Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/03/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 9666/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 9666/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso per procura in calce TE C.F._1 all'atto introduttivo dall'Avv. Simona SANTOLINI, presso il cui studio - in Firenze, Viale
Matteotti n. 25 - è elettivamente domiciliato
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa per procura a margine dell'atto di precetto dall'Avv. Jacopo DE FABRITIIS, presso il cui studio - in Firenze, Viale Spartaco Lavagnini n. 20 - è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Per parte attrice:
«affinché piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria di ragione e/o di legge: -
ACCERTATA E DICHIARATA la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 624 c.p.c. oltre che dei presupposti di fumus boni juris e periculum in mora, DICHIARARE inaudita altera parte, o – in via subordinata – previa fissazione di udienza in contraddittorio tra le parti la sospensione dell'esecuzione intrapresa dalla controparte e basata su titolo illegittimo, quale il mutuo ipotecario in data 23 luglio 2007 ai rogiti Notaio (Rep. 281.146), nonché dell'efficacia di Persona_1 ogni e qualsivoglia atto e/o iniziativa in via esecutiva che promani dal suddetto titolo, con particolare riferimento all'atto di precetto notificato al Sig. in data 13 luglio 2023. TE
IN VIA GRADATA: 1) ACCERTATA E DICHIARATA l'inesistenza del titolo esecutivo per difetto dei requisiti richiesti dall'art. 474 c.p.c. del mutuo ipotecario ai Rogiti Notaio in Persona_1 data 23 luglio 2007 (Rep. 281.146; Racc. 23.916) posto a fondamento dell'atto di precetto in data 4 luglio 2023 notificato al Sig. in data 13 luglio 2023 per i motivi tutti dedotti in TE narrativa, DICHIARARE i) la nullità e illegittimità dei rapporti contrattuali inter partes;
ii)
l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto su mutuo ipotecario;
iii) che nulla è dovuto, ovvero non è dovuto secondo quanto richiesto nell'atto di precetto opposto, dal Sig. Pt_1 per qualsivoglia titolo, ragione o causa.. 2) ACCERTATA E DICHIARATA la nullità del
[...] contratto di mutuo ipotecario ai Rogiti Notaio in data 23 luglio 2007 (Rep. Persona_1
281.146; Racc. 23.916) posto a fondamento dell'atto di precetto in data 4 luglio 2023 notificato al
ii) l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto su mutuo ipotecario;
iii) che nulla è dovuto, ovvero non è dovuto secondo quanto richiesto nell'atto di precetto opposto, dal
Sig. per qualsivoglia titolo, ragione o causa.. 3) ACCERTATO E DICHIARATO TE che i rapporti contrattuali tra il Sig. e della quale è TE CP_3 _1 cessionaria, contengono clausole redatte in violazione della normativa bancaria in quanto: A) in essi non si prevede l'espressa approvazione per iscritto da parte del cliente della clausola che contempla la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione;
B) ivi sono state apportate modifiche sfavorevoli al cliente e al garante;
C) risulta essere stato violato dalla AN il dettato normativo in materia di informazione periodica;
per l'effetto DICHIARARE: i) la nullità e illegittimità dei rapporti contrattuali inter partes;
ii) l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto su mutuo ipotecario;
iii) che nulla è dovuto, ovvero non è dovuto secondo quanto richiesto nell'atto di precetto opposto, dal Sig. Pt_1 per qualsivoglia titolo, ragione o causa. 4) ACCERTATA e DICHIARATA l'applicazione
[...] da parte di (della quale è cessionaria del credito) nel corso dei rapporti CP_3 _1 con il Sig. di addebiti di tassi di interesse superiore a quello soglia ex lege TE stabilito, ovvero di fenomeni di anatocismo, ovvero di interessi di mora superiori a quelli effettivamente pattuiti inter partes, ovvero di applicazione di qualsivoglia addebito a titolo di
Commissione di Massimo Scoperto, ovvero di ogni eventuale fenomeno di addebito illegittimo,
ACCERTATA E DICHIARATA la nullità di tutti i suddetti fenomeni di addebito illegittimo, nonché di tutte le clausole contrattuali che li prevedono e impongono;
per l'effetto ACCERTARE e
DICHIARARE l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia, con contestuale revoca, dell'atto di precetto notificato in data 13 luglio 2023 al Sig. nonché l'insussistenza e infondatezza di CP_4 ogni e qualsivoglia ragione creditoria in capo ad (cessionaria di nei _1 CP_3 confronti dell'odierno opponente, Sig. - IN VIA SUBORDINATA: In denegata e TE non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande, deduzioni ed eccezioni tutte avanzate nell'interesse del Sig. nel presente atto, ACCERTARE l'esatta esposizione TE debitoria del medesimo odierno opponente nei confronti di (quale cessionaria del _1 credito originariamente vantato da e per l'effetto – se del caso – RIDURRE secondo CP_3 equità le somme che saranno riconosciute come dovute all'odierna opposta strettamente nei limiti del giusto e provato. Il tutto sempre con vittoria di spese, spese generali, competenze ed onorari di giudizio e accessori di legge. * In via istruttoria: A) Si chiede che il giudicante voglia disporre
Consulenza Tecnica d'Ufficio di carattere contabile tesa a determinare e ricostruire, previo esame degli atti ed dei documenti di causa, previa verifica di tutti gli accertamenti ritenuti opportuni e necessari, previa acquisizione della documentazione eventualmente ritenuta indispensabile ai fini della risposta al quesito, lo svolgimento del rapporto di mutuo ipotecario fra (di cui CP_3
è cessionaria) e il Sig. sotto i seguenti profili: a) della sussistenza di _1 TE fenomeni di anatocismo;
b) dell'applicazione della Commissione di Massimo Scoperto utilizzando i principi affermati da Cass. 16303/18); c) dell'eventuale superamento del tasso soglia per l'usura. - In caso di accertamento positivo, si chiede che all'esito del suddetto accertamento peritale il
C.T.U.: i) stabilisca se sia stato applicato da al momento della stipula contrattuale o in CP_3 corso dei rapporti contrattuali oggetto di ricorso, un tasso di interessi superiore a quello soglia ex lege stabilito;
ii) stabilisca se nel corso dei rapporti contrattuali oggetto di vertenza, in CP_3 sede di calcolo e addebito degli interessi, abbia dato luogo a fenomeni di anatocismo o ad altri di illegittimo addebito;
iii) stabilisca se nel corso dei rapporti contrattuali oggetto di vertenza, indipendentemente dall'usura o meno del tasso o di fenomeni di anatocismo, sia stato applicato da un tasso di interesse di mora superiore a quello pattuito nei rapporti contrattuali con il CP_3
Sig. iv) accerti, all'origine del rapporto contrattuali con il Sig. TE TE la mancanza e/o inesistenza della pattuizione inter-partes circa l'applicazione e la modalità di calcolo della Commissione di Massimo Scoperto;
v) quantifichi, per l'effetto, la differenza a credito dell'odierno opponente. B) Si chiede, inoltre, di EMETTERE, nei confronti di _1
(cessionaria del credito originariamente vantato da ordine di produzione agli atti e/o CP_3 di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. degli originali della corrispondenza informativa intercorsa con il Sig. e con la Sig.ra nonché dei relativi avvisi di TE Parte_2 ricevimento, e inerente all'andamento dei rapporti contrattuali intercorsi tra le Parti. C) CP_5
nei confronti di quale cessionaria di , ai sensi dell'art. 210
[...] _1 CP_3 cpc, ordine di produzione e/o esibizione, agli atti del presente giudizio, di ogni e più opportuno documento volto ad accertare l'esatta esposizione del Sig. cosicché si possa TE procedere ad accertare se e in che misura abbia diritto di rivolgere in via esecutiva _1 le proprie pretese nei confronti del Sig. Ogni istanza riservata in esito alle TE deduzioni avversarie entro i termini di legge. Con riserva di dedurre e produrre ulteriormente, anche in via istruttoria, in prosieguo di giudizio».
Per parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione ed azione disattesa e reietta, per i motivi esposti in atti: IN VIA PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare la tardività ed inammissibilità dei documenti depositati da parte opponente il 25.03.2024; NEL MERITO: rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di competenze e spese».
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto ha formulato opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli il 13.7.2023 TE
(doc. n. 1) su istanza della con il quale gli è Controparte_1 stato intimato il pagamento della somma di € 102.506,94 per capitale, oltre interessi moratori per un totale di € 141.121,49, quale residuo dovuto in relazione al contratto di mutuo fondiario del
23.7.2007 a rogito del Notaio doc. n. 2), erogato da Per_1 Controparte_6
[...]
A fondamento della spiegata opposizione, parte attrice ha eccepito: a) l'inesistenza del titolo esecutivo per difetto dei requisiti richiesti dall'art. 474 cod. proc. civ.; b) la nullità e/o illegittimità del contratto di mutuo per difetto di causa ex art. 1418 cod. civ. in quanto concesso per consolidare, con garanzia ipotecaria, debiti pregressi con violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede da parte dell'istituto mutuante;
c) la nullità e/o illegittimità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 119 T.U.B; d) in ordine all'an e al quantum debeatur, la capitalizzazione degli interessi applicati, l'applicazione della commissione massimo scoperto, l'addebito di interessi superiori al tasso soglia;
e) la mancanza di prova del credito preteso, l'indeterminatezza dell'oggetto, ex art. 1346 cod. civ., sotto il profilo della non corretta indicazione del TAE e dell'ICS/TAEG e l'applicazione del regime finanziario di capitalizzazione composta. Si è costituita la quale ha contestato la Controparte_1 domanda, rilevando l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di opposizione.
Con provvedimento reso il 7.10.2023 nella fase cautelare, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, con successivo provvedimento del 25.3.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza del 10.3.2025 per rimettere la causa in decisione, con le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ..
All'udienza ridetta la causa è passata in decisione.
******
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
In merito all'inesistenza del titolo esecutivo per difetto dei requisiti richiesti dall'art. 474 cod. proc. civ.
Parte opponente ha preliminarmente contestato la nascita di un valido negozio di mutuo in mancanza dell'effettiva traditio pecuniae, in moneta legale, in quanto era previsto solo il versamento di € 118.500,00 in deposito cauzionale, che la AN mutuante era autorizzata ad utilizzare.
La doglianza è infondata.
Risulta dai documenti prodotti dalle parti che, con la stipula del contratto di mutuo, le parti all'art. 2 così pattuivano «La parte mutuataria riconsegna alla AN mutuante l'intera somma mutuata perchè venga consegnata in deposito cauzionale presso la AN stessa finché non sia stata giustificata alla AN entro il termine di 90 giorni da oggi e con le conseguenze, in difetto, previste dal patto n. 1 del Capitolato allegato l'assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca da iscrivere in dipendenza del presente atto e siano inoltre adempiute le seguenti altre condizioni: - assicurazione dell'immobile ipotecato come previsto al patto n. 3 del
Capitolato allegato. La Parte mutuataria autorizza sin d'ora la AN mutuante ad utilizzare la somma costituita in deposito cauzionale o parte della stessa, all'atto della messa a disposizione della medesima a favore della Parte mutuataria, per dimettere le passività e gli oneri gravanti l'immobile costituito in ipoteca e precisamente (...)».
Ciò posto, in base ad un costante indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, «il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della "traditio", nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo» (Cass. Civ., sent. n. 6686 del 15.07.1994).
Nel caso in esame, con la costituzione del deposito cauzionale infruttifero, la somma è uscita dal patrimonio dell'istituto di credito, mentre la parte mutuataria ne ha disposto dal punto di vista giuridico. Non può quindi condividersi il motivo relativo alla impossibilità di qualificare il contratto di mutuo intercorso tra le parti quale titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ..
Come affermato anche dalla Corte di Cassazione, infatti - pur rimanendo ferma la qualificazione del mutuo come contratto reale, che si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, consegna che rappresenta un elemento costitutivo del contratto - il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, in ogni caso in cui il mutuante crei un titolo di disponibilità in favore del mutuatario, senza che la realità del contratto venga meno («La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro»; cfr. Cass. Civ., sent.
n. 17194 del 27.08.2015). La Suprema Corte ha infatti chiarito che la somma mutuata, in tali ipotesi, pur non entrando nella disponibilità materiale del mutuatario, è comunque uscita dalla disponibilità della banca mutuante, entrando nella disponibilità giuridica del mutuatario, che la ha accantonata in un deposito infruttifero presso la medesima banca a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte.
Assumendo pertanto rilievo il conseguimento della disponibilità giuridica della res da parte del mutuatario, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante, ne deriva che la costituzione presso la banca di un deposito cauzionale infruttifero intestato alla mutuataria, destinato ad essere svincolato all'esito dell'adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali, può considerarsi come effettiva erogazione della somma da parte della banca mutuante (Cass. Civ., ord. n. 25632 del 27.10.2017).
Ne discende, quindi, l'idoneità del contratto di mutuo in oggetto ad avere piena efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ..
In merito alla nullità/illegittimità del titolo per difetto di causa e violazione del principio di buona fede.
Parte opponente ha poi dedotto che, nel caso di specie, il mutuo è stato concesso per consolidare, con garanzia ipotecaria, debiti pregressi e, pertanto, sarebbe evidente che l'interesse perseguito è esclusivamente quello della banca. Il mutuo sarebbe dunque nullo per difetto di causa.
La doglianza è infondata.
Dalle clausole del mutuo de quo, emerge con chiarezza che: a) le somme erogate sono state in parte destinate all'estinzione di debiti verso altro istituto bancario, ovvero AN CA S.p.A. (cfr. all.
4); b) l'ipoteca giudiziale a favore di AN CA S.p.A. era stata pattuita per € 80.000,00, mentre la somma erogata è stata superiore, € 118.500,00, con conseguente residuo attivo a favore del mutuatario.
Ciò posto, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 33719/202), ponendosi nel solco di un consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cass., n. 23149/2022), ha espressamente riconosciuto che il mutuo fondiario può essere finalizzato anche a sanare debiti pregressi.
In linea di principio, pertanto, è lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario per sanare debiti pregressi, in quanto negare alle parti la facoltà di stipulare specifici accordi - qualificabili come accordi di ristrutturazione atipici - porterebbe alla lesione e compressione del principio della libertà negoziale, che impone il rispetto della volontà delle parti. Inoltre, la stipula di un mutuo, anche quando qualificato come fondiario, per il ripianamento di una pregressa esposizione debitoria, è pattuizione fondata su causa lecita, in quanto non contraria né alla legge, né all'ordine pubblico.
In merito alla nullità/illegittimità del titolo per violazione dell'art. 119 T.U.B. e alle disposizioni sulla trasparenza bancaria.
Quanto alle doglianze relative alla violazione dell'art. 119 T.U.B., le stesse - peraltro formulate in maniera del tutto generica - appaiono infondate, in quanto dalla lettura del contratto di mutuo e dei relativi allegati risultano emergere le indicazioni delle condizioni contrattuali richieste dalla legge.
Premesso, invero, che l'eventuale accertamento della violazione di cui all'art. 119 T.U.B. non comporterebbe un vizio del contratto di mutuo, ma solo obblighi risarcitori, deve in ogni caso osservarsi che la possibilità di reformatio in peius è espressamente pattuita al punto 9 - pag. 11 del contratto mutuo ove, infatti, è previsto che la AN: “.. si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate..”; inoltre, vi è l'approvazione specifica ex art. 1341 cod. civ. atteso che, sempre al punto 9, si legge che “La parte mutuataria dichiara di accettare e di approvare espressamente quanto sopra, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative sulla trasparenza (art. 117 TUB) e dell'articolo 1341 c.c.”.
In merito alle ulteriori doglianze di parte attrice.
Parte attrice ha ancora dedotto che il credito non sarebbe provato né nell'an né nel quantum per pretesa capitalizzazione degli interessi e applicazione di interessi oltre la soglia di usura.
Orbene - premesso che anche tali ulteriori eccezioni risultano formulate in modo assolutamente generico, richiamando addirittura la commissione di massimo scoperto che è propria del contratto di conto corrente e non di mutuo - le stesse si presentano parimenti infondate.
Risulta invero documentalmente dimostrato che il contratto de quo - che non prevede alcuna forma di capitalizzazione degli interessi - e le condizioni pattuite sono state oggetto di puntuale determinazione, con applicazione di un tasso fisso con piano di ammortamento alla francese, né appare dimostrato il superamento delle soglie di usura fissate per gli interessi moratori.
Peraltro, sul punto, è principio di diritto consolidato quello secondo cui: «in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
«alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti» (Cass., SS.UU., sent. n. 15130/2024).
In definitiva per tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte opponente;
i compensi vanno liquidati come da dispositivo con applicazione dei valori medi di cui al D.M. 147/2022 tenuto conto dell'attività defensionale effettuata e dell'assenza di una fase propriamente istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. 9666/2023 R.G., così provvede: 1) rigetta l'opposizione proposta da;
TE
2) condanna al pagamento in favore di TE Controparte_1 elle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in € 8.433,00 per
[...] compenso, il tutto oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 21 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.