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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/03/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3071 /2024 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Marina Righi, ha pronunciato.
la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3071 /2024 R.G. promossa da:
C.F. Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. CONIGLIONE ANTONELLO giusta mandato allegato all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
- attore -
contro
C.F. Controparte_1 C.F._1
- convenuto contumace–
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Come da verbale del 11.3.25.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con ricorso in appello del 27.6.24 il espone quanto segue. Parte_1
In data 15.03.2023, alle ore 22:49, gli agenti in servizio appartenenti al Corpo di Polizia locale del
Comune di , transitando lungo la via Castellana con direzione da a Paese, notavano Pt_1 Pt_1 all'altezza del civico n. 46 un veicolo apparentemente identificabile come un “velocipede elettrico" che procedeva nel loro stesso senso di marcia, malgrado fosse privo di targa, di pedali e di telaio e munito, invece, di acceleratore a manopola. Quindi, poiché i predetti agenti notavano che la velocità di detto mezzo non diminuiva, questi ultimi procedevano a fermare il mezzo elettrico per contestare tutte le violazioni del caso. In detta occasione i predetti agenti accertavano che il OR CP_1
conducente e proprietario del veicolo elettrico di colore nero, circolava lungo la via menzionata
[...]
alla guida di un mezzo privo delle caratteristiche tecniche per essere considerato un velocipede a pedalata assistita secondo quanto stabilito dall'art. 50, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 285/1992, atteso che l'andatura e la propulsione del mezzo sottoposto a controllo non era rimediata dall'azione di una pedalata assistita, essendo peraltro detto veicolo del tutto privo di pedali e di telaio, bensì da un motore elettrico integrato nel veicolo medesimo, nonché dall'attivazione da parte del conducente di un acceleratore a manopola.
In conseguenza di quanto accertato, veniva redatto, perciò, a carico del OR il Controparte_1
verbale n. 389577 del 15.03.2023 (cfr.: doc. 1 fascicolo di primo grado) con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 97, commi 7 e 14, D.Lgs. n. 285/1992 per aver quest'ultimo circolato, lungo via Castellana all'altezza del civico n. 46 con direzione da centro a Paese, senza che fosse Pt_1 rilasciato il certificato di circolazione, poiché “alla guida del veicolo suindicato proveniente da centro e direzione Paese circolava in Strada Castellana con un mezzo commercialmente Pt_1
definito scooter elettrico privo dei pedali e munito di dispositivo di accelerazione a manopola. Si specifica che l'andatura e la propulsione elettrica non era rimediata dall'azione della pedalata” con conseguente applicazione della relativa sanzione pecuniaria.
Per la violazione dell'art. 97, commi 7 e 14, D.Lgs. n. 285/1992 veniva, altresì applicato anche il sequestro amministrativo e di affidamento in custodia del veicolo al ricorrente medesimo, il quale dichiarava di collocarlo in via della Liberazione n. 3 a Paese (TV), ove egli aveva fissato il proprio domicilio (cfr.: doc. 1 fascicolo di primo grado).
All'atto della contestazione immediata, il trasgressore nulla dichiarava.
In conseguenza del predetto accertamento venivano redatti a carico del OR anche Controparte_1
i seguenti verbali: - verbale n. 381578 del 15.03.2023 (cfr.: doc. 2 fascicolo di primo grado) con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 180, commi 1 e 7, D.Lgs. n. 285/1992 per aver il OR CP_1 circolato alla guida del suindicato veicolo “senza portare con sé idonea patente di guida per la
[...] categoria del veicolo per il quale veniva richiesta idonea abilitazione” (cfr.: doc. 2 fascicolo di primo grado). All'atto della contestazione immediata, il trasgressore nulla dichiarava;
- verbale n. 388804 del 15.03.2023 (cfr.: doc. 3 fascicolo di primo grado) con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 193, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 285/1992 per aver l'allora ricorrente circolato alla guida del veicolo suindicato “sprovvisto della copertura assicurativa” con conseguente applicazione della relativa sanzione pecuniaria. Per la violazione dell'art. 193, commi 1 e 2, D.Lgs.
n. 285/1992 veniva, altresì, applicato anche il sequestro amministrativo e di affidamento in custodia del veicolo al ricorrente medesimo, il quale dichiarava di collocarlo in via della Liberazione n. 3 a
Paese (TV), ove egli aveva fissato il proprio domicilio (cfr.: doc. 3 fascicolo di primo grado). All'atto della contestazione immediata, il trasgressore nulla dichiarava.
Avverso tutti i precitati verbali di contestazione il OR proponeva ricorso in Controparte_1
opposizione avanti al Giudice di Pace di , sostenendo l'illegittimità degli stessi. Pt_1
Il Giudice di Pace, con provvedimento cron.n. 2189/23 emesso in data 27.03.2023, disponeva la sospensione provvisoria dei provvedimenti impugnati e fissava, per la comparizione delle parti,
l'udienza dell'08.06.2023.
In data 15.05.2023, si costituiva ritualmente in giudizio il , depositando presso la Parte_1
cancelleria del Giudice di Pace adito memoria difensiva ex art. 416 c.p.c., unitamente al relativo fascicolo, chiedendo, in via preliminare ed assorbente, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancata deduzione di specifici motivi di impugnazione e, nel merito, di respingere il ricorso n.
1709/2023 R.G. proposto dal OR e, per l'effetto, di confermare integralmente i Controparte_1
verbali opposti, con integrale rifusione di spese e compensi professionali di lite. All'udienza del giorno 08.06.2023 il ricorrente, presente personalmente, e la difesa del si riportavano ai Pt_1 rispettivi scritti difensivi;
il Giudice di Pace ordinava d'ufficio la citazione del legale rappresentante della invitandolo a comparire all'udienza del 13.07.2023 al fine di essere sentito Controparte_2
sui fatti di causa, e rinviava la causa alla predetta data.
All'udienza del giorno 13.07.2023 veniva sentito il OR , in qualità di legale Testimone_1 rappresentante e titolare della impresa individuale di e, al Controparte_2 Testimone_1 termine dell'udienza, il Giudice di Pace si riservava. Con provvedimento del 10.01.2024, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice di Pace fissava l'udienza del 22.01.2024 per la lettura del dispositivo.
All'udienza del 22.01.2024 compariva la sola difesa del che concludeva come in atti e Pt_1 chiedeva il rigetto del ricorso. All'esito della discussione orale, il Giudice di Pace, trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies e dando immediata lettura del dispositivo della sentenza, accoglieva l'opposizione di cui al ricorso proposto dal OR annullava i Controparte_1
provvedimenti impugnati, disponeva il ripristino dei pedali entro tre giorni dalla notifica della sentenza e dichiarava compensate le spese legali di causa;
la sentenza n. 77/2024, pronunciata il
22.01.2024, veniva depositata in Cancelleria in data 22.01.2024.
Depositato il ricorso in appello, il sig. non si è costituito nel presente giudizio ed, CP_1 all'udienza del 17.10.24, è stata dichiarata la sua contumacia.
***
Il rileva la violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché il giudice ha omesso di pronunciarsi Pt_1 sull'eccezione di inammissibilità e/o irricevibilità dell'opposizione formulata dal allora Pt_1
resistente, in via preliminare e assorbente;
degli artt. 99 e 112 c.p.c., poiché non ha circoscritto la pronuncia nei limiti della domanda proposta dall'allora ricorrente, spingendosi a vagliare anche la legittimità intrinseca dei verbali impugnati e la fondatezza delle contestazioni in essi sollevate dagli agenti accertatori, sebbene l'allora ricorrente non avesse eccepito alcun profilo di illegittimità dell'attività posta in essere dalla P.A. (vizio di ultra-petizione); dell'art. 50 D.Lgs. n. 285/1992, poiché, pur ammettendo che il velocipede viaggiava senza pedali (“è risultato che il velocipede viaggiava senza i pedali”), ha comunque ritenuto che a tale circostanza, incontrovertibilmente accertata, si potesse comunque soprassedere, dal momento che i pedali “interverrebbero e sarebbero sicuramente necessari solo quando il mezzo supera i 25 km/h, circostanza questa non verificata dagli
Agenti accertatori.”; dell'art. 2700 c.c., poiché nella valutazione delle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio di primo grado non ha tenuto conto del valore probatorio di fede privilegiata riconosciuto dalla legge ai verbali impugnati ed ai fatti in essi attestati dagli Agenti della Polizia
Locale del Comune di;
dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., poiché nella valutazione delle Pt_1
risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio di primo grado non ha tenuto conto del fatto che
l'allora ricorrente non ha allegato alcuna specifica circostanza negativa atta a confutare le circostanze oggettive e soggettive allegate dall'Amministrazione; dell'art. 3 Legge n. 689/1981, poiché ha affermato che l'allora ricorrente sarebbe incorso in un errore incolpevole sebbene fosse consapevole che la propria condotta integrava la fattispecie vietata dalle norme;
dell'art. 23 Legge
n. 689/1981, poiché ha ritenuto provato che l'allora ricorrente avesse agito in piena buona fede pur non avendo quest'ultimo allegato alcun fatto impeditivo o estintivo che potesse escluderne la responsabilità.
I motivi di appello devono essere esaminati singolarmente.
1.Nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e per vizio di omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità e/o irricevibilità dell'opposizione formulata dal allora resistente, in via preliminare e assorbente. Pt_1
Ritiene il che la sentenza debba essere anzitutto riformata poiché non è stata esaminata Pt_1
l'eccezione di inammissibilità o irricevibilità dell'opposizione per mancata enunciazione dei motivi, eccezione che viene in questa sede riproposta.
Il motivo è infondato.
Il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto di implicitamente disattendere l'eccezione, ritenendo l'opposizione ammissibile e procedendo con l'esame della questione nel merito.
L'eccezione deve ritenersi infondata e deve essere rigettata in quanto, dalla lettura dell'opposizione, proposta personalmente dal sig. non è possibile cogliere alcuna causa di inammissibilità CP_1
o improcedibilità del ricorso.
Va in proposito ricordato che l'atto introduttivo del giudizio in opposizione è il ricorso, che consiste in una domanda redatta per iscritto, in carta semplice, diretta al giudice. Quanto agli elementi, esso deve contenere: 1) l'intestazione: con indicazione della competente autorità giudiziaria cui è diretto;
2) l'epigrafe: con indicazione del nome, cognome, residenza e domicilio del ricorrente nel comune ove ha sede l'Autorità Giudiziaria adita, o l'elezione di domicilio presso un avvocato del Foro di competenza;
3) l'amministrazione resistente;
4) gli estremi dell'atto impugnato, con la data della sua contestazione o notificazione;
5) l'esposizione sommaria dei fatti, 6) i motivi su cui si fonda il ricorso, e cioè i vizi di legittimità o di merito, con cui si manifesta la volontà di non accettare il provvedimento;
7) le conclusioni. Il ricorrente potrà chiedere: - l'annullamento (che si estende automaticamente anche alla sanzione accessoria) dell'atto, - la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento;
8) la sottoscrizione del ricorrente o dell'avvocato, previo rilascio del mandato, che indica il proprio codice fiscale.
Il contenuto dell'atto di opposizione può dirsi generico, ma, anche alla luce della peculiarità del giudizio dinanzi al giudice di pace, ove il ricorrente può stare in giudizio personalmente (con evidente minore tecnicità nello stendere un atto di ricorso), non può ritenersi che l'assenza dei motivi di opposizione sia circostanza sanzionabile nei termini anzidetti. Per aversi nullità del ricorso introduttivo (ai sensi dell'art. 164 c.p.c.) del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa.
Non è questo il caso in esame, anche a fronte di una completa difesa approntata da parte del Pt_1
considerato che le ragioni poste a sostegno della domanda sono evincibili dalla lettura dell'atto.
L'appellante, inoltre, ritiene che il ricorso sia inammissibile e/o improcedibile.
Quanto all'inammissibilità, va richiamato un costante orientamento giurisprudenziale per cui «le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo (extrema ratio)
è davvero giustificato;
ciò anche tenendo presente l'insegnamento fornito dalla Corte costituzionale, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della “tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità” (sentenze C.Cost. nn. 189 del 2000 e 520 del 2002)» (Cass.
n. 20612 del 12/10/2016; Cass. n. 26560 del 17/12/2014; Cass. n. 15444 del 30/06/2010).
Nessuna disposizione prevede che il ricorso in opposizione al giudice di pace debba essere strutturato in singoli motivi, a pena di inammissibilità dello stesso.
Tanto non può peraltro essere preteso in assenza di difesa tecnica.
Quanto alla improcedibilità, la condizione si realizza quando un processo, già validamente instaurato, non può proseguire in quanto le parti hanno omesso il compimento di un atto di impulso del giudizio in via provvisoria o definitiva.
Neppure tale condizione si è presentata nel caso di specie.
L'eccezione deve quindi essere rigettata.
2. Nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 112
c.p.c. e per vizio di ultra-petizione Il Giudice di prime cure ha accolto l'opposizione per le seguenti ragioni: perché il non Pt_1
avrebbe assolto all'onere di provare gli elementi soggettivi ed oggettivi degli illeciti amministrativi sanzionati;
perché l'allora ricorrente avrebbe agito in buona fede e sarebbe incorso in un errore scusabile;
perché non vi sarebbero prove sufficienti della responsabilità dell'allora ricorrente.
Secondo l'appellante il Giudice di prime cure ha violato il disposto degli artt. 99 e 112 c.p.c. giudicando al di là ed oltre i limiti della domanda formulata con l'opposizione.
Sostiene infatti l'appellante che il ricorrente in primo grado non avrebbe contestato la ricostruzione del fatto, così come risultante nei presupposti verbali, e nemmeno la qualificazione giuridica che di essi aveva dato l'autorità procedente;
parimenti egli non avrebbe sollevato alcuna censura nei confronti dell'attività dell'organo accertatore.
Il motivo è infondato, non potendo ritenersi che il giudice abbia pronunciato oltre il limite della domanda.
La domanda proposta dall'opponente, di revoca delle sanzioni, è stata chiaramente formulata, nonostante la genericità del ricorso e sulla stessa si è pronunciato il giudice.
A tal fine va osservato che il ricorso in opposizione alla sanzione introduce un ordinario giudizio che non è limitato alla verifica della legittimità formale dell'atto, ma si estende - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo del merito della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, per stabilire se essa sia fondata o no e se lo sia in tutto o in parte. La giurisprudenza è ferma nel ritenere che “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, all'autorità giudiziaria è devoluta, ai sensi dell'art. 22 Legge n. 689 del 1981 la cognizione piena non solo della legittimità formale ma anche di quella sostanziale del provvedimento amministrativo […]”. Il sindacato del giudice di merito pertanto si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione contestata, essendo oggetto dell'opposizione non il provvedimento ma il rapporto sanzionatorio.
Nel caso in esame l'opponente ha dedotto circa la natura del mezzo, circa l'asserito furto dei pedali e circa la sua buona fede ed in tali limiti il giudice si è pronunciato, estendendo il proprio sindacato alla ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto.
Il motivo deve quindi essere rigettato.
3. Nullità, erroneità ed illogicità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 50 D.Lgs. n. 285/1992, degli artt. 2697 e 2700 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., per vizio di motivazione, per errata valutazione delle risultanze istruttorie e travisamento dei fatti di causa.
L'art. 50 del Codice della Strada, rubricato Velocipedi, al comma 1 stabilisce che: “I velocipedi sono veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo;
sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 025, KW, o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”. L'ultimo capoverso del comma 1 pocanzi citato stabilisce, inoltre, che: “I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 Km/h”.
Il comma 2-bis dell'art. 50 cit. precisa, infine, che: “I velocipedi a pedalata assistita non rispondenti ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1 sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97.”
Nel caso in esame è accertato dal giudice di primo grado (in quanto circostanza ammessa anche dall'opponente) che il mezzo non fosse dotato dei pedali. Afferma infatti il sig. che gli CP_1
stessi gli sarebbero stati rubati.
Ha affermato il giudice che l'onere di provare tutti gli aspetti soggettivi ed oggettivi dell'illecito amministrativo sanzionato grava sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato (Cass.
7951/1997). Nondimeno, la P.A. nulla ha dimostrato relativamente alla velocità sostenuta dal ricorrente o ad una eventuale modifica dei parametri di potenziamento della velocità né che il mezzo fosse stato dotato di un acceleratore autonomo a manopola, variazioni che trasformerebbero sicuramente il velocipede elettrico in un ciclomotore per cui è necessaria la copertura assicurativa
e la patente specifica.
Dalla documentazione fotografica in atti appare chiaro, al contrario, che il mezzo è dotato di un acceleratore automatico a manopola caratterizzato da una freccia bianca rivolta verso il basso.
Tale strumentazione è diversa dal pulsante che permette di attivare il motore anche a pedali fermi, senza superare i 6 km/h.
Considerato che la prova della velocità mantenuta dall'appellato non è richiesta nel caso di specie, non avendo gli accertatori contestato la violazione del superamento del limite di velocità consentito, devono ritenersi provate l'assenza dei pedali e la presenza di un acceleratore automatico, condizioni che rendono applicabile il comma 2-bis dell'art. 50 cit. che precisa che: “I velocipedi a pedalata assistita non rispondenti ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1 sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97.”
Le dichiarazioni del venditore sig. , titolare della impresa individuale Testimone_1 [...]
sentito all'udienza del giorno 13.07.2023, non contrastano con tale assunto;
egli ha CP_2 riconosciuto il velocipede venduto all'appellato e ne ha confermato la natura di velocipede a pedalata assistita.
Tuttavia, lo stesso è stato venduto provvisto di pedali (come da immagina ritratta nel manuale d'uso)
e nel manuale d'uso, alla pagina 5, tra i principale comandi non è riportata la manopola di accelerazione.
Quanto all'elemento soggettivo, va rilevato, altresì, che il OR era perfettamente a CP_1
conoscenza delle caratteristiche tecniche del velocipede, così come indicate nel libretto di istruzioni dallo stesso prodotto e dei requisiti che il veicolo doveva necessariamente avere per poter circolare su strada. Il OR ha, infatti, depositato la dichiarazione sostitutiva sottoscritta in data CP_2
21.04.2022, all'atto dell'acquisto, con la quale il OR come rilevato anche dal Giudice CP_1
di prime cure a pagina 2 della sentenza impugnata, “si assumeva la responsabilità derivante dall'utilizzo improprio del mezzo”. L'allora ricorrente sapeva, pertanto, di non poter circolare con un veicolo privo di pedali o, comunque, privo delle caratteristiche e dei requisiti previsti per legge e sapeva che in tal caso sarebbe incorso nelle conseguenti responsabilità; ciò nonostante, circolando ugualmente, si è assunto consapevolmente e colposamente il rischio di essere sanzionato.
In definitiva, il Giudice di prime cure ha erroneamente valutato le risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio di primo grado, e non ha correttamente applicato il disposto dell'art. 50 D.Lgs. n.
285/1992, poiché, pur ammettendo che il velocipede viaggiava senza pedali (“è risultato che il velocipede viaggiava senza i pedali”), ha comunque ritenuto che tale circostanza non mutasse la natura del mezzo, dal momento che i pedali “interverrebbero e sarebbero sicuramente necessari solo quando il mezzo supera i 25 km/h, circostanza questa non verificata dagli Agenti accertatori.”
Deve invece trovare applicazione l'art. 50 comma 2 bis C.d.S.
Il motivo di appello deve quindi essere accolto.
4. Nullità, erroneità ed illogicità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 23 Legge n. 689/1981 e per vizio di motivazione.
Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 689/1981, “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.”
Nel caso di specie l'allora ricorrente non ha dedotto alcunché in merito alla scusabilità della propria condotta, non ha in alcun modo provato l'assenza dell'elemento soggettivo, né l'inevitabilità dell'errore, né di aver fatto tutto il possibile per osservare la legge;
si è solo limitato ad affermare nel ricorso introduttivo: “non era nelle mie intenzioni infrangere il codice della strada ed ho agito in buona fede” (cfr.: doc. 3).
Per contro, la piena consapevolezza dell'illiceità della condotta tenuta dal OR tale da CP_1
escluderne l'errore incolpevole, è stata invece dimostrata in giudizio, dal momento che egli era in possesso del libretto di istruzioni depositato agli atti.
Il OR era a conoscenza delle caratteristiche tecniche del velocipede, così come indicate CP_1
nel libretto di istruzioni dallo stesso dimesso in giudizio (cfr.: doc. 4), e dei requisiti che il veicolo doveva necessariamente avere per poter circolare su strada.
Come confermato dal teste OR , titolare della impresa individuale Testimone_1 [...]
sentito all'udienza del giorno 13.07.2023, il OR all'atto dell'acquisto del CP_2 CP_1
velocipede in data 21.04.2022, ha addirittura sottoscritto una dichiarazione sostitutiva, con la quale, come rilevato anche dal Giudice di prime cure a pagina 2 della sentenza impugnata, “si assumeva la responsabilità derivante dall'utilizzo improprio del mezzo”. L'allora ricorrente sapeva, pertanto, di non poter circolare con un veicolo privo di pedali o, comunque, privo delle caratteristiche e dei requisiti previsti per legge e sapeva che in tal caso sarebbe incorso nelle conseguenti responsabilità; ciò nonostante, si torna a ripetere, circolando ugualmente, si è assunto consapevolmente e colposamente il rischio di essere sanzionato.
Anche tale motivo deve quindi essere accolto.
5. Delle spese di lite.
La condanna alle spese di lite segue la soccombenza e le stesse devono essere liquidate come in dispositivo, in applicazione del DM 147/22, valori medi, relativamente alle prime due fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando,
Accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Treviso il 22.1.24,
Conferma i provvedimenti impugnati;
Condanna a rifondere al le spese processuali del presente Controparte_1 Parte_1
giudizio, che liquida in euro 262,00 oltre accessori per compensi, oltre ad euro 64,50 per spese
Treviso, 11.3.25
Il Giudice
Marina Righi