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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2967 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1732 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 05 dicembre 2024, vertente
TRA c.f./p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Palliccia Parte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti
ATTRICE
E
c.f. e c.f./P.Iva: _1 C.F._1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore , entrambi rappresentati e difesi P.IVA_2 dagli avv.ti Irene Ferrazzo e Giuseppe Fevola giusta procura in atti
CONVENUTI
NONCHÉ
P. Iva: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Dario Martella giusta procura in atti TERZO INTERVENTORE
OGGETTO: Azione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e simulazione
Conclusioni per l'attrice: “Voglia Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti della
sino alla concorrenza di tutti i crediti dalla stessa vantati nei confronti della Parte_1 [...] titolo di sorte e interessi, l'atto a rogito del Notaio di Latina, Rep. 935, CP_4 Persona_1
Racc. 573, stipulato il 06.09.2022 e trascritto in data 07.09.2022 presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Latina, intervenuto tra i Sigg.ri e la _1 Controparte_2
(C.F. in persona del suo amministratore unico signora e P.IVA_4 Controparte_5 relativo al seguente immobile: unità immobiliare sita in Cisterna di Latina, Località Borgo Flora, con accesso dalla via degli Emigranti n. 5, così composta: porzione di fabbricato quadrifamiliare sviluppatesi ai piani terra e primo, di 5 (cinque) vani catastali, con annessa corte di pertinenza esclusiva, confinante nel suo insieme con proprietà o aventi causa, con Persona_2 proprietà o aventi causa, e con proprietà o aventi causa. Detto Persona_3 Per_4 immobile è riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Cisterna di Latina al foglio 138, particella 1055, subalterno 1, VIA FLORA SNC, piano T-1, categoria A/2, classe 1, vani 5, superficie catastale Totale mq. 127, Totale escluse aree scoperte mq. 106, Rendita catastale euro
309,87. Ordinare al Competente Conservatore dei Registri Immobiliari, la trascrizione della emananda sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria con ogni ulteriore conseguenza. In via subordinata e/o alternativa, accertata la simulazione assoluta dell'atto a firma del Notaio Per_1 di Latina, Rep. 935, Racc. 573, stipulato il 06.09.2022 e trascritto in data 07.09.2022 presso
[...] la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Latina, intervenuto tra i Sigg.ri e la _1
(C.F. ) in persona del suo amministratore unico signora Controparte_2 P.IVA_4
e relativo al seguente immobile: unità immobiliare sita in Cisterna di Latina, Controparte_5
Località Borgo Flora, con accesso dalla via degli Emigranti n. 5, così composta: porzione di fabbricato quadrifamiliare sviluppatesi ai piani terra e primo, di 5 (cinque) vani catastali, con annessa corte di pertinenza esclusiva, confinante nel suo insieme con proprietà Per_5
o aventi causa, con proprietà o aventi causa, e con proprietà
[...] Persona_3
o aventi causa. Detto immobile è riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Per_4
Cisterna di Latina al foglio 138, particella 1055, subalterno 1, VIA FLORA SNC, piano T-1, categoria A/2, classe 1, vani 5, superficie catastale Totale mq. 127, Totale escluse aree scoperte mq. 106, Rendita catastale euro 309,87. Dichiarare per l'effetto inesistente, nullo e/o inefficace l'atto medesimo. Ordinare al Competente conservatore la trascrizione della emananda sentenza di accoglimento della simulazione. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Conclusioni per i convenuti: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reictis, dichiarare inammissibili le domande attoree per i motivi esposti e nel merito rigettare le stesse perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra rappresentati”.
Conclusioni per il terzo interventore: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma: In via principale e nel merito, ex art. 2901 c.c., per tutti i motivi dedotti in atto e per quanto dedotto da Parte_1 cui aderisce l'intervenuto, revocare e dichiarare inefficaci nei confronti di e Controparte_6 non opponibile ad essa l'atto di compravendita stipulato in data 6.9.2022 per Notaio Per_1 di Latina (Rep. 935 – Racc. 573), con cui il Sig. (C.F.
[...] _1
ha ceduto a (C.F. ) l'immobile di C.F._1 Controparte_2 P.IVA_4 piena proprietà del primo sito in Cisterna di Latina, località Borgo Flora, Via Flora, distinto al catasto Fabbricati di Cisterna di Latina al foglio 138 – part. 1055 – sub. 1, cat. A/2, consistenza 5 vani. Con ordine al Conservatore dei RR. II. di Latina di procedere, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, alle relative trascrizioni ed annotamenti. In via subordinata e nel merito, salvo gravame, per tutti i motivi dedotti in atto e per quanto dedotto da cui Parte_1 aderisce l'intervenuto, accertare e dichiarare che l'atto di compravendita stipulato in data 6.9.2022 per Notaio di Latina (Rep. 935 – Racc. 573), con cui il Sig. Persona_1 _1
(C.F. ha ceduto a (C.F. ) C.F._1 Controparte_2 P.IVA_4
l'immobile di proprietà del primo sito in Cisterna di Latina, località Borgo Flora, Via Flora, distinto al catasto Fabbricati di Cisterna di Latina al foglio 138 – part. 1055 – sub. 1, cat. A/2, consistenza 5 vani, è simulato ed apparente, ex art. 1414, 1° co. c.c., in quanto le parti non intendevano concludere negozio alcuno;
per l'effetto, accertare e dichiarare l'atto in questione nullo ex art. 1414, I comma c.c., giusto l'interesse dell'intervenuto a far valere la simulazione ex art. 1416 II comma c.c. che pregiudica i suoi diritti di credito. Con ordine al Conservatore dei RR.
II. di Latina di procedere, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, alle relative trascrizioni ed annotamenti. In via istruttoria, si depositano i documenti indicati nella narrativa del presente atto, dal n. 1 al n. 23 come da separato indice atti.
Con vittoria di spese di lite maggiorate del 15% di spese generali ed accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio e la Parte_1 _1 Controparte_2 formulando nei loro confronti conclusioni conformi a quelle sopra trascritte e proponendo, dunque, domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. e, in via alternativa e/o subordinata, domanda di simulazione con riferimento all'atto di compravendita a rogito del Notaio di Persona_1
Latina, Rep. 935 Racc. 573, stipulato il 06.09.2022 e trascritto in data 07.09.2022 presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Latina, avente ad oggetto la vendita dell'unico immobile di proprietà del sito in Cisterna di Latina, B.go Flora, Via degli Emigranti n. _1
5, e precisamente unità immobiliare sita in Cisterna di Latina, Località Borgo Flora, con accesso dalla via degli Emigranti n. 5, così composta: porzione di fabbricato quadrifamiliare sviluppatesi ai piani terra e primo, di 5 (cinque) vani catastali, con annessa corte di pertinenza esclusiva, confinante nel suo insieme con proprietà o aventi causa, con proprietà Persona_2
o aventi causa, e con proprietà o aventi causa. Immobile che Persona_3 Per_4 risulta identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Cisterna di Latina al foglio 138, particella1055, subalterno 1, VIA FLORA SNC, piano T-1, categoria A/2, classe 1, vani 5, superficie catastale Totale mq. 106, rendita catastale euro 309,87.
A sostegno della propria iniziativa parte attrice ha dedotto di aver sottoscritto in data 20.06.2022 un contratto di fideiussione specifica con fino alla concorrenza di € _1
1.235.000,00. La predetta garanzia personale veniva rilasciata dal in favore della _1
Società la quale otteneva dalla medesima banca , in pari data, un finanziamento CP_4 chirografario a medio termine a tasso variabile di € 950.000,00 di cui, peraltro, anche il Sig. risulta essere sottoscrittore per presa visione e benestare. ha aggiunto _1 Parte_1 altresì che in data 06.09.2022 il alienava con atto sopra meglio emarginato l'immobile _1 sito in Cisterna di Latina, B.go Flora, Via degli Emigranti n. 5 alla Controparte_2 così pregiudicando le sue ragioni creditorie.
Si sono costituiti tempestivamente in giudizio il e la i quali _1 Controparte_2 hanno contestato la fondatezza delle domande attoree chiedendone il rigetto.
Concessi i termini ex art.183 co.6 c.p.c. , è stata disattesa la richiesta di ordine di esibizione avanzata dai convenuti ed è stata fissata udienza cartolare del 5.12.204 per la precisazione delle conclusioni .
Con atto del 05.12.2024 ha spiegato intervento volontario la la quale CP_3 Controparte_3 ha addotto di essere creditrice della Società nonché quale suo garante, di CP_4 [...]
_1
La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. all'esito della trattazione scritta dell'udienza del 05.12.2024.
2.Domanda di revocatoria ordinaria
La domanda di revocatoria ordinaria proposta da è fondata e va accolta. Parte_1
Si premette in iure che l'azione revocatoria è volta ad ottenere una dichiarazione di inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio compiuti in pregiudizio alle ragioni del creditore e ciò al fine di impedire che il patrimonio del debitore possa, per effetto di negligenza o dolo dello stesso, subire diminuzioni tali da compromettere la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.
Ed invero, l'art. 2901, co. 1, c.c. recita: "Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore
o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione".
Dunque, ai fini dell'accoglimento della domanda è necessaria la concorrente ricorrenza dei presupposti previsti dalla citata norma, che possono essere così sintetizzati: i) la ragione di credito;
ii) il compimento, da parte del debitore, di un atto di disposizione del patrimonio;
iii) il pregiudizio delle ragioni creditorie (c.d. eventus damni); iv) l'elemento soggettivo (cd. scientia damni).
2.1 Partendo dal primo requisito, va preliminarmente rilevato che ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cassazione civile, sez. III, 15 maggio 2018, n. 11755).
Invero, la giurisprudenza di legittimità afferma, con orientamento consolidato, che l'art. 2901 c.c., ha accolto una nozione lata di credito sicché anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di un credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore
(ex multis, Cassazione civile, sez. un., 18 maggio 2004, n. 9440; Cassazione civile, sez. III, 9 febbraio 2012, n. 1893; Cassazione civile, sez. III, 14 maggio 2013, n. 11573; Cassazione civile, sez. III, 7 maggio 2014, n. 9855).
Pertanto, per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente l'esistenza di una semplice ragione o aspettativa di credito, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione che non persegue scopi restitutori (Cassazione civile, sez. III, 15 novembre 2016, n. 23208).
Ebbene, alla luce di tali principi, non vi è dubbio circa la qualità di creditore abilitato all'esperimento della revocatoria di stante l'obbligazione – comprovata per Parte_1 tabulas - del di garantire personalmente il debito della Società (vedi doc. 2 atto _1 CP_4 di citazione).
Tuttavia, è d'uopo precisare, stante le difese dei convenuti concentrate essenzialmente sulla eccepita nullità parziale della fideiussione e quindi sulla insussistenza del credito , che ogni accertamento in merito al credito tutelato è svolto in questa sede incidenter tantum , ed è esclusivamente finalizzato ad ottenere l'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore, ma non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente (Cass. Sez. 1, 12/07/2013,
n. 17257; in senso conforme Cass. 3369/2019 ).
A tal proposito deve poi pure rilevarsi come le difese spiegate dai convenuti circa la nullità parziale della fideiussione per violazione dell'art. 2, co.
2. Lett. A) della legge n. 287/1990, in quanto contenente la trasposizione degli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI a luglio 2003, clausole considerate dalla Banca d'Italia contrastanti con la
Legge Antitrust con il provvedimento n. 55 del 2005, sono state disattese anche dal Tribunale di
Roma sezione XVII specializzata in materia di Impresa ,nella sentenza che ha pronunciato sulla opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. 18202/2023 del 29/11/2023 _1 ottenuto da ( vedi sentenza n. 19039/2024 pubbl. il 12/12/2024 allegata alla comparsa Parte_1 conclusionale ove si afferma che nella specie viene in rilievo una fideiussione conferita per una specifica operazione -vedi doc.2 atto di citazione- mentre secondo Cass., 28 maggio 2014, n.
11904 solo rispetto alle fideiussioni omnibus può invocarsi la natura di prova privilegiata della decisione della Banca d'Italia del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della domanda di nullità) .
Inoltre il convenuto lamenta il mancato recesso della banca dal contratto di _1 finanziamento concesso alla debitrice principale e di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione dell'avvenuto recesso della dal contratto di finanziamento in Parte_1 questione, né alcuna comunicazione dell'inadempimento della società debitrice principale ed alcuna diffida di pagamento né di escussione della fideiussione.
Giova rilevare che la società garantita ha chiesto di accedere ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII ad uno strumento di regolazione della crisi di impresa e della insolvenza ( concordato preventivo od omologa di accordi di ristrutturazione ) con riserva di deposito della documentazione ( vedi decreto del Tribunale di Roma in data 2.11.2022). Il che comporta che a far data da tale decreto e della pubblicazione dello stesso mediante iscrizione al registro imprese ( art.45 CCII), che lo rende conoscibile da tutti , è stato impedito al debitore di effettuare pagamenti ai creditori anteriori. Nei confronti della società è stata poi aperta dal Tribunale procedura di liquidazione giudiziale dichiarata 27.7.2023 ( vedi sentenza in atti ). Troverebbe , dunque , in ogni caso applicazione quanto alla scadenza del credito, la norma di cui all'art.154 co.2 CCII richiamata anche in tema di concordato dall'art. 96 CCII e quindi i crediti si considerano scaduti alla data di apertura del concorso.
2.2 Ricorre nella specie l'esecuzione da parte del debitore – il Sig. - di un atto di _1 disposizione del proprio patrimonio (vedi doc. 14 atto di citazione).
Quanto al pregiudizio arrecato, attraverso tale atto dispositivo, alle ragioni creditorie dell'attore
(c.d. eventus damni), occorre anzitutto ricordare che esso deve essere valutato con riferimento alla data del compimento dell'atto di alienazione impugnato, che costituisce appunto l'atto che si assume pregiudizievole.
Inoltre, a fondamento dell'azione revocatoria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito. L'atto idoneo a rendere più incerto o difficile il soddisfacimento del credito può, peraltro, consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso (Cassazione civile, sez.
III, 18 marzo 2005, n. 5972).
In riferimento alla prova dell'elemento costitutivo in esame, va poi precisato che l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. È invece il debitore a dover provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cassazione civile, sez. III,
29 marzo 2007, n. 7767).
Nel caso di specie, appare evidente che l'atto dispositivo ha comportato una modifica qualitativa del patrimonio debitorio (sostituzione del diritto di proprietà immobiliare col denaro ricavato dall'alienazione) idonea a rendere più incerta o anche soltanto più difficoltosa la realizzazione del credito. Ma vi è di più. Il patrimonio debitorio risulta essere quantitativamente diminuito poiché contestualmente all'atto di vendita si sono registrate nell'estratto conto del uscite pari al _1 corrispettivo di vendita, in forza di disposizioni in giro conto ovvero frequenti prelievi in contanti
(vedi doc. 9 comparsa di costituzione e risposta).
Pertanto, se da un lato parte attrice ha assolto l'onore probatorio richiestole, lo stesso non può dirsi dei convenuti, i quali hanno laconicamente negato la sussistenza del presupposto oggettivo, senza, tuttavia, fornire elementi tali da far presumere l'idoneità del patrimonio debitorio a far fronte alle obbligazioni di credito.
Dunque, sussiste il requisito dell'eventus damni ritenuto che il patrimonio del Sig. subiva, _1 in forza dell'atto dispositivo de quo e delle successive operazioni bancarie sopra esposte, una alterazione di natura quantitativa.
2.3. Venendo, infine, alla valutazione della ricorrenza dell'elemento soggettivo e qualificato il contratto oggetto di revocatoria come a titolo oneroso – in quanto veniva previsto un corrispettivo di € 150.000,00 - va rilevato che l'attore deve fornire la dimostrazione che, oltre al debitore, anche l'acquirente fosse consapevole dell'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore
(Cass. Civ. 21/4/ 2006, n. 9367) ma occorre precisare che tali prove possono essere offerte, in base ad una giurisprudenza più che consolidata, anche tramite presunzioni (Cass. Civ., Sez. I,
09/05/2008, n. 11577; Cass. Civ. Sez II, 11 febbraio 2005, n. 2748).
Per quanto riguarda la conoscenza, in capo al venditore ( del pregiudizio arrecato _1 alla banca, osserva il Giudice che la stessa è in re ipsa, atteso che costui, socio unico e fideibuente della – Società debitrice della attrice - era con ogni evidenza pienamente consapevole CP_4 non solo dell'esistenza del credito della banca, ma anche del pregiudizio che si sarebbe determinato con la cessione della proprietà del bene immobiliare, avendo lo stesso alienato l'immobile de quo successivamente alla prestazione della fideiussione.
Per quanto concerne la consapevolezza dell'acquirente ( di recare Controparte_2 pregiudizio alle ragioni di credito di deve segnalarsi che il e la legale Parte_1 _1 rappresentante della società acquirente, sono coniugi legalmente separati dal Controparte_5 settembre 2021 e, inoltre, le due società – la e la di cui i CP_4 Controparte_2 predetti sono legali rappresentanti – hanno sede legale al medesimo indirizzo (vedi docc. 4-6-7-9-
10-11-12-13 atto di citazione).
Per giunta, la società acquirente e la società debitrice della attrice risultano società controllate dalla che condivide con quest'ultima la sede legale, oltre che il legale rappresentante Parte_2
(vedi docc. 4-6-7-8-9-10 atto di citazione).
A sostegno della consapevolezza del terzo depone altresì la circostanza per cui la proprietà immobiliare sita in Cisterna di Latina alla via degli Emigranti n. 5, oltre ad essere luogo di residenza della risulta adibita a casa coniugale, presso la quale la vive con le CP_5 CP_5 figlie minori, e (vedi docc.
5-6 comparsa di costituzione e Persona_6 Persona_7 risposta).
Dunque, i legami societari sopra prospettati, lo stretto rapporto personale che lega e _1
seppur legalmente separati, nonché l'interesse dei predetti ad evitare l'aggressione della CP_5 proprietà immobiliare in quanto adibita a casa coniugale, sono elementi presuntivi idonei ad affermare la consapevolezza o quantomeno la agevole conoscibilità del pregiudizio recato dall'atto dispositivo alle ragioni di credito della Parte_1 Ne discende che, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., deve trovare accoglimento la domanda di declaratoria di inefficacia dell'atto impugnato avanzata da Parte_1
Resta assorbito l'esame della domanda di simulazione.
3 .La domanda spiegata dalla interveniente
Con atto del 05.12.2024 e quindi per l'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni ha spiegato intervento volontario la la quale ha addotto di Controparte_3 vantare un credito dell'importo di euro 1.543.798,75 nei confronti della Società CP_4 nonché quale suo garante, di . _1
, in comparsa conclusionale , e i convenuti nelle memorie di replica hanno contestato la Parte_1 ammissibilità dell'intervento e della domanda spiegata.
L'intervento può essere qualificato come adesivo autonomo che ricorre laddove si fa valere un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo nei confronti di una o di alcune soltanto delle parti (là dove l'intervento principale si rivolge nei confronti di tutte le parti del processo), sostenendo le ragioni di una di esse e proponendo eventuali domande. In questa ipotesi l'intervento rappresenta rimedio facoltativo, inteso a realizzare esigenze di economia processuale e ad evitare conflitto di giudicati, e determina o no allargamento oggettivo del processo a seconda che venga fatto valere o meno lo stesso diritto (Cass., 4 aprile 2000, n. 4095). In ipotesi di intervento di un terzo creditore nel giudizio promosso da altro creditore per ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., del medesimo atto dispositivo patrimoniale pregiudizievole delle ragioni creditorie di entrambi (attore ed interventore), compiuto in epoca successiva al sorgere dei rispettivi crediti,
l'intervento è da reputarsi adesivo autonomo (vedi Cass. Sez. 3, 07/03/2017).
Ebbene essendo stato spiegato l'intervenuto all'udienza di precisazione delle conclusioni , lo stesso
è ammissibile ( vedi art. 268 c.p.c. nella formulazione previgente nella specie applicabile ) e tuttavia la domanda della interveniente deve essere dichiarata inammissibile . Controparte_3
Ed infatti in caso di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione, per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, cod. proc. civ., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende che alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti (da ultimo, Cass. 22 agosto 2018, n. 20882 e Cass. 12463/2023 ). E come ha precisato la Suprema
Corte il divieto di produzioni documentali va inteso come riferito anche a quelle dirette a comprovare la sola legittimazione ad agire , specie in un caso, qual è quello in esame, in cui assumersi legittimati ad esperire, in via di intervento, un'azione revocatoria, equivale a dedurre la titolarità di un credito verso l'autore dell'atto dispositivo “revocando”, poiché significherebbe privare la controparte di fornire prove documentali di segno contrario, tese, ad esempio, a dimostrare fatti estintivi di quel diritto di credito, oppure l'assenza di pregiudizio per la “fruttuosità” della sua esecuzione ( cfr. in questi esatti termini in motivazione Cass. 12463 /2023 ).
Non pare infine pertinente il richiamo operato dall'interveniente alla non contestazione ( art.115 c.p.c.) : l'onere incombente sulla parte costituita di contestare tempestivamente i fatti allegati dalla parte avversaria , che è altrimenti esonerata dal fornirne prova si colloca nell'alveo della fase processuale della trattazione diretta a definire irretrattabilmente il thema decidendum e probandum
. Ne consegue che la domanda della interveniente , in ragione della fase in cui è proposta, deve essere dichiarata inammissibile.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valore della controversia determinato ai sensi dell'art. 5 del D.M. e dunque avendo riguardo all'entità economica della ragione di credito, alla cui tutela l'azione revocatoria è diretta, parametri medi per tutte le fasi del giudizio ad eccezione di quella istruttoria attesa la natura documentale del giudizio. Nei rapporti tra la interveniente e le altre parti vanno compensate, in ragione della definizione in rito della pronuncia .
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda ex art. 2901 c.c. proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e e dichiara l'inefficacia nei confronti della attrice _1 Controparte_2 dell'atto di compravendita a rogito del Notaio di Latina, Rep. 935 Racc. 573, Persona_1 stipulato il 06.09.2022 e trascritto in data 07.09.2022 presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Latina, avente ad oggetto la vendita dell'unico immobile di proprietà del sito in Cisterna di Latina, B.go Flora, Via degli Emigranti n. 5, e precisamente _1 unità immobiliare sita in Cisterna di Latina, Località Borgo Flora, con accesso dalla via degli Emigranti n. 5, così composta: porzione di fabbricato quadrifamiliare sviluppatesi ai piani terra e primo, di 5 (cinque) vani catastali, con annessa corte di pertinenza esclusiva, confinante nel suo insieme con proprietà o aventi causa, con proprietà Persona_2
o aventi causa, e con proprietà o aventi causa. Immobile che Persona_3 Per_4 risulta identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Cisterna di Latina al foglio 138, particella1055, subalterno 1, VIA FLORA SNC, piano T-1, categoria A/2, classe 1, vani 5, superficie catastale Totale mq. 106, rendita catastale euro 309,87.
2. condanna in solido i convenuti a rifondere alla attrice le spese di lite che si liquidano in euro
22.426,00 per compensi ed euro 759,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15%
e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. dichiara inammissibile la domanda proposta dalla interveniente e compensa le spese .
Roma, il 26.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Tronci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1732 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 05 dicembre 2024, vertente
TRA c.f./p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Palliccia Parte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti
ATTRICE
E
c.f. e c.f./P.Iva: _1 C.F._1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore , entrambi rappresentati e difesi P.IVA_2 dagli avv.ti Irene Ferrazzo e Giuseppe Fevola giusta procura in atti
CONVENUTI
NONCHÉ
P. Iva: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Dario Martella giusta procura in atti TERZO INTERVENTORE
OGGETTO: Azione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e simulazione
Conclusioni per l'attrice: “Voglia Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti della
sino alla concorrenza di tutti i crediti dalla stessa vantati nei confronti della Parte_1 [...] titolo di sorte e interessi, l'atto a rogito del Notaio di Latina, Rep. 935, CP_4 Persona_1
Racc. 573, stipulato il 06.09.2022 e trascritto in data 07.09.2022 presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Latina, intervenuto tra i Sigg.ri e la _1 Controparte_2
(C.F. in persona del suo amministratore unico signora e P.IVA_4 Controparte_5 relativo al seguente immobile: unità immobiliare sita in Cisterna di Latina, Località Borgo Flora, con accesso dalla via degli Emigranti n. 5, così composta: porzione di fabbricato quadrifamiliare sviluppatesi ai piani terra e primo, di 5 (cinque) vani catastali, con annessa corte di pertinenza esclusiva, confinante nel suo insieme con proprietà o aventi causa, con Persona_2 proprietà o aventi causa, e con proprietà o aventi causa. Detto Persona_3 Per_4 immobile è riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Cisterna di Latina al foglio 138, particella 1055, subalterno 1, VIA FLORA SNC, piano T-1, categoria A/2, classe 1, vani 5, superficie catastale Totale mq. 127, Totale escluse aree scoperte mq. 106, Rendita catastale euro
309,87. Ordinare al Competente Conservatore dei Registri Immobiliari, la trascrizione della emananda sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria con ogni ulteriore conseguenza. In via subordinata e/o alternativa, accertata la simulazione assoluta dell'atto a firma del Notaio Per_1 di Latina, Rep. 935, Racc. 573, stipulato il 06.09.2022 e trascritto in data 07.09.2022 presso
[...] la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Latina, intervenuto tra i Sigg.ri e la _1
(C.F. ) in persona del suo amministratore unico signora Controparte_2 P.IVA_4
e relativo al seguente immobile: unità immobiliare sita in Cisterna di Latina, Controparte_5
Località Borgo Flora, con accesso dalla via degli Emigranti n. 5, così composta: porzione di fabbricato quadrifamiliare sviluppatesi ai piani terra e primo, di 5 (cinque) vani catastali, con annessa corte di pertinenza esclusiva, confinante nel suo insieme con proprietà Per_5
o aventi causa, con proprietà o aventi causa, e con proprietà
[...] Persona_3
o aventi causa. Detto immobile è riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Per_4
Cisterna di Latina al foglio 138, particella 1055, subalterno 1, VIA FLORA SNC, piano T-1, categoria A/2, classe 1, vani 5, superficie catastale Totale mq. 127, Totale escluse aree scoperte mq. 106, Rendita catastale euro 309,87. Dichiarare per l'effetto inesistente, nullo e/o inefficace l'atto medesimo. Ordinare al Competente conservatore la trascrizione della emananda sentenza di accoglimento della simulazione. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Conclusioni per i convenuti: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reictis, dichiarare inammissibili le domande attoree per i motivi esposti e nel merito rigettare le stesse perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra rappresentati”.
Conclusioni per il terzo interventore: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma: In via principale e nel merito, ex art. 2901 c.c., per tutti i motivi dedotti in atto e per quanto dedotto da Parte_1 cui aderisce l'intervenuto, revocare e dichiarare inefficaci nei confronti di e Controparte_6 non opponibile ad essa l'atto di compravendita stipulato in data 6.9.2022 per Notaio Per_1 di Latina (Rep. 935 – Racc. 573), con cui il Sig. (C.F.
[...] _1
ha ceduto a (C.F. ) l'immobile di C.F._1 Controparte_2 P.IVA_4 piena proprietà del primo sito in Cisterna di Latina, località Borgo Flora, Via Flora, distinto al catasto Fabbricati di Cisterna di Latina al foglio 138 – part. 1055 – sub. 1, cat. A/2, consistenza 5 vani. Con ordine al Conservatore dei RR. II. di Latina di procedere, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, alle relative trascrizioni ed annotamenti. In via subordinata e nel merito, salvo gravame, per tutti i motivi dedotti in atto e per quanto dedotto da cui Parte_1 aderisce l'intervenuto, accertare e dichiarare che l'atto di compravendita stipulato in data 6.9.2022 per Notaio di Latina (Rep. 935 – Racc. 573), con cui il Sig. Persona_1 _1
(C.F. ha ceduto a (C.F. ) C.F._1 Controparte_2 P.IVA_4
l'immobile di proprietà del primo sito in Cisterna di Latina, località Borgo Flora, Via Flora, distinto al catasto Fabbricati di Cisterna di Latina al foglio 138 – part. 1055 – sub. 1, cat. A/2, consistenza 5 vani, è simulato ed apparente, ex art. 1414, 1° co. c.c., in quanto le parti non intendevano concludere negozio alcuno;
per l'effetto, accertare e dichiarare l'atto in questione nullo ex art. 1414, I comma c.c., giusto l'interesse dell'intervenuto a far valere la simulazione ex art. 1416 II comma c.c. che pregiudica i suoi diritti di credito. Con ordine al Conservatore dei RR.
II. di Latina di procedere, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, alle relative trascrizioni ed annotamenti. In via istruttoria, si depositano i documenti indicati nella narrativa del presente atto, dal n. 1 al n. 23 come da separato indice atti.
Con vittoria di spese di lite maggiorate del 15% di spese generali ed accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio e la Parte_1 _1 Controparte_2 formulando nei loro confronti conclusioni conformi a quelle sopra trascritte e proponendo, dunque, domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. e, in via alternativa e/o subordinata, domanda di simulazione con riferimento all'atto di compravendita a rogito del Notaio di Persona_1
Latina, Rep. 935 Racc. 573, stipulato il 06.09.2022 e trascritto in data 07.09.2022 presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Latina, avente ad oggetto la vendita dell'unico immobile di proprietà del sito in Cisterna di Latina, B.go Flora, Via degli Emigranti n. _1
5, e precisamente unità immobiliare sita in Cisterna di Latina, Località Borgo Flora, con accesso dalla via degli Emigranti n. 5, così composta: porzione di fabbricato quadrifamiliare sviluppatesi ai piani terra e primo, di 5 (cinque) vani catastali, con annessa corte di pertinenza esclusiva, confinante nel suo insieme con proprietà o aventi causa, con proprietà Persona_2
o aventi causa, e con proprietà o aventi causa. Immobile che Persona_3 Per_4 risulta identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Cisterna di Latina al foglio 138, particella1055, subalterno 1, VIA FLORA SNC, piano T-1, categoria A/2, classe 1, vani 5, superficie catastale Totale mq. 106, rendita catastale euro 309,87.
A sostegno della propria iniziativa parte attrice ha dedotto di aver sottoscritto in data 20.06.2022 un contratto di fideiussione specifica con fino alla concorrenza di € _1
1.235.000,00. La predetta garanzia personale veniva rilasciata dal in favore della _1
Società la quale otteneva dalla medesima banca , in pari data, un finanziamento CP_4 chirografario a medio termine a tasso variabile di € 950.000,00 di cui, peraltro, anche il Sig. risulta essere sottoscrittore per presa visione e benestare. ha aggiunto _1 Parte_1 altresì che in data 06.09.2022 il alienava con atto sopra meglio emarginato l'immobile _1 sito in Cisterna di Latina, B.go Flora, Via degli Emigranti n. 5 alla Controparte_2 così pregiudicando le sue ragioni creditorie.
Si sono costituiti tempestivamente in giudizio il e la i quali _1 Controparte_2 hanno contestato la fondatezza delle domande attoree chiedendone il rigetto.
Concessi i termini ex art.183 co.6 c.p.c. , è stata disattesa la richiesta di ordine di esibizione avanzata dai convenuti ed è stata fissata udienza cartolare del 5.12.204 per la precisazione delle conclusioni .
Con atto del 05.12.2024 ha spiegato intervento volontario la la quale CP_3 Controparte_3 ha addotto di essere creditrice della Società nonché quale suo garante, di CP_4 [...]
_1
La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. all'esito della trattazione scritta dell'udienza del 05.12.2024.
2.Domanda di revocatoria ordinaria
La domanda di revocatoria ordinaria proposta da è fondata e va accolta. Parte_1
Si premette in iure che l'azione revocatoria è volta ad ottenere una dichiarazione di inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio compiuti in pregiudizio alle ragioni del creditore e ciò al fine di impedire che il patrimonio del debitore possa, per effetto di negligenza o dolo dello stesso, subire diminuzioni tali da compromettere la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.
Ed invero, l'art. 2901, co. 1, c.c. recita: "Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore
o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione".
Dunque, ai fini dell'accoglimento della domanda è necessaria la concorrente ricorrenza dei presupposti previsti dalla citata norma, che possono essere così sintetizzati: i) la ragione di credito;
ii) il compimento, da parte del debitore, di un atto di disposizione del patrimonio;
iii) il pregiudizio delle ragioni creditorie (c.d. eventus damni); iv) l'elemento soggettivo (cd. scientia damni).
2.1 Partendo dal primo requisito, va preliminarmente rilevato che ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cassazione civile, sez. III, 15 maggio 2018, n. 11755).
Invero, la giurisprudenza di legittimità afferma, con orientamento consolidato, che l'art. 2901 c.c., ha accolto una nozione lata di credito sicché anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di un credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore
(ex multis, Cassazione civile, sez. un., 18 maggio 2004, n. 9440; Cassazione civile, sez. III, 9 febbraio 2012, n. 1893; Cassazione civile, sez. III, 14 maggio 2013, n. 11573; Cassazione civile, sez. III, 7 maggio 2014, n. 9855).
Pertanto, per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente l'esistenza di una semplice ragione o aspettativa di credito, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione che non persegue scopi restitutori (Cassazione civile, sez. III, 15 novembre 2016, n. 23208).
Ebbene, alla luce di tali principi, non vi è dubbio circa la qualità di creditore abilitato all'esperimento della revocatoria di stante l'obbligazione – comprovata per Parte_1 tabulas - del di garantire personalmente il debito della Società (vedi doc. 2 atto _1 CP_4 di citazione).
Tuttavia, è d'uopo precisare, stante le difese dei convenuti concentrate essenzialmente sulla eccepita nullità parziale della fideiussione e quindi sulla insussistenza del credito , che ogni accertamento in merito al credito tutelato è svolto in questa sede incidenter tantum , ed è esclusivamente finalizzato ad ottenere l'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore, ma non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente (Cass. Sez. 1, 12/07/2013,
n. 17257; in senso conforme Cass. 3369/2019 ).
A tal proposito deve poi pure rilevarsi come le difese spiegate dai convenuti circa la nullità parziale della fideiussione per violazione dell'art. 2, co.
2. Lett. A) della legge n. 287/1990, in quanto contenente la trasposizione degli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI a luglio 2003, clausole considerate dalla Banca d'Italia contrastanti con la
Legge Antitrust con il provvedimento n. 55 del 2005, sono state disattese anche dal Tribunale di
Roma sezione XVII specializzata in materia di Impresa ,nella sentenza che ha pronunciato sulla opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. 18202/2023 del 29/11/2023 _1 ottenuto da ( vedi sentenza n. 19039/2024 pubbl. il 12/12/2024 allegata alla comparsa Parte_1 conclusionale ove si afferma che nella specie viene in rilievo una fideiussione conferita per una specifica operazione -vedi doc.2 atto di citazione- mentre secondo Cass., 28 maggio 2014, n.
11904 solo rispetto alle fideiussioni omnibus può invocarsi la natura di prova privilegiata della decisione della Banca d'Italia del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della domanda di nullità) .
Inoltre il convenuto lamenta il mancato recesso della banca dal contratto di _1 finanziamento concesso alla debitrice principale e di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione dell'avvenuto recesso della dal contratto di finanziamento in Parte_1 questione, né alcuna comunicazione dell'inadempimento della società debitrice principale ed alcuna diffida di pagamento né di escussione della fideiussione.
Giova rilevare che la società garantita ha chiesto di accedere ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII ad uno strumento di regolazione della crisi di impresa e della insolvenza ( concordato preventivo od omologa di accordi di ristrutturazione ) con riserva di deposito della documentazione ( vedi decreto del Tribunale di Roma in data 2.11.2022). Il che comporta che a far data da tale decreto e della pubblicazione dello stesso mediante iscrizione al registro imprese ( art.45 CCII), che lo rende conoscibile da tutti , è stato impedito al debitore di effettuare pagamenti ai creditori anteriori. Nei confronti della società è stata poi aperta dal Tribunale procedura di liquidazione giudiziale dichiarata 27.7.2023 ( vedi sentenza in atti ). Troverebbe , dunque , in ogni caso applicazione quanto alla scadenza del credito, la norma di cui all'art.154 co.2 CCII richiamata anche in tema di concordato dall'art. 96 CCII e quindi i crediti si considerano scaduti alla data di apertura del concorso.
2.2 Ricorre nella specie l'esecuzione da parte del debitore – il Sig. - di un atto di _1 disposizione del proprio patrimonio (vedi doc. 14 atto di citazione).
Quanto al pregiudizio arrecato, attraverso tale atto dispositivo, alle ragioni creditorie dell'attore
(c.d. eventus damni), occorre anzitutto ricordare che esso deve essere valutato con riferimento alla data del compimento dell'atto di alienazione impugnato, che costituisce appunto l'atto che si assume pregiudizievole.
Inoltre, a fondamento dell'azione revocatoria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito. L'atto idoneo a rendere più incerto o difficile il soddisfacimento del credito può, peraltro, consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso (Cassazione civile, sez.
III, 18 marzo 2005, n. 5972).
In riferimento alla prova dell'elemento costitutivo in esame, va poi precisato che l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. È invece il debitore a dover provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cassazione civile, sez. III,
29 marzo 2007, n. 7767).
Nel caso di specie, appare evidente che l'atto dispositivo ha comportato una modifica qualitativa del patrimonio debitorio (sostituzione del diritto di proprietà immobiliare col denaro ricavato dall'alienazione) idonea a rendere più incerta o anche soltanto più difficoltosa la realizzazione del credito. Ma vi è di più. Il patrimonio debitorio risulta essere quantitativamente diminuito poiché contestualmente all'atto di vendita si sono registrate nell'estratto conto del uscite pari al _1 corrispettivo di vendita, in forza di disposizioni in giro conto ovvero frequenti prelievi in contanti
(vedi doc. 9 comparsa di costituzione e risposta).
Pertanto, se da un lato parte attrice ha assolto l'onore probatorio richiestole, lo stesso non può dirsi dei convenuti, i quali hanno laconicamente negato la sussistenza del presupposto oggettivo, senza, tuttavia, fornire elementi tali da far presumere l'idoneità del patrimonio debitorio a far fronte alle obbligazioni di credito.
Dunque, sussiste il requisito dell'eventus damni ritenuto che il patrimonio del Sig. subiva, _1 in forza dell'atto dispositivo de quo e delle successive operazioni bancarie sopra esposte, una alterazione di natura quantitativa.
2.3. Venendo, infine, alla valutazione della ricorrenza dell'elemento soggettivo e qualificato il contratto oggetto di revocatoria come a titolo oneroso – in quanto veniva previsto un corrispettivo di € 150.000,00 - va rilevato che l'attore deve fornire la dimostrazione che, oltre al debitore, anche l'acquirente fosse consapevole dell'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore
(Cass. Civ. 21/4/ 2006, n. 9367) ma occorre precisare che tali prove possono essere offerte, in base ad una giurisprudenza più che consolidata, anche tramite presunzioni (Cass. Civ., Sez. I,
09/05/2008, n. 11577; Cass. Civ. Sez II, 11 febbraio 2005, n. 2748).
Per quanto riguarda la conoscenza, in capo al venditore ( del pregiudizio arrecato _1 alla banca, osserva il Giudice che la stessa è in re ipsa, atteso che costui, socio unico e fideibuente della – Società debitrice della attrice - era con ogni evidenza pienamente consapevole CP_4 non solo dell'esistenza del credito della banca, ma anche del pregiudizio che si sarebbe determinato con la cessione della proprietà del bene immobiliare, avendo lo stesso alienato l'immobile de quo successivamente alla prestazione della fideiussione.
Per quanto concerne la consapevolezza dell'acquirente ( di recare Controparte_2 pregiudizio alle ragioni di credito di deve segnalarsi che il e la legale Parte_1 _1 rappresentante della società acquirente, sono coniugi legalmente separati dal Controparte_5 settembre 2021 e, inoltre, le due società – la e la di cui i CP_4 Controparte_2 predetti sono legali rappresentanti – hanno sede legale al medesimo indirizzo (vedi docc. 4-6-7-9-
10-11-12-13 atto di citazione).
Per giunta, la società acquirente e la società debitrice della attrice risultano società controllate dalla che condivide con quest'ultima la sede legale, oltre che il legale rappresentante Parte_2
(vedi docc. 4-6-7-8-9-10 atto di citazione).
A sostegno della consapevolezza del terzo depone altresì la circostanza per cui la proprietà immobiliare sita in Cisterna di Latina alla via degli Emigranti n. 5, oltre ad essere luogo di residenza della risulta adibita a casa coniugale, presso la quale la vive con le CP_5 CP_5 figlie minori, e (vedi docc.
5-6 comparsa di costituzione e Persona_6 Persona_7 risposta).
Dunque, i legami societari sopra prospettati, lo stretto rapporto personale che lega e _1
seppur legalmente separati, nonché l'interesse dei predetti ad evitare l'aggressione della CP_5 proprietà immobiliare in quanto adibita a casa coniugale, sono elementi presuntivi idonei ad affermare la consapevolezza o quantomeno la agevole conoscibilità del pregiudizio recato dall'atto dispositivo alle ragioni di credito della Parte_1 Ne discende che, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., deve trovare accoglimento la domanda di declaratoria di inefficacia dell'atto impugnato avanzata da Parte_1
Resta assorbito l'esame della domanda di simulazione.
3 .La domanda spiegata dalla interveniente
Con atto del 05.12.2024 e quindi per l'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni ha spiegato intervento volontario la la quale ha addotto di Controparte_3 vantare un credito dell'importo di euro 1.543.798,75 nei confronti della Società CP_4 nonché quale suo garante, di . _1
, in comparsa conclusionale , e i convenuti nelle memorie di replica hanno contestato la Parte_1 ammissibilità dell'intervento e della domanda spiegata.
L'intervento può essere qualificato come adesivo autonomo che ricorre laddove si fa valere un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo nei confronti di una o di alcune soltanto delle parti (là dove l'intervento principale si rivolge nei confronti di tutte le parti del processo), sostenendo le ragioni di una di esse e proponendo eventuali domande. In questa ipotesi l'intervento rappresenta rimedio facoltativo, inteso a realizzare esigenze di economia processuale e ad evitare conflitto di giudicati, e determina o no allargamento oggettivo del processo a seconda che venga fatto valere o meno lo stesso diritto (Cass., 4 aprile 2000, n. 4095). In ipotesi di intervento di un terzo creditore nel giudizio promosso da altro creditore per ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., del medesimo atto dispositivo patrimoniale pregiudizievole delle ragioni creditorie di entrambi (attore ed interventore), compiuto in epoca successiva al sorgere dei rispettivi crediti,
l'intervento è da reputarsi adesivo autonomo (vedi Cass. Sez. 3, 07/03/2017).
Ebbene essendo stato spiegato l'intervenuto all'udienza di precisazione delle conclusioni , lo stesso
è ammissibile ( vedi art. 268 c.p.c. nella formulazione previgente nella specie applicabile ) e tuttavia la domanda della interveniente deve essere dichiarata inammissibile . Controparte_3
Ed infatti in caso di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione, per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, cod. proc. civ., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende che alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti (da ultimo, Cass. 22 agosto 2018, n. 20882 e Cass. 12463/2023 ). E come ha precisato la Suprema
Corte il divieto di produzioni documentali va inteso come riferito anche a quelle dirette a comprovare la sola legittimazione ad agire , specie in un caso, qual è quello in esame, in cui assumersi legittimati ad esperire, in via di intervento, un'azione revocatoria, equivale a dedurre la titolarità di un credito verso l'autore dell'atto dispositivo “revocando”, poiché significherebbe privare la controparte di fornire prove documentali di segno contrario, tese, ad esempio, a dimostrare fatti estintivi di quel diritto di credito, oppure l'assenza di pregiudizio per la “fruttuosità” della sua esecuzione ( cfr. in questi esatti termini in motivazione Cass. 12463 /2023 ).
Non pare infine pertinente il richiamo operato dall'interveniente alla non contestazione ( art.115 c.p.c.) : l'onere incombente sulla parte costituita di contestare tempestivamente i fatti allegati dalla parte avversaria , che è altrimenti esonerata dal fornirne prova si colloca nell'alveo della fase processuale della trattazione diretta a definire irretrattabilmente il thema decidendum e probandum
. Ne consegue che la domanda della interveniente , in ragione della fase in cui è proposta, deve essere dichiarata inammissibile.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valore della controversia determinato ai sensi dell'art. 5 del D.M. e dunque avendo riguardo all'entità economica della ragione di credito, alla cui tutela l'azione revocatoria è diretta, parametri medi per tutte le fasi del giudizio ad eccezione di quella istruttoria attesa la natura documentale del giudizio. Nei rapporti tra la interveniente e le altre parti vanno compensate, in ragione della definizione in rito della pronuncia .
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda ex art. 2901 c.c. proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e e dichiara l'inefficacia nei confronti della attrice _1 Controparte_2 dell'atto di compravendita a rogito del Notaio di Latina, Rep. 935 Racc. 573, Persona_1 stipulato il 06.09.2022 e trascritto in data 07.09.2022 presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Latina, avente ad oggetto la vendita dell'unico immobile di proprietà del sito in Cisterna di Latina, B.go Flora, Via degli Emigranti n. 5, e precisamente _1 unità immobiliare sita in Cisterna di Latina, Località Borgo Flora, con accesso dalla via degli Emigranti n. 5, così composta: porzione di fabbricato quadrifamiliare sviluppatesi ai piani terra e primo, di 5 (cinque) vani catastali, con annessa corte di pertinenza esclusiva, confinante nel suo insieme con proprietà o aventi causa, con proprietà Persona_2
o aventi causa, e con proprietà o aventi causa. Immobile che Persona_3 Per_4 risulta identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Cisterna di Latina al foglio 138, particella1055, subalterno 1, VIA FLORA SNC, piano T-1, categoria A/2, classe 1, vani 5, superficie catastale Totale mq. 106, rendita catastale euro 309,87.
2. condanna in solido i convenuti a rifondere alla attrice le spese di lite che si liquidano in euro
22.426,00 per compensi ed euro 759,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15%
e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. dichiara inammissibile la domanda proposta dalla interveniente e compensa le spese .
Roma, il 26.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Tronci