Art. 11. 1. Il primo comma dell'articolo 54 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 , e' sostituito dal seguente:
"In materia di eleggibilita' o di regolarita' delle operazioni elettorali ogni iscritto all'albo e il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale. Il ricorso va inoltrato direttamente al consiglio dell'ordine nazionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proclamzione degli eletti e notificato al consiglio dell'ordine provinciale e all'interessato".
Nota all'art. 11:
- Il testo dell' art. 54 della legge n. 3/1976 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art.54 (Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare). - Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione,cancellazione e reiscrizione all'albo,nonche' in materia disciplinare,sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine,con ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.
Il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale e' presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.
In materia di eleggibilita' o di regolarita' delle operazioni elettorali ogni iscritto all'albo e il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale. Il ricorso va inoltrato direttamente al consiglio dell'ordine nazionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data proclamazione degli eletti e notificato al consiglio dell'ordine provinciale e all'interessato.
Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'art. 52, il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ha effetto sospensivo".
"In materia di eleggibilita' o di regolarita' delle operazioni elettorali ogni iscritto all'albo e il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale. Il ricorso va inoltrato direttamente al consiglio dell'ordine nazionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proclamzione degli eletti e notificato al consiglio dell'ordine provinciale e all'interessato".
Nota all'art. 11:
- Il testo dell' art. 54 della legge n. 3/1976 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art.54 (Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare). - Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione,cancellazione e reiscrizione all'albo,nonche' in materia disciplinare,sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine,con ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.
Il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale e' presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.
In materia di eleggibilita' o di regolarita' delle operazioni elettorali ogni iscritto all'albo e il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale. Il ricorso va inoltrato direttamente al consiglio dell'ordine nazionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data proclamazione degli eletti e notificato al consiglio dell'ordine provinciale e all'interessato.
Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'art. 52, il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ha effetto sospensivo".