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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 23/09/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
“Trattazione scritta”
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 1054/2024
R.G.A.C. promossa da (Avv.ti Andrea Pietrangeli Bernabei e Parte_1
Luca Mazzitelli) contro il (ex art. 417 bis Controparte_1
c.p.c.) avente ad oggetto: crediti di lavoro, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 15.10.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, iscritta nelle graduatorie per le supplenze per l'anno scolastico 2024/2025, esponeva di aver prestato servizio in qualità di docente con incarico a tempo determinato fino al 30 giugno per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, lamentando che, in costanza di detti rapporti a tempo determinato intercorsi con il CP_1 convenuto, non aveva beneficiato della carta elettronica del docente, introdotta dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015. Agiva in questa sede chiedendo di: “1) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto la mansione di docente supplente, con contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza sempre al 30 Giugno, nelle quattro annualità scolastiche 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023. 2) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto, ai sensi dell'art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015, ovvero ai sensi di altra normativa più di Giustizia, all'accreditamento e/o alla consegna della Carta
Docente del valore di € 2.000,00 di cui sopra relativa alle annualità scolastiche 2019-
2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 e, per l'effetto, condannare il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege Controparte_1 presso l'Avvocatura dello Stato all'attribuzione della carta del docente per un valore complessivo di € 2.000,00, oppure la maggiore o minore somma più di Giustizia, oltre accessori dal dovuto al soddisfo, quale adempimento in forma specifica ex art. 1218 c.c. o ai sensi di altra normativa più di Giustizia, anche sulla scorta dei principi di diritto fissati dalla Suprema Corte con Sentenza n. 29961/2023, o in ogni caso condannare il
[...]
, in persona del pro tempore, domiciliato ex lege Controparte_1 CP_2 presso l'Avvocatura dello Stato, al risarcimento del danno per la somma di € 2.000,00, oppure la maggiore o minore somma più di Giustizia, oltre accessori dal dovuto al soddisfo. 3) Per l'effetto, condannare altresì il , in Controparte_1 persona tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, al CP_3 pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ovvero per ogni violazione o inosservanza successiva, determinandone la decorrenza ex art. 614 bis c.p.c. (…) Con vittoria di spese, onorari ed accessori di legge ex D.M. 55/2014, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari.”
Si costituiva tardivamente in giudizio il convenuto, contestando la CP_1 fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita con documenti, veniva decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni.
- 2 -
Nel merito il ricorso è fondato.
Come autorevolmente e condivisibilmente deciso da questo Tribunale in precedenti riguardanti la stessa fattispecie (per tutte sent. del 13.4.2023 in RG 52/2023) e di accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente istituita dall'art. 1, comma
121, della legge n. 107/2015 anche per i periodi di servizio di docenza prestati con contratti a tempo determinato l'esclusione dal beneficio è illegittima.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni
Pag. 2 di 9 ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_4 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_5 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, adottato in attuazione della previsione del citato comma 122, dispone: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”.
Il ha emanato la nota prot. n. 15219 del 15 ottobre Controparte_1
2015 la quale, al punto 2 ("Destinatari"), ribadisce che "la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per
Pag. 3 di 9 motivi disciplinari”.
L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente
D.P.C.M. del 2015, prevede: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 dispone: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto”.
L'art. 63 del successivo CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
Il Consiglio di Stato, Sez. VII, con sentenza n. 1842/2022, ha annullato il
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, ritenendo che il riconoscimento dalla carta docente ai soli assunti a tempo indeterminato delinei “un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di
Pag. 4 di 9 più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta
Pag. 5 di 9 anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
In sostanza, come affermato dal Consiglio di Stato con condivisibili argomentazioni, se la finalità della carta elettronica è quella di sostenere la formazione dei docenti e di curarne l'aggiornamento, non si spiega la differenziazione di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, posto che entrambi hanno un diritto ed un dovere di costante formazione ed aggiornamento, anche al fine di garantire la qualità dell'insegnamento.
Sulla questione si è, inoltre, pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/2021, UC contro
[...]
), con la quale si è affermata la contrarietà dell'art. 1, comma 121, della Controparte_1 legge n. 107/2015 alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che garantisce parità di trattamento ai lavoratori precari quanto alle “condizioni di impiego” rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato comparabili.
Secondo la Corte di Giustizia, il beneficio della carta docente deve essere considerato “come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro” in quanto “tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1 valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza…La circostanza che la carta CP_1 elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di
Pag. 6 di 9 impiego»”.
La Corte ha poi precisato che il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato può essere giustificato solo in presenza di «ragioni oggettive», ossia di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto dei docenti a tempo determinato, in quanto “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte di Giustizia ha, quindi, così concluso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Poiché, dunque, la situazione dei docenti a tempo determinato è del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro svolto e delle competenze professionali richieste e poiché non vi sono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, che non usufruiscono del beneficio della carta elettronica, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non può che evidenziarsi come il mancato
Pag. 7 di 9 riconoscimento della carta elettronica ai docenti con contratti a tempo determinato si ponga in contrasto sia con i principi costituzionali che con quelli eurounitari.
Si tratta, inoltre, di principi affermati e fatti propri dalla più recente sentenza n.
29961 del 2023 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.
L'applicabilità dei summenzionati principi alla fattispecie in esame non è esclusa dal fatto che, nell'anno scolastico 2019/2020 la ricorrente non abbia svolto l'attività di docenza a tempo pieno.
Invero, “la Carta docenti spetta anche ai lavoratori part-time, senza computo di giorni e ore;
diversamente si opererebbe una discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno vietata dalla direttiva 97/81/CE (relativa all'accordo
– quadro sul lavoro a tempo parziale), che afferma avere il lavoratore part time gli stessi obblighi formativi del docente a tempo pieno in ogni prerogativa il cui riconoscimento non può dirsi direttamente connesso con l'orario di lavoro ridotto;
che il servizio svolto a tempo parziale sia parificabile al servizio a tempo pieno risulta, del resto, confermato dallo stesso il quale, nella Circolare Ministeriale 23.05.1980, Controparte_1
n. 147 (prot. 2391/49/SR), prevede che i servizi pre-ruolo sono pienamente valutabili anche se prestati per meno di 6 ore settimanali di insegnamento, in quanto le competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche – didattiche, organizzativo – relazionali e di ricerca del docente a part time sono esattamente le stesse di quelle del docente a tempo pieno”; del resto, “la ratio stessa dell'istituto in esame è quella di destinare la Carta al sostegno della “formazione continua dei docenti” e a “valorizzarne le competenze professionali”, che certamente non può ritenersi inferiore o depotenziata in ipotesi di svolgimento di attività lavorativa part time o di pochi giorni inferiore all'attività espletata dal docente in ruolo” (così, Corte d'Appello di Bari, Sez. Lav., sentenza n. 831 del 27.05.2024).
Va, pertanto, disapplicato l'art. 1, comma 121, della legge. n. 107/2015, nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato e va affermato il diritto della parte ricorrente a beneficiare della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte
Pag. 8 di 9 resistente nella misura liquidata in dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/14
(Cause di lavoro di valore compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento e con riduzione del 50% in considerazione della natura non particolarmente complessa della causa e del carattere seriale del contenzioso).
P.Q.M.
il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, in accoglimento del ricorso, così provvede: dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 e per l'effetto condanna il resistente a riconoscere alla medesima CP_1 detto beneficio, e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Chieti, li 23 settembre 2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 9 di 9
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 1054/2024
R.G.A.C. promossa da (Avv.ti Andrea Pietrangeli Bernabei e Parte_1
Luca Mazzitelli) contro il (ex art. 417 bis Controparte_1
c.p.c.) avente ad oggetto: crediti di lavoro, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 15.10.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, iscritta nelle graduatorie per le supplenze per l'anno scolastico 2024/2025, esponeva di aver prestato servizio in qualità di docente con incarico a tempo determinato fino al 30 giugno per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, lamentando che, in costanza di detti rapporti a tempo determinato intercorsi con il CP_1 convenuto, non aveva beneficiato della carta elettronica del docente, introdotta dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015. Agiva in questa sede chiedendo di: “1) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto la mansione di docente supplente, con contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza sempre al 30 Giugno, nelle quattro annualità scolastiche 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023. 2) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto, ai sensi dell'art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015, ovvero ai sensi di altra normativa più di Giustizia, all'accreditamento e/o alla consegna della Carta
Docente del valore di € 2.000,00 di cui sopra relativa alle annualità scolastiche 2019-
2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 e, per l'effetto, condannare il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege Controparte_1 presso l'Avvocatura dello Stato all'attribuzione della carta del docente per un valore complessivo di € 2.000,00, oppure la maggiore o minore somma più di Giustizia, oltre accessori dal dovuto al soddisfo, quale adempimento in forma specifica ex art. 1218 c.c. o ai sensi di altra normativa più di Giustizia, anche sulla scorta dei principi di diritto fissati dalla Suprema Corte con Sentenza n. 29961/2023, o in ogni caso condannare il
[...]
, in persona del pro tempore, domiciliato ex lege Controparte_1 CP_2 presso l'Avvocatura dello Stato, al risarcimento del danno per la somma di € 2.000,00, oppure la maggiore o minore somma più di Giustizia, oltre accessori dal dovuto al soddisfo. 3) Per l'effetto, condannare altresì il , in Controparte_1 persona tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, al CP_3 pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ovvero per ogni violazione o inosservanza successiva, determinandone la decorrenza ex art. 614 bis c.p.c. (…) Con vittoria di spese, onorari ed accessori di legge ex D.M. 55/2014, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari.”
Si costituiva tardivamente in giudizio il convenuto, contestando la CP_1 fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita con documenti, veniva decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni.
- 2 -
Nel merito il ricorso è fondato.
Come autorevolmente e condivisibilmente deciso da questo Tribunale in precedenti riguardanti la stessa fattispecie (per tutte sent. del 13.4.2023 in RG 52/2023) e di accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente istituita dall'art. 1, comma
121, della legge n. 107/2015 anche per i periodi di servizio di docenza prestati con contratti a tempo determinato l'esclusione dal beneficio è illegittima.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni
Pag. 2 di 9 ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_4 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_5 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, adottato in attuazione della previsione del citato comma 122, dispone: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”.
Il ha emanato la nota prot. n. 15219 del 15 ottobre Controparte_1
2015 la quale, al punto 2 ("Destinatari"), ribadisce che "la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per
Pag. 3 di 9 motivi disciplinari”.
L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente
D.P.C.M. del 2015, prevede: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 dispone: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto”.
L'art. 63 del successivo CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
Il Consiglio di Stato, Sez. VII, con sentenza n. 1842/2022, ha annullato il
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, ritenendo che il riconoscimento dalla carta docente ai soli assunti a tempo indeterminato delinei “un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di
Pag. 4 di 9 più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta
Pag. 5 di 9 anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
In sostanza, come affermato dal Consiglio di Stato con condivisibili argomentazioni, se la finalità della carta elettronica è quella di sostenere la formazione dei docenti e di curarne l'aggiornamento, non si spiega la differenziazione di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, posto che entrambi hanno un diritto ed un dovere di costante formazione ed aggiornamento, anche al fine di garantire la qualità dell'insegnamento.
Sulla questione si è, inoltre, pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/2021, UC contro
[...]
), con la quale si è affermata la contrarietà dell'art. 1, comma 121, della Controparte_1 legge n. 107/2015 alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che garantisce parità di trattamento ai lavoratori precari quanto alle “condizioni di impiego” rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato comparabili.
Secondo la Corte di Giustizia, il beneficio della carta docente deve essere considerato “come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro” in quanto “tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1 valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza…La circostanza che la carta CP_1 elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di
Pag. 6 di 9 impiego»”.
La Corte ha poi precisato che il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato può essere giustificato solo in presenza di «ragioni oggettive», ossia di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto dei docenti a tempo determinato, in quanto “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte di Giustizia ha, quindi, così concluso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Poiché, dunque, la situazione dei docenti a tempo determinato è del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro svolto e delle competenze professionali richieste e poiché non vi sono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, che non usufruiscono del beneficio della carta elettronica, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non può che evidenziarsi come il mancato
Pag. 7 di 9 riconoscimento della carta elettronica ai docenti con contratti a tempo determinato si ponga in contrasto sia con i principi costituzionali che con quelli eurounitari.
Si tratta, inoltre, di principi affermati e fatti propri dalla più recente sentenza n.
29961 del 2023 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.
L'applicabilità dei summenzionati principi alla fattispecie in esame non è esclusa dal fatto che, nell'anno scolastico 2019/2020 la ricorrente non abbia svolto l'attività di docenza a tempo pieno.
Invero, “la Carta docenti spetta anche ai lavoratori part-time, senza computo di giorni e ore;
diversamente si opererebbe una discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno vietata dalla direttiva 97/81/CE (relativa all'accordo
– quadro sul lavoro a tempo parziale), che afferma avere il lavoratore part time gli stessi obblighi formativi del docente a tempo pieno in ogni prerogativa il cui riconoscimento non può dirsi direttamente connesso con l'orario di lavoro ridotto;
che il servizio svolto a tempo parziale sia parificabile al servizio a tempo pieno risulta, del resto, confermato dallo stesso il quale, nella Circolare Ministeriale 23.05.1980, Controparte_1
n. 147 (prot. 2391/49/SR), prevede che i servizi pre-ruolo sono pienamente valutabili anche se prestati per meno di 6 ore settimanali di insegnamento, in quanto le competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche – didattiche, organizzativo – relazionali e di ricerca del docente a part time sono esattamente le stesse di quelle del docente a tempo pieno”; del resto, “la ratio stessa dell'istituto in esame è quella di destinare la Carta al sostegno della “formazione continua dei docenti” e a “valorizzarne le competenze professionali”, che certamente non può ritenersi inferiore o depotenziata in ipotesi di svolgimento di attività lavorativa part time o di pochi giorni inferiore all'attività espletata dal docente in ruolo” (così, Corte d'Appello di Bari, Sez. Lav., sentenza n. 831 del 27.05.2024).
Va, pertanto, disapplicato l'art. 1, comma 121, della legge. n. 107/2015, nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato e va affermato il diritto della parte ricorrente a beneficiare della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte
Pag. 8 di 9 resistente nella misura liquidata in dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/14
(Cause di lavoro di valore compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento e con riduzione del 50% in considerazione della natura non particolarmente complessa della causa e del carattere seriale del contenzioso).
P.Q.M.
il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, in accoglimento del ricorso, così provvede: dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 e per l'effetto condanna il resistente a riconoscere alla medesima CP_1 detto beneficio, e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Chieti, li 23 settembre 2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia
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