Ordinanza collegiale 5 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 24 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 18 marzo 2025
Ordinanza cautelare 2 maggio 2025
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/02/2026, n. 2514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2514 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02514/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11559/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11559 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministero dell'Università e della Ricerca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, l’Ufficio Scolastico Regionale Puglia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l’Ufficio Scolastico Regionale Puglia - Ufficio III: Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, l’Ufficio Scolastico Regionale Puglia - Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi, l’Ufficio Scolastico Regionale Puglia - Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia, l’Ufficio Scolastico Regionale Puglia - Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, l’Ufficio Scolastico Regionale Puglia - Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il Ministero per la Pubblica Amministrazione, non costituito in giudizio;
nei confronti
di -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
Per l’annullamento e/o nullità, previa sospensione,
- delle graduatorie di merito regionali rettificate per la classe di concorso A027, approvate con il gravato decreto prot. n. -OMISSIS- del 28/08/2024, relative al concorso docenti di cui al DM n. -OMISSIS-/2023, a firma dell’USR Puglia, ivi compresi i relativi allegati e graduatorie oggetto di rettifica, nella parte in cui non permettono alla ricorrente, in quanto beneficiaria della l. n. 104/1992 ex art. 33 comma 5, di scegliere con preferenza la sede di servizio;
- ove occorra, delle graduatorie di merito regionali, pubblicate sul sito istituzionale in data 07/08/2024, e relative al concorso docenti di cui al Dm n. -OMISSIS-/2023, come approvate con il gravato decreto di cui al prot. n. -OMISSIS-/2024, per la classe di concorso A027 (Matematica e Fisica alle scuole superiori), per la regione Puglia;
- del decreto n. -OMISSIS- del 03/10/2024, a firma dell’USR Puglia, con il quale sono state integrate le graduatorie generali definitive di merito per la classe di concorso A027;
- del decreto n. -OMISSIS- del 28/08/2024, a firma dell’USR Puglia, con il quale sono stati convocati i docenti vincitori di concorso, tra cui l’odierna ricorrente, ai fini dell’immissione in ruolo, ivi compresi i relativi allegati;
- del decreto n. -OMISSIS- del 29/08/2024, a firma dell’USR Puglia, con il quale veniva pubblicato l’esito dell’assegnazione della provincia ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, nella parte in cui la ricorrente è stata assegnata alla provincia di Brindisi e non alla provincia di Lecce, ivi compresi i relativi allegati;
- del provvedimento di attribuzione della sede di servizio alla ricorrente senza che la stessa potesse esprimere la propria preferenza ex art. 33 l. n. 104/1992;
- del decreto prot. n. -OMISSIS- del 04/10/2024, a firma dell’USR Puglia, con il quale è stato rideterminato il contingente dei posti disponibili per le surroghe su posto comune, ivi compresi i relativi allegati, nei limiti di interesse della ricorrente, nella parte in cui è previsto un posto nella provincia di Lecce; - del decreto prot. n. -OMISSIS- del 09/10/2024, a firma dell’USR Puglia, con il quale sono stati convocati i docenti vincitori di concorso a seguito di scorrimenti, ai fini dell’immissione in ruolo, ivi compresi i relativi allegati;
- del decreto n. -OMISSIS- del 14/1072024, a firma dell’USR Puglia, con il quale sono assegnate le province ai docenti vincitori di concorso a seguito di scorrimenti, nella parte in cui viene assegnata per un candidato dell’A027 la provincia di Lecce;
- di ogni altro ed eventuale avviso, anche dal protocollo non conosciuto, e di ogni eventuale rettifica delle graduatorie, anche dal protocollo non conosciuto e del relativo decreto di approvazione;
- nonché di qualunque altro atto o provvedimento tramite cui è assegnata alla ricorrente, senza il sistema delle preferenze ai sensi della l. n. 104/1992, una sede diversa da quella della provincia di Lecce;
- degli atti presupposti ivi compreso il decreto ministeriale n. -OMISSIS- del 31 luglio 2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2024/2025” , ivi compresi i relativi allegati ed in particolare l’allegato A;
- ove occorra, di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi, ossia: del bando di cui al presente concorso n. -OMISSIS- del 06/12/2023, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. -OMISSIS-” , nella parte in cui è inteso in senso escludente per la ricorrente, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente;
- del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. -OMISSIS-, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75” , nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente;
- del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. -OMISSIS- del 17 gennaio 2024 recante la rideterminazione del contingente della procedura concorsuale bandita su base regionale con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. -OMISSIS- del 6 dicembre 2023, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e di tutti gli allegati;
- del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 18 gennaio 2024 n. -OMISSIS- concernente “Aggregazione delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 6 dicembre 2023, n. -OMISSIS-” , ivi comprese le relative tabelle e gli allegati se intesi in senso escludente;
- ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni pedissequo allegato al predetto bando e degli atti ad esso presupposti e connessi, ossia: il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. -OMISSIS- con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” , nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;
- del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. -OMISSIS-” , nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;
- del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. -OMISSIS-, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89” , nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 20. del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” , come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;
- del decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 10 agosto 2017 n.-OMISSIS-, che prevede le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente;
- decreto ministeriale 9 novembre 2021 n. -OMISSIS-, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante <>, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106” , nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente;
- del decreto del Ministro dell’istruzione 27 giugno 2020, n.-OMISSIS-, recante “Istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado” ;
- del decreto del Ministro dell’istruzione 28 aprile 2022, n.-OMISSIS-, recante “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106” ;
- del decreto del Ministro dell’istruzione 30 marzo 2022, numero -OMISSIS-, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami abilitante per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all’articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234” ;
- del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 13 luglio 2023, n. -OMISSIS-, recante “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2023/24” ;
- nonché di qualunque altro atto, anche dal protocollo non conosciuto, tramite cui non è stata assegnata alla ricorrente, anche a seguito delle rinunce, la provincia ambita.
Per la condanna dell’amministrazione resistente
- a permettere alla ricorrente di esercitare la preferenza della sede per la provincia di Lecce.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, del Ministero dell'Università e della Ricerca, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia - Ufficio III: Ambiti Territoriali per le Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa MA SA IV e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha partecipato al concorso indetto con il decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. -OMISSIS- del 2023, per la regione Puglia, per classe di concorso A027 (Matematica e fisica negli Istituti secondari di secondo grado).
Al termine del procedimento, l’Ufficio scolastico regionale della Puglia ha approvato la graduatoria regionale, con il decreto n. -OMISSIS- del 28 agosto 2024.
L’interessata, deducendo di risiedere in un Comune della provincia di Lecce e di avere titolo alla preferenza prevista dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, ha chiesto all’Amministrazione di scegliere con preferenza la sede di servizio presso un Istituto scolastico della provincia di Lecce.
Con il decreto n. -OMISSIS- del 29 agosto 2024, l’Amministrazione ha pubblicato gli atti finali del procedimento, da cui risulta che l’interessata è stata assegnata agli uffici scolastici della provincia di Brindisi.
2. Con il ricorso indicato in epigrafe, l’interessata ha impugnato tutti gli atti del procedimento, inclusi i decreti di data 4, 9 e 14 ottobre 2024, con i quali sono stati assegnati i posti messi a concorso, nonché i decreti ministeriali del 26 ottobre 2023 e del 31 luglio 2024, in base ai quali è stato indetto il concorso per l’immissione nei ruoli scolastici.
3. La ricorrente ha proposto quattro articolati motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo, è lamentata la violazione di legge e profili di eccesso di potere, per l’erronea mancata applicazione dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992.
3.2. Con il secondo motivo, è dedotto che gli atti impugnati sono viziati per eccesso di potere, poiché altri docenti, pur avendo ottenuto un punteggio inferiore, sono stati assegnati a sedi di servizio nel territorio della provincia di Lecce.
3.3. Con il terzo motivo, proposto in subordine, è lamentata l’illegittimità degli atti di indizione del concorso, qualora essi dovessero essere interpretati nel senso che, per la fase di assegnazione delle sedi, non si applicherebbe l’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992.
3.4. Con il quarto motivo, è censurata l’incostituzionalità dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, laddove vada interpretato nel senso che non si applica nella fase di assegnazione di sede al vincitore di un concorso.
4. L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha chiesto che il ricorso sia respinto.
5. Con l’ordinanza n. 1458 del 2025, questo Tribunale ha disposto incombenti istruttori.
6. In esecuzione dell’ordinanza, l’Amministrazione ha trasmesso un’articolata relazione, con la quale ha dedotto che:
a) la ricorrente è risultata vincitrice del concorso a seguito della rinuncia della candidata Ch. Pr. e, in data 28 agosto 2024, ha espresso l’ordine di preferenza, indicando dapprima la provincia di Lecce e poi quella di Brindisi;
b) in data 29 agosto 2024, il posto unico nella provincia di Lecce è stato assegnato alla candidata Ga. Co., che la precedeva di tre posizioni;
c) la ricorrente non avrebbe comunicato per tempo all’Ufficio scolastico regionale per la Puglia di avere titolo alla preferenza, violando così il principio di buona fede.
7. Con la successiva ordinanza n. 2406 del 2 maggio 2025, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare formulata dalla ricorrente ed ha disposto il riesame da parte dell’Amministrazione.
In sede di esecuzione dell’ordinanza, l’Amministrazione ha assegnato all’interessata una sede scolastica nel territorio della provincia di Lecce, con riserva dell’esito del giudizio.
8. Con una memoria depositata in prossimità dell’udienza, la ricorrente ha dato atto che, per effetto dell’esecuzione dell’ordinanza cautelare, lavora in una scuola della provincia di Lecce ed ha inoltre replicato alle deduzioni dell’Amministrazione, insistendo nelle già formulate conclusioni.
9. All’udienza del 2 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
10. Ritiene il Collegio che, per evidenti ragioni logiche, vada esaminato con priorità il terzo motivo, pur se proposto in via subordinata, poiché va preliminarmente chiarito quali siano le regole la cui applicazione risulta doverosa nel procedimento in questione.
11. Ad avviso del Collegio, il terzo motivo risulta infondato, poiché gli atti di indizione del concorso, minuziosamente indicati nel ricorso introduttivo, in nessuna parte hanno escluso l’applicazione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992.
12. Si può passare all’esame del primo motivo del ricorso, il quale ad avviso del Collegio risulta fondato e va accolto.
12.1. L’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 dispone che “il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede” .
Tale disposizione, per la sua portata generale e per la sua natura imperativa, si applica anche quando si tratti della prima assegnazione della sede, a seguito del superamento di un concorso, ed anche se il relativo bando non l’abbia richiamata (cfr. Cons. St., Sez. III, n. 1331 del 2021; n. 4779 del 2020; Sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3566; parere Sez. I, 5 marzo 2013, n. 997).
Essa rileva anche e soprattutto nella fase genetica di un rapporto di lavoro con l’Amministrazione pubblica, in un periodo fondamentale della vita del lavoratore, che si deve organizzare ed assistere il disabile con la necessaria vicinanza.
12.2. Contrariamente a quanto è stato dedotto dall’Amministrazione nel suo scritto difensivo, emerge dagli atti che la ricorrente ha rappresentato in sede amministrativa che il suo familiare è portatore di handicap in situazione di gravità.
Dagli atti del fascicolo, infatti, risulta, che l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia aveva avuto notizia del titolo preferenziale, evidentemente comunicato prima della sottoscrizione del contratto, in quanto riportato accanto al nominativo della ricorrente, nel decreto n. -OMISSIS- del 28 agosto 2024, che la individuava tra i vincitori del concorso, in surroga, per effetto delle rinunce.
12.3. D’altra parte, l’Amministrazione – sia in fase procedimentale che nel corso del presente giudizio – non ha rilevato la previa fissazione di un termine perentorio, entro il quale l’interessata avrebbe dovuto comprovare la sussistenza del titolo di preferenza, risultando possibile dedurlo solo nel corso della seconda fase, relativa all’assegnazione della sede all’interno della provincia già assegnata nella prima fase.
12.4. Inoltre, la mancanza della preventiva statuizione di un termine risulta anche più conforme alla ratio ed al testo dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, ed alle sue esigenze solidaristiche attuative degli articoli 2 e 3 della Costituzione, poiché si consente agli aventi diritto di rappresentare e di documentare all’Amministrazione, sino alla insorgenza del rapporto di lavoro, una circostanza di fatto che può anche essere insorta nel corso del procedimento concorsuale e che, di per sé, deve avere la medesima rilevanza giuridica di quella accertata prima dell’indizione del bando.
Né, d’altro canto, a diverse conclusioni può condurre la complessità della procedura in questione e la farraginosità delle varie fasi in cui la stessa è articolata, tanto più che risulta per tabulas , come da memoria difensiva di parte resistente, la disponibilità di ulteriori sedi nella provincia di Lecce.
12.5. Poiché il citato art. 33, comma 5, si applica anche nella fase di assegnazione di una sede ad un vincitore di un concorso, va dichiarato irrilevante e privo di interesse il quarto motivo del ricorso, con cui si prospetta l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 5, qualora dovesse essere interpretato diversamente.
13. Per le ragioni che precedono, il ricorso risulta fondato e va accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati, nei limiti dell’interesse della ricorrente.
14. La condanna al pagamento delle spese segue la regola della soccombenza per cui, nella misura indicata in dispositivo, esse vanno poste a carico della resistente Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11559 del 2024, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla per la parte di interesse i provvedimenti impugnati.
Condanna la resistente Amministrazione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida nella misura complessiva di euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare l’identità e lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SS SS, Presidente
MA SA IV, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA SA IV | SS SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.