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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/02/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il Giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, all' esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.2268 del 2024 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliata in Scafati (Sa), alla Via De Gasperi n.
177, presso lo studio dell'avv. Valentina Vitaglione (C.F. ) che la C.F._1 rappresenta e difende, in virtù di procura in atti
RICORRENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti CP_1
, successore ex lege n. 225/2016 a titolo Controparte_2 universale della , con sede in Roma alla Via Giuseppe Controparte_3
Grezar n. 14, P.Iva n. rappresentata e difesa, come in atti P.IVA_1
RESISTENTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 14.4.2024, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l' intimazione di pagamento n. 1002023900257806000, notificata in data 23.3.2024, fondata sugli avvisi di addebito n. 40020160001868556000, che sarebbe stato notificato il 02.08.2017, in relazione all'omesso pagamento dei contributi IVS per gli anni 2014 e 2015, con una richiesta comprensiva di interessi e sanzioni pari ad € 2.815,45; avviso di addebito n. 40020160006159904000 che sarebbe stato notificato il 02.08.2017, in relazione all'omesso pagamento dei contributi IVS, per gli anni 2014 e 2015 con una richiesta comprensiva di interessi e sanzioni pari ad € 2820,22. L' istante deduceva l'omessa notifica, e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione e chiedeva accertarsi la infondatezza della pretesa dell' , con ogni conseguente CP_1 statuizione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti convenute in epigrafe, chiedendo il rigetto del ricorso. All' esito dello scambio di note, la controversia veniva decisa come da presente sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
*****
1 Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva, e di ogni litisconsorzio necessario, nei confronti della in quanto i crediti previdenziali Controparte_4 di cui al presente giudizio -essendo stati accertati successivamente alla data del 31.12.2008- non rientrano tra quelli cartolarizzati e ceduti alla predetta società cessionaria.
Pertanto, si appalesa irrilevante la mancata prova della notifica del ricorso introduttivo a tale società. Ciò posto, la ricorrente formula una opposizione all'esecuzione, in quanto l'istante contesta il diritto dell'ente impositore di procedere al recupero delle somme indicate in atti, attesa la intervenuta prescrizione e contesta di aver ricevuto qualsivoglia atto interruttivo.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Il predetto principio, tuttavia, deve contemperarsi con la circostanza che, nella specie, il titolo posto a fondamento della esecuzione sono rappresentati da avvisi di addebito.
Nel caso di specie, gli avvisi di addebito non sono stati ritualmente notificati, atteso che dalla documentazione in atti, risulta il mancato perfezionamento, in quanto la ricorrente risultava trasferita.
Pertanto, può trovare ingresso in questa sede la disamina di tutte le eccezioni sollevate. Appare dirimente l'eccezione di prescrizione. Invero, va ricordato che originariamente il credito degli Enti previdenziali per il recupero dei contributi assicurativi omessi e/o evasi era soggetto alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art 55 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n 1827, convertito dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155. L'art. 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ha poi - tranne che per i cd. contributi minori - elevato tale termine di prescrizione a dieci anni, anche per le prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Successivamente l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 ha ripristinato il tradizionale termine quinquennale, con decorrenza dal giorno 1 gennaio 1996. Ciò posto, tenuto conto che i crediti azionati sono relativi agli anni 2014 e 2015 ed il primo valido atto interruttivo è rappresentato dalla notifica dell'intimazione, avvenuta in data 23.3.2024, deve essere dichiarata la prescrizione dei crediti.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, dichiara prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito:
n. 40020160001868556000 e n. 40020160006159904000; condanna l' e l'Agenzia, in solido, al pagamento, in favore della ricorrente, CP_1 delle spese di lite, liquidate in euro 2.540, oltre spese generali, iva e c.p.a, come per legge.
Si comunichi
Torre Annunziata, 26.2.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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