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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/09/2025, n. 3082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3082 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5477/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice Umberto Castagnini, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies cpc del 23.9.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5477/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MANSUETO FRANCESCO PAOLO e dell'avv. VOLPE ARIANNA
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANZATI Controparte_1 P.IVA_1
SANDRO
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Come da verbale di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 23.9.2025
pagina 1 di 9 R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. , in qualità di fideiussore di Parte_1 Parte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente
[...] esecutivo n. 752/2024 emesso in favore di quale cessionaria dei Controparte_1 crediti in blocco di – la quale aveva fuso per incorporazione Controparte_2
nei confronti della predetta opponente per l'importo di € Controparte_3
95.853,62, nonché della debitrice principale per la somma Parte_3 di 115.025,39 oltre spese ed interessi. Il credito si fonda sui contratti di locazione finanziaria nn. 5515900, 5523902, 5537762 stipulati tra e di questi garantiti CP_3 Parte_3 dall'opponente solo i nn. 5523902 e 5537762. L'opponente ha contestato: -
il difetto di legittimazione passiva di;
Parte_1
- relativamente al leasing n. 5537762, l'insistenza del credito in quanto già soddisfatto, posto che il macchinario oggetto del predetto contratto sarebbe stato ceduto ad una società terza che aveva corrisposto il pagamento della somma di € 25.925,00 alla società finanziaria prima della risoluzione del contratto stesso;
- l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati con ricorso monitorio;
- la nullità delle fideiussioni per indeterminabilità dell'oggetto;
- la nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina antitrust e per l'effetto, la decadenza della creditrice dal diritto di rivolgersi al fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
- l'applicazione indebita di spese ed interessi;
- il superamento della soglia di usurarietà;
- la violazione dei doveri di correttezza e buona fede;
- l'assenza di prova del credito azionato.
Per le ragioni sopra esposte, ha quindi chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo. 2. Si è costituita in giudizio la quale ha contestato la fondatezza Controparte_1 delle deduzioni avversarie. Ha invero osservato che non è intervenuto alcuna estinzione del debito in quanto aveva venduto il macchinario alla CP_3 società terza dopo che il leasing con la debitrice principale era stato risolto per pagina 2 di 9 inadempimento ad essa imputabile;
in ordine all'eccezione di prescrizione, ha dedotto che il termine era stato interrotto in data 2.4.2021. Ha contestato inoltre l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust dal momento che si tratterebbe di contratto autonomo di garanzia che prevede la rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. con clausola espressamente sottoscritta ex art. 1341 c.c., termine che comunque è stato rispettato. Ha contestato la nullità della fideiussione, non costituendo causa di invalidità l'assenza della data ivi apposta, e ha inoltre osservato che il fideiussore ha natura di professionista e che pertanto la disciplina di cui al Dlgs 206/2005 non potrebbe considerarsi applicabile. Ha infine assunto che le contestazioni sull'usura e sull'illegittimo addebito di interessi sono infondate, e che la prova del credito azionato risiede nei contratti di locazione finanziaria, negli estratti conto e nelle fideiussioni prodotti nel presente giudizio. Per tali ragioni ha chiesto rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo.
3. L'eccezione formulata in relazione alla carenza di prova della titolarità del credito è infondata.
In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 15884/2019; Cass. 17110/2019; Cass. 4277/2023; Cass. 16368/2025). Nel caso di specie, ha documentato che, a seguito della fusione Controparte_1 per incorporazione di in quest'ultima le Controparte_3 Controparte_4 ha ceduto in forza di contratto di cessione di crediti concluso in data 21/10/2022, ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della Legge 130/1999, taluni crediti di detta cedente derivanti da contratti di leasing e altresì da contratti di finanziamento, sorti nel periodo compreso tra l'1/10/1955 ed il 31/12/2021, i cui debitori sono classificati a sofferenza ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n° 272/2008. ha dato notizia dell'avvenuta cessione dei crediti a mezzo di Controparte_1 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 128 del 3/11/2022. I dati indicativi dei crediti ceduti sono messi a disposizione sul sito internet della banca cedente: https://www.securitisation-services.com/it/ e www.intesasanpaolo.com.
pagina 3 di 9 L'avviso riporta testualmente che sono ceduti “crediti derivanti dai Contratti di Finanziamento e/o Contratti di Leasing vantati dalla relativa Cedente nei confronti di persone fisiche e persone giuridiche, classificati, alla Data di Valutazione, come “in sofferenza” (come definito nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e integrata), sorti nel periodo tra il 1° ottobre 1955 e il 31 dicembre 2021”, requisiti che risultano integrati nel caso di specie. Peraltro, la cessionaria ha prodotto in sede monitoria copia dell'informativa della cessione dei crediti con l'elenco dei crediti ceduti dal quale risultano i contratti oggetto di causa (nn. 5515900; 5523902; 5537762 – cfr. all. istanza del 6.3.2024). Tale documento, sebbene non sottoscritto, non costituisce oggetto di contestazione da parte dell'opponente risultando pertanto idoneo a comprovare la ricomprensione dei sopracitati contratti nella cessione de qua.
4. In ordine all'eccezione di inesistenza del credito relativo al contratto di locazione finanziaria n. 5537762, parte opponente ha dedotto che il debito residuo sarebbe stato estinto con una cessione del macchinario oggetto del suddetto contratto ad una società terza (Lasermed s.r.l.).
A sostegno di tale assunto, oggetto di specifica contestazione, parte opponente ha prodotto in giudizio la fattura emessa dalla società di leasing intestata a Lasermed riportante il numero identificativo del contratto (n. 537762) relativo al macchinario ceduto, nonché il codice assegnato all'acquirente (doc. 5 opponente), oltre all'estratto conto intestato a tale ultima società comprovante l'intervenuto pagamento (doc. 4 opponente). La documentazione sopra esposta non può risultare sufficiente a ritenere fondata l'eccezione sollevata in quanto in alcun modo né la fattura, né l'estratto conto sono idonei a dare atto del subentro di Lasermed nella posizione contrattuale di
[...]
e soprattutto ad assurgere a fatto estintivo della pretesa creditoria Parte_3 della società di leasing. Del resto, il credito da quest'ultima azionato trova fondamento nei contratti di leasing stipulati con la debitrice principale, e la dimostrazione della fonte contrattuale deve reputarsi sufficiente a comprovare la richiesta di pagamento. Incombe infatti sull'opponente l'onere di dare atto dell'esistenza di fatti impeditivi, modificativi, ovvero estintivi capaci di superare la presunzione di esistenza del credito (SS.UU. 30.10.2001, n. 13533). La fattura, così come l'estratto conto suddetti costituiscono fatti neutrali rispetto all'asserita cessione del contratto, essendo invece idonei a provare che l'originaria pagina 4 di 9 proprietaria del bene ( ) aveva inteso alienare la proprietà a società CP_3 terza, la quale aveva provveduto al relativo pagamento. In alcun modo il riferimento al numero del contratto potrebbe dimostrare che alla società utilizzatrice ( sarebbe subentrata la nuova acquirente, Parte_3 né che il versamento dell'importo a titolo di acquisto del bene avrebbe estinto il debito previamente gravante sulla debitrice principale. Invero, la menzione del contratto ben può costituire un riferimento di mera rilevanza interna alla società di leasing indicante la provenienza del bene. Nemmeno la prova testimoniale espletata risulta idonea a suffragare la tesi sostenuta dalla opponente. Il teste titolare della Lasermed, acquirente, ha riferito di non essere a Tes_1 conoscenza del numero di rate impagate e di non aver mai visionato l'estratto conto trattandosi di questione alla quale non aveva interesse. Ha precisato che il pagamento è stato effettuato in favore della ma ciò non significa che CP_3 tale somma debba essere portata in detrazione rispetto a quella pretesa da CP_1
in via monitoria.
[...]
Invero, a fronte della prova del titolo fornita dal creditore e dell'allegazione del debito residuo, è onere del debitore fornire la prova di tutti i pagamenti intervenuti e dimostrare l'eventuale erroneità del conteggio. Prova che non può ritenersi raggiunta per il sol fatto che il macchinario sia stato venduto in quanto ciò non esclude che tale somma, come sostenuto dalla opposta, sia stata invece già decurtata. La dichiarazione resa dal teste secondo cui la opponente, con la vendita, si Tes_2 sarebbe liberata del debito residuo rimanendo poche rate, risulta inattendibile in quanto non circostanziata. La collaboratrice che operava nel centro ha inoltre riferito circostanze genericamente apprese direttamente dalla senza che abbia mai Pt_1 avuto alcun contatto con la . CP_3
In sostanza, le prove testimoniali confermano la intervenuta vendita del macchinario dalla società concedente alla Lasermed, ma non permettono in alcun modo di desumere che le eventuali rate insolute siano state saldate attraverso il pagamento dell'importo di € 25.925,00 da parte della suddetta società acquirente.
5. Parimenti l'eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione del credito è priva di fondatezza.
A tal riguardo deve essere osservato che il dies a quo del termine decennale di prescrizione coincide con la maturazione dell'insoluto registrato negli estratti conto relativi ai contratti di locazione finanziaria (all. e/c fasc. monitorio). Dalla
pagina 5 di 9 documentazione prodotta è evincibile che è risultata Parte_3 inadempiente a partire dall'1.10.2011 ed è dall'1.02.2013 – coincidente con la scadenza dell'ultima rata rimasta impagata – che deve considerarsi decorrente il termine prescrizionale per . CP_3
Tale termine non può essere reputato decorso, stante che in data 4.2.2021 esso è stato interrotto con la missiva trasmessa dalla creditrice ( – Controparte_2 incorporante ) alla garante (doc. 2 opposta). CP_3
Anche con riguardo agli interessi, deve essere considerato che, in conformità con quanto espresso dalla recente giurisprudenza di legittimità, “L'obbligazione restitutoria della banca relativa agli interessi è legata è legata a quella principale solo nel momento genetico, ma le sue vicende sono indipendenti da quelle del capitale, pertanto, tale obbligazione soggiace alla prescrizione quinquennale prevista dall' art. 2948 c.c. , tuttavia, se l'obbligazione riguarda un debito rateizzato in prestazioni periodiche, il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e si identifica, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale” (Cass. sez. I, 23/09/2024, n. 25420). L'eccezione pertanto deve essere rigettata.
6. Parte opponente ha inoltre contestato la nullità delle fideiussioni per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto rappresentando che le fideiussioni sottoscritte da non riporterebbero l'indicazione del Parte_1 contratto oggetto di garanzia.
Deve essere tuttavia osservato le predette fideiussioni sono specifiche e, come tali, riportano il riferimento ai contratti di locazione finanziaria rispetto ai quali è stata prestata la garanzia. Specificamente, la fideiussione sottoscritta dall'opponente in data 18.02.2008 riporta l'indicazione del contratto n. 523902 sia con apposizione di timbro, sia con inserimento a penna nello spazio appositamente dedicato all'identificazione del contratto di locazione finanziaria (cfr. all. fasc. monitorio).
Parimenti, la fideiussione prestata in favore di con riguardo al CP_3 contratto n. 537762 presenta l'indicazione di tale numero identificativo sia nella parte iniziale dell'atto di garanzia – attraverso timbro riportante il suddetto numero – sia nella parte conclusiva della fideiussione (cfr. pag. 2 all. fasc. monitorio). Peraltro parte opponente, in ogni caso, ha formulato la sopradetta eccezione in maniera generica, senza quindi specificare i rapporti contrattuali ai quali le fideiussioni sottoscritte si sarebbero riferite e assumendo soltanto che i codici identificativi dei contratti sarebbero diversi, essendo indicati i nn. 523902 e 537762 a fronte dei nn. 5523902 e 5537762 inseriti nei contratti di locazione finanziaria.
pagina 6 di 9 Tuttavia, a tal riguardo, occorre evidenziare non solo che l'aggiunta del n. 5 dinanzi alla parte restante del codice non è in grado di incidere sulla coincidenza tra le fideiussioni e i contratti di leasing, ma anche che nella missiva del 2.04.2021 parte opposta ha esplicitamente fatto riferimento alle locazioni finanziarie riportanti i numeri 5537762 e 5523902 (già 537762 e 523902). Anche la considerazione in forza della quale il numero 537762 sarebbe stato riportato a penna non coglie nel segno, stante che – come sopra sottolineato –
l'indicazione del codice numerico è riportato anche per mezzo di timbro;
quanto alla contestazione in ordine all'omessa data in cui la fideiussione sarebbe stata stipulata deve essere osservato che in alcun modo tale elemento può assurgere a motivo di nullità del contratto. Trattandosi di fideiussioni specifiche infatti non sussiste alcuna incertezza in ordine al debito garantito.
7. L'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa anticoncorrenziale è priva di fondatezza.
L'opponente si è limitato a dedurre che le clausole sanzionate dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 sono presenti nelle fideiussioni oggetto di causa e, come tali, da dichiararsi nulle. A supporto di detta contestazione però parte opponente non ha prodotto né il modello Abi – riportante le clausole sanzionate - né il provvedimento della sopracitata Autorità che ha dichiarato l'invalidità delle clausole inserite nel modello Abi, non potendo pertanto l'eccezione essere ritenuta supportata da prova documentale. Il riferimento all'intervenuto provvedimento di nullità della Banca d'Italia, nonché l'asserito richiamo nelle fideiussioni oggetto di causa delle clausole lesive della normativa antitrust, invero, non possono risultare sufficienti a ritenere sussistente una pratica od una intesa distorsiva della concorrenza. Ad ogni buon conto, deve essere evidenziato che le fideiussioni de qua hanno natura specifica riferendosi a rapporti contrattuali precisi e determinati, e non anche a tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o assumerà nei confronti del creditore in dipendenza di qualsiasi operazione (in tale ultimo caso sarebbe fideiussione omnibus). A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente sancito “la non applicabilità dell'invalidità delle clausole ABI alle fideiussioni specifiche, in quanto la natura anticoncorrenziale, pronunciata da Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione “omnibus”, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di
pagina 7 di 9 quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca. Pertanto, tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, pur conformi al modello ABI, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (Cass. Sez. III, 10/1/2025, n. 657). Alla luce delle sopra esposte argomentazioni, non essendo qualificabile il rapporto di garanzia dedotto in giudizio nei termini di fideiussione omnibus, l'opponente non potrebbe comunque avvalersi, quale prova privilegiata dell'intesa restrittiva vietata, del provvedimento della Banca d'Italia del 2005. Il fideiussore non ha inoltre né allegato, né tantomeno provato la sussistenza di fatti tali da far ritenere l'esistenza di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito violatrice, anche rispetto alle fideiussioni specifiche, del disposto di cui all'art. 2, legge n. 287/1990.
La contestazione pertanto deve essere ritenuta infondata.
8. Del pari, l'eccezione di nullità della clausola di cui all'art. 8 delle fideiussioni per violazione della normativa consumeristica non coglie nel segno. Invero, dall'esame della visura societaria risulta che l'opponente rivestiva la qualifica di amministratrice unica dal 2006 (pag. 6, 13 all. monitorio), non potendosi pertanto applicare la normativa di cui al Dlgs 206/2005. La clausola derogativa del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., contestata da parte opponente, risulta quindi valida e, conseguentemente, irrilevante l'osservanza del suddetto termine di 6 mesi entro cui il creditore è tenuto ad attivare il proprio credito nei confronti del debitore principale.
9. Le doglianze inerenti all'illegittimo addebito di somme nonché al superamento del tasso soglia sono del tutto generiche e non provate.
10. Parimenti, l'asserita violazione dei canoni di correttezza e buona fede da parte dell'opposta non risulta conferente dal momento che non è stato chiarito dall'opponente in quali termini la suddetta violazione si sarebbe concretizzati e quali conseguenze avrebbe comportato. Parte opponente si è invero limitato a lamentare il mancato coinvolgimento della debitrice principale così ledendo la posizione del garante, senza precisare gli effetti che la contestata condotta della controparte avrebbe concretamente determinato nei confronti dell'opponente.
11. In ordine poi alla prova del credito azionato deve essere osservato che parte opposta ha prodotto sia i contratti di locazione finanziaria, sia i relativi estratti conto pagina 8 di 9 oltre agli atti di fideiussione idonei a comprovare la fondatezza della pretesa creditoria sul piano della sua sussistenza e su quello del suo ammontare. Peraltro, a tal riguardo, l'opponente non ha contestato puntualmente i dati riportati nella documentazione attestante gli importi posti a base della richiesta di pagamento di parte opposta, dovendola pertanto ritenere comprovata.
12. Infine, non è stato formulato in maniera specifica e circostanziata il disconoscimento delle sottoscrizioni riportate nei contratti di fideiussione essendo presente nell'atto di opposizione una mera formula di stile con la quale si contesta genericamente l'omessa sottoscrizione. A ciò si aggiunge che già nella fase stragiudiziale l'opponente aveva chiesto alla creditrice di rivolgersi alla debitrice principale senza tuttavia negare l'esistenza del vincolo fideiussorio (cfr. all. 3F opponente).
13. Per le ragioni sopra esposte l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte opponente. I compensi vanno liquidati con applicazione dei parametri medi di cui al dm 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 752/2024 già esecutivo;
3) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali
[...]
15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 29 settembre 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice Umberto Castagnini, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies cpc del 23.9.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5477/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MANSUETO FRANCESCO PAOLO e dell'avv. VOLPE ARIANNA
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANZATI Controparte_1 P.IVA_1
SANDRO
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Come da verbale di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 23.9.2025
pagina 1 di 9 R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. , in qualità di fideiussore di Parte_1 Parte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente
[...] esecutivo n. 752/2024 emesso in favore di quale cessionaria dei Controparte_1 crediti in blocco di – la quale aveva fuso per incorporazione Controparte_2
nei confronti della predetta opponente per l'importo di € Controparte_3
95.853,62, nonché della debitrice principale per la somma Parte_3 di 115.025,39 oltre spese ed interessi. Il credito si fonda sui contratti di locazione finanziaria nn. 5515900, 5523902, 5537762 stipulati tra e di questi garantiti CP_3 Parte_3 dall'opponente solo i nn. 5523902 e 5537762. L'opponente ha contestato: -
il difetto di legittimazione passiva di;
Parte_1
- relativamente al leasing n. 5537762, l'insistenza del credito in quanto già soddisfatto, posto che il macchinario oggetto del predetto contratto sarebbe stato ceduto ad una società terza che aveva corrisposto il pagamento della somma di € 25.925,00 alla società finanziaria prima della risoluzione del contratto stesso;
- l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati con ricorso monitorio;
- la nullità delle fideiussioni per indeterminabilità dell'oggetto;
- la nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina antitrust e per l'effetto, la decadenza della creditrice dal diritto di rivolgersi al fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
- l'applicazione indebita di spese ed interessi;
- il superamento della soglia di usurarietà;
- la violazione dei doveri di correttezza e buona fede;
- l'assenza di prova del credito azionato.
Per le ragioni sopra esposte, ha quindi chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo. 2. Si è costituita in giudizio la quale ha contestato la fondatezza Controparte_1 delle deduzioni avversarie. Ha invero osservato che non è intervenuto alcuna estinzione del debito in quanto aveva venduto il macchinario alla CP_3 società terza dopo che il leasing con la debitrice principale era stato risolto per pagina 2 di 9 inadempimento ad essa imputabile;
in ordine all'eccezione di prescrizione, ha dedotto che il termine era stato interrotto in data 2.4.2021. Ha contestato inoltre l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust dal momento che si tratterebbe di contratto autonomo di garanzia che prevede la rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. con clausola espressamente sottoscritta ex art. 1341 c.c., termine che comunque è stato rispettato. Ha contestato la nullità della fideiussione, non costituendo causa di invalidità l'assenza della data ivi apposta, e ha inoltre osservato che il fideiussore ha natura di professionista e che pertanto la disciplina di cui al Dlgs 206/2005 non potrebbe considerarsi applicabile. Ha infine assunto che le contestazioni sull'usura e sull'illegittimo addebito di interessi sono infondate, e che la prova del credito azionato risiede nei contratti di locazione finanziaria, negli estratti conto e nelle fideiussioni prodotti nel presente giudizio. Per tali ragioni ha chiesto rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo.
3. L'eccezione formulata in relazione alla carenza di prova della titolarità del credito è infondata.
In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 15884/2019; Cass. 17110/2019; Cass. 4277/2023; Cass. 16368/2025). Nel caso di specie, ha documentato che, a seguito della fusione Controparte_1 per incorporazione di in quest'ultima le Controparte_3 Controparte_4 ha ceduto in forza di contratto di cessione di crediti concluso in data 21/10/2022, ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della Legge 130/1999, taluni crediti di detta cedente derivanti da contratti di leasing e altresì da contratti di finanziamento, sorti nel periodo compreso tra l'1/10/1955 ed il 31/12/2021, i cui debitori sono classificati a sofferenza ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n° 272/2008. ha dato notizia dell'avvenuta cessione dei crediti a mezzo di Controparte_1 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 128 del 3/11/2022. I dati indicativi dei crediti ceduti sono messi a disposizione sul sito internet della banca cedente: https://www.securitisation-services.com/it/ e www.intesasanpaolo.com.
pagina 3 di 9 L'avviso riporta testualmente che sono ceduti “crediti derivanti dai Contratti di Finanziamento e/o Contratti di Leasing vantati dalla relativa Cedente nei confronti di persone fisiche e persone giuridiche, classificati, alla Data di Valutazione, come “in sofferenza” (come definito nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e integrata), sorti nel periodo tra il 1° ottobre 1955 e il 31 dicembre 2021”, requisiti che risultano integrati nel caso di specie. Peraltro, la cessionaria ha prodotto in sede monitoria copia dell'informativa della cessione dei crediti con l'elenco dei crediti ceduti dal quale risultano i contratti oggetto di causa (nn. 5515900; 5523902; 5537762 – cfr. all. istanza del 6.3.2024). Tale documento, sebbene non sottoscritto, non costituisce oggetto di contestazione da parte dell'opponente risultando pertanto idoneo a comprovare la ricomprensione dei sopracitati contratti nella cessione de qua.
4. In ordine all'eccezione di inesistenza del credito relativo al contratto di locazione finanziaria n. 5537762, parte opponente ha dedotto che il debito residuo sarebbe stato estinto con una cessione del macchinario oggetto del suddetto contratto ad una società terza (Lasermed s.r.l.).
A sostegno di tale assunto, oggetto di specifica contestazione, parte opponente ha prodotto in giudizio la fattura emessa dalla società di leasing intestata a Lasermed riportante il numero identificativo del contratto (n. 537762) relativo al macchinario ceduto, nonché il codice assegnato all'acquirente (doc. 5 opponente), oltre all'estratto conto intestato a tale ultima società comprovante l'intervenuto pagamento (doc. 4 opponente). La documentazione sopra esposta non può risultare sufficiente a ritenere fondata l'eccezione sollevata in quanto in alcun modo né la fattura, né l'estratto conto sono idonei a dare atto del subentro di Lasermed nella posizione contrattuale di
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e soprattutto ad assurgere a fatto estintivo della pretesa creditoria Parte_3 della società di leasing. Del resto, il credito da quest'ultima azionato trova fondamento nei contratti di leasing stipulati con la debitrice principale, e la dimostrazione della fonte contrattuale deve reputarsi sufficiente a comprovare la richiesta di pagamento. Incombe infatti sull'opponente l'onere di dare atto dell'esistenza di fatti impeditivi, modificativi, ovvero estintivi capaci di superare la presunzione di esistenza del credito (SS.UU. 30.10.2001, n. 13533). La fattura, così come l'estratto conto suddetti costituiscono fatti neutrali rispetto all'asserita cessione del contratto, essendo invece idonei a provare che l'originaria pagina 4 di 9 proprietaria del bene ( ) aveva inteso alienare la proprietà a società CP_3 terza, la quale aveva provveduto al relativo pagamento. In alcun modo il riferimento al numero del contratto potrebbe dimostrare che alla società utilizzatrice ( sarebbe subentrata la nuova acquirente, Parte_3 né che il versamento dell'importo a titolo di acquisto del bene avrebbe estinto il debito previamente gravante sulla debitrice principale. Invero, la menzione del contratto ben può costituire un riferimento di mera rilevanza interna alla società di leasing indicante la provenienza del bene. Nemmeno la prova testimoniale espletata risulta idonea a suffragare la tesi sostenuta dalla opponente. Il teste titolare della Lasermed, acquirente, ha riferito di non essere a Tes_1 conoscenza del numero di rate impagate e di non aver mai visionato l'estratto conto trattandosi di questione alla quale non aveva interesse. Ha precisato che il pagamento è stato effettuato in favore della ma ciò non significa che CP_3 tale somma debba essere portata in detrazione rispetto a quella pretesa da CP_1
in via monitoria.
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Invero, a fronte della prova del titolo fornita dal creditore e dell'allegazione del debito residuo, è onere del debitore fornire la prova di tutti i pagamenti intervenuti e dimostrare l'eventuale erroneità del conteggio. Prova che non può ritenersi raggiunta per il sol fatto che il macchinario sia stato venduto in quanto ciò non esclude che tale somma, come sostenuto dalla opposta, sia stata invece già decurtata. La dichiarazione resa dal teste secondo cui la opponente, con la vendita, si Tes_2 sarebbe liberata del debito residuo rimanendo poche rate, risulta inattendibile in quanto non circostanziata. La collaboratrice che operava nel centro ha inoltre riferito circostanze genericamente apprese direttamente dalla senza che abbia mai Pt_1 avuto alcun contatto con la . CP_3
In sostanza, le prove testimoniali confermano la intervenuta vendita del macchinario dalla società concedente alla Lasermed, ma non permettono in alcun modo di desumere che le eventuali rate insolute siano state saldate attraverso il pagamento dell'importo di € 25.925,00 da parte della suddetta società acquirente.
5. Parimenti l'eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione del credito è priva di fondatezza.
A tal riguardo deve essere osservato che il dies a quo del termine decennale di prescrizione coincide con la maturazione dell'insoluto registrato negli estratti conto relativi ai contratti di locazione finanziaria (all. e/c fasc. monitorio). Dalla
pagina 5 di 9 documentazione prodotta è evincibile che è risultata Parte_3 inadempiente a partire dall'1.10.2011 ed è dall'1.02.2013 – coincidente con la scadenza dell'ultima rata rimasta impagata – che deve considerarsi decorrente il termine prescrizionale per . CP_3
Tale termine non può essere reputato decorso, stante che in data 4.2.2021 esso è stato interrotto con la missiva trasmessa dalla creditrice ( – Controparte_2 incorporante ) alla garante (doc. 2 opposta). CP_3
Anche con riguardo agli interessi, deve essere considerato che, in conformità con quanto espresso dalla recente giurisprudenza di legittimità, “L'obbligazione restitutoria della banca relativa agli interessi è legata è legata a quella principale solo nel momento genetico, ma le sue vicende sono indipendenti da quelle del capitale, pertanto, tale obbligazione soggiace alla prescrizione quinquennale prevista dall' art. 2948 c.c. , tuttavia, se l'obbligazione riguarda un debito rateizzato in prestazioni periodiche, il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e si identifica, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale” (Cass. sez. I, 23/09/2024, n. 25420). L'eccezione pertanto deve essere rigettata.
6. Parte opponente ha inoltre contestato la nullità delle fideiussioni per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto rappresentando che le fideiussioni sottoscritte da non riporterebbero l'indicazione del Parte_1 contratto oggetto di garanzia.
Deve essere tuttavia osservato le predette fideiussioni sono specifiche e, come tali, riportano il riferimento ai contratti di locazione finanziaria rispetto ai quali è stata prestata la garanzia. Specificamente, la fideiussione sottoscritta dall'opponente in data 18.02.2008 riporta l'indicazione del contratto n. 523902 sia con apposizione di timbro, sia con inserimento a penna nello spazio appositamente dedicato all'identificazione del contratto di locazione finanziaria (cfr. all. fasc. monitorio).
Parimenti, la fideiussione prestata in favore di con riguardo al CP_3 contratto n. 537762 presenta l'indicazione di tale numero identificativo sia nella parte iniziale dell'atto di garanzia – attraverso timbro riportante il suddetto numero – sia nella parte conclusiva della fideiussione (cfr. pag. 2 all. fasc. monitorio). Peraltro parte opponente, in ogni caso, ha formulato la sopradetta eccezione in maniera generica, senza quindi specificare i rapporti contrattuali ai quali le fideiussioni sottoscritte si sarebbero riferite e assumendo soltanto che i codici identificativi dei contratti sarebbero diversi, essendo indicati i nn. 523902 e 537762 a fronte dei nn. 5523902 e 5537762 inseriti nei contratti di locazione finanziaria.
pagina 6 di 9 Tuttavia, a tal riguardo, occorre evidenziare non solo che l'aggiunta del n. 5 dinanzi alla parte restante del codice non è in grado di incidere sulla coincidenza tra le fideiussioni e i contratti di leasing, ma anche che nella missiva del 2.04.2021 parte opposta ha esplicitamente fatto riferimento alle locazioni finanziarie riportanti i numeri 5537762 e 5523902 (già 537762 e 523902). Anche la considerazione in forza della quale il numero 537762 sarebbe stato riportato a penna non coglie nel segno, stante che – come sopra sottolineato –
l'indicazione del codice numerico è riportato anche per mezzo di timbro;
quanto alla contestazione in ordine all'omessa data in cui la fideiussione sarebbe stata stipulata deve essere osservato che in alcun modo tale elemento può assurgere a motivo di nullità del contratto. Trattandosi di fideiussioni specifiche infatti non sussiste alcuna incertezza in ordine al debito garantito.
7. L'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa anticoncorrenziale è priva di fondatezza.
L'opponente si è limitato a dedurre che le clausole sanzionate dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 sono presenti nelle fideiussioni oggetto di causa e, come tali, da dichiararsi nulle. A supporto di detta contestazione però parte opponente non ha prodotto né il modello Abi – riportante le clausole sanzionate - né il provvedimento della sopracitata Autorità che ha dichiarato l'invalidità delle clausole inserite nel modello Abi, non potendo pertanto l'eccezione essere ritenuta supportata da prova documentale. Il riferimento all'intervenuto provvedimento di nullità della Banca d'Italia, nonché l'asserito richiamo nelle fideiussioni oggetto di causa delle clausole lesive della normativa antitrust, invero, non possono risultare sufficienti a ritenere sussistente una pratica od una intesa distorsiva della concorrenza. Ad ogni buon conto, deve essere evidenziato che le fideiussioni de qua hanno natura specifica riferendosi a rapporti contrattuali precisi e determinati, e non anche a tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o assumerà nei confronti del creditore in dipendenza di qualsiasi operazione (in tale ultimo caso sarebbe fideiussione omnibus). A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente sancito “la non applicabilità dell'invalidità delle clausole ABI alle fideiussioni specifiche, in quanto la natura anticoncorrenziale, pronunciata da Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione “omnibus”, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di
pagina 7 di 9 quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca. Pertanto, tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, pur conformi al modello ABI, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (Cass. Sez. III, 10/1/2025, n. 657). Alla luce delle sopra esposte argomentazioni, non essendo qualificabile il rapporto di garanzia dedotto in giudizio nei termini di fideiussione omnibus, l'opponente non potrebbe comunque avvalersi, quale prova privilegiata dell'intesa restrittiva vietata, del provvedimento della Banca d'Italia del 2005. Il fideiussore non ha inoltre né allegato, né tantomeno provato la sussistenza di fatti tali da far ritenere l'esistenza di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito violatrice, anche rispetto alle fideiussioni specifiche, del disposto di cui all'art. 2, legge n. 287/1990.
La contestazione pertanto deve essere ritenuta infondata.
8. Del pari, l'eccezione di nullità della clausola di cui all'art. 8 delle fideiussioni per violazione della normativa consumeristica non coglie nel segno. Invero, dall'esame della visura societaria risulta che l'opponente rivestiva la qualifica di amministratrice unica dal 2006 (pag. 6, 13 all. monitorio), non potendosi pertanto applicare la normativa di cui al Dlgs 206/2005. La clausola derogativa del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., contestata da parte opponente, risulta quindi valida e, conseguentemente, irrilevante l'osservanza del suddetto termine di 6 mesi entro cui il creditore è tenuto ad attivare il proprio credito nei confronti del debitore principale.
9. Le doglianze inerenti all'illegittimo addebito di somme nonché al superamento del tasso soglia sono del tutto generiche e non provate.
10. Parimenti, l'asserita violazione dei canoni di correttezza e buona fede da parte dell'opposta non risulta conferente dal momento che non è stato chiarito dall'opponente in quali termini la suddetta violazione si sarebbe concretizzati e quali conseguenze avrebbe comportato. Parte opponente si è invero limitato a lamentare il mancato coinvolgimento della debitrice principale così ledendo la posizione del garante, senza precisare gli effetti che la contestata condotta della controparte avrebbe concretamente determinato nei confronti dell'opponente.
11. In ordine poi alla prova del credito azionato deve essere osservato che parte opposta ha prodotto sia i contratti di locazione finanziaria, sia i relativi estratti conto pagina 8 di 9 oltre agli atti di fideiussione idonei a comprovare la fondatezza della pretesa creditoria sul piano della sua sussistenza e su quello del suo ammontare. Peraltro, a tal riguardo, l'opponente non ha contestato puntualmente i dati riportati nella documentazione attestante gli importi posti a base della richiesta di pagamento di parte opposta, dovendola pertanto ritenere comprovata.
12. Infine, non è stato formulato in maniera specifica e circostanziata il disconoscimento delle sottoscrizioni riportate nei contratti di fideiussione essendo presente nell'atto di opposizione una mera formula di stile con la quale si contesta genericamente l'omessa sottoscrizione. A ciò si aggiunge che già nella fase stragiudiziale l'opponente aveva chiesto alla creditrice di rivolgersi alla debitrice principale senza tuttavia negare l'esistenza del vincolo fideiussorio (cfr. all. 3F opponente).
13. Per le ragioni sopra esposte l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte opponente. I compensi vanno liquidati con applicazione dei parametri medi di cui al dm 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 752/2024 già esecutivo;
3) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali
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15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 29 settembre 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
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