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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 01/12/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
SEZIONE CIVILE - UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa De Sanctis Presidente rel.
Dott.ssa Evelina Iaquinti Giudice
Dott.ssa Martina Badano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario N. RG 18/2025 sub 1 per l'apertura della liquidazione controllata promosso da:
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Alberto Pezzini alla Via G. Marsaglia n. 63 (cod. fisc. : – C.F._2 pec: Email_1
e con l'ausilio del Gestore della Crisi Dott. , (cod. fisc. , nato Persona_1 C.F._3
a Ventimiglia il 22.01.1949, dottore commercialista, albo Imperia n. 23/A – revisore legale (
[...]
n. 24329), iscritto all'elenco dei Gestori OCC dell'Ordine di Imperia, con studio in Controparte_1
Imperia, via don Abbo 12/4, tel. 0183/299099 – fax 0183/297335 – mail pec: Email_2
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. ha presentato domanda per l'accesso alla procedura di liquidazione Parte_1 controllata in proprio ex art. 268 CCII, deducendo di voler regolamentare i debiti contratti nella qualità di consumatore e anche i debiti sociali fino alla data dell'esclusione di diritto del socio stesso C ex art. 2288 c.c. dalla società denominata Fenice di & C. S.A.S., di cui è Parte_1 illimitatamente responsabile in quanto socio accomandatario;
Sussiste preliminarmente la competenza di questo Tribunale ex art. 27 CCI, essendo il luogo di residenza ed il centro degli interessi principale del ricorrente compreso nel circondario dell'Ufficio; Il Gestore della Crisi, Dott. , ha attestato che il debitore non è assoggettabile a Persona_1 liquidazione giudiziale e a procedure concorsuali maggiori;
in tal senso dalla relazione del Gestore, prodotta unitamente al ricorso, e dagli allegati 9, 11-12 al ricorso, risulta che l'esposizione debitoria del ricorrente derivante dalla responsabilità per debiti della società è indicata in € 20.397,56 in privilegio sulla base degli estratti di ruolo, secondo la precisazione del credito privilegiato dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per debiti sociali (vd. all. 11-12) e in € 14.179,57 sulla base della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate della posizione debitoria al 30.1.2025, oltre che in crediti chirografari, sempre riferiti alla posizione della società “Fenice Sas”, per complessivi euro 3.150,06.
Si dà atto, inoltre, dell'assenza di domande di accesso alle procedure alternative di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste dal titolo IV (art. 270 cp. 1) CCI.
E' senza dubbio sussistente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, un effettivo stato di sovraindebitamento, in quanto il patrimonio rientrante nella titolarità del sig. , oltre Parte_1 al reddito da lavoro (che parrebbe non essere a tempo indeterminato, in difetto di alcuna documentazione al riguardo) oggi alle dipendenze della di circa € Parte_2
1.300,00 mensili di stipendio, è costituito dai seguenti beni immobili - appartamento censito nel N.C.E.U. di Strada Carrozzabile per Verezzo n. 104, Sez. SR, Foglio 25, Part. 1184, Sub. Pt_2
3, Cat. A/7; terreni, censiti nel N.C.T. di rispettivamente;
- sez. A, Foglio 25, Part. 151, Pt_2
Uliveto, Classe 3, Mq 364; - sez. A, Foglio 25, Part. 153, Sem Irr Arb, Classe 2, Mq 565; - sez. A, Foglio 25, Part. 1129, Seminativo, Classe 2, Mq 213 - stimati in via provvisoria in € 190.000,00 ed in beni mobili di scarso valore, a fronte di una ben maggiore situazione debitoria, allo stato indicata dal Gestore in complessivi € 589.576,68, cui devono aggiungersi le spese prededucibili (solo provvisoriamente preventivate in € 11.750,60).
Sussiste pertanto lo stato di sovraindebitamento così come definito ex art. 2 co. 1 lett. b) CCII in quanto vi è perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal ricorrente ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte, comprensivo dei flussi reddituali e prospettici (come di seguito precisati) che non consente, tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni regolarmente e secondo le scadenze pattuite (ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII);
Il Gestore ha proposto la quantificazione in € 1.035,00 della spesa mensile necessaria al sostentamento del nucleo familiare, composto dal solo ricorrente, secondo il prospetto analitico esposto a pag. 15 della relazione (€ 985 + Tari € 445/12 + mediche € 150/12), evidenziandone la congruità in relazione alla funzione di soddisfacimento del minimo vitale (vitto, alloggio, utenze, spese mediche, etc.) in favore del debitore, in raffronto al dato statistico del consumo medio al nord Italia per una persona da sola indicato dalle tabelle ISTAT sul costo della vita in circa € 2.000 mensili.
Va premesso che al fine di individuare la quota di reddito da lasciare nella disponibilità del debitore in base al dettato dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, dovendo invece essere ragguagliato ad una misura che possa costituire anche premio ed incentivo per l'attività produttiva e reddituale svolta, e dall'altro, tale quota non può essere elevata fino a raggiungere il limite del minimo tenore di vita socialmente adeguato (ex art. 36 Cost.), in quanto deve sempre considerarsi che nella condizione sociale del ricorrente ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di creditori concorrenti;
Considerato che la soglia di povertà assoluta ISTAT per l'anno 2024 nella Regione Liguria per i consumi di una famiglia composta da una persona residente è pari ad € 947,45, il Tribunale ritiene di determinare - a norma dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII - la quota di redditi del debitore esclusa dalla liquidazione in quanto necessaria al suo mantenimento in € 1.040,00 mentre il supero, oltre ad eventuali ulteriori entrate o beni che fossero pervenuti al ricorrente nel triennio dall'apertura della presente procedura, dovrà essere posto a disposizione dei creditori.
Il Gestore della crisi, Dott. , ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e Persona_1 finanziaria del debitore, ha espresso giudizio favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda al fine della ricostruzione della condizione patrimoniale e reddituale del debitore e dell'ammontare dei debiti e ha reso l'attestazione di cui all'art. 268 co. 3 CCII.
E' utile rammentare inoltre che l'apertura della liquidazione controllata comporta l'esclusione di diritto del socio dalla società di persone (art. 2288 c.c.) e il diritto del socio alla liquidazione della quota, a carico della società e degli altri soci, nel termine di sei mesi dal momento in cui la causa di scioglimento s'è verificata (art. 2289 c.c.); pertanto il liquidatore dovrà monitorare le vicende relative alla s.a.s. di cui il debitore è socio, al fine di acquisire all'attivo della procedura l'eventuale valore di liquidazione della quota sociale riferibile al debitore (cfr Trib. Torino 3 ottobre 2024), sebbene le informazioni fornite dal ricorrente circa la intervenuta cessione dell'azienda a terzi nel 2017 e l'assenza di operatività della s.a.s., oltre al fatto stesso che sono stati esposti debiti sociali insoddisfatti di cui il ricorrente è responsabile ex art. 2313 e 2304 c.c., inducono a dubitare che la quota sociale abbia un valore positivo.
La rappresentanza della società fa capo al liquidatore nominato come da decreto in atti, soggetto legittimato ad insinuare eventuali crediti nei riguardi del ricorrente (che, con l'apertura della procedura di liquidazione controllata per cui è ricorso viene a perdere la qualifica di socio accomandatario rilevante ex art. 2318 co. 2 c.c.).
Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente (rinviando alla fase successiva le eventuali richieste del nominando liquidatore in merito ad eventuali rinunzie a liquidare taluni beni ex art. 272 e 213 co. 2 CCII) e, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il gestore designato dall'OCC deve essere nominato liquidatore.
Si reputa opportuno poi rammentare che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5, e 150 CCII.
Si precisa che, come noto, eventuali creditori “fondiari” dovranno in ogni caso insinuarsi al passivo in quanto in sede concorsuale si stabilirà definitivamente la quota che effettivamente compete loro sul valore di liquidazione del patrimonio del debitore Sig. Parte_1 E' opportuno poi ricordare che per effetto dell'apertura della procedura verranno a cessare eventuali trattenute sullo stipendio, stante la non opponibilità delle stesse alla procedura liquidatoria, poichè essa determina un effetto di spossessamento dei beni del debitore ed apre il concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall'art. 270.
Sul punto si richiama il principio enunciato dalla giurisprudenza secondo cui “La cessione del quinto della pensione è inopponibile alla procedura di liquidazione controllata dopo la sua apertura. Trattandosi di crediti futuri il cui trasferimento al cessionario dovrebbe avvenire dopo l'apertura di una procedura concorsuale come la liquidazione giudiziale, ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; ciò vale anche per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (Trib. Verona 20 settembre 2022).
In senso analogo, La cessione di crediti che maturano dopo l'apertura della liquidazione controllata non ha effetto nei confronti della procedura anche quando l'atto di cessione sia stato debitamente reso opponibile a norma dell'art. 145 CCII, ostandovi il principio, sancito dall'art. 142, comma 2, CCII, per cui sono compresi nell'attivo i beni che pervengono al debitore in seguito al suo spossessamento. Di conseguenza, benché ne sia stata disposta l'assegnazione forzata prima dell'apertura della liquidazione controllata, i ratei di stipendio o di pensione che maturano dopo l'ingresso in procedura sono attratti all'attivo (Trib. Siracusa 31 marzo 2023)
Ed ancora, in senso conforme si è espresso il Tribunale Verona, Sez. II, Sentenza, 25/07/2025 secondo cui “Il giudice, nel dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di un debitore persona fisica non esercente attività imprenditoriale, evidenzia che, a seguito dell'apertura della procedura, non sarà più operata la trattenuta mensile conseguente alla cessione del quinto della pensione, con obbligo dell di versare sul conto corrente della procedura le somme CP_3 eccedenti l'importo minimo stabilito dal giudice delegato. La procedura di liquidazione deve rimanere aperta per un periodo di almeno tre anni dalla data di apertura, durante il quale eventuali quote di reddito e la tredicesima dovranno essere acquisite”.
Da ultimo, si veda il Tribunale Reggio Emilia, 05/03/2025, n. 29 secondo cui: “Nella procedura di liquidazione controllata vale il principio formatosi nella procedura maggiore, per cui il fallimento del debitore, che abbia in precedenza subito un pignoramento presso terzi, con conseguente assegnazione in favore del creditore, comporta l'inefficacia dell'eventuale pagamento che il terzo pignorato abbia eseguito in epoca posteriore al momento in cui il debitore principale sia stato dichiarato fallito, anche nel caso in cui l'assegnazione del credito in favore del creditore pignorante sia avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento, inefficacia conseguente al fatto che l'eventuale assegnazione, pur se anteriore al fallimento, non è idonea a far immediatamente estinguere il debito del debitore principale poiché tale effetto è prodotto solo dal pagamento del terzo pignorato, che tuttavia è idoneo ad estinguere il debito del soggetto inadempiente solo se interviene prima del fallimento. Pertanto, possono estendersi al caso di assegnazione di somme in sede esecutiva le medesime considerazioni elaborate con riferimento all'ipotesi di cessione del quinto dello stipendio, ovvero che: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza;
2) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14-ter della L. n. 3/12, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCI, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore.
Sono pertanto inefficaci ex lege eventuali pagamenti che il datore di lavoro o terzi pignorati dovessero effettuare, dopo l'apertura della procedura, in favore del singolo creditore pignorante. Costoro sono pertanto obbligati a versare dette somme sul conto corrente della procedura.
Resta ferma l'esclusione dalla liquidazione, in favore del sig. per il proprio Parte_1 mantenimento, di una quota dello stipendio mensile pari a € 1.040,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del Sig. (cod. Parte_1 fisc. ), nato a [...] il [...], C.F._1
2) nomina Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Maria Teresa De Sanctis;
3) nomina Liquidatore il dott. , con studio in Imperia, via don Abbo 12/4; Persona_1
4) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
1) ordina al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e tutti i beni anche futuri che dovessero pervenire al debitore sino alla esdebitazione, dedotte le passività per l'acquisto o la conservazione dei beni medesimi;
2) ordina al debitore di versare sul conto della gestione da aprirsi dal liquidatore i redditi eccedenti l'importo delle spese per il mantenimento di € 1.450,00 mensili salvo diversa quantificazione da parte del giudice delegato, a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;
3) dà atto, ai sensi del combinato disposto degli art. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
4) dispone che il liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Imperia o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- manda alla Cancelleria per la notifica al debitore;
- manda il liquidatore di notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- dispone che il liquidatore proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art 272, c.
1. CCII;
- proceda entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario dei beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e al deposito del programma di liquidazione in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272 CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270 comma 2, lett. d) CCII, il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII, lo comunichi agli interessati via pec con assegnazione del termine di 15 gg per proporre osservazioni a mezzo pec e formi entro i 15 gg successivi lo stato passivo, lo depositi nel fascicolo telematico e lo comunichi a mezzo pec
- informi senza indugio il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocazione da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo all'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e a copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
− chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276
CCII;
ordina al ricorrente e ad eventuali terzi che detengano beni oggetto di liquidazione, di rilasciarli al liquidatore entro il termine massimo di 60 giorni dalla richiesta del liquidatore da effettuarsi a mezzo racc.ta A/R
o a mezzo pec al domicilio eletto, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
dispone l'obbligo del ricorrente di versare al liquidatore ogni entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura ulteriore rispetto alla quota di reddito che è autorizzato a trattenere per il mantenimento suo e della famiglia.
Si comunichi.
Imperia, 27/11/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Maria Teresa De Sanctis