Art. 14.
Alla morte del pensionato il capitale riservato intestato al pensionato stesso sara' della Cassa pagato agli eredi del defunto, colle norme di successione stabilite dal Codice civile , prelevandone l'importo dal fondo pensioni.
Alla morte del pensionato il capitale riservato intestato al pensionato stesso sara' della Cassa pagato agli eredi del defunto, colle norme di successione stabilite dal Codice civile , prelevandone l'importo dal fondo pensioni.