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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 31/01/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00163/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00269/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 269 del 2023, proposto da
Osas Ogbeifun, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Goti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del decreto adottato dalla Questura della Provincia di Pistoia in data 02/12/2022 Prot. 129/2022 Reg. Rev. e Rig. e notificato a mani del ricorrente in data 10/01/2023, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno sia perché difetta dei redditi sufficienti per il rinnovo del titolo con la motivazione del “lavoro autonomo”, sia perché non sono emerse posizioni giuridiche soggettive degne di tutela ex art. 19 D. Lgs. n. 286/1998.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Marcello Faviere;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. OGBEIFUN, titolare del permesso di soggiorno per lavoro autonomo in quanto titolare di una impresa individuale per il commercio al dettaglio di materiale vario, in data 10.03.2022 formulava istanza di rinnovo del titolo avanti la Questura di Pistoia.
A seguito di rituale procedimento in contraddittorio, l’Amministrazione con decreto del 2.12.2022 (prot. n. 129) rigettava l’istanza motivando con la carenza di redditi sufficienti e l’assenza di circostanze valutabili ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 286/1998.
Avverso il provvedimento è insorto l’interessato con ricorso (notificato il 8.03.2023), ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con cui lamenta, in un unico motivo, violazione di legge ed eccesso di potere.
Per resistere al gravame si è costituito il Ministero dell’Interno (il 22.03.2023), che ha depositato relazione amministrativa e documentazione (il 2.05.2023).
Questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare, con ordinanza n. 167/2023.
Alla udienza pubblica del 8.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato.
3. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 5, comma 4, 5 comma 5 e 26, comma 3, del D. Lgs. 286/98 ed eccesso di potere.
Il ricorrente sostiene che l’Amministrazione non avrebbe tenuto di conto dei redditi dallo stesso dimostrati, a mezzo dichiarazioni dei redditi e bilancio provvisorio, in corso di procedimento né avrebbe valutato il livello di integrazione sociale che lo stesso avrebbe maturato dal 2019, anche in ragione delle relazioni attivate con l’attività commerciale svolta. In particolare il ricorrente sostiene, anche in giudizio, di aver maturato: per l’anno 2020 un reddito complessivo di euro 8.400,00; per l’anno 2021 un reddito complessivo di euro 11.300,00 e bilancio provvisorio dal 01/01/2022 al 31/12/2022 pari a euro 10.250,00 di reddito imponibile (cfr. dichiarazioni sub 2, 3 e 4 allegate al ricorso); debiti contributivi che starebbe saldando a valle di un piano di rateizzazione accordato (per un totale di euro 3.728,00).
La ricostruzione di parte ricorrente non ha fondamento.
Il provvedimento impugnato motiva sulla base di plurime irregolarità riscontrate nella posizione reddituale e contributiva del ricorrente:
a) la dichiarazione dei redditi Persone Fisiche 2021 (periodo d'imposta 2020) è stata presentata il 24.05.2022, in ritardo e non è stata liquidata;
b) nonostante siano stati utilizzati dei crediti a compensazione asseritamente vantati verso l'Erario, non risultano modelli di pagamento dell'I.V.A.;
c) l'importo del piano di ammortamento del debito nei confronti dell'INPS è inferiore ad un terzo rispetto al dovuto (pari ad euro 14.842,00 per il periodo temporale compreso tra l'anno 2019 ed il 2022, comprensivo di sanzioni su omissioni e ritardi);
d) dalle banche dati INPS risultano redditi da impresa insufficienti, ben al di sotto dell'assegno annuale richiesto dalla normativa, pari a euro 2.646,00 per l'anno 2019, euro 1.329,00 per il 2020, euro 3.988, 00 per il 2021 ed euro 2.707,00 per il 2022 (al 30.11).
Parte ricorrente non nega tali evenienze né confuta tali risultanze, ma lamenta solo che non sarebbero state valutate le somme oggetto delle proprie dichiarazioni dei redditi (in corso di giudizio ha inoltre depositato la dichiarazione del 2023).
L’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998 dispone, al comma 3, che “ il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ”.
Come è noto, in tema di rinnovo del permesso di soggiorno l'obbligo di provare la disponibilità del requisito reddituale compete al cittadino straniero e la mera dichiarazione dei redditi non può ritenersi sufficiente ex se per provare la effettività del reddito dichiarato dallo straniero nella sua consistenza, dal momento che essa potrebbe ben rappresentare dati non veritieri.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “ in tema di requisiti per la concessione o il rinnovo del permesso di soggiorno, la dichiarazione dei redditi non costituisce di per sé documento idoneo a dimostrare i redditi percepiti in quanto non è un atto pubblico e di pubblica fede, con efficacia probatoria privilegiata, bensì una dichiarazione di scienza con cui il contribuente autoliquida l'imposta dovuta, così atteggiandosi a documento idoneo a costituire un mero principio di prova che può essere però superato da diversi indizi di segno contrario. In altri termini le dichiarazioni dei redditi inviate dal ricorrente all'Agenzia delle Entrate sono prive di valore probatorio, in quanto atti unilaterali privi di specifica valenza probatoria in assenza di obiettivi riscontri” (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. II, 27/01/2023, n. 228; conforme Cons. Stato, Sez. III, 17/08/2022, n. 7203).
Ciò vale ancora di più nel caso di specie in ragione della tardività della presentazione della dichiarazione redditi 2020 che appare strumentale alla istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata quale settimana prima.
È stato inoltre sostenuto che “ in tema di rinnovo del permesso di soggiorno sussiste la necessità che la prova del reddito intervenga attraverso la produzione di un "quid pluris", consistente nell'allegazione di una documentazione specifica di natura contabile e fiscale, idonea a comprovare quanto dichiarato. Nello specifico, devono essere documentate sia le entrate percepite, sia le uscite sostenute inerenti l'attività lavorativa esercitata, poiché solo attraverso tali adempimenti, la dichiarazione dei redditi può attestare la veridicità di quanto in essa figurato” (T.A.R. Marche Ancona, Sez. II, 24/11/2023, n. 764).
Nel caso di specie viene prodotta solo una informale ricostruzione del bilancio di esercizio per l’anno 2022 non sufficiente ad integrare l’onere probatorio sopra indicato.
Quanto infine alla presenza di elementi ostativi alla espulsione di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 286/1998, richiamato dal provvedimento impugnato, parte ricorrente non ha evidenziato né in sede procedimentale né in sede processuale motivi personali, familiari o di salute tali da giustificare il rilascio di titoli alternativi o comunque derogare all’obbligo del rigetto della istanza di rinnovo.
Né a tale scopo può ritenersi determinante la certificazione medica rilasciata dal medico curante (ai fini di una pratica di domanda di invalidità civile), depositata il 22.01.2024 dal ricorrente. Tale documentazione è successiva al provvedimento impugnato e, inoltre, dalla anamnesi descritta (che attesta difficoltà deambulatorie) risulta che l’interessato non necessita di supporti alla deambulazione, è in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, non ha problemi o difficoltà allo spostamento e non ha neoplasie. Ciò non consente di individuare contraddittorietà, anche ai fini di un possibile riesame della pratica, con quanto già rilevato nel provvedimento impugnato relativamente al non ricorrere delle situazioni giuridiche di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 286/1998.
Da quanto precede emerge che il ricorrente non sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 286/1998 per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Il ricorso è quindi infondato e deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione dei fatti di causa.
Il ricorrente è stato ammesso con provvedimento n. 16/2023 della competente Commissione al patrocinio a spese dello Stato. Considerato lo scrutinio dei motivi ed evidenziato che il ricorso si palesa manifestamente infondato, si dispone la revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato disposto dal decreto citato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Revoca, per le ragioni esposte in motivazione, il decreto n. 16/2023 con cui il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Katiuscia Papi, Primo Referendario
Marcello Faviere, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Faviere | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO