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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/12/2025, n. 13336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13336 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato sentenza nella causa iscritta al n.
37118/2023 RG promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
domiciliata in Roma alla via Sardegna n. 50 presso l'avv. Emanuele Merilli, in virtù di mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'Avv. Cristiano Annunziata ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Federico Cesi n. 21
Resistente
Conclusioni: come in atti
Oggetto: opposizione a verbale di accertamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 21.11.2023 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha impugnato il verbale di Parte_1
accertamento ispettivo conclusivo della dell'11.07.2023, Controparte_1
avente ad oggetto il mancato versamento dei contributi FIRR asseritamente dovuti per Global Service srl riqualificati Controparte_2 Parte_2
dagli ispettori come agenti di commercio. Al proposito ha chiesto dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia, l'inesistenza,
l'illegittimità del provvedimento impugnato, non essendo i predetti collaboratori della società agenti di commercio.
2. Si è costituita in giudizio la , contestando in fatto ed in Controparte_1
diritto la domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento della somma di € 34.434,96, oltre interessi da calcolarsi dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo.
Sul punto ha rappresentato di aver riscontrato in sede ispettiva le caratteristiche tipiche di un rapporto di agenzia con riferimento a ciascuno dei soggetti indicati nel verbale. In via preliminare ha eccepito la decadenza dall'azione giudiziale per avere la società ricorrente esperito il ricorso amministrativo oltre il termine di 30 giorni previsto dalla legge (il primo ricorso del 12 agosto 2023 è stato infatti inoltrato ad indirizzo pec errato e non previsto nel verbale).
3. Esperite le prove testimoniali, la causa, all'udienza del 27.11.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione con successivo deposito di sentenza contestuale. La resistente ha depositato note conclusive CP_1
e di trattazione scritta, la parte ricorrente non ha depositato note di trattazione scritta.
4. In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di decadenza formulata dalla alla luce dei principi espressi nella recente pronuncia della CP_1
Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. II, 28/05/2025, n.14191), per la quale “La nullità della notifica eseguita ad un indirizzo pec della P.A. non idoneo può essere sanata “ex tunc” con la costituzione in giudizio dell'ente destinatario
o dalla rinnovazione della notifica presso l'avvocatura generale dello Stato, anche se avvenuta dopo il termine per impugnare, sia spontaneamente che su ordine del giudice”. Ritiene il Giudicante che tali principi possano trovare applicazione per analogia anche nella presente fattispecie, in cui l'invio del ricorso
2 amministrativo è stato effettuato ad un indirizzo pec comunque riferibile alla resistente ed è stato successivamente reiterato all'indirizzo CP_1
corretto, sia pure se in ritardo con successiva costituzione in giudizio dell'ente.
5. Venendo al merito della questione, il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
La questione controversa riguarda la configurazione giuridica del rapporto intercorso tra da un lato e Parte_1 Controparte_2 [...]
e Global Service srl dall'altro. Pt_2
Al riguardo occorre fare una breve premessa sulla distinzione tra la figura dell'agente e quella del procacciatore di affari.
Per la Corte di Cassazione i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo.
Il rapporto di procacciatore d'affari, invece, si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa.
Conseguentemente, al rapporto di procacciamento d'affari possono applicarsi in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni) che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle – di legge o di contratto - che lo presuppongono
3 (come nella specie l'indennità di mancato preavviso, l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità di cessazione del rapporto;
cfr. Cass. nn. 11024/2007,
11998/2009 e 12776/2012).
Orbene fatta tale premessa, ritiene il Tribunale che, nella specie, dalla produzione documentale acquisita in atti e dalla deposizione testimoniale dell'ispettore emergano sufficienti elementi per la Testimone_1
riconducibilità del rapporto intervenuto con gli anzidetti soggetti alla figura del contratto di agenzia.
Dall'esame delle fatture prodotte e dalla testimonianza acquisita si evince infatti che, nel rapporto per cui è causa, gli affari conclusi per conto della sono stati molteplici e con cadenza regolare (trimestrale in Parte_1
particolare per il . CP_2
Le fatture emesse dalla società presentano infatti continuità nel tempo, susseguendosi con una progressività numerica (vedasi risposta del teste al capitolo 30 della memoria di costituzione) e rivelando altresì che i Tes_1
collaboratori percepivano un compenso, evidentemente predeterminato e concordato tra le parti in una certa percentuale.
Al proposito giova sottolineare che, se risulta compatibile con un rapporto di agenzia una esiguità dei compensi erogati in favore del lavoratore (cfr. Cass. 23 luglio 2012, n. 12776), non appare altrettanto compatibile con il rapporto di procacciamento di affari l'erogazione di compensi di una certa entità in conseguenza di una attività posta in essere in maniera continuativa, ciò in quanto il procacciamento di affari, per sua natura, è connotato dal carattere episodico ed occasionale.
I descritti elementi, uniti alla durata pluriennale del rapporto, mal si conciliano con la predetta attività occasionale.
Si osserva in proposito che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del
4 primo e facoltativo del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento d'affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l'attività promozionale stabile di conclusione di contratti (cfr. Cass. sent. n. 2828/16), quale quella, invece, emergente dalla regolare e continua fatturazione intervenuta tra i tre collaboratori e la società mandante, con ciò restando smentita l'occasionalità delle prestazioni, rese invece con continuità nel tempo e chiaramente regolate tra le parti da una consolidata prassi.
A ciò aggiungasi la presenza della trattenuta in tutte le fatture della CP_1
Global Service ed in una fattura del come confermato dal teste Pt_2
il quale ha anche confermato che gli importi percepiti dagli agenti Tes_1
non erano esigui, tenendo conto del settore.
A sostegno di quanto sin qui esposto, si richiamano molteplici pronunce di questo Tribunale che, in fattispecie del tutto analoghe alla presente, hanno ritenuto sussistere un rapporto di agenzia, al di là del nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto, in presenza dei seguenti elementi: 1) durata pluriennale continuativa, quale indice della stabilità nell'incarico, non occasionale e discontinua come nel procacciamento d'affari; 2) emissione costante di fatture progressive con cadenza periodica ripetuta senza (sostanziale) soluzione di continuità nell'arco dell'intero periodo, riferite all'attività di vendita nei confronti di clienti finali, a riprova di una concreta attività promozionale svolta con stabilità e continuità temporale dietro pagamento di provvigioni;
3) corresponsione di importi provvigionali di entità niente affatto trascurabile solo sugli affari andati a buon fine (modalità esclusiva del contratto d'agenzia), e non stabiliti di volta in volta per la sola presentazione del cliente, come avviene nei rapporti occasionali;
4) corresponsione di provvigioni costante e ripetuta nel tempo, incompatibile con il pagamento una tantum, la prima volta, alla
5 presentazione del cliente come avviene nel caso di procacciamento;
6) assenza di periodi d'interruzione dell'attività e svolgimento della stessa in una determinata zona o con i medesimi clienti (ex plurimis Tribunale Roma, n.
10106 dell'1.12.2021, che si richiama ex art. 118 disp. Att. c.p.c.).
Tali elementi ad avviso del Giudicante sono in larga parte riscontrabili anche nel caso esaminato in questa sede, con conseguente fondatezza dei rilievi ispettivi circa la riconducibilità nell'alveo dell'art. 1742 c.c. del rapporto intercorso con Global Service srl. CP_2 Pt_3
Del resto la società ricorrente non è comparsa alle ultime due udienze cartolari svolte ex art. 127 ter c.p.c., non avendo depositato note di trattazione scritta nei termini assegnati e non avendo rassegnato le proprie conclusioni e ribadito le proprie difese.
Il ricorso sulla base di tutte le precedenti considerazioni deve essere respinto e la società deve essere condannata, in accoglimento della domanda riconvenzionale, al pagamento dell'importo di cui al verbale ispettivo pari ad €
34.434,96, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM 147/2022 (valore della casa, fase introduttiva, di studio, istruttoria e decisoria).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37118/2023 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) respinge il ricorso in opposizione e per l'effetto condanna al Parte_1
pagamento, in favore di , dell'importo di € 34.434,96, oltre Controparte_1
interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del dovuto al saldo;
6 b) condanna la società opponente al pagamento, in favore della CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4638,00 oltre IVA,
[...]
CPA e spese generali.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza.
Roma, 27.11.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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