TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 2665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2665 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7221/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1
Nata a Ripabottoni (CB) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Elena Plati presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Patti (ME) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Elena Plati presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Melzo in data 11.12.1988 (anno 1988 atto n. 66, parte 2 serie A) In separazione dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.6.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La Sig.ra continuerà ad abitare con la figlia presso l'immobile sito in Liscate, Via Pt_1 della Resistenza, 6/B, di proprietà all'80% della ricorrente e per il restante 20% del genero, Sig. ; Persona_1
3. Il Sig. continuerà ad abitare presso l'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Pt_2
Colico, Via Logasc n. 2; 4. I Sigg.ri e danno atto di essere economicamente Parte_1 Parte_2 indipendenti e di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al rispettivo mantenimento. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Melzo in data 11.12.1988;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melzo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 9.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG