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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 02/10/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 418 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Ludovico Lucibello (c.f. C.F._1 ed Annalisa Riso (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2 primo in Milano, alla via S. Barnaba 39
- ATTRICE -
e
(c.f. ), Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(c.f. C.F._4
elettivamente domiciliati in Celano, alla via Monte Nero 4, presso lo studio dell'Avv. Loreto
Ruscio (c.f. , che li rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._5
- CONVENUTI -
Conclusioni: per la società attrice come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 21.3.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 11.6.2025; per i convenuti come
1 da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 13.3.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 9.6.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 4.3.2019 la società premesso di Parte_1 aver stipulato nel 1990 con due contratti di costituzione di servitù ritualmente Parte_2 trascritti e gravanti sui fondi distinti al N.C.T. del Comune di Celano al f. 23 m. 144, 145, 171 e
168, ha dedotto che su tali fondi, a seguito di verifiche eseguite nell'ottobre del 2009, risultavano essere stati realizzati all'interno della fascia asservita due serbatoi contenenti GPL, oltre ad essere stati realizzati, per come emerso a seguito di ulteriori verifiche eseguite nel 2016 e nel 2018, anche un fabbricato in muratura, delle recinzioni in muratura, un basamento in calcestruzzo ed un corrugato di 6 cm con all'interno un cavo E.N.E.L.
La società attrice ha quindi chiesto di condannare e (aventi causa CP_2 Controparte_1 dall'originario titolare dei fondi serventi) al ripristino, a loro cura e spese, dello stato dei luoghi con demolizione delle opere sopra descritte, oltre che al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi equitativamente.
2. Si sono costituiti i convenuti chiedendo il rigetto delle domande e deducendo: che nello stato di consistenza del 1993 prodotto dalla società attrice non vi è alcuna descrizione dello stato dei luoghi, bensì l'impegno della stessa attrice a spostare i bomboloni del gas già in precedenza ivi insistenti ed a ripristinare le recinzioni del pari già sussistenti;
che quindi non è configurabile alcun obbligo alla rimozione di tali opere, preesistenti alla costituzione della servitù; che del pari è preesistente alla costituzione della servitù e non deve dunque essere rimosso il fabbricato in muratura adibito a rimessa degli attrezzi e pollaio;
che infine non deve essere rimosso neanche il corrugato, in quanto non può essere considerato una costruzione di opera in spregio alla servitù
(oltre a doversi considerare che tra gli impegni originariamente assunti dalla società attrice vi era anche quello di ripristinare eventuali collegamenti elettrici ed idraulici).
3. Acquisiti i documenti prodotti ed escussi i testi ammessi, la causa, con ordinanza resa all'esito dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. per la rimessione in decisione, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe precisate.
4. Le domande formulate da parte attrice possono trovare parziale accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
2 4.1 Giova premettere che nella specie non è contestata l'esistenza della servitù costituita a favore di parte attrice e gravante sui fondi ad oggi di titolarità dei convenuti.
Sono stati in ogni caso prodotti da parte attrice i contratti, ritualmente trascritti, di costituzione di detta servitù, da cui si ricavano l'oggetto della servitù e, per quanto in questa sede rileva, l'obbligo gravante sul titolare dei fondi serventi di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a meno di venti metri dall'asse della tubazione.
Del pari non sono contestate l'esistenza e l'ubicazione all'interno della fascia asservita delle opere di cui in questa sede si discute (fabbricato in muratura, recinzioni in muratura, due serbatoi di GPL, corrugato con all'interno un cavo E.N.E.L.).
Risultano invece controverse, da un lato, l'epoca di realizzazione di parte di tali opere (anteriore o successiva alla costituzione della servitù) e, dall'altro lato, l'effettiva riconducibilità di altra parte di tali opere a quelle vietate in base ai contratti in atti.
4.2 Così delimitato l'ambito della controversia si ritiene di procedere ad esaminare distintamente le posizioni delle parti rispetto alle singole opere di cui si discute.
4.3 Per quanto concerne il corrugato con all'interno il cavo E.N.E.L. deve rilevarsi che non ne viene specificamente contestata la realizzazione in epoca successiva alla costituzione della servitù.
Né, del resto, la possibile preesistenza di tale opera potrebbe evincersi dallo stato di consistenza del 1993 prodotto da parte attrice: ed infatti da tale documento emerge che la medesima parte attrice si impegnava, tra l'altro, a ripristinare “eventuali” collegamenti elettrici, la cui effettiva esistenza sui luoghi di causa all'epoca di costituzione della servitù non è tuttavia emersa né dalla documentazione prodotta né dall'istruttoria svolta.
Da tale documento non può dunque ricavarsi idonea dimostrazione della concreta esistenza dell'opera in esame già al momento della costituzione di servitù.
Né può ritenersi, come pure sostenuto dai convenuti, che il corrugato in questione non abbia alcuna attinenza con le opere la cui realizzazione sarebbe vietata in base ai contratti in atti.
Siffatta opera rientra infatti chiaramente nell'obbligo, espressamente previsto, di non realizzare alcuna opera, ivi comprese le canalizzazioni chiuse, genericamente intese.
Né, ancora, può accedersi a quanto ulteriormente prospettato dai convenuti secondo cui: da un lato,
l'opera in questione non rientrerebbe nell'obbligo assunto in quanto non interrata ma appoggiata
3 sul terreno;
dall'altro lato, lo spostamento di tale opera determinerebbe in ogni caso un eccessivo aggravio per il fondo servente.
Tali circostanze risultano infatti non dirimenti ove si consideri: da un lato, che la servitù chiaramente prevede l'obbligo di non realizzare opere di qualsiasi natura nella fascia asservita;
dall'altro lato, che non è emersa idonea dimostrazione del preteso eccessivo aggravio derivante al fondo servente, peraltro prospettato solo nella comparsa conclusionale.
La domanda di riduzione in pristino svolta da parte attrice può quindi trovare accoglimento con riguardo a tale opera.
4.4 Tale domanda risulta del pari suscettibile di accoglimento con riguardo al fabbricato in muratura realizzato all'interno della fascia asservita e raffigurato nelle foto contenute nell'atto di citazione.
Sostengono sul punto i convenuti che detta opera preesisterebbe alla costituzione della servitù, ma tale circostanza non può ritenersi dimostrata sulla base degli elementi acquisiti.
Al riguardo si evidenzia infatti che, pacifica l'insistenza del manufatto all'interno della fascia asservita, nello stato di consistenza del 1993, sottoscritto dall'allora proprietario, non vi è alcun cenno a tale opera pur essendo stato ivi fatto riferimento in modo puntuale a diverse opere come la recinzione provvisoria, i bomboloni per il GPL, la fossa biologica e gli scarichi, gli eventuali collegamenti elettrici ed idraulici, la strada di accesso all'abitazione e le recinzioni perimetrali.
Nel quadro di una simile analitica descrizione di opere ed attività da compiere (comprensiva di valutazioni su collegamenti elettrici ed idraulici anche solo eventualmente esistenti) risulta non verosimile ritenere che non sia stato dato conto della preesistenza di un'opera, evidentemente visibile, quale un fabbricato in muratura all'interno della fascia asservita.
La società attrice ha inoltre prodotto una missiva inviata nel 2009 dal dante causa dei convenuti a seguito del ricevimento della prima diffida alla rimozione dei bomboloni di GPL, missiva peraltro riprodotta anche nel corpo della memoria di replica dei convenuti.
Ebbene da tale missiva possono trarsi elementi a sostegno dell'eventuale esistenza solo di un
“capanno aperto dove si trovano polli e galline” e, quindi, di un'opera chiaramente diversa dal fabbricato in muratura di cui si discute.
In un simile quadro la preesistenza di tale fabbricato non può poi desumersi dalle sole dichiarazioni testimoniali rese dal teste il quale ha dichiarato di aver aiutato il papà dei convenuti nella Tes_1 macellazione dei maiali che questi custodiva nel fabbricato in questione sin dal 1984.
4 Ed infatti, oltre a doversi evidenziare che il teste ha riferito di non ricordarsi quanti anni avesse il padre dei convenuti quando iniziò ad aiutarlo (anche solo genericamente), tale dichiarazione non può, in assenza di ulteriori elementi, superare le suesposte significative risultanze documentali, sottoscritte dal dante causa dei convenuti ed in cui non vi è riferimento alcuno alla preesistenza di manufatti in muratura od a strutture chiuse adibite al ricovero di maiali.
La domanda di riduzione in pristino può quindi trovare accoglimento anche con riferimento a tale opera.
4.5. La domanda in esame può altresì trovare accoglimento con riferimento ai serbatoi di GPL.
Giova invero premettere all'esame della domanda svolta sul punto che gli stessi convenuti non si sono opposti al richiesto spostamento, purché venga eseguito a cura e spese della società attrice.
Sostengono infatti i convenuti che tali serbatoi preesistevano alla costituzione della servitù (come evincibile dallo stato di consistenza del 1993) e che è stata la società attrice a non ottemperare all'impegno in tale sede assunto di provvedere al loro spostamento e riposizionamento.
Sostiene di contro la società attrice di aver provveduto, all'epoca, alla rimozione dei serbatori, i quali sarebbero stati invece successivamente ricollocati dai convenuti all'interno della fascia asservita.
In tale quadro risulta prodotta dalla società attrice la missiva del 2015 con cui gli odierni convenuti hanno manifestato la loro volontà di rimuovere i serbatoi in questione chiedendo solo un congruo tempo per poter effettuare i lavori nella stagione primaverile, considerata l'impossibilità di risiedere in una casa senza riscaldamento.
Ebbene, nel contrasto tra le suesposte diverse ricostruzioni degli eventi, il contenuto di tale missiva avalla la prospettazione di parte attrice.
Ciò in quanto nella missiva del 2015 alcun riferimento viene fatto alla preesistenza dell'opera ed al mancato adempimento da parte della società attrice all'obbligo assunto nel lontano 1993, come invece era stato rappresentato dal loro dante causa in una precedente missiva Parte_2 del 2009.
Giova peraltro osservare che la differenza tra le due diverse prospettazioni non risulta prima facie riconducibile ad una non conoscenza dell'evoluzione dello stato dei luoghi nel tempo, tenuto conto dello stretto legame di parentela tra i convenuti ed il precedente titolare dei fondi.
5 E' stato inoltre prodotto il verbale di sopralluogo del 2.5.2018 in cui viene dato atto della presenza dei convenuti e dell'insistenza sui luoghi di causa di due serbatoi GPL interrati, serbatoi che i convenuti avrebbero riferito essere già stati in precedenza spostati a loro spese (nonostante l'obbligo assunto dalla società attrice nel 1993 di provvedere al detto spostamento), con conseguente necessità di porre a carico di tale società gli oneri di un eventuale ulteriore spostamento.
Al riguardo deve evidenziarsi che è vero che tale verbale non è stato sottoscritto dai convenuti, ma
è parimenti vero: che a tale verbale è allegata una fotografia dei due serbatoi interrati e, dunque, di serbatoi diversi da quelli originariamente esistenti all'epoca di costituzione della servitù; che tale documentazione fotografica, rispetto a cui non sono state prodotte evidenze di segno diverso, costituisce indice di un'effettiva modificazione dello stato dei luoghi rispetto al 1993
(contrariamente alla tesi dei convenuti secondo cui la società attrice non avrebbe mai adempiuto all'obbligo di spostamento originariamente assunto in sede di verbale di consistenza); che anzi, per come si dirà, può ritenersi provato che la società attrice diede seguito agli impegni assunti in sede di stato di consistenza quanto al ripristino della recinzione, sicché risulta non ragionevole ritenere che non abbia invece provveduto ad adempiere agli obblighi assunti con riguardo ai serbatoi (anche tenuto conto del fatto che non consta l'invio di richieste e/o diffide ad adempiere a tale obbligo); che, pur non essendo stato sottoscritto dai convenuti il verbale di sopralluogo in esame, dell'effettuazione di un sopralluogo in costanza di mediazione si fa menzione nel medesimo verbale di mediazione in atti;
che, in particolare, in tale verbale di mediazione, presenti ed il difensore poi costituitosi in giudizio per i convenuti, non constano Controparte_1 riferimenti ad una situazione dello stato dei luoghi in tutto od in parte difforme rispetto a quanto emergente dal verbale di sopralluogo.
Da quanto precede consegue l'accoglimento della domanda svolta anche con riguardo a tale opera, non potendosi ritenere che i serbatoi, nel loro stato attuale, preesistessero alla costituzione della servitù.
4.6 Diversamente tale domanda non può trovare accoglimento quanto alla recinzione.
Giova premettere, rispetto all'esame nel merito della domanda, che non è stato specificamente contestato quanto dedotto dai convenuti in ordine al fatto che il cancello esistente sui luoghi non è stato chiuso con apposizione di una serratura, sicché anche con riguardo alla recinzione viene in rilievo solo l'obbligo assunto a non costruire opere di qualsiasi genere a meno di venti metri dall'asse della tubazione.
6 Ciò posto, sulla base dello stato di consistenza del 1993 può ritenersi certamente provato che sui luoghi insistesse una recinzione perimetrale, tanto che la società attrice si impegnava sia a realizzare una recinzione provvisoria con cancello per accedere all'abitazione ed ai terrenti sia a rifare le recinzioni perimetrali “come da fotografie allegate ed in particolare quella fronte strada compreso di cancello automatico e di cancello di servizio”.
Ebbene, la società attrice ha dedotto di aver adempiuto agli obblighi assunti, senza prospettare l'adempimento solo parziale di alcuni tra tali obblighi.
Ne consegue che non assume di per sé rilievo dirimente l'originaria realizzazione, da parte della società attrice, di una recinzione solo provvisoria: ed infatti l'obbligo assunto dalla società attrice, che, per come detto, può ritenersi essere stato adempiuto, si estendeva anche al rifacimento delle recinzioni perimetrali e, dunque, al ripristino di una recinzione non meramente provvisoria.
Deve peraltro osservarsi che anche il teste ha confermato la preesistenza di una recinzione, Tes_1 la sua demolizione ed il successivo ripristino, precisando anzi di aver provveduto alla demolizione della originaria recinzione proprio per conto della società attrice quale subappaltatore.
In tale quadro risulta quindi dirimente evidenziare che la società attrice non ha prodotto le fotografie originariamente allegate allo stato di consistenza del 1993 ovvero altra documentazione relativa alle originarie caratteristiche della recinzione o, per altro verso, ai lavori di ripristino eseguiti.
Non consta in atti, del pari, una planimetria raffigurante l'esatta collocazione della recinzione preesistente e di quella ripristinata, a nulla rilevando sul punto le fotografie prodotte le quali, di per sé, dimostrano solo la circostanza, incontestata, dell'esistenza di una recinzione in muratura all'interno della fascia asservita.
Ne consegue che, pacifiche e comunque provate la preesistenza di una recinzione perimetrale ed il ripristino di una recinzione proprio da parte della società attrice, non può ritenersi pienamente provato che siano stati l'originario titolare del fondo servente o gli attuali convenuti a “spostare”
l'opera ripristinata collocandola all'interno della fascia asservita.
4.7 Non è infine emersa idonea dimostrazione del danno asseritamente subito dalla società attrice a causa della presenza delle opere di cui deve ordinarsi la rimozione, non essendo state neanche puntualmente dedotte le attività o comunque le modalità di esercizio della servitù rese impossibili o maggiormente onerose a cagione della realizzazione di tali opere.
7 Pertanto, esclusa la configurabilità di un danno in re ipsa, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
5. L'accoglimento solo parziale delle domande giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 418 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente le domande proposte da nei confronti di Parte_1
e e per l'effetto ordina a e Controparte_2 Controparte_1 Controparte_2
di ripristinare, a propria cura e spese, lo stato dei luoghi mediante Controparte_1 arretramento a distanza superiore rispetto a venti metri dall'asse di tubazione del corrugato, del manufatto in muratura e dei serbatoi GPL meglio descritti in parte motiva;
- COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 2.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Pepe
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 418 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Ludovico Lucibello (c.f. C.F._1 ed Annalisa Riso (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2 primo in Milano, alla via S. Barnaba 39
- ATTRICE -
e
(c.f. ), Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(c.f. C.F._4
elettivamente domiciliati in Celano, alla via Monte Nero 4, presso lo studio dell'Avv. Loreto
Ruscio (c.f. , che li rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._5
- CONVENUTI -
Conclusioni: per la società attrice come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 21.3.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 11.6.2025; per i convenuti come
1 da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 13.3.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 9.6.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 4.3.2019 la società premesso di Parte_1 aver stipulato nel 1990 con due contratti di costituzione di servitù ritualmente Parte_2 trascritti e gravanti sui fondi distinti al N.C.T. del Comune di Celano al f. 23 m. 144, 145, 171 e
168, ha dedotto che su tali fondi, a seguito di verifiche eseguite nell'ottobre del 2009, risultavano essere stati realizzati all'interno della fascia asservita due serbatoi contenenti GPL, oltre ad essere stati realizzati, per come emerso a seguito di ulteriori verifiche eseguite nel 2016 e nel 2018, anche un fabbricato in muratura, delle recinzioni in muratura, un basamento in calcestruzzo ed un corrugato di 6 cm con all'interno un cavo E.N.E.L.
La società attrice ha quindi chiesto di condannare e (aventi causa CP_2 Controparte_1 dall'originario titolare dei fondi serventi) al ripristino, a loro cura e spese, dello stato dei luoghi con demolizione delle opere sopra descritte, oltre che al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi equitativamente.
2. Si sono costituiti i convenuti chiedendo il rigetto delle domande e deducendo: che nello stato di consistenza del 1993 prodotto dalla società attrice non vi è alcuna descrizione dello stato dei luoghi, bensì l'impegno della stessa attrice a spostare i bomboloni del gas già in precedenza ivi insistenti ed a ripristinare le recinzioni del pari già sussistenti;
che quindi non è configurabile alcun obbligo alla rimozione di tali opere, preesistenti alla costituzione della servitù; che del pari è preesistente alla costituzione della servitù e non deve dunque essere rimosso il fabbricato in muratura adibito a rimessa degli attrezzi e pollaio;
che infine non deve essere rimosso neanche il corrugato, in quanto non può essere considerato una costruzione di opera in spregio alla servitù
(oltre a doversi considerare che tra gli impegni originariamente assunti dalla società attrice vi era anche quello di ripristinare eventuali collegamenti elettrici ed idraulici).
3. Acquisiti i documenti prodotti ed escussi i testi ammessi, la causa, con ordinanza resa all'esito dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. per la rimessione in decisione, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe precisate.
4. Le domande formulate da parte attrice possono trovare parziale accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
2 4.1 Giova premettere che nella specie non è contestata l'esistenza della servitù costituita a favore di parte attrice e gravante sui fondi ad oggi di titolarità dei convenuti.
Sono stati in ogni caso prodotti da parte attrice i contratti, ritualmente trascritti, di costituzione di detta servitù, da cui si ricavano l'oggetto della servitù e, per quanto in questa sede rileva, l'obbligo gravante sul titolare dei fondi serventi di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a meno di venti metri dall'asse della tubazione.
Del pari non sono contestate l'esistenza e l'ubicazione all'interno della fascia asservita delle opere di cui in questa sede si discute (fabbricato in muratura, recinzioni in muratura, due serbatoi di GPL, corrugato con all'interno un cavo E.N.E.L.).
Risultano invece controverse, da un lato, l'epoca di realizzazione di parte di tali opere (anteriore o successiva alla costituzione della servitù) e, dall'altro lato, l'effettiva riconducibilità di altra parte di tali opere a quelle vietate in base ai contratti in atti.
4.2 Così delimitato l'ambito della controversia si ritiene di procedere ad esaminare distintamente le posizioni delle parti rispetto alle singole opere di cui si discute.
4.3 Per quanto concerne il corrugato con all'interno il cavo E.N.E.L. deve rilevarsi che non ne viene specificamente contestata la realizzazione in epoca successiva alla costituzione della servitù.
Né, del resto, la possibile preesistenza di tale opera potrebbe evincersi dallo stato di consistenza del 1993 prodotto da parte attrice: ed infatti da tale documento emerge che la medesima parte attrice si impegnava, tra l'altro, a ripristinare “eventuali” collegamenti elettrici, la cui effettiva esistenza sui luoghi di causa all'epoca di costituzione della servitù non è tuttavia emersa né dalla documentazione prodotta né dall'istruttoria svolta.
Da tale documento non può dunque ricavarsi idonea dimostrazione della concreta esistenza dell'opera in esame già al momento della costituzione di servitù.
Né può ritenersi, come pure sostenuto dai convenuti, che il corrugato in questione non abbia alcuna attinenza con le opere la cui realizzazione sarebbe vietata in base ai contratti in atti.
Siffatta opera rientra infatti chiaramente nell'obbligo, espressamente previsto, di non realizzare alcuna opera, ivi comprese le canalizzazioni chiuse, genericamente intese.
Né, ancora, può accedersi a quanto ulteriormente prospettato dai convenuti secondo cui: da un lato,
l'opera in questione non rientrerebbe nell'obbligo assunto in quanto non interrata ma appoggiata
3 sul terreno;
dall'altro lato, lo spostamento di tale opera determinerebbe in ogni caso un eccessivo aggravio per il fondo servente.
Tali circostanze risultano infatti non dirimenti ove si consideri: da un lato, che la servitù chiaramente prevede l'obbligo di non realizzare opere di qualsiasi natura nella fascia asservita;
dall'altro lato, che non è emersa idonea dimostrazione del preteso eccessivo aggravio derivante al fondo servente, peraltro prospettato solo nella comparsa conclusionale.
La domanda di riduzione in pristino svolta da parte attrice può quindi trovare accoglimento con riguardo a tale opera.
4.4 Tale domanda risulta del pari suscettibile di accoglimento con riguardo al fabbricato in muratura realizzato all'interno della fascia asservita e raffigurato nelle foto contenute nell'atto di citazione.
Sostengono sul punto i convenuti che detta opera preesisterebbe alla costituzione della servitù, ma tale circostanza non può ritenersi dimostrata sulla base degli elementi acquisiti.
Al riguardo si evidenzia infatti che, pacifica l'insistenza del manufatto all'interno della fascia asservita, nello stato di consistenza del 1993, sottoscritto dall'allora proprietario, non vi è alcun cenno a tale opera pur essendo stato ivi fatto riferimento in modo puntuale a diverse opere come la recinzione provvisoria, i bomboloni per il GPL, la fossa biologica e gli scarichi, gli eventuali collegamenti elettrici ed idraulici, la strada di accesso all'abitazione e le recinzioni perimetrali.
Nel quadro di una simile analitica descrizione di opere ed attività da compiere (comprensiva di valutazioni su collegamenti elettrici ed idraulici anche solo eventualmente esistenti) risulta non verosimile ritenere che non sia stato dato conto della preesistenza di un'opera, evidentemente visibile, quale un fabbricato in muratura all'interno della fascia asservita.
La società attrice ha inoltre prodotto una missiva inviata nel 2009 dal dante causa dei convenuti a seguito del ricevimento della prima diffida alla rimozione dei bomboloni di GPL, missiva peraltro riprodotta anche nel corpo della memoria di replica dei convenuti.
Ebbene da tale missiva possono trarsi elementi a sostegno dell'eventuale esistenza solo di un
“capanno aperto dove si trovano polli e galline” e, quindi, di un'opera chiaramente diversa dal fabbricato in muratura di cui si discute.
In un simile quadro la preesistenza di tale fabbricato non può poi desumersi dalle sole dichiarazioni testimoniali rese dal teste il quale ha dichiarato di aver aiutato il papà dei convenuti nella Tes_1 macellazione dei maiali che questi custodiva nel fabbricato in questione sin dal 1984.
4 Ed infatti, oltre a doversi evidenziare che il teste ha riferito di non ricordarsi quanti anni avesse il padre dei convenuti quando iniziò ad aiutarlo (anche solo genericamente), tale dichiarazione non può, in assenza di ulteriori elementi, superare le suesposte significative risultanze documentali, sottoscritte dal dante causa dei convenuti ed in cui non vi è riferimento alcuno alla preesistenza di manufatti in muratura od a strutture chiuse adibite al ricovero di maiali.
La domanda di riduzione in pristino può quindi trovare accoglimento anche con riferimento a tale opera.
4.5. La domanda in esame può altresì trovare accoglimento con riferimento ai serbatoi di GPL.
Giova invero premettere all'esame della domanda svolta sul punto che gli stessi convenuti non si sono opposti al richiesto spostamento, purché venga eseguito a cura e spese della società attrice.
Sostengono infatti i convenuti che tali serbatoi preesistevano alla costituzione della servitù (come evincibile dallo stato di consistenza del 1993) e che è stata la società attrice a non ottemperare all'impegno in tale sede assunto di provvedere al loro spostamento e riposizionamento.
Sostiene di contro la società attrice di aver provveduto, all'epoca, alla rimozione dei serbatori, i quali sarebbero stati invece successivamente ricollocati dai convenuti all'interno della fascia asservita.
In tale quadro risulta prodotta dalla società attrice la missiva del 2015 con cui gli odierni convenuti hanno manifestato la loro volontà di rimuovere i serbatoi in questione chiedendo solo un congruo tempo per poter effettuare i lavori nella stagione primaverile, considerata l'impossibilità di risiedere in una casa senza riscaldamento.
Ebbene, nel contrasto tra le suesposte diverse ricostruzioni degli eventi, il contenuto di tale missiva avalla la prospettazione di parte attrice.
Ciò in quanto nella missiva del 2015 alcun riferimento viene fatto alla preesistenza dell'opera ed al mancato adempimento da parte della società attrice all'obbligo assunto nel lontano 1993, come invece era stato rappresentato dal loro dante causa in una precedente missiva Parte_2 del 2009.
Giova peraltro osservare che la differenza tra le due diverse prospettazioni non risulta prima facie riconducibile ad una non conoscenza dell'evoluzione dello stato dei luoghi nel tempo, tenuto conto dello stretto legame di parentela tra i convenuti ed il precedente titolare dei fondi.
5 E' stato inoltre prodotto il verbale di sopralluogo del 2.5.2018 in cui viene dato atto della presenza dei convenuti e dell'insistenza sui luoghi di causa di due serbatoi GPL interrati, serbatoi che i convenuti avrebbero riferito essere già stati in precedenza spostati a loro spese (nonostante l'obbligo assunto dalla società attrice nel 1993 di provvedere al detto spostamento), con conseguente necessità di porre a carico di tale società gli oneri di un eventuale ulteriore spostamento.
Al riguardo deve evidenziarsi che è vero che tale verbale non è stato sottoscritto dai convenuti, ma
è parimenti vero: che a tale verbale è allegata una fotografia dei due serbatoi interrati e, dunque, di serbatoi diversi da quelli originariamente esistenti all'epoca di costituzione della servitù; che tale documentazione fotografica, rispetto a cui non sono state prodotte evidenze di segno diverso, costituisce indice di un'effettiva modificazione dello stato dei luoghi rispetto al 1993
(contrariamente alla tesi dei convenuti secondo cui la società attrice non avrebbe mai adempiuto all'obbligo di spostamento originariamente assunto in sede di verbale di consistenza); che anzi, per come si dirà, può ritenersi provato che la società attrice diede seguito agli impegni assunti in sede di stato di consistenza quanto al ripristino della recinzione, sicché risulta non ragionevole ritenere che non abbia invece provveduto ad adempiere agli obblighi assunti con riguardo ai serbatoi (anche tenuto conto del fatto che non consta l'invio di richieste e/o diffide ad adempiere a tale obbligo); che, pur non essendo stato sottoscritto dai convenuti il verbale di sopralluogo in esame, dell'effettuazione di un sopralluogo in costanza di mediazione si fa menzione nel medesimo verbale di mediazione in atti;
che, in particolare, in tale verbale di mediazione, presenti ed il difensore poi costituitosi in giudizio per i convenuti, non constano Controparte_1 riferimenti ad una situazione dello stato dei luoghi in tutto od in parte difforme rispetto a quanto emergente dal verbale di sopralluogo.
Da quanto precede consegue l'accoglimento della domanda svolta anche con riguardo a tale opera, non potendosi ritenere che i serbatoi, nel loro stato attuale, preesistessero alla costituzione della servitù.
4.6 Diversamente tale domanda non può trovare accoglimento quanto alla recinzione.
Giova premettere, rispetto all'esame nel merito della domanda, che non è stato specificamente contestato quanto dedotto dai convenuti in ordine al fatto che il cancello esistente sui luoghi non è stato chiuso con apposizione di una serratura, sicché anche con riguardo alla recinzione viene in rilievo solo l'obbligo assunto a non costruire opere di qualsiasi genere a meno di venti metri dall'asse della tubazione.
6 Ciò posto, sulla base dello stato di consistenza del 1993 può ritenersi certamente provato che sui luoghi insistesse una recinzione perimetrale, tanto che la società attrice si impegnava sia a realizzare una recinzione provvisoria con cancello per accedere all'abitazione ed ai terrenti sia a rifare le recinzioni perimetrali “come da fotografie allegate ed in particolare quella fronte strada compreso di cancello automatico e di cancello di servizio”.
Ebbene, la società attrice ha dedotto di aver adempiuto agli obblighi assunti, senza prospettare l'adempimento solo parziale di alcuni tra tali obblighi.
Ne consegue che non assume di per sé rilievo dirimente l'originaria realizzazione, da parte della società attrice, di una recinzione solo provvisoria: ed infatti l'obbligo assunto dalla società attrice, che, per come detto, può ritenersi essere stato adempiuto, si estendeva anche al rifacimento delle recinzioni perimetrali e, dunque, al ripristino di una recinzione non meramente provvisoria.
Deve peraltro osservarsi che anche il teste ha confermato la preesistenza di una recinzione, Tes_1 la sua demolizione ed il successivo ripristino, precisando anzi di aver provveduto alla demolizione della originaria recinzione proprio per conto della società attrice quale subappaltatore.
In tale quadro risulta quindi dirimente evidenziare che la società attrice non ha prodotto le fotografie originariamente allegate allo stato di consistenza del 1993 ovvero altra documentazione relativa alle originarie caratteristiche della recinzione o, per altro verso, ai lavori di ripristino eseguiti.
Non consta in atti, del pari, una planimetria raffigurante l'esatta collocazione della recinzione preesistente e di quella ripristinata, a nulla rilevando sul punto le fotografie prodotte le quali, di per sé, dimostrano solo la circostanza, incontestata, dell'esistenza di una recinzione in muratura all'interno della fascia asservita.
Ne consegue che, pacifiche e comunque provate la preesistenza di una recinzione perimetrale ed il ripristino di una recinzione proprio da parte della società attrice, non può ritenersi pienamente provato che siano stati l'originario titolare del fondo servente o gli attuali convenuti a “spostare”
l'opera ripristinata collocandola all'interno della fascia asservita.
4.7 Non è infine emersa idonea dimostrazione del danno asseritamente subito dalla società attrice a causa della presenza delle opere di cui deve ordinarsi la rimozione, non essendo state neanche puntualmente dedotte le attività o comunque le modalità di esercizio della servitù rese impossibili o maggiormente onerose a cagione della realizzazione di tali opere.
7 Pertanto, esclusa la configurabilità di un danno in re ipsa, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
5. L'accoglimento solo parziale delle domande giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 418 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente le domande proposte da nei confronti di Parte_1
e e per l'effetto ordina a e Controparte_2 Controparte_1 Controparte_2
di ripristinare, a propria cura e spese, lo stato dei luoghi mediante Controparte_1 arretramento a distanza superiore rispetto a venti metri dall'asse di tubazione del corrugato, del manufatto in muratura e dei serbatoi GPL meglio descritti in parte motiva;
- COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 2.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Pepe
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