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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 5108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5108 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 25/11/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa LL Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 9619/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
SEDE LEGALE Controparte_1
IN ROMA VIA CIRO IL GRANDE N.21 IN PERSONA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE PT
alle ore 10.20 sono presenti l'avv. Sergio SO in sostituzione degli avv.,ti
NO SO e SA PO, Nessuno è comparso per l' Si da atto che CP_1
è presente ai fini del tirocinio UNIPA la sig.ra Parte_2
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa LL Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9619 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. POLLARA' ROSARIA e IN SANSONE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore.
- resistente contumace-
O g g e t t o : ANF
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, nella contumacia dell' CP_1
Dichiara che ha diritto ad avere corrisposto l'assegno per nucleo Parte_1
familiare di quattro persone relativamente al rapporto di lavoro alle dipendenze della s.r.l.
OC IT UZ per il periodo dal 01/07/2021 – 31/08/2021 , quantificato in euro 590.09; condanna l' al pagamento del relativo importo pari ad € 590,09, oltre interessi legali. CP_1
Condanna, altresì, l' alla rifusione delle spese di lite quantificate in euro 600,00 oltre CP_1
spese generali, CPA e IVA da distrarsi in favore degli avv.tI SA PO e NO
SO, antistatari. NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.06.2025 il ricorrente come in epigrafe indicato, premettendo: di avere lavorato alle dipendenze della s.r.l. IT UZ in qualità di operaio inquadrato al 3° livello c.c.n.l. edilizia dal 13/01/2020 al 30/08/2021; che la predetta società è stata posta in amministrazione giudiziale con sentenza del
Tribunale di Trapani del 23/12/2022 depositata il 02/01/2023, e non essendogli state corrisposte le retribuzioni relative ai mesi di luglio ed agosto 2022, né il TFR maturato, in data 04/03/2024 ha presentato istanza di ammissione al passivo dei suddetti crediti, ed è stato ammesso al passivo a tali titoli per la somma di € 6.850,31, di cui € 2.923,58 per TFR ed € 3.926,73 per retribuzioni, con espressa esclusione della somma di € 590,09 per ANF, inseriti nelle buste paga, da richiedere direttamente all' come da verbale di verifica CP_1
stato passivo del 03/07/2024 agli atti;
di avere presentato in data 13/12/2024 per via telematica tramite Patronato ENASC all' CP_1
domanda di corresponsione diretta degli assegni nucleo familiare di quattro persone relativi al periodo di lavoro dal 01/07/2021 al 31/08/2021, allegando i dati relativi al rapporto di lavoro, ai componenti del proprio nucleo familiare, ed i dati reddituali, nonché la dichiarazione di responsabilità richiesta dall' di non avere percepito gli assegni richiesti CP_1
con impegno a comunicare eventuali futuri pagamenti;
di avere ricevuto nota del 08/01/2025 con la quale l' comunicava il rigetto della CP_1
domanda con la seguente motivazione: “periodo richiesto risulta già interamente liquidato”
“non ha presentato la documentazione richiesta”; di avere proposto, in data 11/04/2025, ricorso al Comitato provinciale che, con delibera del
27/05/2025 lo ha respinto con la seguente motivazione. “la documentazione richiesta in data 17/12/2024 non è stata prodotta” ; ha convenuto in giudizio l' al fine di: CP_1
-“Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'assegno per nucleo familiare di quattro persone relativamente al rapporto di lavoro alle dipendenze della s.r.l. OC IT UZ . per il periodo dal 01/07/2021 – 31/08/2021 condannando l' al pagamento del relativo importo in € 590,09, oltre interessi legali”. CP_1
L' non si costituiva rimanendo così contumace. CP_1 All'odierna udienza, sulle conclusioni del ricorrente, la causa è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Gli assegni nucleo familiare sono una prestazione economica erogata dall' ai nuclei CP_1
familiari di alcune categorie di lavoratori.
Nel caso in cui la domanda è presentata da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite la prestazione familiare viene erogata direttamente dall' . CP_1
Lo stesso Istituto prevede la corresponsione diretta in caso di impossibilità da parte del datore di lavoro, quindi in caso di cessazione o fallimento dell'azienda, non potendo infatti assolvere la curatela fallimentare alla funzione di delegato al pagamento di un debito non proprio della curatela.
Per tali motivi, il ricorso va accolto.
Per ciò che concerne le spese di lite, vanno poste a carico di parte soccombente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 25/11/2025
Il Giudice Onorario
LL Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 25/11/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa LL Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 9619/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
SEDE LEGALE Controparte_1
IN ROMA VIA CIRO IL GRANDE N.21 IN PERSONA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE PT
alle ore 10.20 sono presenti l'avv. Sergio SO in sostituzione degli avv.,ti
NO SO e SA PO, Nessuno è comparso per l' Si da atto che CP_1
è presente ai fini del tirocinio UNIPA la sig.ra Parte_2
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa LL Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9619 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. POLLARA' ROSARIA e IN SANSONE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore.
- resistente contumace-
O g g e t t o : ANF
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, nella contumacia dell' CP_1
Dichiara che ha diritto ad avere corrisposto l'assegno per nucleo Parte_1
familiare di quattro persone relativamente al rapporto di lavoro alle dipendenze della s.r.l.
OC IT UZ per il periodo dal 01/07/2021 – 31/08/2021 , quantificato in euro 590.09; condanna l' al pagamento del relativo importo pari ad € 590,09, oltre interessi legali. CP_1
Condanna, altresì, l' alla rifusione delle spese di lite quantificate in euro 600,00 oltre CP_1
spese generali, CPA e IVA da distrarsi in favore degli avv.tI SA PO e NO
SO, antistatari. NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.06.2025 il ricorrente come in epigrafe indicato, premettendo: di avere lavorato alle dipendenze della s.r.l. IT UZ in qualità di operaio inquadrato al 3° livello c.c.n.l. edilizia dal 13/01/2020 al 30/08/2021; che la predetta società è stata posta in amministrazione giudiziale con sentenza del
Tribunale di Trapani del 23/12/2022 depositata il 02/01/2023, e non essendogli state corrisposte le retribuzioni relative ai mesi di luglio ed agosto 2022, né il TFR maturato, in data 04/03/2024 ha presentato istanza di ammissione al passivo dei suddetti crediti, ed è stato ammesso al passivo a tali titoli per la somma di € 6.850,31, di cui € 2.923,58 per TFR ed € 3.926,73 per retribuzioni, con espressa esclusione della somma di € 590,09 per ANF, inseriti nelle buste paga, da richiedere direttamente all' come da verbale di verifica CP_1
stato passivo del 03/07/2024 agli atti;
di avere presentato in data 13/12/2024 per via telematica tramite Patronato ENASC all' CP_1
domanda di corresponsione diretta degli assegni nucleo familiare di quattro persone relativi al periodo di lavoro dal 01/07/2021 al 31/08/2021, allegando i dati relativi al rapporto di lavoro, ai componenti del proprio nucleo familiare, ed i dati reddituali, nonché la dichiarazione di responsabilità richiesta dall' di non avere percepito gli assegni richiesti CP_1
con impegno a comunicare eventuali futuri pagamenti;
di avere ricevuto nota del 08/01/2025 con la quale l' comunicava il rigetto della CP_1
domanda con la seguente motivazione: “periodo richiesto risulta già interamente liquidato”
“non ha presentato la documentazione richiesta”; di avere proposto, in data 11/04/2025, ricorso al Comitato provinciale che, con delibera del
27/05/2025 lo ha respinto con la seguente motivazione. “la documentazione richiesta in data 17/12/2024 non è stata prodotta” ; ha convenuto in giudizio l' al fine di: CP_1
-“Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'assegno per nucleo familiare di quattro persone relativamente al rapporto di lavoro alle dipendenze della s.r.l. OC IT UZ . per il periodo dal 01/07/2021 – 31/08/2021 condannando l' al pagamento del relativo importo in € 590,09, oltre interessi legali”. CP_1
L' non si costituiva rimanendo così contumace. CP_1 All'odierna udienza, sulle conclusioni del ricorrente, la causa è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Gli assegni nucleo familiare sono una prestazione economica erogata dall' ai nuclei CP_1
familiari di alcune categorie di lavoratori.
Nel caso in cui la domanda è presentata da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite la prestazione familiare viene erogata direttamente dall' . CP_1
Lo stesso Istituto prevede la corresponsione diretta in caso di impossibilità da parte del datore di lavoro, quindi in caso di cessazione o fallimento dell'azienda, non potendo infatti assolvere la curatela fallimentare alla funzione di delegato al pagamento di un debito non proprio della curatela.
Per tali motivi, il ricorso va accolto.
Per ciò che concerne le spese di lite, vanno poste a carico di parte soccombente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 25/11/2025
Il Giudice Onorario
LL Di Maio