Articolo 4 della Legge 4 gennaio 1994, n. 10
Articolo 3Articolo 5
Versione
25 gennaio 1994
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Versione
21 luglio 1994
Art. 4. 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, provvede all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , ai principi della medesima legge. ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale con la sentenza 6-15 luglio 1994 n. 302 (in G.U. 1a s.s. 20/07/1994 n. 30) ha dichiarato:
- "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10 (Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali), nella parte in cui non prevede l'obbligo di intesa con la Regione autonoma Valle d'Aosta da parte del Ministro dell'ambiente prima di provvedere con proprio decreto all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui all' art. 35, primo e secondo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ;
- l'illegittimita' costituzionale dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10 , nella parte in cui non prevede, relativamente al Parco nazionale dello Stelvio, che per l'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui all' art. 35, primo e secondo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 si provveda in base a quanto stabilito dalle norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige emanate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 ."
Entrata in vigore il 21 luglio 1994
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