Sentenza 26 novembre 2021
Massime • 1
E' inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione della parte civile diretto alla sola sostituzione della formula "perché il fatto non sussiste" con quella, corretta, "perché il fatto non costituisce reato" nella sentenza di assoluzione nella quale manchi un positivo giudizio di accertamento circa l'insussistenza del fatto, ovvero la sua attribuibilità all'imputato ovvero la commissione dello stesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, in quanto l'eventuale accoglimento dell'impugnazione non potrebbe procurare al ricorrente alcun vantaggio pratico, neppure in funzione della prosecuzione del giudizio risarcitorio in sede civile.(In motivazione la Corte ha specificato , da un lato, che l'assenza di detto accertamento positivo esclude qualunque preclusione a proporre l'azione risarcitoria davanti al giudice civile, e, dall'altro, che la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato non è idonea a fondare un accertamento circa la sussistenza del danno e del conseguente diritto della parte civile ad ottenerne il risarcimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2021, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2021 |
Testo completo
100497-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n. sez. 224 Giulio Sarno Vito Di Nicola UP 26/11/2021 Angelo Matteo Socci R.G.N. 11631/2021 Antonio Corbo -Relatore - Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti dalle parti civili 1. VI OR, nato a [...] il [...] 2. VI PP, nato ad [...] il [...] 3. VI RO, nato ad [...] il28/01/1974 4. VI DI, nato ad [...] il [...] nel procedimento nei confronti degli imputati 1. Di CO PP, nato a [...] il [...] 2. SC PP, nato a [...] il [...] 3. ON TA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 06/10/2020 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le memorie presentate dagli avvocati Pierluigi Papalia, Patrizia Papalia e Dario Seminara, nell'interesse delle parti civili ricorrenti, nelle quali si conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
lette le memorie presentate dagli avvocati Carmelo Peluso, Luigi Latino e PP Cassarino nell'interesse degli imputati PP Di CO e TA ON, nelle quali si conclude chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 6 ottobre 2020, la Corte di appello di Catania, pronunciando in sede di rinvio all'esito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania che, per quanto di interesse in questa sede, aveva assolto perché il fatto non sussiste, a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., PP Di CO, PP SC e TA ON dall'accusa di omicidio colposo. Secondo l'accusa, i tre imputati, agendo quali specialisti urologi in servizio presso l'ospedale di Acireale, avrebbero cagionato la morte di IA VE, conseguente «allo shock e peritonite con malattia diverticolare inveterata», avvenuta il 3 novembre 2008, in particolare omettendo di valutare correttamente segni clinici inequivocabili di diverticolite dei sigma e di conseguente occlusione intestinale, quali il grave rialzo febbrile e dolori addominali, nonché il risultato dell'esame radiologico, evidenziante la presenza di livelli idro-aerei in cavità peritoneale, ed omettendo inoltre di eseguire accertamenti diagnostici approfonditi, quali TAC o ecografia, nonché di richiedere tempestivamente consulenza, con condotte commesse tra il 30 ed il 31 ottobre 2008. La sentenza impugnata ha escluso la responsabilità degli imputati: a) con riferimento a Di CO, perché, in data 30 ottobre 2008, lo stato doloroso nuovo rispetto a quello constatato dai medici del Pronto Soccorso si è manifestato dopo la sua sostituzione, avvenuta alle ore 18,15, e quando è rientrato in servizio, la sera del 31 ottobre 2008, ha immediatamente fatto eseguire la TAC;
b) con riferimento ad ON, perché questi, in data 31 ottobre 2008, è rimasto sempre in sala operatoria, e la constatazione dei nuovi sintomi, avvenuta alle ore 12,30 di quel giorno, con connessa prescrizione della somministrazione di un farmaco, è stata effettuata ad opera della dottoressa IN, la quale, però, non aveva ritenuto di informare il medico di turno di tali novità; c) con riferimento a SC, perché egli è sopravvenuto successivamente ad ON, ed ha potuto constatare un fattore confondente, quale l'emissione di una modesta quantità di feci liquide. Ha conclusivamente osservato: «In definitiva tutte le assoluzioni del primo Giudice evidenziano una colpa non grave che esclude la responsabilità penale, così come previsto dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito in Legge 8 novembre 2012, n. 189, che è legge più favorevole agli imputati, rispetto al pregresso impianto normativo». 2 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe OR VI, PP VI, RO VI e DI VI, tutte parti civili costituite, con un unico atto a firma degli avvocati Dario Seminara, per il primo, Patrizia Papalia, per il secondo e per il quarto, e Pierluigi Papalia, per il terzo, ai soli effetti della responsabilità civile. Il ricorso è articolato in due motivi, preceduti da un'ampia premessa, e da osservazioni preliminari in ordine all'ammissibilità dei ricorsi.
2.1. Nella premessa, si descrive lo svolgimento degli accadimenti verificatisi tra il 29 ottobre ed il 3 novembre 2008, e delle vicende processuali. In particolare, con riguardo a queste ultime, si rappresenta che il Tribunale di Catania aveva pronunciato sentenza di assoluzione di Di CO, SC e ON a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ma che, a seguito degli appelli del Pubblico Ministero e delle parti civili, i tre imputati venivano ritenuti penalmente responsabili dal Giudice di secondo grado, per il ritardo nel formulare una corretta diagnosi o, comunque, nel disporre approfondimenti diagnostici o consulenziali. Si segnala, quindi, che la Corte di cassazione, con sentenza n. 19175 del 2016, aveva annullato con rinvio la sentenza di condanna della Corte d'appello, sia per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sia per il mancato esame della questione concernente l'applicazione della disciplina di cui al d.l. n. 158 del 2012. Si evidenzia, a questo punto, che, nel giudizio di rinvio, era stata disposta una nuova perizia medica collegiale. Si osserva, in sintesi, che secondo le risultanze dell'elaborato scritto e delle risposte in udienza dei periti: a) era esigibile una diagnosi differenziale tra patologia urologica ed occlusione intestinale meccanica, o quanto meno un più approfondito approccio diagnostico, soprattutto a partire dalle ore 18,45 del 30 ottobre 2008, atteso l'aggravamento delle condizioni cliniche;
b) gli elementi di monitoraggio clinici e diagnostici relativi alla vittima erano chiari a tutti i medici di turno, a partire dalle ore 18,45 del 30 ottobre 2008; c) l'intervento chirurgico era stato eseguito in ritardo, con ulteriore aggravio delle conseguenze derivanti dal ritardo diagnostico, ma la vittima era già giunta nel reparto di chirurgia in condizioni cliniche precarie. Si riporta, poi, il testo della sentenza del giudizio di rinvio, per sottolineare che la decisione liberatoria per gli imputati è conseguenza della impossibilità di individuare una situazione di colpa grave a carico degli stessi.
2.2. Nelle osservazioni preliminari sull'ammissibilità dei ricorsi, si dà conto oltre che della presenza delle procure speciali e della tempestività del deposito degli atti di impugnazione, anche dell'interesse dei ricorrenti a proporre ricorso. 3 Si osserva, precisamente, che l'assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. nuoce alla parte civile, e che, in ogni caso, la ravvisabilità della colpa lieve invece che della colpa grave, a norma del d.l. n. 158 del 2012, esclude la colpevolezza, ma non il reato, con conseguente obbligo di pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituisce reato (si cita, in particolare, Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815-01).
2.3. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata pronuncia, quanto meno, della formula assolutoria perché il fatto non costituisce reato. Si deduce che la sentenza impugnata ha sostanzialmente ritenuto sussistente la colpa lieve e che, a norma dell'art. 3 d.l. n. 189 del 2012, la colpa lieve, se non è sufficiente ad integrare la responsabilità penale a carico dell'esercente la professione sanitaria il quale si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, fonda comunque l'obbligo risarcitorio di cui all'art. 2043 cod. civ. Si precisa che, sulla base di tali elementi, sarebbe stato corretto assolvere gli imputati perché il fatto non costituisce reato (si citano Sez. 4, n. 22334 del 2002, e Sez. 6, n. 356 del 15/12/1999, dep. 2000, Rv. 215285), e che tale soluzione avrebbe importato la prosecuzione del giudizio in sede civile soltanto per il quantum debeatur e non anche per l'an debeatur.
2.4. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 589 cod. pen., 2043 cod. civ., e 3, comma 1, d.l. n. 158 del 2012, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla esclusione della colpa grave. Si premette che l'accoglimento delle censure relative alla formula assolutoria consentano anche un rinnovato esame sulla sussistenza della colpa grave, e che, però, in ogni caso, anche in questa sede vi è interesse ad ottenere una pronuncia di annullamento della statuizione concernente l'esclusione della colpa grave. Si deduce che sulla base degli accertamenti compiuti, almeno dalle ore 18,45 del 30 ottobre 2008, doveva essere disposta la TAC, poi richiesta da Di CO alle ore 00,10 del 1° novembre 2008, e che perciò: ON, in servizio alle ore 18,45 del 30 ottobre, è responsabile di un ritardo di oltre 29 ore;
SC, subentrato al primo alle ore 14,13 del 31 ottobre, è responsabile di un ritardo di 10 ore;
Di CO, subentrato al secondo alle ore 20,10 del 31 ottobre 2008, è responsabile di un ritardo di 4 ore. Si precisa che secondo la giurisprudenza di legittimità: a) il medico che succede ad un collega nel turno in un reparto ospedaliero, assume la medesima posizione di garanzia gravante sul sostituito, ed è perciò obbligato ad informarsi sulle condizioni dei pazienti ivi ricoverati (si cita Sez. 4, n. 44622 del 11/07/2017); b) l'errore diagnostico si configura anche quando il sanitario ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi씨 4 (si cita Sez. 4, n. 46412 del 28/10/2008, Rv. 242250); c) l'eventuale condotta colposa successiva di altri sanitari, nella specie i chirurghi, non costituisce causa sopravvenuta escludente il rapporto di causalità salvo i casi di eccezionalità ed imprevedibilità (si citano, in particolare, Sez. 4, n. 35828 del 27/06/2013, e Sez. 4, n. 6215 del 10/12/2009, dep. 2010). Si osserva, inoltre, che la limitazione di responsabilità prevista dalla legge n. 189 del 2012 attiene solo alle condotte professionali conformi alle linee guida, ma non si estende agli errori diagnostici connotati da negligenza o imprudenza (si citano Sez. 4, n. 7346 del 08/07/2014, Rv. 262243, e Sez. 4, n. 16944 del 20/03/2015, Rv. 263389), e che, quindi, nella specie, connotata da mancato rispetto delle linee guida, nonché da imprudenza e negligenza, non da imperizia, è erroneo il richiamo di detta disciplina.
3. Nell'interesse dell'imputato PP Di CO, hanno presentato memoria gli avvocati Carmelo Peluso e Luigi Latino, con la quale si chiede dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi delle parti civili. Si deduce che il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse. Si osserva, in primo luogo, che un'eventuale assoluzione perché il fatto non costituisce reato non consente comunque una decisione sulle statuizioni civili (si cita Sez. 4, n. 5892 del 08/01/2019, proprio con riferimento ad un caso di colpa lieve depenalizzata ex art. 3 d.l. n. 158 del 2012). Si rileva, in secondo luogo, che l'assoluzione con formula dubitativa, a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., non comporta nessun effetto preclusivo ai fini dell'accertamento dei fatti (si citano: Sez. 6 civ., n. 27326 del 29/10/2018; Sez. 3 civ., n. 4764 del 11/03/2016; Sez. 3 civ., n. 25447 del 18/12/2015). Si segnala, in terzo luogo, che altre affermazioni di principio della giurisprudenza di legittimità attengono a richieste dirette comunque a far accertare una fattispecie di reato, per la quale il giudice penale potrebbe affermare la responsabilità dell'imputato ai fini civili. Si deduce, inoltre, che il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. In particolare, si evidenzia che, secondo gli accertamenti peritali, gli approfondimenti diagnostici si imponevano a partire dalle ore 18,45 del 30 ottobre 2008 quando Di CO era stato già sostituito, e che il decorso di quattro ore dall'inizio del turno del 31 ottobre/1° novembre 2008 prima di decidere la TAC si spiega perché il professionista nell'occasione era reperibile, ma non in servizio. Si deduce, poi, che il secondo motivo è costituito da una richiesta di valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità, innanzitutto per una non consentita rilettura dell'elaborato peritale, il quale non ha espresso valutazioni M sulla gradazione della colpa dei medici. 5 4. Nell'interesse di OR VI e RO VI, con atti dell'avvocato Pierluigi Papalia, e di DI VI e PP VI, con atto dell'avvocato Patrizia Papalia, nonché ancora di RO VI, sono state presentate comparse conclusionali, anche qualificate come memorie, ad ulteriore sostegno dell'ammissibilità e fondatezza dei motivi di ricorso.
5. Successivamente, dopo il deposito della requisitoria del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, sono state presentate memorie di replica nell'interesse di DI VI e PP VI, con atto dell'avvocato Patrizia Papalia, di RO VI, con atto dell'avvocato Pierluigi Papalia, e di OR VI, con atto dell'avvocato Dario Seminara. In particolare, si osserva che la questione proposta nel primo motivo è ammissibile perché non poteva essere enunciata in precedenza, in quanto la stessa pone una questione sorta quale diretta conseguenza dell'esito del giudizio di rinvio, in quanto l'appello delle parti civili era stato accolto.
6. Nell'interesse dell'imputato TA ON, ha presentato memoria l'avvocato PP Cassarino, con la quale si chiede dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi delle parti civili. Si deduce: a) quanto al primo motivo, il difetto di interesse al ricorso, posta l'assenza di limiti di accertamento per il giudice civile (si citano, in particolare, Sez. 4, n. 18781 del 12/03/2019, e Sez. 4, n. 33255 del 09/07/2019), nonché la chiara indicazione della sentenza impugnata in ordine all'impossibilità per l'imputato ON di individuare la necessità di approfondimenti a fini diagnostici, a causa del suo impegno in sala operatoria e dell'intervento della dottoressa IN, a lui rimasto ignoto;
b) quanto al secondo motivo, la preclusione a proporre in sede di legittimità una diversa lettura dei dati processuali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito precisate.
2. Non sorrette da un interesse giuridicamente apprezzabile al ricorso sono le censure formulate nel primo motivo dei ricorsi, che contestano l'adozione della formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" in luogo di quella "perché il fatto non costituisce reato", deducendo che la sentenza impugnata non ha escluso il fatto, ma solo la colpa grave, e che la formula corretta implicherebbe la prosecuzione del giudizio in sede civile soltanto per il quantum e non anche per M l'an debeatur. 6 3. Sul tema dell'ammissibilità del ricorso per cassazione della parte civile proposto per ottenere la sostituzione della formula assolutoria da "perché il fatto non sussiste" a "perché il fatto non costituisce reato" pochi sono i precedenti, almeno quelli oggetto di massimazione.
3.1. Il precedente di maggior rilievo è costituito da una non recentissima pronuncia delle Sezioni Unite, secondo la quale è inammissibile, per difetto di interesse concreto, il ricorso immediato per cassazione della parte civile, che sia diretto esclusivamente alla sostituzione della formula "perché il fatto non sussiste" con quella, corretta, "perché il fatto non costituisce reato" nella sentenza di assoluzione che abbia accertato l'esistenza della causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto, in quanto detto accertamento, quale che sia la formula del dispositivo, ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile (o amministrativo) di danno (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815). Questa decisione è particolarmente importante ai fini dell'esame della questione oggetto dei ricorsi in esame perché, pur avendo ad oggetto una vicenda diversa da quella affrontata in questa sede, fissa alcuni principi generali cui occorre fare riferimento. In particolare, si evidenzia che l'interesse al ricorso, che ne rende ammissibile la proposizione, deve essere un interesse concreto, il cui eventuale accoglimento deve procurare un vantaggio al ricorrente o eliminargli un pregiudizio, e che, di conseguenza, se l'eventuale accoglimento del ricorso può comportare esclusivamente una mera declaratoria della inesattezza teorica della decisione impugnata, senza determinare alcun effetto pratico a favore del ricorrente, sussiste una situazione di difetto di interesse all'impugnazione. Si osserva, inoltre, che, se la parte civile agisce al fine di utilizzare gli effetti della pronuncia penale in sede di "giudizio civile o amministrativo di danno", per individuare gli stessi, è necessario avere riguardo alla disciplina di cui agli artt. 651 e 652 cod. proc. pen., e non anche a quella di cui all'art. 653 cod. proc. pen., la quale attiene ai rapporti tra sentenza penale e giudizio di disciplinare, né a quella di cui all'art. 654 cod. proc. pen., relativa ai rapporti tra sentenza penale e "altri giudizi civili o amministrativi". Si rappresenta, specificamente, che, a norma del dettato letterale dell'art. 652 cod. proc. pen., coerente con la legge delega ed i lavori preparatori, l'efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo di danno di una sentenza penale di assoluzione opera «non in relazione alla formula utilizzata, bensì solo in quanto contenga, in termini categorici, un effettivo e positivo accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuirlo all'imputato o circa la circostanza che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima». Si precisa espressamente: 7 Poiché è necessario l'effettivo specifico e concreto accertamento positivo della non sussistenza del fatto o della sua non attribuibilità all'imputato o della presenza di una scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., l'effetto di giudicato non si verifica quando non vi è stato tale positivo accertamento e l'assoluzione sia stata pronunciata, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., a causa della mancanza, o della insufficienza o della contraddittorietà della prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all'imputato», ovvero «ai sensi dell'art. 530, comma 3, cod. proc. pen., [...] perché vi è il dubbio sull'esistenza dell'esercizio di un diritto o di un adempimento di un dovere». Si segnala, ancora, che tale soluzione ermeneutica trova conferma nella consolidata elaborazione della giurisprudenza civile di legittimità, secondo la quale ai fini del giudizio di danno in sede civile occorre «tenere conto anche della motivazione della sentenza penale per individuare la effettiva ragione dell'assoluzione dell'imputato, eventualmente anche prescindendo dalla formula contenuta nel dispositivo, ove tecnicamente non corretta». Sulla base delle argomentazioni sintetizzate in precedenza, si conclude che una impugnazione diretta esclusivamente a far rilevare l'improprietà della formula assolutoria utilizzata nella sentenza impugnata in quella sede, e cioè "perché il fatto non sussiste a norma dell'art. 51 cod. pen.", invece di quella corretta "perché il fatto non costituisce reato", non è sorretta un interesse giuridicamente apprezzabile. Precisamente, si segnala che, nel giudizio definito dalle Sezioni Unite, l'elemento decisivo è costituito dall'avvenuto accertamento che il fatto è stato compiuto nell'esercizio di un diritto, e che detto accertamento, in quella sede non contestato nel suo contenuto, produce i suoi effetti indipendentemente dalla formula assolutoria impiegata.
3.2. Secondo altro precedente, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso della parte civile diretto esclusivamente alla sostituzione della formula "perché il fatto non sussiste" con quella "perché il fatto non costituisce reato", non potendo avere rilievo, ai fini dell'esercizio dell'azione civile, la circostanza che l'imputato non sia stato assolto con tale ultima formula in quanto la sentenza, contenendo l'accertamento dell'insussistenza del fatto, produrrebbe comunque l'effetto di giudicato nel giudizio civile (Sez. 4, n. 1229 del 26/10/2017, dep. 2018, Cardinale, Rv. 271936-01). Questa decisione, in particolare, nel richiamare la già citata decisione delle Sezioni Unite, evidenzia: «Nel caso di specie poi, essendosi accertato nel giudizio il difetto del nesso di causalità, deve anche ritenersi l'insussistenza dell'interesse ad impugnare della parte civile posto che l'art. 652 cod. proc. pen. stabilisce che la sentenza di assoluzione è idonea a produrre gli effetti di giudicato ivi indicati 8 M non in relazione alla formula utilizzata bensì solo in quanto contenga, in termini categorici, un effettivo e positivo accertamento dell'insussistenza del fatto, dell'impossibilità di attribuirlo all'imputato o della sussistenza delle cause di giustificazione dell'adempimento di un dovere o dell'esercizio di una facoltà legittima (circostanze, queste ultime, che escludono l'illiceità, non solo penale, del fatto, e conseguentemente l'ingiustizia del danno)».
4. I principi enunciati dalle Sezioni Unite, e precedentemente sintetizzati, costituiscono le coordinate entro le quali trova soluzione la questione da esaminare in questa sede, la quale attiene alla configurabilità dell'interesse al ricorso della parte civile che contesta l'adozione della formula assolutoria "perché il fatto non costituisce reato", in luogo di quella "perché il fatto non sussiste", in relazione ad una sentenza di esclusione della sola colpevolezza necessaria per l'integrazione del reato, nella prospettiva che la formula corretta implicherebbe la prosecuzione del giudizio civile di danno soltanto per il quantum e non anche per l'an debeatur.
4.1. Punto di partenza è la esatta nozione di interesse all'impugnazione, la cui mancanza, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), determina l'inammissibilità del rimedio esperito. Come si è già evidenziato nell'illustrare le argomentazioni esposte da Sez. U, Guerra, cit., e come osserva costantemente la giurisprudenza di legittimità, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (così, in particolare, per limitarsi alle sole pronunce delle Sezioni Unite, Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01, e Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093-01). Sembra utile evidenziare che, secondo l'elaborazione della giurisprudenza, ai fini dell'affermazione della sussistenza dell'interesse ad impugnare, il possibile conseguimento di un risultato pratico favorevole al ricorrente come conseguenza dell'eventuale accoglimento del ricorso deve essere valutato non solo secondo il convincimento dell'impugnante, ma anche alla luce di quanto previsto dall'ordinamento giuridico. In questo senso, si spiega la precisazione che l'utilità perseguita deve essere logicamente coerente con il sistema normativo (così Sez. U, Marinaj, cit.), o che nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (così Sez. U, Timpani, cit.), o che l'interesse al ricorso è da verificare in relazione M 9 all'idoneità dell'impugnazione a rimuovere gli effetti che si assumono pregiudizievoli (cfr. Sez. U, n 29529 del 25/06/2009, De Marino, Rv. 244110-01).
4.2. Ciò posto, deve rilevarsi che la parte civile non può conseguire alcun interesse pratico utile, alla luce di quanto previsto dall'ordinamento giuridico, se impugna una sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste", la quale non contiene alcun accertamento positivo circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuirlo all'imputato o la commissione del medesimo nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, per ottenere l'adozione della corretta formula "perché il fatto non costituisce reato". Da un lato, infatti, l'assenza di un accertamento positivo circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuirlo all'imputato o la commissione del medesimo nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ad esempio per essere stata l'assoluzione pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., esclude qualunque preclusione a proporre l'azione risarcitoria davanti al giudice civile, posto che questo dovrà confrontarsi con il contenuto della sentenza penale e non con la formula di proscioglimento adottata. In questo senso, infatti, oltre all'espressa precisazione di Sez. U, Guerra, cit., costante è l'insegnamento della giurisprudenza civile, secondo la quale ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p. (così, tra le tantissime, Sez. 3 civ., n. 4764 del 11/03/2016, Rv. 639372-01, e Sez. L civ., n. 3376 del 11/02/2011, Rv. 615991-01). Dall'altro lato, poi, la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato non è idonea a fondare un accertamento circa la sussistenza del danno e, quindi, la sussistenza del diritto della parte civile ad ottenerne il risarcimento. Invero, le uniche sentenze dalle quali, secondo le previsioni di legge, discende un accertamento della sussistenza del fatto rilevante nel giudizio civile о ammnistrativo di danno sono quelle di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, a norma degli artt. 651 e 651-bis cod. proc. pen. Una conferma, se si vuole, di questa regola, discende dal riconoscimento dell'interesse della parte civile ad impugnare la decisione assolutoria pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato" (cfr., tra le tantissime, Sez. 4, n. 14194 del 18/03/2021, Morelli, Rv. 281016-01, e Sez. 6, n. 36526 del 28/10/2020, Pilato, Rv. 280182-01). Si osserva, infatti, a fondamento di questa 10 All conclusione, che, ad opinare altrimenti, si imporrebbe alla parte civile di rinunciare agli esiti dell'accertamento compiuto nel processo penale e di riavviare ab initio l'accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali. In altri termini, con questo rilievo, laddove si afferma che una sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" impone di riavviare ab initio l'accertamento in sede civile, si riconosce che la stessa decisione non è idonea a riconoscere alcun vantaggio pratico alla parte civile.
4.3. Può quindi concludersi che è inammissibile, per difetto di interesse concreto, il ricorso per cassazione della parte civile diretto esclusivamente alla sostituzione della formula "perché il fatto non sussiste" con quella, corretta, "perché il fatto non costituisce reato" nella sentenza di assoluzione che non abbia compiuto un positivo accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato, o la commissione del medesimo nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, e l'impugnazione sia proposta in funzione delle decisioni del giudice civile in materia di danno.
4.4. L'applicazione del principio appena indicato alla fattispecie in esame determina l'inammissibilità delle censure formulate nel primo motivo dei ricorsi delle parti civili. Queste censure, infatti, sono tutte incentrate sulla critica all'adozione della formula assolutoria "perché il fatto non sussiste", invece che di quella "perché il fatto non costituisce reato", sul presupposto che la sentenza impugnata non ha escluso il fatto, ma solo la colpa grave. Ne consegue che l'ipotetico accoglimento di dette censure non potrebbe procurare alle parti civili ricorrenti alcun risultato utile, neppure in funzione della prosecuzione del giudizio di danno in sede civile.
5. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo dei ricorsi, che contestano sia la esclusione della colpa grave, in quanto estremamente rilevanti sono i ritardi di tutti e tre gli imputati nel compiere gli accertamenti diagnostici necessari per una esatta comprensione della patologia, anche perché il medico che subentra ad un altro nel turno in un reparto ospedaliero è tenuto ad informarsi sulle condizioni dei ricoverati, sia l'affermazione della necessità della colpa grave, siccome, nella specie, l'errore discende da negligenza o imprudenza e non da imperizia nel conformarsi alle linee guida.
5.1. Per quanto attiene al profilo della necessità della colpa grave ai fini della configurabilità della fattispecie in contestazione, la questione è stata già risolta dalla precedente decisione di annullamento con rinvio. Invero Sez. 4, n. 19175 del 21/04/2016, al § 6.3., nell'annullare la sentenza di condanna emessa nel giudizio di appello, ha specificamente affermato: «In altri termini, alla luce della vigente disciplina, assumono rilevanza penale 11 M esclusivamente le condotte connotate da colpa grave, poste in essere nell'attuazione in concreto delle direttive scientifiche, sancita dalle linee guida. Insomma, nell'indicata sfera fattuale, la regola d'imputazione soggettiva è ora quella della sola colpa grave;
mentre la colpa lieve è penalmente irrilevante». Né in questa sede può mettersi in discussione la correttezza del principio affermato dalla sentenza di annullamento con rinvio. Invero, l'art. 628, comma 2, cod. proc. pen., stabilisce che la «sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell'art. 627 comma 3», e questa, appunto, prevede l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione «per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa».
5.2. Per quanto attiene alla esclusione della colpa grave, va rilevato che le censure non riescono ad evidenziare alcun vizio di motivazione della sentenza impugnata. Invero, la sentenza impugnata, anche all'esito della perizia disposta nel giudizio di rinvio, esamina le condotte di ciascuno dei tre imputati e spiega con motivazione puntuale e non manifestamente illogica perché in relazione alle stesse non è ravvisabile la colpa grave, e segnatamente perché il ritardo nel disporre gli ulteriori accertamenti diagnostici non è ascrivibile a tale forma di colpevolezza. Precisamente, con riguardo a PP Di CO, si rappresenta che il nuovo stato doloroso della paziente, ulteriore rispetto a quello manifestato davanti ai medici del pronto soccorso, si manifestò solo alle ore 18,45 del 30 ottobre 2008, quando detto imputato aveva cessato il suo turno relativo a quel giorno, e che la sera del 31 ottobre il professionista, entrato in servizio alle ore 20,10, era in turno di reperibilità e non di guardia, e, comunque, si recò in ospedale alle ore 00,10 del giorno 1 novembre 2008, e fece eseguire la TAC alle ore 01,30. Con riguardo a TA ON, si segnala innanzitutto che questi effettuò la sua ultima annotazione sulla cartella clinica relativa alla paziente poi deceduta il 30 ottobre 2008, ore 18,45, Si rappresenta, inoltre, che la vittima, il giorno 31 ottobre 2008, fu visitata da altro sanitario, la dottoressa EL IN, la quale, alle ore 12,30, ravvisando un addome meteorico e poco trattabile su tutti i quadranti, fece somministrare il "Debridat” mediante flebo, e registrò l'emissione di feci liquide in scarsa quantità, ossia un fattore confondente. Si rileva, quindi, che l'imputato in questione il giorno 31 ottobre 2008 fu impegnato in sala operatoria dalle ore 9,00 alle ore 14,43, ossia fin dopo la fine del suo turno, cessato alle ore 14,13, e non fu mai informato delle sopravvenienze riscontrate dalla dottoressa IN, come da questa specificamente dichiarato. 12 Con riguardo a PP SC, si evidenzia che il medesimo, subentrato nel turno presso il reparto ospedaliero competente alle ore 14,13 del 31 ottobre 2008, in disparte da ogni altra considerazione, si trovava a gestire una situazione nella quale si era appena palesato un ulteriore fattore confondente, quale la modesta emissione di feci liquide, verificatosi dopo le ore 12,30 e di cui risultava annotazione in cartella clinica.
6. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi delle parti civili segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La complessità della questione concernente l'ammissibilità delle censure enunciate nel primo motivo dei ricorsi esclude la colpa dei ricorrenti nel determinare la causa di inammissibilità e, quindi, la condanna di una somma a favore della cassa delle ammende. Invero, deve farsi applicazione della norma risultante a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 616 cod. proc. pen., nella parte in cui questo non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; dichiarazione di incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 186 del 13 giugno 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Corbo Giulio Sarno Привить сл Julio Sa DEPOSITATA IN CANCELL A 12 GEN 2022 IL CANCELLITE ESPER Luana Mariana 13