Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00016/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00019/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 19 del 2025, proposto da
RG GN DI, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfred Mulser, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Bolzano, via Alto Adige, n. 40;
contro
Comune di Santa TI ALgardena, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima, in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino n. 10/2024 dd. 15.4.2024 a firma del Sindaco di S. TI AL GA (doc. 1 della ricorrente);
- del provvedimento dd. 22.10.2024 a firma del medesimo Sindaco, con cui è stata rigettata in via semplificata l’istanza di rilascio di permesso di costruire n. 2024/28-0, proposta dalla sig. DI RG GN (doc. 2 della ricorrente)
nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso o conseguente, anche se non conosciuto dalla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa TI ALgardena;
Vista la nota depositata il 7.1.2026, con la quale la ricorrente dichiara di non aver più interesse a coltivare la lite;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la Consigliera LD AN e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso
- che la ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati nell’epigrafe del ricorso, con i quali il Comune resistente le ha ordinato di demolire per intero il muro di sostegno del fienile e ha rigettato, in via semplificata, l’istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria;
- che si è costituito il Comune di Santa TI AL GA, il quale, dedotte le proprie difese in fatto e in diritto, ha concluso per il rigetto del gravame perché inammissibile, irricevibile, improcedibile e infondato;
- che le parti, per due volte, hanno avanzato istanza congiunta di rinvio, perché, nel frattempo, la ricorrente aveva acquisito il consenso dei vicini al mantenimento del muro in questione a distanza ravvicinata dal confine, rimuovendo l’ostacolo alla ripresa del procedimento di sanatoria e alla positiva valutazione del relativo progetto;
- che in vista dell’udienza fissata per la trattazione della causa, la ricorrente, in data 7.1.2026, ha depositato la dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse, avendo infine ottenuto il permesso di costruire in sanatoria n. 49 del 30.12.2025, che autorizza gli interventi colpiti dall’impugnata ordinanza di demolizione, ed ha chiesto che il giudizio fosse dichiarato improcedibile a spese di lite integralmente compensate;
- che il Comune, per parte sua, con atto depositato il 19.1.2026 ha insistito per la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio;
- che all’udienza del 28.1.2026 la causa è stata trattenuta per la decisione;
Preso atto del sopravvenuto difetto d’interesse dichiarato dalla parte ricorrente e rilevato che solo in pendenza di giudizio la stessa ha acquisito il consenso del vicino al mantenimento del muro a distanza ravvicinata rispetto al confine di proprietà, rimuovendo la ragione ostativa all’accoglimento della domanda di sanatoria da cui discende l’inefficacia dell’ordinanza di demolizione;
Ritenuto, alla luce di tale circostanza, che il ricorso non appare fondato e che, di conseguenza, le spese del presente giudizio sono da imputare alla ricorrente secondo il principio della soccombenza virtuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna la ricorrente a rifondere al Comune le spese di lite che liquida nell’importo di € 3.000,00 oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IR, Presidente
Edith Engl, Consigliere
LD AN, Consigliere, Estensore
Fabrizio Cavallar, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LD AN | AN IR |
IL SEGRETARIO