l'Ispettore del Lavoro presso la Direzione Territoriale Lavoro aveva concluso gli accertamenti, iniziati con accesso del 21.10.2016. A fondamento del ricorso, le parti ricorrenti eccepivano l'infondatezza delle contestazioni sollevate dall , stante CP_2
l'irrilevanza e l'inattendibilità delle prove acquisite dagli Ispettori, nonché l'erroneo calcolo delle sanzioni chiedendo, previa sospensione dell'esecutività del ruolo,
l'annullamento dell'ordinanza in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva in giudizio l' che, riportandosi Controparte_2 al contenuto del verbale Unico di accertamento ed all'ordinanza-ingiunzione notificata, confermava le sanzioni sollevate anche alla luce dell'attività istruttoria espletata chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna al pagamento delle spese. Con provvedimento del 09.10.2018 il Giudice del Lavoro rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia dell'ordinanza proposta in via cautelare per poi istruire la causa con l'ammissione delle prove testimoniali e all'udienza odierna fissata per la discussione orale, a seguito della delega ricevuta da parte della dott.ssa con Per_1 provvedimento del 16.04.2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
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Il ricorso risulta fondato e pertanto merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
Occorre rilevare che, con il richiamato verbale unico di accertamento e notificazione da cui è scaturito l'impugnata ordinanza, gli ispettori hanno contestato le seguenti violazioni di Legge: violazione di cui all'art. 39, commi 1,2, e 7 del D. Lgs 25.06.2008
n. 112 come modificato dal D. Lg.vo 14.9.2015 inerente alla presunta illegittima tenuta dei LUL e violazione dell'art. 29 del D. Lgs 276 del 2003 e succ. modif. inerente alla illegittimità dei contratti di appalto intercorsi tra la e la SS Italia soc. coop. In Parte_2 effetti, secondo l'assunto di parte resistente, la avrebbe omesso di riportare Parte_2 all'interno del LUL tutte le ore effettivamente lavorate dai dipendenti con conseguente violazione di Legge, e si sarebbe verificata un'interposizione fittizia di manodopera a seguito dell'accertamento della illegittimità del contratto di appalto tra la Parte_3
e la società ricorrente in relazione al contratto di appalto del 26.05.2016 non
[...] avendo trovato, al momento dell'ispezione, in loco dipendenti della predetta Cooperativa Parte ritenendo che i dipendenti della abbiano svolto ogni giorno la loro attività lavorativa presso il e sotto la direzione della . CP_3 Parte_2
Da tanto sono derivate le sanzioni oggetto dell'ordinanza impugnata.
Orbene, la società ricorrente ed il suo legale rappresentante, nell'atto introduttivo, hanno eccepito l'infondatezza dell'opposto verbale unico di accertamento e notificazione e, quindi l'ordinanza emessa dall impugnata, evidenziando Controparte_2
l'inidoneità delle prove acquisite dagli ispettori (documentazione – Libro Unico del
Lavoro, Comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro – ascolto testimoni) al fine di dimostrare la violazione delle normative richiamate con conseguente illegittimità del provvedimento emesso.
In particolare, secondo le parti ricorrenti, la prima contestazione relativa alla violazione dell'art. 39, commi 1,2, e 7 del D. Lgs 25.06.2008 n. 112 come modificato dal D. Lg.vo
14.9.2015 non è fondata in quanto la avrebbe riportato all'interno del LUL tutte CP_1 le ore effettivamente lavorate dai dipendenti, mentre l'accertamento sarebbe scaturito da una mera comparazione tra i contratti di lavoro e il LUL ritenendo che lo stesso non sia stata regolarmente tenuto. Secondo le parti ricorrenti, invece, nel Libro Unico sono stati iscritti tutti i lavoratori occupati con le loro effettive presenze lavorative. Mentre la violazione dell'art 29 del D. Lgs 276 del 2003 e succ. modif. nell'appalto di servizi, si concretizza soltanto qualora il personale dell'impresa appaltatrice resti sotto la direzione gerarchica dell'appaltante, anche attraverso l'autorizzazione e il coordinamento di quest'ultimo in materia di ferie, permessi e assenze, fattispecie che non risulta rinvenibile nella vicenda in oggetto. Secondo le parti ricorrenti, infatti, la SS Italia ha sempre avuto la diretta direzione dei suoi dipendenti, attraverso una sua referente, la sig.ra , che in via esclusiva si interfacciava con i dipendenti della Persona_2
Parte
dando indicazioni precise e senza confusione di ruoli o funzione rispetto ai dipendenti della CP_1
L' per contra, nella propria memoria difensiva ha rilevato la fondatezza della CP_2 propria pretesa creditoria, considerata la validità di tutte le prove raccolte in sede di accertamento.
In via preliminare è opportuno esaminare la questione relativa all'individuazione della parte sulla quale incombe l'onere di provare la sussistenza, o l'insussistenza, dei fatti accertati dagli ispettori dell' e posti a base dell'impugnata Controparte_2 ordinanza.
Sul thema si è pronunciata la Suprema Corte con la sentenza n. 12108 del 18.05.2010 in ordine al riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo e, di conseguenza, nel presente giudizio promosso da parte ricorrente al fine di ottenere l'accertamento dell'insussistenza della pretesa vantata dall' , incombe sullo CP_2 stesso Istituto la prova dei fatti costitutivi del preteso credito rispetto al quali il verbale non riveste efficacia probatoria.
A tal proposito, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 22862 del 2010, ha stabilito che: "l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile". Da tanto emerge che l'ordinanza-ingiunzione risulta fondata soltanto allorquando la parte resistente abbia provato la sussistenza degli elementi probatori delle violazioni contestate.
Accertati gli oneri probatori processuali, è necessario esaminare la valenza probatoria dei verbali redatti dall' o dall'INPS e la giurisprudenza della Controparte_2
Suprema Corte sul thema risulta unanime nel sostenere (Ex pluris, Cass. Civ. Ord. n. Cont 26086/2023) che “I verbali redatti dall'Ispettorato avoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti”. Tale orientamento deriva da precedenti conformi (Cass. n. 8946/2020; Cass.
n. 20019/2018) in quanto la legge non attribuisce al verbale un valore probatorio precostituito in ordine alle altre circostanze di fatto, diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute come è riscontrabile nella fattispecie in esame, che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti. “In tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia “il conto da farne” ai fini della prova (Cass. n. 8946/ 2020, cit.), possedendo – detti verbali – un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”
(Cass. S.U. n. 916/1996; conf. Cass. n. 24388/2022 e Cass. n.28286/2019).
Tale orientamento, poi, risulta essere stato confermato, in tempi recentissimi, con l'Ordinanza n.22592/2025 della Corte di Cassazione che ha chiarito che “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass.
19/04/2010 n. 9251). (…)”. E sulla base delle risultanze istruttorie emerse il ricorso merita accoglimento. Orbene, l'ordinanza-ingiunzione emessa dall' si fonda Controparte_2 intorno ad un verbale unico di accertamento emesso in data 15.03.2017, in conseguenza dell'attività ispettiva avviata dall' di Controparte_2 CP_2
L'intera attività di verifica espletata, che ha poi portato all'emissione dell'ordinanza- ingiunzione contestata ed oggetto del giudizio, deve essere valutata alla luce del precipuo orientamento della Suprema Corte in precedenza richiamato. Per conseguenza, i verbali redatti dall' fanno fede sino a querela di Controparte_2 falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti e limitatamente ai fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti. E, sulla base del verbale allegato, della documentazione prodotta e dal tenore delle dichiarazioni rese in sede di ispezione e delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi in corso di giudizio, non risulta raggiunta la prova della sussistenza delle violazioni contestate alle parti ricorrenti e, pertanto, l'ordinanza- ingiunzione merita di essere annullata.
Orbene, in relazione alla prima contestazione, la parte resistente ha omesso di provare la fondatezza delle contestazioni sollevate. Sarebbe stato onere precipuo dell' provare, in corso di giudizio, la esatta rispondenza tra le contestazioni CP_2 sollevate alle presenze dei dipendenti ed alle differenze orarie e di giornate lavorative e dichiarazioni testimoniali o prove documentali da produrre in giudizio, ma la parte resistente non ha provato, né con testimoni, né con dati documentali la fondatezza della prima contestazione sollevata.
In ordine, poi, alla seconda violazione contestata dalla parte resistente, neppure questa risulta sussistere e ritenersi fondata. Secondo il fondamento dell' , infatti, CP_2 nella vicenda in esame vi sarebbero gli estremi per il verificarsi della interposizione fittizia di lavoratori in quanto nei rapporti tra la e la non CP_1 Parte_3 vi sarebbe stato un reale contratto di appalto per la carenza degli elementi che configurano tale fattispecie giuridica. In effetti, però, in ragione dei documenti prodotti e delle dichiarazioni testimoniale rese, tutte non contestate, ammissibile e fondata risulta la ricostruzione operata dalle parti ricorrenti dovendo addivenire al convincimento della piena legittimità dei rapporti di appalto sussistenti tra la e CP_1 la . Parte_3
In effetti, rilevanti, ai fini della decisione, devono ritenersi le dichiarazioni rese dai testimoni escussi che hanno fornito elementi di valutazione risolutivi. Infatti, tutti i testimoni, sia di parte ricorrente che di parte resistente, hanno riferito, in modo concorde ed indipendentemente dalle contestazioni sulle attendibilità sollevate Parte Parte dall' , che hanno lavorato per la che prendevano ordini solo dalla e CP_2 che non hanno mai lavorato per la , e che lavoravano all'occorrenza presso il Parte_2
a Villanova di Ostuni. Tanto determina la legittimità dell'operato delle parti CP_3 ricorrenti. E tanto vale per la dichiarazione resa dal teste , escusso nel corso Tes_1 dell'udienza del 03.11.22, sia per le dichiarazioni rese dalla teste , Testimone_2 escussa nell'udienza del 24.01.23, sia per la teste , escussa nel corso Testimone_3 dell'udienza del 28.02.23, così come per il teste escusso nell'udienza del Tes_4
04.05.23.
Peraltro si deve rilevare, ai fini della decisione, che l'allegato 19 dell che CP_2 contiene l'elenco di tutti i dipendenti della sentiti in sede di Parte_3 accertamento, conferma quanto fin qui accertato poiché ogni dipendente della Parte
ha dichiarato, in sede di ispezione, di essere dipendente della che la Parte_3
Parte sua referente era la sig.ra dipendente e che lavorava all'interno del Per_2 CP_3 senza essere dipendente della Tale dato documentale, prodotta dalla parte
[...] CP_1 resistente, smentisce la fondatezza della contestazione sollevata, comprovando la liceità dei rapporti tra la e la determinando la infondatezza della CP_1 Parte_3 violazione dell'art. 29 del D. Lgs 276 del 2003 e succ. modif.
Orbene, osserva il Tribunale che, alla stregua del compendio probatorio emerso nel corso del giudizio sulla base delle dichiarazioni testimoniali sopra richiamate e della documentazione prodotta non è stata raggiunta prova sufficientemente certa in ordine alle circostanze delle violazioni di legge contestate alle parti ricorrenti, con necessitato accoglimento del ricorso presentato
Risulta evidente, così, l'inidoneità delle prove prodotte dall' resistente al fine di CP_4 confermare quanto accertato e poi trasfuso nell'impugnata ordinanza.
E comunque risolutiva, ai fini della decisione, risulta la omessa contestazione da parte resistente delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi ai fini delle conseguenze e degli effetti probatori che ne conseguono ai sensi e per gli effetti del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc. In effetti, con orientamento oramai granitico la
Corte di Cassazione ha fatto proprio il principio sancito dalla nota sentenza delle
Sezioni Unite n. 761 del 23 gennaio 2002, secondo cui i fatti non contestati devono ritenersi certi dal giudice, “senza nessuna possibilità di andare in contrario avviso”
(Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza del 27 marzo 2018, n. 7513). Per conseguenza, la omessa contestazione delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi impediscono al presente Ufficio di seguire dati probatori di segno contrario. Pertanto, il tenore delle dichiarazioni testimoniali rese in corso di giudizio e la valenza probatoria della documentazione prodotta consente di addivenire al convincimento della fondatezza del ricorso con il conseguente annullamento degli accertamenti eseguiti dall' ed il conseguente annullamento dell'ordinanza- Controparte_2 ingiunzione n. 117/2018.
Le spese di lite, infine, devono essere poste a carico della parte resistente in ragione dell'accoglimento delle domande di parte ricorrente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
In composizione monocratica, in persona dell'avv. Simone Coppola, in funzione di
Giudice del Lavoro, visto l'art. 429 c.p.c, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 24.05.2018 da e da nei confronti dell' CP_1 Parte_1 [...]
così provvede;
Controparte_2
- accoglie il ricorso presentato da e da nei confronti CP_1 Parte_1 dell' di poiché fondato;
per conseguenza Controparte_2 CP_2
- annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 117/2018 emessa e notificata dall' Controparte_2
di alle parti ricorrenti;
per conseguenza
[...] CP_2
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in Controparte_2 favore delle parti in solido si liquidano in €.2.000,00, oltre rimborso spese forfettario,
IVA e CPA, se dovuti.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Brindisi, 27.11.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. Simone Coppola