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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/12/2025, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Velletri
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 2569/2023
Il Giudice SA NA ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
, ( ) Parte_1 C.F._1
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti ARMELISASSO
MARINA/
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
CO UN NZ resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da memoria .
Per la parte resistente: come da memoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Quanto al mancato rispetto del termine per l'ultimazione del procedimento amministrativo, la conseguenza non è l'improponibilità della domanda giudiziale, ove sia stata proposta la domanda amministrativa (fatto pacifico), ma solo la sua improcedibilità ex art.443 c.p.c., la quale può essere rilevata solo entro la prima udienza di discussione;
ciò che non è avvenuto nel caso di specie, dovendo dunque procedersi all'esame della domanda (Cass. SU 8575/90).
Essendo intervenuto il pagamento medio tempore, con cessazione parziale della materia del contendere, rimane la questione della residua somma chiesta dall'attore nella memoria.
L' afferma che tale somma corrisponde alla differenza tra lordo e netto CP_1
del t.f.r., posto che l' opera come sostituto d'imposta e versa CP_1
all'Agenzia delle Entrate la quota soggetta a tassazione separata.
Sul punto parte attrice non ha replicato alcunchè. In particolare, secondo
Cass.8783/25, l' deve pagare il trf al netto della ritenuta fiscale, CP_1
eccettuato il caso in cui l'importo liquidato per tfr sia già stato conteggiato al netto, non potendo allora l' operare una seconda trattenuta. Ebbene, CP_1
l'attore, a fronte della deduzione dell non ha allegato che la somma CP_1
portata per tfr dalla sentenza n.4942/19 fosse già stata calcolata al netto anziché al lordo della ritenuta fiscale.
Dunque la domanda (come ridotta in memoria) dell'attore deve essere respinta.
Le spese di lite, attesa la riduzione della pretesa attorea, e il pagamento avvenuto in corso di causa ma prima della riassunzione, ciò che ha reso inutile tutto il processo riassunto, sono compensate per 2/3 e seguono per il resto la soccombenza dell' (dovuto 1/3 delle spese di dispositivo). CP_1
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
Rigetta la domanda attorea per il pagamento della somma indicata nella memoria, con dichiarazione della cessazione della materia del contendere per il residuo.
Compensa le spese di lite per 2/3, con condanna dell' a pagare CP_1
all'attore il residuo 1/3, liquidate complessivamente in €1800 per compensi, oltre 15% e accessori di legge, da distrarsi alla procuratrice
Il Giudice
SA NA
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sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 2569/2023
Il Giudice SA NA ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
, ( ) Parte_1 C.F._1
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti ARMELISASSO
MARINA/
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
CO UN NZ resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da memoria .
Per la parte resistente: come da memoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Quanto al mancato rispetto del termine per l'ultimazione del procedimento amministrativo, la conseguenza non è l'improponibilità della domanda giudiziale, ove sia stata proposta la domanda amministrativa (fatto pacifico), ma solo la sua improcedibilità ex art.443 c.p.c., la quale può essere rilevata solo entro la prima udienza di discussione;
ciò che non è avvenuto nel caso di specie, dovendo dunque procedersi all'esame della domanda (Cass. SU 8575/90).
Essendo intervenuto il pagamento medio tempore, con cessazione parziale della materia del contendere, rimane la questione della residua somma chiesta dall'attore nella memoria.
L' afferma che tale somma corrisponde alla differenza tra lordo e netto CP_1
del t.f.r., posto che l' opera come sostituto d'imposta e versa CP_1
all'Agenzia delle Entrate la quota soggetta a tassazione separata.
Sul punto parte attrice non ha replicato alcunchè. In particolare, secondo
Cass.8783/25, l' deve pagare il trf al netto della ritenuta fiscale, CP_1
eccettuato il caso in cui l'importo liquidato per tfr sia già stato conteggiato al netto, non potendo allora l' operare una seconda trattenuta. Ebbene, CP_1
l'attore, a fronte della deduzione dell non ha allegato che la somma CP_1
portata per tfr dalla sentenza n.4942/19 fosse già stata calcolata al netto anziché al lordo della ritenuta fiscale.
Dunque la domanda (come ridotta in memoria) dell'attore deve essere respinta.
Le spese di lite, attesa la riduzione della pretesa attorea, e il pagamento avvenuto in corso di causa ma prima della riassunzione, ciò che ha reso inutile tutto il processo riassunto, sono compensate per 2/3 e seguono per il resto la soccombenza dell' (dovuto 1/3 delle spese di dispositivo). CP_1
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P.Q.M.
Rigetta la domanda attorea per il pagamento della somma indicata nella memoria, con dichiarazione della cessazione della materia del contendere per il residuo.
Compensa le spese di lite per 2/3, con condanna dell' a pagare CP_1
all'attore il residuo 1/3, liquidate complessivamente in €1800 per compensi, oltre 15% e accessori di legge, da distrarsi alla procuratrice
Il Giudice
SA NA
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