Art. 2.
A decorrere dal 1 gennaio 1983, al personale di cui al primo comma, punto a), del precedente art. 1 competono i seguenti stipendi lordi annui iniziali:
prima qualifica funzionale . . . . . L. 3.300.000
seconda qualifica funzionale . . . . " 3.600.000
terza qualifica funzionale . . . . . " 3.900.000
quarta qualifica funzionale . . . . " 4.500.000
quinta qualifica funzionale . . . . " 5.100.000
sesta qualifica funzionale . . . . . " 5.700.000
settima qualifica funzionale . . . . " 6.400.000
ottava qualifica funzionale . . . . " 7.700.000
La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio di importo fisso in ragione d'anno e in successivi scatti biennali, pure di importo fisso in ragione d'anno, nelle seguenti misure:
Livelli Classi Scatti
1 L. 192.000 L. 120.900
2 " 216.000 " 133.200
3 " 252.000 " 147.900
4 " 272.000 " 166.900
5 " 305.280 " 188.556
6 " 345.600 " 211.620
7 " 403.200 " 240.640
8 " 475.200 " 287.540
La determinazione del nuovo stipendio spettante al singolo dipendente e' effettuata sulla base delle classi o degli scatti alla data del 31 dicembre 1982. Per tutto il personale inquadrato nella settima e nell'ottava qualifica funzionale si calcola anche, quale elemento professionale non riassorbibile e temporizzabile, la maggiorazione prevista, rispettivamente, in L. 403.200 ed in L. 475.200 dall' art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270 . Nei confronti del personale che non abbia ancora beneficiato di tale maggiorazione o che ne abbia beneficiato parzialmente, anche per effetto di riassorbimento in successivi miglioramenti economici, la maggiorazione stessa va, rispettivamente, computata per intero o integrata, con decorrenza dal 1 febbraio 1981 per il personale inquadrato nelle predette qualifiche alla stessa data, o dalla data del passaggio o dell'assunzione per il personale inquadrato successivamente nelle qualifiche medesime.
Ai fini perequativi, in aggiunta alle classi o agli scatti del nuovo stipendio, e' attribuito, in ragione d'anno, un beneficio convenzionale dell'importo di L. 295.800 al personale appartenente alla terza qualifica funzionale e dell'importo di L. 345.600, di L. 806.400 e di L. 950.400, rispettivamente, al personale appartenente alla sesta, alla settima e all'ottava qualifica funzionale che abbia gia' maturato o che maturi nel periodo di vigenza contrattuale tre anni di anzianita' nella qualifica.
A decorrere dal 1 gennaio 1983, al personale di cui al primo comma, punto a), del precedente art. 1 competono i seguenti stipendi lordi annui iniziali:
prima qualifica funzionale . . . . . L. 3.300.000
seconda qualifica funzionale . . . . " 3.600.000
terza qualifica funzionale . . . . . " 3.900.000
quarta qualifica funzionale . . . . " 4.500.000
quinta qualifica funzionale . . . . " 5.100.000
sesta qualifica funzionale . . . . . " 5.700.000
settima qualifica funzionale . . . . " 6.400.000
ottava qualifica funzionale . . . . " 7.700.000
La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio di importo fisso in ragione d'anno e in successivi scatti biennali, pure di importo fisso in ragione d'anno, nelle seguenti misure:
Livelli Classi Scatti
1 L. 192.000 L. 120.900
2 " 216.000 " 133.200
3 " 252.000 " 147.900
4 " 272.000 " 166.900
5 " 305.280 " 188.556
6 " 345.600 " 211.620
7 " 403.200 " 240.640
8 " 475.200 " 287.540
La determinazione del nuovo stipendio spettante al singolo dipendente e' effettuata sulla base delle classi o degli scatti alla data del 31 dicembre 1982. Per tutto il personale inquadrato nella settima e nell'ottava qualifica funzionale si calcola anche, quale elemento professionale non riassorbibile e temporizzabile, la maggiorazione prevista, rispettivamente, in L. 403.200 ed in L. 475.200 dall' art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270 . Nei confronti del personale che non abbia ancora beneficiato di tale maggiorazione o che ne abbia beneficiato parzialmente, anche per effetto di riassorbimento in successivi miglioramenti economici, la maggiorazione stessa va, rispettivamente, computata per intero o integrata, con decorrenza dal 1 febbraio 1981 per il personale inquadrato nelle predette qualifiche alla stessa data, o dalla data del passaggio o dell'assunzione per il personale inquadrato successivamente nelle qualifiche medesime.
Ai fini perequativi, in aggiunta alle classi o agli scatti del nuovo stipendio, e' attribuito, in ragione d'anno, un beneficio convenzionale dell'importo di L. 295.800 al personale appartenente alla terza qualifica funzionale e dell'importo di L. 345.600, di L. 806.400 e di L. 950.400, rispettivamente, al personale appartenente alla sesta, alla settima e all'ottava qualifica funzionale che abbia gia' maturato o che maturi nel periodo di vigenza contrattuale tre anni di anzianita' nella qualifica.