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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/03/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Alessandra Lulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6262 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA IC LE , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore e IC LE , in persona del legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese, giusta procura in atti, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Dario Maciariello e Alberto Izzo, elettivamente domiciliate nello studio dell'avv. Dario Maciariello in Latina, Via Custoza n.11;
opponenti
E
IC LE e iscrizione al registro delle imprese di Controparte_1
Milano n. e, per essa, numero di iscrizione e IC LE P.IVA_3 CP_2
, p.iva , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, P.IVA_4 P.IVA_5 dall'avv. Fausto Tasciotti, elettivamente domiciliata in Latina, Viale dello Statuto n. 13; opposta
OGGETTO: fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
Con provvedimento comunicato il 21.11.2024, sostituita l'udienza del 20.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Conclusioni di parte opponente: “1) dichiarare nulla e priva di effetti (totalmente ovvero ed subordine in parte qua) la esecuzione per tutti i motivi esposti nelle premesse del presente atto […] accertando che la stessa esecuzione è in corso illegittimamente anche su un immobile (il negozio contraddistinto con il sub.80 della particella 454 del foglio 138 del Catasto Fabbricati di Latina) non gravato da alcuna quota mutuo e da correlata quota ipoteca, […]: 2) accertare e dichiarare la parziale nullità o inefficacia della rinnovazione ipotecaria (riferita all'ipoteca volontaria iscritta al Registro particolare n.3222 del 05.10.2000) eseguita da […] del negozio CP_3
suddetto, ordinando la restrizione di detta formalità con liberazione del citato bene;
3) accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia totale o parziale del pignoramento immobiliare […] del negozio suddetto, […]; 4) accertare e determinare il reale importo del credito posto a base della pretesa esecutiva, in considerazione dei pagamenti già eseguiti e dell'illegittima adozione nel caso di specie del piano di ammortamento cd. alla francese che prevede l'applicazione di interessi composti progressivi ad un tasso indeterminato anziché dell'interesse semplice;
accertare e dichiarare il reale valore di mercato degli immobili oggetto di espropriazione e la loro non corrispondenza agli importi determinati dall'Esperto della procedura, sulla cui base si sta procedendo alle vendite;
6) condannare il creditore procedente al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti e/o subendi dal terzo proprietario
[...] per l'eventuale evizione subita a cagione dell'illegittima vendita Parte_1
degli immobili oggetto di espropriazione o di alcuni soltanto di essi, sulla base dell'accertato valore effettivo dei beni venduti, e per la sottrazione dei medesimi beni alla disponibilità della legittima proprietaria nel corso della procedura, sulla base del valore locativo dei beni medesimi, il tutto nella misura che risulterà di giustizia e che sarà accertata a mezzo di C.T.U. di cui si fa sin d'ora richiesta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo;
7) condannare il creditore procedente al risarcimento dei danni subiti e/o subendi dalla debitrice Controparte_1
a cagione della differenza tra il valore reale degli Parte_2
immobili oggetto di espropriazione, da un lato, e il maggiore importo tra il valore stimato dall'Esperto della procedura e il prezzo ricavato dalla vendita forzata degli stessi, da un altro lato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo.
8) Condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese di giudizio, oltre accessori di legge, in favore dei procuratori avv. Dario Maciariello e avv. Alberto Izzo, che se ne dichiarano antistatari.
Conclusioni di parte opposta: “Voglia il Tribunale ordinario di Latina, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere totalmente la domanda attorea. Con vittoria di spese e compensi professionali (aumentati del 30% come previsto dall'articolo 4, comma 1 bis, del di seguito citato D.M. poiché gli atti depositati dalla scrivente difesa con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, e consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto, nonché la navigazione all'interno dell'atto), oltre il rimborso forfettario del 15% ai sensi del D.M. n. 55/2014, nonché c.a. ed i.v.a. come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la e la Parte_1 Parte_2 hanno introdotto la fase di merito relativa all'opposizione all'esecuzione, dalle
[...] medesime società spiegata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E.
206/2020 (subprocedimento 206/2020 – 2), conclusasi con ordinanza del 4.10.2022, con la quale il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione e fissato il termine perentorio per l'introduzione del presente giudizio.
A sostegno dell'opposizione hanno dedotto:
- che la ha ricevuto la notifica del pignoramento in qualità di acquirente di Parte_1
beni già ipotecati a garanzia della restituzione della somma concessa a mutuo dalla alla Controparte_4 Parte_2
- che, in realtà, non tutti i beni acquistati da essa opponente risultano gravati dall'ipoteca iscritta nell'anno 2000, essendone, infatti, escluso il locale sito in Latina, censito al foglio 138 particella 80 (ex 74, ex 65);
- che, infatti, la creditrice, nel rinnovare l'originaria iscrizione di ipoteca, in data
18.09.2020 (formalità 2369), ha inserito anche detto bene, mentre questo è libero da gravami, non essendo stato oggetto del frazionamento dell'originario mutuo eseguito il
20.04.2001;
- che il credito è stato quantificato in modo abnorme, posto che “a fronte di due distinte quote di mutuo, previste nel frazionamento del 30.04.2001, di cui l'una di 190 milioni di vecchie lire e l'altra di 130 milioni di vecchie lire, è previsto nel precetto un solo importo omnicomprensivo, indistintamente riferito ad entrambe, e non viene dato conto dei corposi versamenti effettuati a decorrere dal 24.09.2001 sino al 5.04.2007, al punto che in nessun modo è dato desumere (dall'atto di precetto) se il creditore ne abbia o meno tenuto conto”;
- che “il gravoso credito portato dall'atto di precetto, che si contesta nel suo ammontare, risente invero dell'applicazione del metodo di ammortamento c.d. “alla francese”, meglio definito “progressivo”, con calcolo di interessi sviluppato in regime composto”;
- che “la mancata illustrazione nel contratto di mutuo del metodo di calcolo composto utilizzato conduce con certezza alla nullità per indeterminatezza (ex art. 1284, comma
3, del IC civile), della pattuizione inerente il calcolo degli interessi […]”;
- che il credito della banca è pertanto inferiore rispetto alla somma richiesta;
- che il valore degli immobili è stato sottostimato dall'esperto stimatore e che ciò si traduce in un pregiudizio per l'esecutata.
Ha concluso come in atti e come sopra riportato.
Con comparsa depositata in data 3.03.2023, si è costituita l'opposta, la quale, preliminarmente, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, “atteso che
l'odierna convenuta (precedentemente denominata si è CP_2 CP_3
limitata ad eseguire materialmente il rinnovo della suddetta iscrizione ipotecaria eseguita in data 5.10.2000, rinnovo avvenuto in favore di altro e diverso soggetto, ossia
. Controparte_4
Nel merito ha dedotto che “l'iscrizione ipotecaria in rinnovazione del 18.9.2020 è avvenuta correttamente anche con riferimento specifico al bene catastalmente distinto al fg. 138, p.lla 454, sub 80 (ex 74), già oggetto - contrariamente a quanto ex adverso sostenuto - dell'iscrizione ipotecaria eseguita in data 5.10.2000, ai n.n. 18965/3222”.
Ha chiesto il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese di lite.
Acquisite le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. e rigettata la richiesta di espletamento sia di una CTU diretta ad accertare il valore dei beni, che di quella contabile avanzata dagli opponenti, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti hanno provveduto nei termini di legge al deposito degli scritti conclusivi.
****
In punto di qualificazione, il presente giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c., atteso che gli opponenti hanno contestato l'an debeatur, e non il quomodo dell'esecuzione.
L'opposizione non è fondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opposta. Invero, la rinnovazione dell'iscrizione di ipoteca è avvenuta ad opera della cessionaria (odierna opposta), come dalla predetta riconosciuto e come comprovato dalla produzione della nota. A seguito della cessione del credito, così come il cessionario è legittimato a procedere alla rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria, è parimenti legittimato passivo nei giudizi nei quali si controverte sulla esistenza del credito, stante il carattere accessorio della garanzia. In altri termini, la sola circostanza che la rinnovazione dell'iscrizione sia avvenuta a nome del cedente, non è motivo sufficiente ad escludere che il cessionario sia parte del giudizio.
Nel merito, si osserva:
1) impignorabilità del bene in Latina censito al foglio 138 particella 456 subalterno 80: gli opponenti assumono che la rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria (a garanzia del mutuo del 25.07.2000), sull'immobile censito al foglio 138 particella 456 subalterno
80, sia avvenuta erroneamente e che, quindi il bene sia libero da gravami.
Brevemente, si riassume che la mutuataria ha stipulato con Parte_2
il contratto di mutuo fondiario in data 25.7.2000, con garanzia Controparte_4
ipotecaria iscritta il 1.08.2000 al n. 2679 sui terreni in Latina, censiti al foglio 138 particelle 440, 441 e 442. Con atto del 28.09.2000, all'esito della precisazione degli identificativi catastali, è stata presa un'iscrizione integrativa in data 5.10.2000.
Successivamente, in data 20.04.2001, il mutuo è stato frazionato in quote, con annotamento del 4.5.2001. L'ipoteca è stata, poi, rinnovata il 18.09.2020 al n. 2369,
a cura della creditrice cessionaria. Medio tempore, in data 30.07.2013, la
[...]
ha acquistato dalla alcuni degli immobili Parte_1 Parte_2
edificati e, precisamente, i beni censiti al foglio 138 particella 456 subalterni 71, 72
e 74 (già 65), quest'ultimo, poi, diventato subalterno 80. L'argomento addotto dagli opponenti, in forza del quale l'ipoteca non avrebbe dovuto essere rinnovata anche sul predetto subalterno 80, risiede, secondo la loro prospettazione, sulla circostanza che, al momento del frazionamento, nessun gravame è stato espressamente iscritto sul bene, il quale, dunque, sarebbe libero dall'iscrizione sin dall'anno 2001.
L'argomento non è condivisibile. Come già emerso in sede di reclamo avverso il provvedimento di diniego della richiesta di sospensione dell'esecuzione (ordinanze del 21.01.2022 e del 21.02.2023, la prima pronunciata in relazione ad un precedente opposizione del medesimo tenore e la seconda relativa all'opposizione oggetto del presente giudizio), il subalterno 80 deriva dal subalterno 74, a sua volta derivante dai subalterni 34, 35 e 65. Questi, a loro volta, insistevano sulla particella 454, comprendente la particella 441, derivante dalla particella 440, oggetto dell'originaria iscrizione di ipoteca. La mancata inclusione del subalterno 80 nel frazionamento, si spiega con il fatto che gli immobili indicati con i subalterni 34, 35
e 65, insistevano sulla particella 454, comprendente la particella 441, soltanto dal 30.03.2001, sicché alla data del 5.10.2000, (data in cui è stata iscritta l'ipoteca originaria n. 3222 reg. part.), detti subalterni non compaiono. Ciò, tuttavia, ciò non sta a significare che il subalterno 80 sia libero da gravami, posto che esso, ancorché con altra consistenza e identificazione catastale, era stato attinto dall'iniziale ipoteca, la quale aveva riguardato tutto il compendio immobiliare.
Con il frazionamento, normalmente, avviene una modifica oggettiva del rapporto contrattuale intercorrente tra la banca e l'originario mutuatario;
infatti, il debito viene scomposto in una pluralità di debiti pro quota. Inoltre, a prescindere dal fatto che si realizzi o meno l'accollo, ciò che rileva è che l'obbligazione pecuniaria, originariamente unica, si scompone in più obbligazioni e ognuna ha ad oggetto una quota di quella originaria. La divisione dell'obbligazione è speculare al frazionamento dell'ipoteca. Secondo il numero delle porzioni immobiliari in cui si è scisso il compendio immobiliare, si suddivide la garanzia. Ciò che rileva, per il creditore, è che il frazionamento non alteri il risultato, vale a dire che complessivamente la garanzia ipotecaria rimanga sull'intero compendio, in termini quantitativi, ancorché l'intero si stato parcellizzato. Orbene, è proprio tale principio che nella presente opposizione guida la decisione. Poiché, infatti, il frazionamento dell'obbligazione e dell'ipoteca non deve risolversi in una diminuzione della garanzia per il creditore, ciò che non rientra nel frazionamento, non è, per ciò solo, liberato dall'ipoteca originaria, a meno che questa non venga meno per altre ragioni
(rinuncia del creditore, mancata rinnovazione). Nel caso di specie, dunque, è evidente che il subalterno 80 (già 74, già 65), non è stato contemplato nel frazionamento semplicemente perché quando questo è avvenuto, il bene non esisteva nella sua consistenza attuale. Esso, infatti, è derivato, per quanto emerge dalla perizia dell'esperto stimatore, da una porzione di bene condominiale, anch'essa attinta dall'ipoteca inizialmente iscritta e non cancellata. Inoltre, il bene non è stato oggetto di rinuncia parziale alla garanzia, come risulta da quanto contenuto nell'allegato A) all'atto di erogazione, nel quale i beni oggetto della rinuncia all'ipoteca vengono specificamente indicati con dati catastali, descrizione e destinazione diverse rispetto all'immobile per cui è causa (anche nella sua iniziale consistenza).
Lo stesso esperto stimatore, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, ha rilevato che l'immobile pignorato distinto al foglio 138 part. 454 sub 80 è stato costituito al Catasto Fabbricati in data 03.04.2001 e che l'originario subalterno ha subito variazioni nella sua identificazione. Ha chiarito l'esperto che l'unità immobiliare censita al foglio 138, part. 454 sub. 80, “non risulta analiticamente indicata nell'iscrizione ipotecaria eseguita in data 5.10.2000, ai n.n. 18965/3222, in quanto essa ha assunto tale numerazione in un momento successivo, ma essa risulta ricompresa nell'iscrizione con l'indicazione delle particelle precedenti, i cui passaggi all'attuale sono documentati”.
Il motivo di opposizione non può, pertanto, essere accolto.
2) quantificazione dell'importo richiesto: gli opponenti assumono che la somma richiesta sia eccessiva a causa dell'applicazione, al contratto di mutuo, del regime di capitalizzazione composta, derivante dall'adozione dell'ammortamento alla francese, che rende indeterminato l'oggetto del contratto. L'argomento non risulta fondato. Si osserva che dall'esame del contratto di mutuo emerge testualmente: l'importo della somma mutuata, la quale nel successivo atto di erogazione è stata ridotta a lire
1.597.000.000 (rispetto alle iniziali lire 2.500.000.000); il tasso di interesse corrispettivo convenuto;
il numero delle rate. Dal piano di ammortamento risulta chiaramente la composizione della rata, con suddivisione tra quota di capitale e quota di interessi. Nessuna indeterminatezza, dunque, si ravvisa nell'indicazione del costo dell'operazione di finanziamento. Comunque, vale la pena di evidenziare che la Corte di Cassazione, con la recente sentenza a Sezioni Unite n. 15130/2024, riferita all'ipotesi di mutuo fondiario a tasso fisso, con ammortamento alla francese, ha ritenuto che “la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. Quanto al problema se l'applicazione della capitalizzazione composta, determini un costo ulteriore, occulto, va escluso che si ricada nella violazione del divieto di anatocismo, come, invece, assumono gli opponenti. La questione, infatti, attiene al diverso piano dell'individuazione del regime di calcolo (anticipato) delle prestazioni delle parti. Si osserva, sul punto, che in tale modalità di capitalizzazione, la quota di interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla sola quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. La capitalizzazione composta non è un procedimento di per sé vietato e non sconta, automaticamente, ancorché in modo surrettizio, la produzione di interessi su interessi precedentemente maturati. L'eventuale maggior carico di interessi del prestito non dipende, infatti, necessariamente, da un fenomeno di interessi su interessi, ma dal fatto che il piano può ritardare la restituzione del capitale per mantenere la rata costante. Questo comporta la debenza di più interessi compensativi da parte del mutuatario, poiché il termine per la restituzione del capitale viene differito, mentre nell'ammortamento c.d. all'italiana il capitale viene abbattuto più velocemente, con il pagamento di rate iniziali più alte, sicché gli interessi sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Dunque, nel rispetto del limite sancito dall'art. 1284, comma 1, c.c., come dell'art. 117 T.U.B., non vi è alcun divieto di utilizzo del regime di capitalizzazione composto. Precisa la Corte di legittimità, nella sopra richiamata pronuncia, che “Tra gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo (ciò si verifica, ad esempio, nei mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia periodica, essendo i frutti acquisiti dal mutuante non tutti alla fine dell'operazione ma periodicamente, o quando si deve quantificare l'importo al tempo presente corrispondente alla somma vitalizia in caso di riscatto, ex art. 1866 c.c.).
Non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente l'affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, cfr. Cass. n. 9237/2020, n. 8382/2022, n. 13144/2023 cit.). Pertanto, al principio che si chiede di enunciare, nel senso di dichiarare in generale la invalidità dei piani di ammortamento “alla francese”, può rispondersi avendo riguardo ai piani standardizzati tradizionali, rispetto ai quali deve escludersi che si verifichi la situazione patologica poc'anzi descritta”. Nel caso di specie, la circostanza che il tasso effettivamente applicato risulti maggiore di quello nominale, non è stato adeguatamente allegato, circostanza che ha condotto anche al rigetto della richiesta di
CTU, la quale si sarebbe risolta in un accertamento del tutto esplorativo.
3) stima del bene: gli opponenti hanno, altresì, contestato il valore attribuito all'immobile dall'esperto stimatore, il quale avrebbe sottostimato il bene. Trattasi di contestazione che non può trovare ingresso nella presente opposizione. L'esecutato, infatti, aveva a disposizione lo strumento delle osservazioni da formulare avverso la perizia ai sensi dell'art. 173 bis disp. att. c.p.c., nonché il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di vendita. Dopo l'emissione dell'ordinanza di vendita, si verifica la preclusione di fase, che non consente più di muovere contestazioni finalizzate a fermare la fase di liquidazione.
Per tutti i motivi esposti, la presente opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni (D.M.
127/2022), tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta, detratti i compensi relativi alla fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
- condanna le opponenti, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'opposta e per essa in euro 4.600,00 ciascuno Controparte_1 CP_2
(di cui euro 1.500,00 per la fase di studio;
euro 1.100,00 per la fase introduttiva ed euro
2.000,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Latina il 25.03.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessandra Lulli