Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2021, n. 497
CASS
Sentenza 26 novembre 2021

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E' inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione della parte civile diretto alla sola sostituzione della formula "perché il fatto non sussiste" con quella, corretta, "perché il fatto non costituisce reato" nella sentenza di assoluzione nella quale manchi un positivo giudizio di accertamento circa l'insussistenza del fatto, ovvero la sua attribuibilità all'imputato ovvero la commissione dello stesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, in quanto l'eventuale accoglimento dell'impugnazione non potrebbe procurare al ricorrente alcun vantaggio pratico, neppure in funzione della prosecuzione del giudizio risarcitorio in sede civile.(In motivazione la Corte ha specificato , da un lato, che l'assenza di detto accertamento positivo esclude qualunque preclusione a proporre l'azione risarcitoria davanti al giudice civile, e, dall'altro, che la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato non è idonea a fondare un accertamento circa la sussistenza del danno e del conseguente diritto della parte civile ad ottenerne il risarcimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2021, n. 497
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 497
    Data del deposito : 26 novembre 2021

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