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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1877 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 05/03/1983 Parte_1
E nato/a a Mazara Del Vallo (TP) in data 22/02/1991 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo Via Orazio Antinori n.4/A, presso lo studio dell'avv. Palermo Vincenza che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 11/04/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 8 luglio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. - I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà di fissare nel luogo che riterranno più opportuno la loro residenza o domicilio dandosi preventiva comunicazione dell'eventuale mutamento.
2. - Le parti, dopo il matrimonio, hanno stabilito la loro dimora coniugale in Palermo, Via Della Favorita n, 2 nell'appartamento di proprietà in parte della NO , madre del Signor Persona_1 e in parte del Signor stesso e del fratello per averlo ricevuto in eredità Parte_1 Parte_1 dal padre defunto, convivendo con la NO madre del ricorrente come si evince dallo Stato Per_1 di famiglia che si deposita (doc. 4). A seguito della separazione di fatto, avvenuta già da qualche mese, la NO è tornata CP_1 momentaneamente a vivere a Mazara del Vallo presso la propria famiglia d'origine in attesa di altra sistemazione e il Signor è rimasto a vivere con la propria madre in Palermo, Via Della Parte_1 Favorita, 2, presso l'appartamento già adibito a casa coniugale di loro proprietà. Per quanto concerne la loro situazione economica/lavorativa si rappresenta quanto segue. Il Signor lavora con contratti a tempo determinato presso un call center e nei periodi in Parte_1 cui il contratto scade, in attesa di eventuale nuovo rinnovo, percepisce una indennità di disoccupazione. La NO è disoccupata e in cerca di occupazione. CP_1 Alla luce di tale situazione, dunque, il Signor RN si obbliga a corrispondere alla NO un assegno di mantenimento mensile pari a Euro 150,00 rivalutabile annualmente secondo CP_1 l'indice Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese.
3. - I coniugi dichiarano di aver provveduto a dividere ogni bene mobile e di non avere null'altro a pretendere vicendevolmente.
4. - Con la sottoscrizione del presente, i coniugi manifestano il consenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti, dichiarandosi pronti ad ogni eventuale adempimento in merito.
5. - I coniugi convengono di dare esecuzione immediata ai patti convenuti con la sottoscrizione del presente atto”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 11/04/2025, riportate in parte motiva.
2 Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 16/06/2018 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Mazara del Vallo al n. 47 - P. II – serie A – Anno 2018).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1877 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 05/03/1983 Parte_1
E nato/a a Mazara Del Vallo (TP) in data 22/02/1991 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo Via Orazio Antinori n.4/A, presso lo studio dell'avv. Palermo Vincenza che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 11/04/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 8 luglio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. - I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà di fissare nel luogo che riterranno più opportuno la loro residenza o domicilio dandosi preventiva comunicazione dell'eventuale mutamento.
2. - Le parti, dopo il matrimonio, hanno stabilito la loro dimora coniugale in Palermo, Via Della Favorita n, 2 nell'appartamento di proprietà in parte della NO , madre del Signor Persona_1 e in parte del Signor stesso e del fratello per averlo ricevuto in eredità Parte_1 Parte_1 dal padre defunto, convivendo con la NO madre del ricorrente come si evince dallo Stato Per_1 di famiglia che si deposita (doc. 4). A seguito della separazione di fatto, avvenuta già da qualche mese, la NO è tornata CP_1 momentaneamente a vivere a Mazara del Vallo presso la propria famiglia d'origine in attesa di altra sistemazione e il Signor è rimasto a vivere con la propria madre in Palermo, Via Della Parte_1 Favorita, 2, presso l'appartamento già adibito a casa coniugale di loro proprietà. Per quanto concerne la loro situazione economica/lavorativa si rappresenta quanto segue. Il Signor lavora con contratti a tempo determinato presso un call center e nei periodi in Parte_1 cui il contratto scade, in attesa di eventuale nuovo rinnovo, percepisce una indennità di disoccupazione. La NO è disoccupata e in cerca di occupazione. CP_1 Alla luce di tale situazione, dunque, il Signor RN si obbliga a corrispondere alla NO un assegno di mantenimento mensile pari a Euro 150,00 rivalutabile annualmente secondo CP_1 l'indice Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese.
3. - I coniugi dichiarano di aver provveduto a dividere ogni bene mobile e di non avere null'altro a pretendere vicendevolmente.
4. - Con la sottoscrizione del presente, i coniugi manifestano il consenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti, dichiarandosi pronti ad ogni eventuale adempimento in merito.
5. - I coniugi convengono di dare esecuzione immediata ai patti convenuti con la sottoscrizione del presente atto”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 11/04/2025, riportate in parte motiva.
2 Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 16/06/2018 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Mazara del Vallo al n. 47 - P. II – serie A – Anno 2018).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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