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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/10/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1213/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
( ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G. Sicuso;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dagli avv.ti S. Runza e V. Di Tommaso;
Appellato
OGGETTO: appello – malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1200 del 24 novembre 2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa accoglieva il ricorso con il quale , premettendo di aver Parte_2
contratto un “carcinoma uroteliale della vescica di tipo papillare, moderatamente differenziato, pTaG2”, aveva chiesto accertarsi la natura professionale di detta patologia e determinarsi il danno biologico patito, con condanna dell' al Pt_1
versamento dell'indennizzo, di conseguenza, dovuto.
Il tribunale, preliminarmente, osservava che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini della indennizzabilità, da parte dell' della malattia Pt_1
professionale, occorreva avere riguardo a tutti gli antecedenti in concreto idonei a cagionare la patologia denunciata. Rilevava che, in materia, dovevano trovare applicazione il principio probabilistico e quello di equivalenza delle condizioni ex art. 41 c.p.
Condivideva, quindi, le conclusioni cui era pervenuto il nominato consulente tecnico d'ufficio, il quale, sulla scorta della documentazione in atti e a seguito di accurata indagine medico-legale, aveva: accertato la natura tecnopatica della malattia del ricorrente, ritenendo che non si potesse escludere il nesso di causalità tra l'attività svolta dal (operaio coibentore e meccanico) e l'insorgenza del tumore Pt_2
vescicale, soprattutto considerando l'esposizione del lavoratore agli Idrocarburi
Policiclici Aromatici (IPA); complessivamente quantificato il danno biologico nella misura del 13,76%, arrotondabile al 14%.
Impugnava la sentenza l' con ricorso depositato il 28.11.2022; resisteva al Pt_1
gravame l'appellato.
Espletata nuovamente ctu medico – legale, la causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' con un unico motivo di gravame, censura la sentenza per avere Pt_1
recepito integralmente le conclusioni di cui all'elaborato peritale in punto di nesso eziologico tra patologia e attività lavorativa espletata dal e in punto di Pt_2
determinazione del danno biologico patito, sebbene il ctu non avesse fornito riscontro ai pertinenti rilievi critici formulati dal ctp, dott.ssa , in sede di osservazioni Per_1
del 26.8.2022. Sostiene che il ctu non avrebbe approfondito, sotto il profilo tecnico e bibliografico, il nesso causale, ritenendo, erroneamente, sussistente la correlazione tra patologia sofferta e un rischio, invero, non indagato, non provato e non riferibile direttamente, o per esposizione ambientale significativa, all'odierno appellato.
Precisa che, per altro verso, il consulente non ha adeguatamente valutato il rischio derivante dal fumo di sigarette esclusivamente sulla base di mere dichiarazioni di parte.
Assume che, di contro, in caso di malattia professionale derivante, come nella fattispecie in esame, da malattia non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova dell'origine professionale grava sul lavoratore e il nesso causale deve essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica (cfr. Cass. n.
2523/2020.)
Contesta altresì la quantificazione dei postumi permanenti, in quanto non rispecchiante i valori tabellari riportati dal DM 12.07.2020. Deduce che lo stesso ctu non ha descritto il percorso logico e tecnico seguito per la valutazione del danno biologico nella misura complessiva del 14% e non ha indicato il codice di riferimento di cui alle tabelle applicabili al caso concreto.
1.1. L'appellato nella memoria difensiva eccepisce l'inammissibilità della censura relativa al grado di menomazione riconosciuto dal ctu, poiché formulata soltanto in questo grado di giudizio.
2. L'appello è fondato solo nei limiti e per le ragioni che seguono.
2.1. Quanto all'accertamento del nesso causale, appare opportuno ricordare che
“In tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore (Cass.
n.17438/2012, n.5066/2018, n.8773/2018), e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa vada ravvisata in un rilevante grado di probabilità.
Il nesso di causalità, invero, non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma richiede la necessità di un riscontro dimostrativo concreto e specifico desumibile dalle circostanze peculiari del caso concreto quali, oltre alle caratteristiche del soggetto (vi rientrerebbero fattori anamnestici su abitudini di vita e familiarità, o la cd. sensibilità), la tipologia della lavorazione (in ragione delle mansioni svolte, degli strumenti utilizzati e delle condizioni strutturali ed ambientali del luogo di lavoro), la durata della prestazione morbigena (non sol limitata al periodo rilevante ai diversi fini della normativa sulla maggiorazione contributiva), nonché l'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi (di diverso genere, non tipizzabili)” (cfr. Cass. n. 33962/2024). In materia, trova applicazione il principio di equivalenza delle condizioni di cui all'art. 41 c.p., per cui “è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che
l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente;
ne discende che, per vincere la presunzione di eziologia professionale, la prova contraria dell' dovrà avere ad oggetto l'efficacia causale esclusiva Pt_1
dell'eventuale fattore morbigeno extralavorativo”.
Sulla scorta dei suddetti principi, e a fronte dei rilievi critici mossi alla ctu di primo grado dall' questa Corte ha ritenuto opportuno procedere ad una nuova Pt_1
consulenza, volta ad “accertare, sulla base della documentazione in atti e tenuti presenti i motivi di appello, se la patologia da cui è affetto l'appellato sia stata causata o concausata dall'attività lavorativa dallo stesso svolta e, in caso di esito positivo, quale percentuale inabilitante ne sia derivata” (cfr. ordinanza resa all'esito dell'udienza del 24.4.2025).
Il ctu di primo grado, infatti, ha, per un verso, ritenuto che “… pur non potendosi dimostrare un rapporto causale diretto tra la esposizione ad agenti cancerogeni nelle lavorazioni cui è stato adibito e la malattia patita, non si può con assoluta certezza escludere una correlazione concausale, di altri fattori, non individuabili con precisione, legati all'ambiente lavorativo, da cui sia scaturito un aumento del rischio della insorgenza del tumore alla vescica diagnosticato con il prelievo bioptico vescicale del 3-4-2017” e, per altro, attribuito scarso rilievo alla abitudine tabagica sulla base di mere affermazioni del . Pt_2
I consulenti nominati in questo grado di giudizio, dott.ri e Persona_2 [...]
- acquisita e valutata la documentazione amministrativa e Persona_3
sanitaria, anche del procedimento di primo grado, dato atto degli esiti della visita medica effettuata e ricostruita la storia professionale del periziando – hanno osservato che: “in Letteratura, con opinione ormai universalmente condivisa, l'esposizione a idrocarburi policiclici aromatici (PAH o IPA) viene ritenuta avere azione cancerogena a carico dell'epitelio uroteliale della vescica e che, anche in ambito delle raffinerie petrolchimiche, costituisca un importante fattori di rischio per
l'insorgenza di neoplasie vescicali. Indubitabile la presenza di tali sostanze chimiche, pur non provata con precise determinazioni analitiche dell'ambiente di lavoro interessato ma ricavabile – sia pure indirettamene – dal parere tecnico formulato dal dr. già citato in precedenza. La mancanza di dati esatti degli Per_4
agenti chimici presenti nei luoghi di lavoro dell'appellato, non forniti dall'azienda, non può certamente essere considerata prova dell'assenza dei suddetti inquinanti chimici ambientali. Pertanto, in relazione al prolungato periodo di lavoro del sig. presso la raffineria e tenuto conto che trattasi di patologia a Controparte_1
eziologia multifattoriale, pur prendendo in debita considerazione il concorso del tabagismo quale rilevante concausa extralavorativa, si ritiene che anche la suddetta esposizione a IPA possa essere posta in correlazione causale efficiente con
l'insorgenza della neoplasia vescicale in oggetto. L'ipotesi del concorso di più fattori, con interazione sinergica positiva dal punto di vista della cancerogenesi, viene avvalorata anche dall'epoca relativamente 'giovanile' in cui si è inizialmente manifestato il tumore vescicale rispetto ai dati statistico-epidemiologici di questo tipo di neoplasie che dimostrano, nel sesso maschile, una comparsa in genere in età più avanzata”.
Hanno, dunque, concluso che “la patologia tumorale “carcinoma uroteliale papillare moderatamente differenziato, recidivato” da cui fu affetto l'appellato - dal punto di vista della plausibilità medico-scientifica e per il principio civilistico del
“più probabile che non” - possa essere posta in rapporto concausale con
l'esposizione a IPA derivante dalla pregressa attività lavorativa svolta dal medesimo presso il polo petrolchimico siracusano individuato.”.
Ritiene il collegio di condividere le conclusioni rassegnate dai consulenti sulla causalità tra esposizione ad IPA e patologia sofferta dal , poiché le stesse Pt_2
scaturiscono da complete e approfondite indagini e risultano, altresì, sorrette da coerente ed esaustiva motivazione.
2.2. Quanto alla ammissibilità della censura relativa alla errata quantificazione del danno biologico, va richiamato l'arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la sentenza n. 5624/2022, hanno stabilito “Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio”.
Nel caso di specie, dunque, i rilievi dell' avverso la quantificazione del Pt_1
danno biologico riconosciuto all'appellato risultano, in primo luogo, ammissibili e, in secondo luogo, fondati.
A riguardo, i consulenti hanno ritenuto che “La relativa lesione dell'integrità psico-fisica (danno biologico), preso atto della concomitante abitudine voluttuaria al fumo di sigaretta, può essere valutata in relazione alla tabella allegata al DM del
12/07/2000 ex art. 13 D.lgs. 38/2000, ascrivendo la voce indicata al punto 131, corrispondente a “neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico locale, radicale” che prevede fino a 10 punti percentuali, applicando il valore più elevato del 10% in considerazione della documentata recidiva tumorale”. In detta valutazione, coerente e sorretta da argomentazioni logiche e puntuali, i dott.ri e hanno debitamente e specificamente tenuto conto dei Per_2 Per_3
rilievi critici formulati dal ctp di parte appellata.
In particolare, quanto al “ruolo del tabagismo”, hanno chiarito che “Il carcinoma uroteliale della vescica è notoriamente uno dei tumori più strettamente associati al tabagismo, anche qualora interrotto da diversi anni. La cessazione dell'abitudine voluttuaria nell'arco dei 10 anni precedenti non elimina il rischio di sviluppare carcinoma della vescica poiché il danno al DNA causato dal fumo ha effetti a lungo termine e numerosi studi epidemiologici hanno dimostrato che il rischio rimane elevato anche dopo 10-15 anni dalla cessazione, soprattutto in soggetti con storia di fumo intenso”.
Quanto alla presunta esposizione ad arsenico hanno rilevato che “… appare dunque improbabile che nell'espletamento della sua mansione presso il polo petrolchimico il possa aver trangugiato per lunghi periodi acqua CP_1
contaminata da , anche in piccole dosi, atteso che l'eventuale consumo dei Pt_3
pasti presso la mensa (o anche nei pacchetti per il vitto distribuiti ai lavoratori turnisti) viene corredato da acqua minerale imbottigliata. Anche l'eventuale uso di lavabi e docce presso la sede di lavoro non può aver determinato una ingestione significativa di acqua proveniente dalle tubature idrauliche della raffineria. Di conseguenza non appare ammissibile altro contributo causale o concausale alla genesi della neoplasia vescicale attribuibile a contatto o esposizione ad sul Pt_3
luogo di lavoro”.
Infine, con riferimento alla differente valutazione del danno biologico, hanno ritenuto “più coerente incardinare il caso in esame alla voce 131 della tabella allegata al DM del 12/07/2000, disposto ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 38/2000, in considerazione anche del ruolo concausale attribuibile al fattore extra-lavorativo dell'abitudine al fumo, assegnando comunque la percentuale più elevata prevista dalla tabella per l'evoluzione clinica della malattia di cui trattasi”, tenuto conto del fatto che “nonostante la definizione di "carcinoma" e l'inserimento tra i tumori maligni, nei casi superficiali non invasivi il comportamento clinico del carcinoma uroteliale della vescica si avvicina più a quello di una malattia cronica localizzata, trattabile e ben gestibile nel medio periodo” e della inappropriatezza dell'uso del termine “recidiva”.
3. Alla luce delle superiori considerazioni, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi che , Parte_2
in conseguenza della malattia professionale denunciata, ha subito una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 10% e, di conseguenza, condannarsi l' Pt_1
ad erogare in favore del l'indennizzo in capitale in misura corrispondente alla Pt_2
menomazione accertata (10%, dieci per cento), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo.
4. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, secondo i parametri del DM n. 55/2014 in relazione al valore della causa
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) e all'attività difensiva espletata. Se ne dispone la distrazione in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
A carico dell'istituto vanno poste le spese di ctu di entrambi i gradi, liquidate separatamente.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento in favore di dell'indennizzo per Pt_1 Parte_2
inabilità permanente nella misura del 10%, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in euro Pt_1
2.700,00 quanto al giudizio di primo grado ed in euro 3.200,00 quanto al presente grado di appello, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, disponendo la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari;
pone a carico dell' le spese di consulenza di entrambi i gradi. Pt_1 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1213/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
( ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G. Sicuso;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dagli avv.ti S. Runza e V. Di Tommaso;
Appellato
OGGETTO: appello – malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1200 del 24 novembre 2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa accoglieva il ricorso con il quale , premettendo di aver Parte_2
contratto un “carcinoma uroteliale della vescica di tipo papillare, moderatamente differenziato, pTaG2”, aveva chiesto accertarsi la natura professionale di detta patologia e determinarsi il danno biologico patito, con condanna dell' al Pt_1
versamento dell'indennizzo, di conseguenza, dovuto.
Il tribunale, preliminarmente, osservava che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini della indennizzabilità, da parte dell' della malattia Pt_1
professionale, occorreva avere riguardo a tutti gli antecedenti in concreto idonei a cagionare la patologia denunciata. Rilevava che, in materia, dovevano trovare applicazione il principio probabilistico e quello di equivalenza delle condizioni ex art. 41 c.p.
Condivideva, quindi, le conclusioni cui era pervenuto il nominato consulente tecnico d'ufficio, il quale, sulla scorta della documentazione in atti e a seguito di accurata indagine medico-legale, aveva: accertato la natura tecnopatica della malattia del ricorrente, ritenendo che non si potesse escludere il nesso di causalità tra l'attività svolta dal (operaio coibentore e meccanico) e l'insorgenza del tumore Pt_2
vescicale, soprattutto considerando l'esposizione del lavoratore agli Idrocarburi
Policiclici Aromatici (IPA); complessivamente quantificato il danno biologico nella misura del 13,76%, arrotondabile al 14%.
Impugnava la sentenza l' con ricorso depositato il 28.11.2022; resisteva al Pt_1
gravame l'appellato.
Espletata nuovamente ctu medico – legale, la causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' con un unico motivo di gravame, censura la sentenza per avere Pt_1
recepito integralmente le conclusioni di cui all'elaborato peritale in punto di nesso eziologico tra patologia e attività lavorativa espletata dal e in punto di Pt_2
determinazione del danno biologico patito, sebbene il ctu non avesse fornito riscontro ai pertinenti rilievi critici formulati dal ctp, dott.ssa , in sede di osservazioni Per_1
del 26.8.2022. Sostiene che il ctu non avrebbe approfondito, sotto il profilo tecnico e bibliografico, il nesso causale, ritenendo, erroneamente, sussistente la correlazione tra patologia sofferta e un rischio, invero, non indagato, non provato e non riferibile direttamente, o per esposizione ambientale significativa, all'odierno appellato.
Precisa che, per altro verso, il consulente non ha adeguatamente valutato il rischio derivante dal fumo di sigarette esclusivamente sulla base di mere dichiarazioni di parte.
Assume che, di contro, in caso di malattia professionale derivante, come nella fattispecie in esame, da malattia non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova dell'origine professionale grava sul lavoratore e il nesso causale deve essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica (cfr. Cass. n.
2523/2020.)
Contesta altresì la quantificazione dei postumi permanenti, in quanto non rispecchiante i valori tabellari riportati dal DM 12.07.2020. Deduce che lo stesso ctu non ha descritto il percorso logico e tecnico seguito per la valutazione del danno biologico nella misura complessiva del 14% e non ha indicato il codice di riferimento di cui alle tabelle applicabili al caso concreto.
1.1. L'appellato nella memoria difensiva eccepisce l'inammissibilità della censura relativa al grado di menomazione riconosciuto dal ctu, poiché formulata soltanto in questo grado di giudizio.
2. L'appello è fondato solo nei limiti e per le ragioni che seguono.
2.1. Quanto all'accertamento del nesso causale, appare opportuno ricordare che
“In tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore (Cass.
n.17438/2012, n.5066/2018, n.8773/2018), e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa vada ravvisata in un rilevante grado di probabilità.
Il nesso di causalità, invero, non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma richiede la necessità di un riscontro dimostrativo concreto e specifico desumibile dalle circostanze peculiari del caso concreto quali, oltre alle caratteristiche del soggetto (vi rientrerebbero fattori anamnestici su abitudini di vita e familiarità, o la cd. sensibilità), la tipologia della lavorazione (in ragione delle mansioni svolte, degli strumenti utilizzati e delle condizioni strutturali ed ambientali del luogo di lavoro), la durata della prestazione morbigena (non sol limitata al periodo rilevante ai diversi fini della normativa sulla maggiorazione contributiva), nonché l'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi (di diverso genere, non tipizzabili)” (cfr. Cass. n. 33962/2024). In materia, trova applicazione il principio di equivalenza delle condizioni di cui all'art. 41 c.p., per cui “è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che
l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente;
ne discende che, per vincere la presunzione di eziologia professionale, la prova contraria dell' dovrà avere ad oggetto l'efficacia causale esclusiva Pt_1
dell'eventuale fattore morbigeno extralavorativo”.
Sulla scorta dei suddetti principi, e a fronte dei rilievi critici mossi alla ctu di primo grado dall' questa Corte ha ritenuto opportuno procedere ad una nuova Pt_1
consulenza, volta ad “accertare, sulla base della documentazione in atti e tenuti presenti i motivi di appello, se la patologia da cui è affetto l'appellato sia stata causata o concausata dall'attività lavorativa dallo stesso svolta e, in caso di esito positivo, quale percentuale inabilitante ne sia derivata” (cfr. ordinanza resa all'esito dell'udienza del 24.4.2025).
Il ctu di primo grado, infatti, ha, per un verso, ritenuto che “… pur non potendosi dimostrare un rapporto causale diretto tra la esposizione ad agenti cancerogeni nelle lavorazioni cui è stato adibito e la malattia patita, non si può con assoluta certezza escludere una correlazione concausale, di altri fattori, non individuabili con precisione, legati all'ambiente lavorativo, da cui sia scaturito un aumento del rischio della insorgenza del tumore alla vescica diagnosticato con il prelievo bioptico vescicale del 3-4-2017” e, per altro, attribuito scarso rilievo alla abitudine tabagica sulla base di mere affermazioni del . Pt_2
I consulenti nominati in questo grado di giudizio, dott.ri e Persona_2 [...]
- acquisita e valutata la documentazione amministrativa e Persona_3
sanitaria, anche del procedimento di primo grado, dato atto degli esiti della visita medica effettuata e ricostruita la storia professionale del periziando – hanno osservato che: “in Letteratura, con opinione ormai universalmente condivisa, l'esposizione a idrocarburi policiclici aromatici (PAH o IPA) viene ritenuta avere azione cancerogena a carico dell'epitelio uroteliale della vescica e che, anche in ambito delle raffinerie petrolchimiche, costituisca un importante fattori di rischio per
l'insorgenza di neoplasie vescicali. Indubitabile la presenza di tali sostanze chimiche, pur non provata con precise determinazioni analitiche dell'ambiente di lavoro interessato ma ricavabile – sia pure indirettamene – dal parere tecnico formulato dal dr. già citato in precedenza. La mancanza di dati esatti degli Per_4
agenti chimici presenti nei luoghi di lavoro dell'appellato, non forniti dall'azienda, non può certamente essere considerata prova dell'assenza dei suddetti inquinanti chimici ambientali. Pertanto, in relazione al prolungato periodo di lavoro del sig. presso la raffineria e tenuto conto che trattasi di patologia a Controparte_1
eziologia multifattoriale, pur prendendo in debita considerazione il concorso del tabagismo quale rilevante concausa extralavorativa, si ritiene che anche la suddetta esposizione a IPA possa essere posta in correlazione causale efficiente con
l'insorgenza della neoplasia vescicale in oggetto. L'ipotesi del concorso di più fattori, con interazione sinergica positiva dal punto di vista della cancerogenesi, viene avvalorata anche dall'epoca relativamente 'giovanile' in cui si è inizialmente manifestato il tumore vescicale rispetto ai dati statistico-epidemiologici di questo tipo di neoplasie che dimostrano, nel sesso maschile, una comparsa in genere in età più avanzata”.
Hanno, dunque, concluso che “la patologia tumorale “carcinoma uroteliale papillare moderatamente differenziato, recidivato” da cui fu affetto l'appellato - dal punto di vista della plausibilità medico-scientifica e per il principio civilistico del
“più probabile che non” - possa essere posta in rapporto concausale con
l'esposizione a IPA derivante dalla pregressa attività lavorativa svolta dal medesimo presso il polo petrolchimico siracusano individuato.”.
Ritiene il collegio di condividere le conclusioni rassegnate dai consulenti sulla causalità tra esposizione ad IPA e patologia sofferta dal , poiché le stesse Pt_2
scaturiscono da complete e approfondite indagini e risultano, altresì, sorrette da coerente ed esaustiva motivazione.
2.2. Quanto alla ammissibilità della censura relativa alla errata quantificazione del danno biologico, va richiamato l'arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la sentenza n. 5624/2022, hanno stabilito “Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio”.
Nel caso di specie, dunque, i rilievi dell' avverso la quantificazione del Pt_1
danno biologico riconosciuto all'appellato risultano, in primo luogo, ammissibili e, in secondo luogo, fondati.
A riguardo, i consulenti hanno ritenuto che “La relativa lesione dell'integrità psico-fisica (danno biologico), preso atto della concomitante abitudine voluttuaria al fumo di sigaretta, può essere valutata in relazione alla tabella allegata al DM del
12/07/2000 ex art. 13 D.lgs. 38/2000, ascrivendo la voce indicata al punto 131, corrispondente a “neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico locale, radicale” che prevede fino a 10 punti percentuali, applicando il valore più elevato del 10% in considerazione della documentata recidiva tumorale”. In detta valutazione, coerente e sorretta da argomentazioni logiche e puntuali, i dott.ri e hanno debitamente e specificamente tenuto conto dei Per_2 Per_3
rilievi critici formulati dal ctp di parte appellata.
In particolare, quanto al “ruolo del tabagismo”, hanno chiarito che “Il carcinoma uroteliale della vescica è notoriamente uno dei tumori più strettamente associati al tabagismo, anche qualora interrotto da diversi anni. La cessazione dell'abitudine voluttuaria nell'arco dei 10 anni precedenti non elimina il rischio di sviluppare carcinoma della vescica poiché il danno al DNA causato dal fumo ha effetti a lungo termine e numerosi studi epidemiologici hanno dimostrato che il rischio rimane elevato anche dopo 10-15 anni dalla cessazione, soprattutto in soggetti con storia di fumo intenso”.
Quanto alla presunta esposizione ad arsenico hanno rilevato che “… appare dunque improbabile che nell'espletamento della sua mansione presso il polo petrolchimico il possa aver trangugiato per lunghi periodi acqua CP_1
contaminata da , anche in piccole dosi, atteso che l'eventuale consumo dei Pt_3
pasti presso la mensa (o anche nei pacchetti per il vitto distribuiti ai lavoratori turnisti) viene corredato da acqua minerale imbottigliata. Anche l'eventuale uso di lavabi e docce presso la sede di lavoro non può aver determinato una ingestione significativa di acqua proveniente dalle tubature idrauliche della raffineria. Di conseguenza non appare ammissibile altro contributo causale o concausale alla genesi della neoplasia vescicale attribuibile a contatto o esposizione ad sul Pt_3
luogo di lavoro”.
Infine, con riferimento alla differente valutazione del danno biologico, hanno ritenuto “più coerente incardinare il caso in esame alla voce 131 della tabella allegata al DM del 12/07/2000, disposto ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 38/2000, in considerazione anche del ruolo concausale attribuibile al fattore extra-lavorativo dell'abitudine al fumo, assegnando comunque la percentuale più elevata prevista dalla tabella per l'evoluzione clinica della malattia di cui trattasi”, tenuto conto del fatto che “nonostante la definizione di "carcinoma" e l'inserimento tra i tumori maligni, nei casi superficiali non invasivi il comportamento clinico del carcinoma uroteliale della vescica si avvicina più a quello di una malattia cronica localizzata, trattabile e ben gestibile nel medio periodo” e della inappropriatezza dell'uso del termine “recidiva”.
3. Alla luce delle superiori considerazioni, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi che , Parte_2
in conseguenza della malattia professionale denunciata, ha subito una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 10% e, di conseguenza, condannarsi l' Pt_1
ad erogare in favore del l'indennizzo in capitale in misura corrispondente alla Pt_2
menomazione accertata (10%, dieci per cento), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo.
4. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, secondo i parametri del DM n. 55/2014 in relazione al valore della causa
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) e all'attività difensiva espletata. Se ne dispone la distrazione in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
A carico dell'istituto vanno poste le spese di ctu di entrambi i gradi, liquidate separatamente.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento in favore di dell'indennizzo per Pt_1 Parte_2
inabilità permanente nella misura del 10%, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in euro Pt_1
2.700,00 quanto al giudizio di primo grado ed in euro 3.200,00 quanto al presente grado di appello, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, disponendo la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari;
pone a carico dell' le spese di consulenza di entrambi i gradi. Pt_1 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi