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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 6656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6656 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2019/2022, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Giuseppe Aselli
( , con il quale elettivamente domicilia in Marigliano (Na), C.F._2
al Corso Umberto I° n. 392/d (Parco CO.GE.SUD).
APPELLANTE
E
( rappresentato e difeso, come da CP_1 C.F._3
procura a margine dell'atto di citazione in primo grado dall'avv. Renato Fiore
(), con il quale elettivamente domicilia ai seguenti indirizzi PEC
o, alternativamente Email_1 Email_2
APPELLATO
Conclusioni
Per l'appellante: Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.986/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, nell'ambito del giudizio N.R.G. 26056/2019, pubblicata in data Pag. 1 a 6 31.01.2022 e notificata in data 20.04.2022 dichiarare nullo l'atto di citazione e il procedimento di primo grado e la sentenza che ne é derivata, in ogni caso accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione e per l'effetto dichiarare nulla la sentenza oggetto di gravame e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni
e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi
i gradi di giudizio.
Per l'appellata: Rigetto dell'appello e conferma della sentenza n. 986/2022 del
Tribunale di Napoli e, soltanto e meramente in via gradata, ove mai in assurda ipotesi rilevato sussistente ed assorbente uno o più vizi ex adverso invocati, voglia
l'adita Corte stessa disporre, facultando parte appellante all'esercizio delle attività che si intendessero preclusegli in primo grado, al fine di conseguire definitiva statuizione nel merito.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. convenne in giudizio , perché fosse CP_1 Parte_1
accertato che questi occupava abusivamente l'immobile sito in Napoli al Corso
V. Emanuele n. 228 e che fosse, quindi, condannato all'immediato rilascio, oltre al pagamento della somma di € 600,00 per mese, per l'ingiusta detenzione, sulla base dell'ultimo canone pagato dal conduttore dell'immobile, oltre al risarcimento dei danni.
2. A tal fine dedusse di essere proprietario dell'immobile sopra indicato, che aveva concesso in locazione da deceduto, e che il di lui figlio Persona_1
, occupava il predetto immobile sine titulo e senza versare alcunché a Pt_1
titolo di canone di locazione.
2. rimase contumace. Parte_1
Pag. 2 a 6
3. Il tribunale, espletata l'istruttoria con escussione di un teste, all'esito accolse la domanda attorea e condannò all'immediato rilascio Parte_1
dell'immobile in questione, oltre al pagamento in favore di della CP_1
somma di € 19.200,00 (pari ad € 400,00 mensili per 48 mensilità dall febbraio
2018 alla data della decisione).
§.
2. La sentenza n. 986/2022 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 31.01.2022
è stata impugnata da . Parte_1
2.1. L'appellante cesura la decisione sotto i seguenti profili:
- erronea qualificazione giuridica della domanda, come occupazione sine titulo, laddove andava qualificata come sfratto per morosità, in quanto egli, quale figlio del conduttore deceduto, gli era subentrato nel contratto di locazione;
- omesso rilevo del mancato esperimento della procedura di mediazione, con conseguente omessa declaratoria d'improcedibilità della domanda;
- nullità della citazione per mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 38 c.p.c., non sanata, essedo il convenuto rimasto contumace;
- erronea determinazione dell'importo oggetto di condanna, non essendo dovuti gli interessi e non essendo stato dimostrato l'effettivo pregiudizio subito dal locatore, ma essendo stato ritenuto il danno in re ipsa.
2.2. Costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_2
dell'impugnazione, chiedendo, in ipotesi di accoglimento dell'eccezione di nullità, la decisione nel merito.
§.
3. La Corte all'udienza del 18.12.2025, all'esito della discussione delle parti e della camera di consiglio ha dato lettura del dispositivo, riservandosi il deposito della motivazione.
La domanda proposta da è fondata e va accolta. CP_1
3.1. In via preliminare va accolta la doglianza dell'appellate di nullità dell'atto di citazione in primo grado, per mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 38
c.p.c., tuttavia tale declaratoria non gli consente la remissione in termini al compimento delle attività ormai precluse. Pag. 3 a 6 In proposito la Suprema Corte ha, infatti, chiarito che “Nel caso di nullità della citazione di primo grado per inosservanza dei termini a comparire o per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., la rimessione in termini, per le attività che al convenuto contumace in primo grado sarebbero precluse, è impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, salvo che il convenuto ne sia venuto a conoscenza in tempo non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione, ciò al fine di scoraggiare strategie difensive dilatorie finalizzate alla ripetizione dell'intero processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse.” (cfr. Cass. 19265/2023; Cass. 28026/2025).
Poiché non v'è dubbio che avesse avuto conoscenza dell'atto Parte_1
di citazione, atteso che la notifica gli era pervenuta ritualmente, e non avendo egli dedotto di averne avuto conoscenza in tempo non utile per costituirsi, la sua mancata costituzione in giudizio resta frutto di una libera scelta, contraria al dovere di buona fede e collaborazione processuale.
Ne consegue che, malgrado debba essere dichiarata la nullità del giudizio di primo grado, l'appellante non può essere rimesso in termini per il compimento di attività dalle quali è decaduto, in particolare è decaduto dall'eccezione di omesso esperimento del previo procedimento di mediazione, sollevabile entro la prima udienza in primo grado.
3.2. Dichiarata la nullità del giudizio di primo grado, la causa va decisa nel merito, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione del giudizio al primo giudice.
Nel merito la qualificazione giuridica dalla vicenda in esame non è riconducibile ad una ipotesi di sfratto per morosità come sostenuto da , non Parte_1
sussistendo i presupposti per poter ritenere quest'ultimo conduttore dell'immobile.
Invero l'articolo 6 della Legge n. 392/1978 e l'art. 1614 c.c. prevedono il subentro automatico nel contratto di locazione del familiare convivente, allo scopo di tutelare la continuità abitativa. La norma, tuttavia, è applicabile solo al familiare che conviveva stabilmente con il conduttore. Pag. 4 a 6 Orbene non ha allegato né provato di essere stato Parte_1
stabilmente convivente con il proprio padre, né ha dimostrato di essere suo erede, atteso che egli, benchè legittimario, non ha dimostrato di avere accettato l'eredità, così assumendo lo status di erede. Sicché la sua condizione di legittimario non ancora accentante è quella di mero chiamato all'eredità.
Inoltre, egli non ha dimostrato di avere effettuato la dovuta dichiarazione di subentro all'Agenzia delle Entrate e non ha continuato a corrispondere il canone locatizio. Dunque, non ha dimostrato i presupposti Parte_1
per poter essere considerato quale subentrante nel contratto di locazione.
Ne consegue che, non avendo egli alcun titolo per poter permanere nell'immobile, la sua condizione è quella di occupante senza titolo;
pertanto, va condannato al rilascio dell'immobile ed a corrispondere al proprietario un indennizzo per l'illegittima occupazione. Indennizzo che è dovuto a prescindere dalla prova di un danno effettivo come ha affermato la Corte di legittimità, “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato all'indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità di quello specifico immobile.” (cfr.
Cass 39/2021) e va parametrato al canone locativo (cfr. Cass. 19849/2024).
Considerato che il canone versato dal conduttore era di € 600,00 mensili e considerato il particolare momento storico in cui si è verificata l'illegittima occupazione (a cavallo della pandemia da covid-19) appare equo un indennizzo di € 400,00 mensili, per complessivi € 37.600,00 dal febbraio 2018 (data della messa in mora) sino alla data della presente decisione, non essendo possibile, in materia risarcitoria, adottare una condanna in futuro, sino al momento del rilascio.
Sull'importo liquidato a titolo di indennizzo, trattandosi di credito risarcitorio, vanno riconosciuti gli interessi moratori nella misura legale dalle singole scadenze. Pag. 5 a 6 §.
4. In definitiva l'appello va rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori medi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , avverso la Sentenza n. 986/2022 Parte_1
del Tribunale di Napoli, pubblicata il 31.01.2022, così provvede:
1. Dichiara la nullità del giudizio di primo grado e, decidendo nel merito, accoglie la domanda proposta da e condanna CP_1 Parte_1
al rilascio immediato in favore di dell'immobile sito in Napoli al CP_1
corso Vittorio Emanuele, 228 (meglio descritto in citazione) libero e vuoto da persone e cose.
2. Condanna al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1
somma di € 37.600,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze.
2. Condanna al pagamento in favore di , che Parte_1 CP_1
liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi oltre iva, cpa e spese generali al 15%
Napoli lì 18.12.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 6 a 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2019/2022, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Giuseppe Aselli
( , con il quale elettivamente domicilia in Marigliano (Na), C.F._2
al Corso Umberto I° n. 392/d (Parco CO.GE.SUD).
APPELLANTE
E
( rappresentato e difeso, come da CP_1 C.F._3
procura a margine dell'atto di citazione in primo grado dall'avv. Renato Fiore
(), con il quale elettivamente domicilia ai seguenti indirizzi PEC
o, alternativamente Email_1 Email_2
APPELLATO
Conclusioni
Per l'appellante: Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.986/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, nell'ambito del giudizio N.R.G. 26056/2019, pubblicata in data Pag. 1 a 6 31.01.2022 e notificata in data 20.04.2022 dichiarare nullo l'atto di citazione e il procedimento di primo grado e la sentenza che ne é derivata, in ogni caso accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione e per l'effetto dichiarare nulla la sentenza oggetto di gravame e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni
e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi
i gradi di giudizio.
Per l'appellata: Rigetto dell'appello e conferma della sentenza n. 986/2022 del
Tribunale di Napoli e, soltanto e meramente in via gradata, ove mai in assurda ipotesi rilevato sussistente ed assorbente uno o più vizi ex adverso invocati, voglia
l'adita Corte stessa disporre, facultando parte appellante all'esercizio delle attività che si intendessero preclusegli in primo grado, al fine di conseguire definitiva statuizione nel merito.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. convenne in giudizio , perché fosse CP_1 Parte_1
accertato che questi occupava abusivamente l'immobile sito in Napoli al Corso
V. Emanuele n. 228 e che fosse, quindi, condannato all'immediato rilascio, oltre al pagamento della somma di € 600,00 per mese, per l'ingiusta detenzione, sulla base dell'ultimo canone pagato dal conduttore dell'immobile, oltre al risarcimento dei danni.
2. A tal fine dedusse di essere proprietario dell'immobile sopra indicato, che aveva concesso in locazione da deceduto, e che il di lui figlio Persona_1
, occupava il predetto immobile sine titulo e senza versare alcunché a Pt_1
titolo di canone di locazione.
2. rimase contumace. Parte_1
Pag. 2 a 6
3. Il tribunale, espletata l'istruttoria con escussione di un teste, all'esito accolse la domanda attorea e condannò all'immediato rilascio Parte_1
dell'immobile in questione, oltre al pagamento in favore di della CP_1
somma di € 19.200,00 (pari ad € 400,00 mensili per 48 mensilità dall febbraio
2018 alla data della decisione).
§.
2. La sentenza n. 986/2022 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 31.01.2022
è stata impugnata da . Parte_1
2.1. L'appellante cesura la decisione sotto i seguenti profili:
- erronea qualificazione giuridica della domanda, come occupazione sine titulo, laddove andava qualificata come sfratto per morosità, in quanto egli, quale figlio del conduttore deceduto, gli era subentrato nel contratto di locazione;
- omesso rilevo del mancato esperimento della procedura di mediazione, con conseguente omessa declaratoria d'improcedibilità della domanda;
- nullità della citazione per mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 38 c.p.c., non sanata, essedo il convenuto rimasto contumace;
- erronea determinazione dell'importo oggetto di condanna, non essendo dovuti gli interessi e non essendo stato dimostrato l'effettivo pregiudizio subito dal locatore, ma essendo stato ritenuto il danno in re ipsa.
2.2. Costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_2
dell'impugnazione, chiedendo, in ipotesi di accoglimento dell'eccezione di nullità, la decisione nel merito.
§.
3. La Corte all'udienza del 18.12.2025, all'esito della discussione delle parti e della camera di consiglio ha dato lettura del dispositivo, riservandosi il deposito della motivazione.
La domanda proposta da è fondata e va accolta. CP_1
3.1. In via preliminare va accolta la doglianza dell'appellate di nullità dell'atto di citazione in primo grado, per mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 38
c.p.c., tuttavia tale declaratoria non gli consente la remissione in termini al compimento delle attività ormai precluse. Pag. 3 a 6 In proposito la Suprema Corte ha, infatti, chiarito che “Nel caso di nullità della citazione di primo grado per inosservanza dei termini a comparire o per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., la rimessione in termini, per le attività che al convenuto contumace in primo grado sarebbero precluse, è impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, salvo che il convenuto ne sia venuto a conoscenza in tempo non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione, ciò al fine di scoraggiare strategie difensive dilatorie finalizzate alla ripetizione dell'intero processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse.” (cfr. Cass. 19265/2023; Cass. 28026/2025).
Poiché non v'è dubbio che avesse avuto conoscenza dell'atto Parte_1
di citazione, atteso che la notifica gli era pervenuta ritualmente, e non avendo egli dedotto di averne avuto conoscenza in tempo non utile per costituirsi, la sua mancata costituzione in giudizio resta frutto di una libera scelta, contraria al dovere di buona fede e collaborazione processuale.
Ne consegue che, malgrado debba essere dichiarata la nullità del giudizio di primo grado, l'appellante non può essere rimesso in termini per il compimento di attività dalle quali è decaduto, in particolare è decaduto dall'eccezione di omesso esperimento del previo procedimento di mediazione, sollevabile entro la prima udienza in primo grado.
3.2. Dichiarata la nullità del giudizio di primo grado, la causa va decisa nel merito, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione del giudizio al primo giudice.
Nel merito la qualificazione giuridica dalla vicenda in esame non è riconducibile ad una ipotesi di sfratto per morosità come sostenuto da , non Parte_1
sussistendo i presupposti per poter ritenere quest'ultimo conduttore dell'immobile.
Invero l'articolo 6 della Legge n. 392/1978 e l'art. 1614 c.c. prevedono il subentro automatico nel contratto di locazione del familiare convivente, allo scopo di tutelare la continuità abitativa. La norma, tuttavia, è applicabile solo al familiare che conviveva stabilmente con il conduttore. Pag. 4 a 6 Orbene non ha allegato né provato di essere stato Parte_1
stabilmente convivente con il proprio padre, né ha dimostrato di essere suo erede, atteso che egli, benchè legittimario, non ha dimostrato di avere accettato l'eredità, così assumendo lo status di erede. Sicché la sua condizione di legittimario non ancora accentante è quella di mero chiamato all'eredità.
Inoltre, egli non ha dimostrato di avere effettuato la dovuta dichiarazione di subentro all'Agenzia delle Entrate e non ha continuato a corrispondere il canone locatizio. Dunque, non ha dimostrato i presupposti Parte_1
per poter essere considerato quale subentrante nel contratto di locazione.
Ne consegue che, non avendo egli alcun titolo per poter permanere nell'immobile, la sua condizione è quella di occupante senza titolo;
pertanto, va condannato al rilascio dell'immobile ed a corrispondere al proprietario un indennizzo per l'illegittima occupazione. Indennizzo che è dovuto a prescindere dalla prova di un danno effettivo come ha affermato la Corte di legittimità, “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato all'indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità di quello specifico immobile.” (cfr.
Cass 39/2021) e va parametrato al canone locativo (cfr. Cass. 19849/2024).
Considerato che il canone versato dal conduttore era di € 600,00 mensili e considerato il particolare momento storico in cui si è verificata l'illegittima occupazione (a cavallo della pandemia da covid-19) appare equo un indennizzo di € 400,00 mensili, per complessivi € 37.600,00 dal febbraio 2018 (data della messa in mora) sino alla data della presente decisione, non essendo possibile, in materia risarcitoria, adottare una condanna in futuro, sino al momento del rilascio.
Sull'importo liquidato a titolo di indennizzo, trattandosi di credito risarcitorio, vanno riconosciuti gli interessi moratori nella misura legale dalle singole scadenze. Pag. 5 a 6 §.
4. In definitiva l'appello va rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori medi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , avverso la Sentenza n. 986/2022 Parte_1
del Tribunale di Napoli, pubblicata il 31.01.2022, così provvede:
1. Dichiara la nullità del giudizio di primo grado e, decidendo nel merito, accoglie la domanda proposta da e condanna CP_1 Parte_1
al rilascio immediato in favore di dell'immobile sito in Napoli al CP_1
corso Vittorio Emanuele, 228 (meglio descritto in citazione) libero e vuoto da persone e cose.
2. Condanna al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1
somma di € 37.600,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze.
2. Condanna al pagamento in favore di , che Parte_1 CP_1
liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi oltre iva, cpa e spese generali al 15%
Napoli lì 18.12.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
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