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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/12/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3275/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3275/2024 promossa da
(C.F. ) nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DONA'ANTONELLA e dall'Avv. LONGO EZIO
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
21/05/1994; rappresentata e difesa dall'Avv. BARBIERI ANNA e dall'Avv. VERDICA FRANCESCA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte telematicamente depositate, così chiedendo:
1 “1) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori;
essi eserciteranno la Persona_1 potestà genitoriale secondo le modalità dell'affido condiviso;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
avrà Per_1 residenza e collocazione prevalente presso la madre, e starà con il padre con le seguenti modalità:
- nei fine settimana: un sabato ogni quindici giorni dalle ore 9:00 fino alle ore 20:00, dopo cena;
- durante la settimana: il martedì e il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alle 18:30 quando lo riaccompagnerà a casa della madre, e il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alle ore
20:00, dopo cena;
- in considerazione dell'età del minore, i genitori concordano che i pernotti di presso il padre Per_1 avverranno gradualmente, indicativamente nel seguente modo:
a partire dalle vacanze natalizie 2025 potrà dormire dal padre una notte a settimana da Per_1 concordare tra i genitori tenendo presente le esigenze del minore;
a partire dalle vacanze pasquali 2026 starà con il padre la notte del sabato nei fine settimana Per_1 di sua pertinenza;
a partire dal giugno 2026 trascorrerà dal padre anche un secondo pernotto, infrasettimanale Per_1
o nel fine settimana, che verrà concordato tra i genitori in base alle rispettive esigenze lavorative e alle esigenze del minore;
trascorrerà inoltre con il padre: Per_1
-sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, in modo tale che egli possa trascorrere i giorni di Natale e Capodanno ad anni alterni con uno dei genitori e ciò a partire da
Natale 2026;
- tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di lunedì in Albis, a partire dal 2027;
- quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, concordando il relativo periodo entro metà maggio di ogni anno, a partire dall'estate 2027;
2) disporsi che il signor contribuisca al mantenimento ordinario del figlio versando Parte_1 direttamente alla madre la somma di euro 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, quelle mediche, scolastiche e ludico sportive, come da protocollo in uso presso
l'intestato Tribunale che le Parti dichiarano di conoscere;
3) alla mamma convivente con il bambino spetterà per intero l'assegno unico universale.
4) spese e competenze di causa interamente compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/07/2024 esponeva: di aver intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale con dalla quale nasceva il figlio in data 15/12/2021; che, dopo Controparte_1 Per_1 la nascita di il rapporto tra le parti si era incrinato e nell'aprile 2022 la convivenza era cessata. Per_1
Il ricorrente chiedeva, pertanto, che il figlio minore venisse affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre e che venisse posto in capo al ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando la somma mensile di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituitasi in giudizio, chiedeva che venissero confermate le attuali modalità di Controparte_1 visita padre-figlio; che venissero disposte le indagini e gli accertamenti per la verifica della capacità genitoriale del sig. e, all'esito, che venissero individuate le modalità di visita padre-figlio Parte_1 maggiormente tutelanti per il minore e per lo sviluppo di un solido rapporto;
che venisse disposto l'obbligo del signor di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando Parte_1 direttamente alla madre la somma di euro 300,00 o la diversa maggior somma ritenuta congrua sulla base della documentazione reddituale in atti, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice delegato, provvedendo in via provvisoria ed urgente, affidava il figlio minore in via condivisa, ad entrambi i Persona_1 genitori con collocamento e residenza anagrafica presso la madre e con facoltà del padre di vederlo in forma protetta presso i Servizi Sociali territorialmente competenti;
incaricava i Servizi Sociali di svolgere le attività indicate in motivazione, depositando una relazione (contenente anche gli esiti del percorso del sig. presso il Serd) nella quale avrebbero dovuto indicare: a) le migliori Parte_1 condizioni di affidamento del minore;
b) il più idoneo luogo di residenza del minore;
c) le più opportune modalità ed i tempi di visita da parte del genitore non collocatario;
poneva in capo a l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno dieci di ogni mese, un Parte_1 Controparte_1 assegno mensile di euro 300,00 a titolo di mantenimento ordinario del figlio minore oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza e fissava udienza per la comparizione delle parti davanti a sé, ai sensi dell'art. 473.bis.21 c.p.c.
Successivamente, il Giudice delegato, provvedendo sulle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, autorizzava il calendario delle visite paterne concordato tra le parti limitatamente al periodo estivo, disponendo che, a partire da settembre 2025, riprendesse quello indicato dai Servizi
Sociali e rinviava la causa per la comparizione personale delle parti ai fini conciliativi.
Alla successiva udienza, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo di bonaria definizione della vertenza e chiedevano un breve differimento della causa per poterlo formalizzare.
3 Pertanto, con note scritte telematicamente depositate, le parti precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dalle parti.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia Persona_1 regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati, da intendersi qui integralmente richiamati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 16.12./2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3275/2024 promossa da
(C.F. ) nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DONA'ANTONELLA e dall'Avv. LONGO EZIO
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
21/05/1994; rappresentata e difesa dall'Avv. BARBIERI ANNA e dall'Avv. VERDICA FRANCESCA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte telematicamente depositate, così chiedendo:
1 “1) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori;
essi eserciteranno la Persona_1 potestà genitoriale secondo le modalità dell'affido condiviso;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
avrà Per_1 residenza e collocazione prevalente presso la madre, e starà con il padre con le seguenti modalità:
- nei fine settimana: un sabato ogni quindici giorni dalle ore 9:00 fino alle ore 20:00, dopo cena;
- durante la settimana: il martedì e il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alle 18:30 quando lo riaccompagnerà a casa della madre, e il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alle ore
20:00, dopo cena;
- in considerazione dell'età del minore, i genitori concordano che i pernotti di presso il padre Per_1 avverranno gradualmente, indicativamente nel seguente modo:
a partire dalle vacanze natalizie 2025 potrà dormire dal padre una notte a settimana da Per_1 concordare tra i genitori tenendo presente le esigenze del minore;
a partire dalle vacanze pasquali 2026 starà con il padre la notte del sabato nei fine settimana Per_1 di sua pertinenza;
a partire dal giugno 2026 trascorrerà dal padre anche un secondo pernotto, infrasettimanale Per_1
o nel fine settimana, che verrà concordato tra i genitori in base alle rispettive esigenze lavorative e alle esigenze del minore;
trascorrerà inoltre con il padre: Per_1
-sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, in modo tale che egli possa trascorrere i giorni di Natale e Capodanno ad anni alterni con uno dei genitori e ciò a partire da
Natale 2026;
- tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di lunedì in Albis, a partire dal 2027;
- quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, concordando il relativo periodo entro metà maggio di ogni anno, a partire dall'estate 2027;
2) disporsi che il signor contribuisca al mantenimento ordinario del figlio versando Parte_1 direttamente alla madre la somma di euro 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, quelle mediche, scolastiche e ludico sportive, come da protocollo in uso presso
l'intestato Tribunale che le Parti dichiarano di conoscere;
3) alla mamma convivente con il bambino spetterà per intero l'assegno unico universale.
4) spese e competenze di causa interamente compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/07/2024 esponeva: di aver intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale con dalla quale nasceva il figlio in data 15/12/2021; che, dopo Controparte_1 Per_1 la nascita di il rapporto tra le parti si era incrinato e nell'aprile 2022 la convivenza era cessata. Per_1
Il ricorrente chiedeva, pertanto, che il figlio minore venisse affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre e che venisse posto in capo al ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando la somma mensile di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituitasi in giudizio, chiedeva che venissero confermate le attuali modalità di Controparte_1 visita padre-figlio; che venissero disposte le indagini e gli accertamenti per la verifica della capacità genitoriale del sig. e, all'esito, che venissero individuate le modalità di visita padre-figlio Parte_1 maggiormente tutelanti per il minore e per lo sviluppo di un solido rapporto;
che venisse disposto l'obbligo del signor di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando Parte_1 direttamente alla madre la somma di euro 300,00 o la diversa maggior somma ritenuta congrua sulla base della documentazione reddituale in atti, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice delegato, provvedendo in via provvisoria ed urgente, affidava il figlio minore in via condivisa, ad entrambi i Persona_1 genitori con collocamento e residenza anagrafica presso la madre e con facoltà del padre di vederlo in forma protetta presso i Servizi Sociali territorialmente competenti;
incaricava i Servizi Sociali di svolgere le attività indicate in motivazione, depositando una relazione (contenente anche gli esiti del percorso del sig. presso il Serd) nella quale avrebbero dovuto indicare: a) le migliori Parte_1 condizioni di affidamento del minore;
b) il più idoneo luogo di residenza del minore;
c) le più opportune modalità ed i tempi di visita da parte del genitore non collocatario;
poneva in capo a l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno dieci di ogni mese, un Parte_1 Controparte_1 assegno mensile di euro 300,00 a titolo di mantenimento ordinario del figlio minore oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza e fissava udienza per la comparizione delle parti davanti a sé, ai sensi dell'art. 473.bis.21 c.p.c.
Successivamente, il Giudice delegato, provvedendo sulle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, autorizzava il calendario delle visite paterne concordato tra le parti limitatamente al periodo estivo, disponendo che, a partire da settembre 2025, riprendesse quello indicato dai Servizi
Sociali e rinviava la causa per la comparizione personale delle parti ai fini conciliativi.
Alla successiva udienza, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo di bonaria definizione della vertenza e chiedevano un breve differimento della causa per poterlo formalizzare.
3 Pertanto, con note scritte telematicamente depositate, le parti precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dalle parti.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia Persona_1 regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati, da intendersi qui integralmente richiamati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 16.12./2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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