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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/12/2025, n. 2304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2304 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3183/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3183/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
, residente in [...], rappresentato e difeso, giusta C.F._1 delega allegata al ricorso ex art. 10 D.P.R. 123/01 (doc. 1), dall'Avv. Enrica Michela Malberti (C.F.:
, pec: del Foro di Monza, con C.F._2 Email_1 studio in (20900) Monza (MB), via E. Spreafico n. 3 (tel. 039/367373), ove eleggono tutti domicilio ai fini della presente vertenza
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._3 cittadina italiana, residente in [...] (doc.to 1: certificato di residenza e stato di famiglia), rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristiana Sala (C.F: , PEC: C.F._4
e AN IA (C.F: PEC: Email_2 C.F._5
, presso lo studio delle quali, in Milano viale Tunisia 38, Email_3
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, le quali indicano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente concernente la trasmissione, la ricezione, la comunicazione o notificazione in forma telematica dei documenti, gli indirizzi di posta elettronica certificata: e presso i quali la Email_3 Email_2 parte elegge domicilio digitale,
RESISTENTE pagina 1 di 8 Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI per Parte_1
- autorizzare i coniugi a vivere separati, con mutuo e reciproco rispetto;
- affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa Per_1 prevalente della stessa presso la madre nell'abitazione coniugale, alla stessa assegnanda con tutto quanto la arreda;
- in ragione di tutto quanto esposto nella superiore narrativa, statuire che il padre possa vedere e tenere con sé un giorno infrasettimanale (di preferenza il giovedì), prelevandola all'uscita da scuola, Per_1 ovvero presso la casa materna, e riaccompagnandola a scuola, ovvero sempre presso la casa materna, il mattino successivo a seguito di pernotto. Statuire , altresì, che possa stare con il padre a fine Per_2 settimana alternati, a partire indicativamente dalle ore 19.30 del venerdì sera e sino alle ore 21.30 (sempre indicative) della domenica successiva, avendo cura il genitore di prelevarla e riaccompagnarla presso l'abitazione della madre. Per quanto concerne le festività Natalizie, disporre acchè possa trascorrere con il padre, ad anni Per_2 alterni, la metà del periodo di vacanze scolastiche, alternando, di anno in anno, quelle comprensive del giorno di Natale o del giorno di Capodanno, con espressa richiesta che, nell'anno in cui non dovesse essere di competenza paterna il periodo comprensivo del santo Natale, l'altro genitore consenta al ricorrente di tenere con sé la ragazza per la Vigilia, ovvero per la cena del 25/12. Per quanto concerne le vacanze Pasquali (da intendersi la Santa Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo), si chiede che le stesse vengano trascorse ad anni alterni con ciascuno dei genitori, con previsione di inizio rotazione per l'anno 2026 in favore del padre. In relazione alle vacanze estive, si chiede che possa trascorrere con il padre un periodo di Per_1 quindici giorni, anche non consecutivi, tra i mesi di luglio ed agosto, che verranno previamente concordati fra i coniugi entro il giorno 30 aprile di ciascun anno. Per le altre festività ed i “ponti”, si chiede che i coniugi adottino il regime dell'alternanza, sicchè un anno verranno trascorsi con un genitore e l'anno successivo con l'altro. Il tutto, ovviamente, salvo diversi e migliori accordi tra i coniugi, che dovranno, peraltro, essere sempre fomalizzati per iscritto (scambio di comunicazioni e-mails e/o messaggi whatsapp).
- porre a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento dei figli pari a complessivi € 500,00 (€ 250,00 per ciscun figlio), disponendo che l'importo di € 250,00 sia corrisposto direttamente al figlio maggiorenne accreditandolo sul conto corrente allo stesso intestato;
Per_3
- dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti sicchè nessun contributo risulta reciprocamente dovuto per il rispettivo mantenimento;
- assegnare la casa coniugale alla IG , disponendo espressamente che la stessa, in CP_1 costanza di assegnazione, provveda al pagamento integrale degli oneri accessori (spese condominiali) ordinari, nonché le relative utenze, oltre IMU e Tari, nonché le spese per l'ordinaria manutenzione dell'abitazione, oltre al versamento in favore del marito, nella misura del 50%, di tutte le rate del mutuo gravante sull'immobile, sino a quando lo stesso non verrà estinto.
- disporre che gli animali domestici (le gatte Dasy, e restino affidati alla cura esclusiva Per_4 Per_5 della ricorrente, che dovrà occuparsi, a proprie spese, del loro mantenimento, della loro cura e di tutte le loro necessità. pagina 2 di 8 Con vittoria di spese e compensi professionali per il presente giudizio in caso di opposizione avversaria.
per CP_1 Dichiarare la separazione personale dei coniugi, anche con sentenza parziale sullo “status”, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto alle seguenti condizioni:
1. affidare la figlia minore ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido condiviso, Per_1 con collocamento abitativo della stessa presso l'abitazione materna anche ai fini della residenza anagrafica;
2. stabilire, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia minore e Per_1 nel rispetto della volontà della stessa, il seguente regime di visita del padre:
- il padre terrà con sé a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita della scuola al lunedì Per_1 mattina con accompagnamento a scuola, nel rispetto della volontà di nell'eventualità in cui la Per_1 stessa desiderasse rientrare nell'abitazione materna per il pernottamento;
- nei giorni infrasettimanali: il padre potrà liberamente vedere la figlia compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa e previo avviso alla madre due giorni prima. In ogni caso il padre terrà con sé almeno un giorno infrasettimanale con pernottamento, se lo Per_1 Per_1 desidera, da concordarsi con la madre dall'uscita della scuola sino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a scuola;
- le vacanze scolastiche natalizie, in base al principio dell'alternanza, verranno trascorse da Per_1 con un genitore dal 22 dicembre dall'uscita della scuola al 30 dicembre ore 20.00, e con l'altro genitore dal 30 dicembre ore 20.00 al 6 gennaio ore 20.00 o all'effettiva data di ripresa delle attività scolastiche. Per le vacanze natalizie 2025 il primo periodo sarà di spettanza della mamma e il secondo periodo del papà, salvo diverso accordo trai genitori;
- le vacanze pasquali saranno trascorse da ad anni alterni con ciascun genitore, con inizio Per_1 dell'alternanza per la Pasqua 2026 con la mamma;
- ponti, festività di calendario e compleanni ed eventi unici saranno trascorsi da con i genitori Per_1 ad anni alterni;
- vacanze estive: due settimane consecutive con ciascun genitore da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, oltre ad una ulteriore settimana con ciascun genitore sempre in periodo di vacanza scolastica estiva, secondo le possibilità economiche e di lavoro dei genitori. Il tutto salvo diversi e migliori accordi assunti trai i genitori.
3. in quanto maggiorenne convivente con la madre, deciderà autonomamente i tempi e le Per_3 modalità di frequentazione dei genitori, anche con riferimento ai periodi di vacanza, accordandosi direttamente con loro.
4. Porre a carico del sig. a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, sino al Parte_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuno di essi, l'importo mensile di € 900,00 (€ 450,00 per ciascun figlio), da corrispondersi alla signora mediante bonifico bancario CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione Istat annuale.
5. Porre a carico del sig. il 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche ed Parte_1 extrascolastiche per i figli, come individuate dal nuovo Protocollo approvato dalla Corte d'Appello di Milano il 10.06.2025.
pagina 3 di 8 6. In caso di assegnazione della casa familiare alla moglie, per le ragioni illustrate in narrativa, porre a carico del sig. sino alla auspicata vendita della casa familiare, il 50% delle spese Parte_1 condominiali ordinarie e straordinarie e la rata integrale del mutuo della casa familiare.
7. Porre a carico della sig.ra i costi delle utenze di luce, gas e internet e Tari della casa CP_1 familiare.
8. Porre a carico del sig. a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, allo stato Parte_1 priva di reddito, un importo mensile non inferiore ad € 500,00 da corrispondersi alla signora CP_1 mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
9. Porre a carico della signora e del sig. nella misura del 50% ciascuno le spese CP_1 Pt_1 veterinarie e di mantenimento dei tre gatti ( e , che, sono di e che Per_6 Per_4 Per_5 Per_1 resteranno affidati alla custodia della sig.ra CP_1
Con vittoria di spese, compensi professionali del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. DOMANDA DI SEPARAZIONE La domanda di separazione è fondata. Le parti hanno contratto matrimonio in data 17.9.2007 in Vimercate e sono comparsi all'udienza del 3.12.2025 avanti il Giudice delegato nel presente giudizio confermando la volontà di non proseguire la convivenza coniugale. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DELLA FIGLIA MINORE, TEMPI DI PERMANENZA PRESSO IL GENITORE NON COLLOCATARIO Le parti chiedono concordemente l'affidamento condiviso della figlia minore con Per_1 collocamento prevalente presso la madre. All'udienza del 3.12.2025 le parti hanno concordato i tempi di permanenza presso il padre, come di seguito trascritto: la figlia starà con il padre a week end alternati dal venerdì sera indicativamente alle 19.30 fino alla domenica sera e un giorno la settimana. Per quanto concerne le festività Natalizie, potrà trascorrere con il padre, ad anni Per_1 alterni, la metà del periodo di vacanze scolastiche, dalla fine della scuola o dal 30.12. alternando tra i genitori in ogni caso la e il giorno di Natale. Quest'anno potrà stare Pt_2 con il padre dal 30.12 al 6.1.2025, il 25.12 . Per quanto concerne le vacanze Pasquali (da intendersi la Santa Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo), si verranno trascorse ad anni alterni con ciascuno dei genitori, con previsione di inizio rotazione per l'anno 2026 in favore del padre. In relazione alle vacanze estive, potrà trascorrere con il padre un periodo di Per_1 quindici giorni, anche non consecutivi, tra i mesi di luglio ed agosto, che verranno previamente concordati fra i coniugi entro il giorno 30 aprile di ciascun anno. Per le altre festività ed i “ponti”, i coniugi adotteranno il regime dell'alternanza, sicchè un anno verranno trascorsi con un genitore e l'anno successivo con l'altro. Il tutto, ovviamente, salvo diversi e migliori accordi tra i coniugi, che dovranno, peraltro, essere sempre formalizzati per iscritto (scambio di comunicazioni e-mails e/o messaggi whatsapp). Il Collegio recepisce tali accordi, in quanto conformi all'interesse della figlia minore. pagina 4 di 8 III. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE Il collocamento prevalente della figlia minore presso la madre legittima l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, come richiesto concordemente dalle parti. IV. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI (14.1.2005, maggiorenne e Per_3 studente universitario) ed ) Persona_7 Il ricorrente, che svolge la professione di avvocato, ha dichiarato nel 2023 un reddito netto mensile di euro 1.585, nel 2024 di euro 1.439 ricavato suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo al netto degli oneri tributari risultanti dal PF 2024 e 2025. Dall' e/c Fideuram 2024 risultano pagamenti da diversi studi legali e privati, nonché versamenti in contanti per complessi euro 46.066, in parte soggetti a tassazione e cpa. Dal conto corrente 2025 risultano bonifici dallo studio avv. Liquindoli per euro 2.600 mensili e acconti ricevuti da clienti di vario importo. In entrambe le annualità figurano accrediti dai genitori dell'avv. per pagamento spese Pt_1 condominiali. Paga per intero la rata di mutuo di euro 950 mensili gravante sulla casa coniugale, in comproprietà tra le parti. Vive nell'immobile di proprietà della sua compagna, che esercita la professione di avvocato. La resistente ha lavorato saltuariamente durante il matrimonio (estetista, commessa, operaia), ha iniziato a lavorare come autista nel gennaio 2023 con contratto a tempo indeterminato e reddito di euro 1.681,05 mensili nel 2024. In seguito ad un infortunio a dicembre 2024, è stato certificato che non può svolgere lavori pesanti. Ha prodotto le buste paga da gennaio a luglio 2025 che attestano un emolumento complessivo di euro 8.448, pari ad euro 1206 mensili. Attualmente è stata licenziata e non sta percependo la Naspi, ha promosso una causa di lavoro. Il contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli viene stabilito come in dispositivo con decorrenza dal mese di dicembre 2025. L'assegno unico familiare va attribuito per intero alla moglie, in quanto collocataria in via prevalente.
V. La moglie ha chiesto un contributo al suo mantenimento. La separazione personale, a differenza del divorzio presuppone la permanenza del vincolo coniugale, - il quale attraversa una fase patologica, ma non cessa - i redditi adeguati di cui all'articolo 156 c. 1 c.c. sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: durante la separazione è infatti ancora attuale il dovere di assistenza materiale, venendo meno solo gli obblighi di natura personale (fedeltà, convivenza e collaborazione) (cfr. Cass. Sent. n. 12196/2017). Deve peraltro evidenziarsi che La conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza rappresenta comunque un obiettivo tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, in ragione del decremento economico conseguente alla disgregazione del consorzio familiare (cfr. Cass. sent. n. 17199/2013). Ne consegue che la determinazione del contributo dovrà avere ad oggetto non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze, da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, idonei ad incidere sulle pagina 5 di 8 condizioni economiche delle parti (cfr. Cass. Sent. n. 17199/2013, Cass. Sent. n. 9878/2006; Cass. Sent. n. 23071/2005, Cass. Sent. n. 6712/2005). Le parti hanno iniziato una relazione sentimentale nel 2004 e, dopo pochi mesi, la CP_1 è rimasta incinta, per cui hanno iniziato a convivere in un immobile in locazione, per poi sposarsi nel 2007. La residenza della famiglia è stata fissata in Vimercate via Fratelli Cervi n. 3/A nell'attuale casa familiare, che i coniugi hanno acquistato dalla madre dell'avv. al prezzo di € Pt_1 290.000 il 24.11.2009 per la quota del 50% ciascuno, gravata da mutuo di credito fondiario per l'importo di € 200.000 contratto da , la moglie è terzo datore di ipoteca. I Parte_1 coniugi sono in regime di comunione legale dei beni. L'avv. ha iniziato una relazione con l'avv. nel 2023 e lasciato la casa Pt_1 Controparte_2 coniugale nel settembre 2024 per trasferirsi nella casa di lei. La moglie ha lavorato in via del tutto saltuaria durante il matrimonio, occupandosi della gestione dei figli in via prevalente, la famiglia era sostanzialmente mantenuta dall'avv.
, che può contare anche sull'aiuto economico della sua famiglia di origine che, oltre ad Pt_1 avergli ceduto la proprietà di un immobile nei termini sopra esposti, interviene con contributi di non poco conto. Nel 2023 la moglie ha iniziato a lavorare come autista in forza di contratto a tempo indeterminato. Attualmente è disoccupata. La moglie dovrà farsi carico delle utenze e delle spese condominiali ordinarie della casa coniugale, in quanto occupa l'immobile e del 50% delle spese straordinarie, in quanto comproprietaria. Il mutuo è disciplinato dal relativo contratto, dal quale risulta che è mutuatario Parte_1 e la OM terza datrice di ipoteca. In considerazione dello stato di disoccupazione della moglie, che si è dedicata alla famiglia in via prevalente durante il matrimonio, sussistono i presupposti per l'attribuzione di un contributo al suo mantenimento, che viene determinato come in dispositivo, con decorrenza dal mese di dicembre 2025 Par Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza avendo le parti richiesto contestualmente la pronuncia di divorzio. VII. Le spese del presente giudizio verranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 CP_1
II. Dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di Vimercate per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
III. Affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. La figlia starà con il padre a week end alternati dal venerdì sera indicativamente alle 19.30 fino alla domenica sera e un giorno la settimana. Per quanto concerne le festività Natalizie, potrà trascorrere con il padre, ad anni Per_1 alterni, la metà del periodo di vacanze scolastiche, dalla fine della scuola o dal 30.12. pagina 6 di 8 alternando tra i genitori in ogni caso la e il giorno di Natale. Quest'anno potrà stare Pt_2 con il padre dal 30.12 al 6.1.2025, il 25.12 . Per quanto concerne le vacanze Pasquali (da intendersi la Santa Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo), si verranno trascorse ad anni alterni con ciascuno dei genitori, con previsione di inizio rotazione per l'anno 2026 in favore del padre. In relazione alle vacanze estive, potrà trascorrere con il padre un periodo di Per_1 quindici giorni, anche non consecutivi, tra i mesi di luglio ed agosto, che verranno previamente concordati fra i coniugi entro il giorno 30 aprile di ciascun anno. Per le altre festività ed i “ponti”, i coniugi adotteranno il regime dell'alternanza, sicchè un anno verranno trascorsi con un genitore e l'anno successivo con l'altro. Il tutto, ovviamente, salvo diversi e migliori accordi tra i coniugi, che dovranno, peraltro, essere sempre formalizzati per iscritto (scambio di comunicazioni e-mails e/o messaggi whatsapp). IV. Assegna la casa coniugale in Vimercate, via F.lli Cervi 3 A a CP_1 V. Pone a carico del padre l'importo di euro 700, da versarsi con decorrenza dal mese di dicembre 2025 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli (euro 350 per ciascun figlio). Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da dicembre 2026 e con riferimento al mese di dicembre 2025. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, pagina 7 di 8 anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza VI. Pone a carico del marito l'obbligo di versare entro il giorno 10 di ogni mese la somma di euro 250 mensili a titolo di contributo al mantenimento della moglie con decorrenza dal mese di dicembre 2025 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat da dicembre 2026 con riferimento a dicembre 2025; VII. Provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza. VIII. Riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3183/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
, residente in [...], rappresentato e difeso, giusta C.F._1 delega allegata al ricorso ex art. 10 D.P.R. 123/01 (doc. 1), dall'Avv. Enrica Michela Malberti (C.F.:
, pec: del Foro di Monza, con C.F._2 Email_1 studio in (20900) Monza (MB), via E. Spreafico n. 3 (tel. 039/367373), ove eleggono tutti domicilio ai fini della presente vertenza
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._3 cittadina italiana, residente in [...] (doc.to 1: certificato di residenza e stato di famiglia), rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristiana Sala (C.F: , PEC: C.F._4
e AN IA (C.F: PEC: Email_2 C.F._5
, presso lo studio delle quali, in Milano viale Tunisia 38, Email_3
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, le quali indicano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente concernente la trasmissione, la ricezione, la comunicazione o notificazione in forma telematica dei documenti, gli indirizzi di posta elettronica certificata: e presso i quali la Email_3 Email_2 parte elegge domicilio digitale,
RESISTENTE pagina 1 di 8 Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI per Parte_1
- autorizzare i coniugi a vivere separati, con mutuo e reciproco rispetto;
- affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa Per_1 prevalente della stessa presso la madre nell'abitazione coniugale, alla stessa assegnanda con tutto quanto la arreda;
- in ragione di tutto quanto esposto nella superiore narrativa, statuire che il padre possa vedere e tenere con sé un giorno infrasettimanale (di preferenza il giovedì), prelevandola all'uscita da scuola, Per_1 ovvero presso la casa materna, e riaccompagnandola a scuola, ovvero sempre presso la casa materna, il mattino successivo a seguito di pernotto. Statuire , altresì, che possa stare con il padre a fine Per_2 settimana alternati, a partire indicativamente dalle ore 19.30 del venerdì sera e sino alle ore 21.30 (sempre indicative) della domenica successiva, avendo cura il genitore di prelevarla e riaccompagnarla presso l'abitazione della madre. Per quanto concerne le festività Natalizie, disporre acchè possa trascorrere con il padre, ad anni Per_2 alterni, la metà del periodo di vacanze scolastiche, alternando, di anno in anno, quelle comprensive del giorno di Natale o del giorno di Capodanno, con espressa richiesta che, nell'anno in cui non dovesse essere di competenza paterna il periodo comprensivo del santo Natale, l'altro genitore consenta al ricorrente di tenere con sé la ragazza per la Vigilia, ovvero per la cena del 25/12. Per quanto concerne le vacanze Pasquali (da intendersi la Santa Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo), si chiede che le stesse vengano trascorse ad anni alterni con ciascuno dei genitori, con previsione di inizio rotazione per l'anno 2026 in favore del padre. In relazione alle vacanze estive, si chiede che possa trascorrere con il padre un periodo di Per_1 quindici giorni, anche non consecutivi, tra i mesi di luglio ed agosto, che verranno previamente concordati fra i coniugi entro il giorno 30 aprile di ciascun anno. Per le altre festività ed i “ponti”, si chiede che i coniugi adottino il regime dell'alternanza, sicchè un anno verranno trascorsi con un genitore e l'anno successivo con l'altro. Il tutto, ovviamente, salvo diversi e migliori accordi tra i coniugi, che dovranno, peraltro, essere sempre fomalizzati per iscritto (scambio di comunicazioni e-mails e/o messaggi whatsapp).
- porre a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento dei figli pari a complessivi € 500,00 (€ 250,00 per ciscun figlio), disponendo che l'importo di € 250,00 sia corrisposto direttamente al figlio maggiorenne accreditandolo sul conto corrente allo stesso intestato;
Per_3
- dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti sicchè nessun contributo risulta reciprocamente dovuto per il rispettivo mantenimento;
- assegnare la casa coniugale alla IG , disponendo espressamente che la stessa, in CP_1 costanza di assegnazione, provveda al pagamento integrale degli oneri accessori (spese condominiali) ordinari, nonché le relative utenze, oltre IMU e Tari, nonché le spese per l'ordinaria manutenzione dell'abitazione, oltre al versamento in favore del marito, nella misura del 50%, di tutte le rate del mutuo gravante sull'immobile, sino a quando lo stesso non verrà estinto.
- disporre che gli animali domestici (le gatte Dasy, e restino affidati alla cura esclusiva Per_4 Per_5 della ricorrente, che dovrà occuparsi, a proprie spese, del loro mantenimento, della loro cura e di tutte le loro necessità. pagina 2 di 8 Con vittoria di spese e compensi professionali per il presente giudizio in caso di opposizione avversaria.
per CP_1 Dichiarare la separazione personale dei coniugi, anche con sentenza parziale sullo “status”, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto alle seguenti condizioni:
1. affidare la figlia minore ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido condiviso, Per_1 con collocamento abitativo della stessa presso l'abitazione materna anche ai fini della residenza anagrafica;
2. stabilire, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia minore e Per_1 nel rispetto della volontà della stessa, il seguente regime di visita del padre:
- il padre terrà con sé a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita della scuola al lunedì Per_1 mattina con accompagnamento a scuola, nel rispetto della volontà di nell'eventualità in cui la Per_1 stessa desiderasse rientrare nell'abitazione materna per il pernottamento;
- nei giorni infrasettimanali: il padre potrà liberamente vedere la figlia compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa e previo avviso alla madre due giorni prima. In ogni caso il padre terrà con sé almeno un giorno infrasettimanale con pernottamento, se lo Per_1 Per_1 desidera, da concordarsi con la madre dall'uscita della scuola sino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a scuola;
- le vacanze scolastiche natalizie, in base al principio dell'alternanza, verranno trascorse da Per_1 con un genitore dal 22 dicembre dall'uscita della scuola al 30 dicembre ore 20.00, e con l'altro genitore dal 30 dicembre ore 20.00 al 6 gennaio ore 20.00 o all'effettiva data di ripresa delle attività scolastiche. Per le vacanze natalizie 2025 il primo periodo sarà di spettanza della mamma e il secondo periodo del papà, salvo diverso accordo trai genitori;
- le vacanze pasquali saranno trascorse da ad anni alterni con ciascun genitore, con inizio Per_1 dell'alternanza per la Pasqua 2026 con la mamma;
- ponti, festività di calendario e compleanni ed eventi unici saranno trascorsi da con i genitori Per_1 ad anni alterni;
- vacanze estive: due settimane consecutive con ciascun genitore da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, oltre ad una ulteriore settimana con ciascun genitore sempre in periodo di vacanza scolastica estiva, secondo le possibilità economiche e di lavoro dei genitori. Il tutto salvo diversi e migliori accordi assunti trai i genitori.
3. in quanto maggiorenne convivente con la madre, deciderà autonomamente i tempi e le Per_3 modalità di frequentazione dei genitori, anche con riferimento ai periodi di vacanza, accordandosi direttamente con loro.
4. Porre a carico del sig. a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, sino al Parte_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuno di essi, l'importo mensile di € 900,00 (€ 450,00 per ciascun figlio), da corrispondersi alla signora mediante bonifico bancario CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione Istat annuale.
5. Porre a carico del sig. il 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche ed Parte_1 extrascolastiche per i figli, come individuate dal nuovo Protocollo approvato dalla Corte d'Appello di Milano il 10.06.2025.
pagina 3 di 8 6. In caso di assegnazione della casa familiare alla moglie, per le ragioni illustrate in narrativa, porre a carico del sig. sino alla auspicata vendita della casa familiare, il 50% delle spese Parte_1 condominiali ordinarie e straordinarie e la rata integrale del mutuo della casa familiare.
7. Porre a carico della sig.ra i costi delle utenze di luce, gas e internet e Tari della casa CP_1 familiare.
8. Porre a carico del sig. a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, allo stato Parte_1 priva di reddito, un importo mensile non inferiore ad € 500,00 da corrispondersi alla signora CP_1 mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
9. Porre a carico della signora e del sig. nella misura del 50% ciascuno le spese CP_1 Pt_1 veterinarie e di mantenimento dei tre gatti ( e , che, sono di e che Per_6 Per_4 Per_5 Per_1 resteranno affidati alla custodia della sig.ra CP_1
Con vittoria di spese, compensi professionali del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. DOMANDA DI SEPARAZIONE La domanda di separazione è fondata. Le parti hanno contratto matrimonio in data 17.9.2007 in Vimercate e sono comparsi all'udienza del 3.12.2025 avanti il Giudice delegato nel presente giudizio confermando la volontà di non proseguire la convivenza coniugale. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DELLA FIGLIA MINORE, TEMPI DI PERMANENZA PRESSO IL GENITORE NON COLLOCATARIO Le parti chiedono concordemente l'affidamento condiviso della figlia minore con Per_1 collocamento prevalente presso la madre. All'udienza del 3.12.2025 le parti hanno concordato i tempi di permanenza presso il padre, come di seguito trascritto: la figlia starà con il padre a week end alternati dal venerdì sera indicativamente alle 19.30 fino alla domenica sera e un giorno la settimana. Per quanto concerne le festività Natalizie, potrà trascorrere con il padre, ad anni Per_1 alterni, la metà del periodo di vacanze scolastiche, dalla fine della scuola o dal 30.12. alternando tra i genitori in ogni caso la e il giorno di Natale. Quest'anno potrà stare Pt_2 con il padre dal 30.12 al 6.1.2025, il 25.12 . Per quanto concerne le vacanze Pasquali (da intendersi la Santa Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo), si verranno trascorse ad anni alterni con ciascuno dei genitori, con previsione di inizio rotazione per l'anno 2026 in favore del padre. In relazione alle vacanze estive, potrà trascorrere con il padre un periodo di Per_1 quindici giorni, anche non consecutivi, tra i mesi di luglio ed agosto, che verranno previamente concordati fra i coniugi entro il giorno 30 aprile di ciascun anno. Per le altre festività ed i “ponti”, i coniugi adotteranno il regime dell'alternanza, sicchè un anno verranno trascorsi con un genitore e l'anno successivo con l'altro. Il tutto, ovviamente, salvo diversi e migliori accordi tra i coniugi, che dovranno, peraltro, essere sempre formalizzati per iscritto (scambio di comunicazioni e-mails e/o messaggi whatsapp). Il Collegio recepisce tali accordi, in quanto conformi all'interesse della figlia minore. pagina 4 di 8 III. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE Il collocamento prevalente della figlia minore presso la madre legittima l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, come richiesto concordemente dalle parti. IV. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI (14.1.2005, maggiorenne e Per_3 studente universitario) ed ) Persona_7 Il ricorrente, che svolge la professione di avvocato, ha dichiarato nel 2023 un reddito netto mensile di euro 1.585, nel 2024 di euro 1.439 ricavato suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo al netto degli oneri tributari risultanti dal PF 2024 e 2025. Dall' e/c Fideuram 2024 risultano pagamenti da diversi studi legali e privati, nonché versamenti in contanti per complessi euro 46.066, in parte soggetti a tassazione e cpa. Dal conto corrente 2025 risultano bonifici dallo studio avv. Liquindoli per euro 2.600 mensili e acconti ricevuti da clienti di vario importo. In entrambe le annualità figurano accrediti dai genitori dell'avv. per pagamento spese Pt_1 condominiali. Paga per intero la rata di mutuo di euro 950 mensili gravante sulla casa coniugale, in comproprietà tra le parti. Vive nell'immobile di proprietà della sua compagna, che esercita la professione di avvocato. La resistente ha lavorato saltuariamente durante il matrimonio (estetista, commessa, operaia), ha iniziato a lavorare come autista nel gennaio 2023 con contratto a tempo indeterminato e reddito di euro 1.681,05 mensili nel 2024. In seguito ad un infortunio a dicembre 2024, è stato certificato che non può svolgere lavori pesanti. Ha prodotto le buste paga da gennaio a luglio 2025 che attestano un emolumento complessivo di euro 8.448, pari ad euro 1206 mensili. Attualmente è stata licenziata e non sta percependo la Naspi, ha promosso una causa di lavoro. Il contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli viene stabilito come in dispositivo con decorrenza dal mese di dicembre 2025. L'assegno unico familiare va attribuito per intero alla moglie, in quanto collocataria in via prevalente.
V. La moglie ha chiesto un contributo al suo mantenimento. La separazione personale, a differenza del divorzio presuppone la permanenza del vincolo coniugale, - il quale attraversa una fase patologica, ma non cessa - i redditi adeguati di cui all'articolo 156 c. 1 c.c. sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: durante la separazione è infatti ancora attuale il dovere di assistenza materiale, venendo meno solo gli obblighi di natura personale (fedeltà, convivenza e collaborazione) (cfr. Cass. Sent. n. 12196/2017). Deve peraltro evidenziarsi che La conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza rappresenta comunque un obiettivo tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, in ragione del decremento economico conseguente alla disgregazione del consorzio familiare (cfr. Cass. sent. n. 17199/2013). Ne consegue che la determinazione del contributo dovrà avere ad oggetto non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze, da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, idonei ad incidere sulle pagina 5 di 8 condizioni economiche delle parti (cfr. Cass. Sent. n. 17199/2013, Cass. Sent. n. 9878/2006; Cass. Sent. n. 23071/2005, Cass. Sent. n. 6712/2005). Le parti hanno iniziato una relazione sentimentale nel 2004 e, dopo pochi mesi, la CP_1 è rimasta incinta, per cui hanno iniziato a convivere in un immobile in locazione, per poi sposarsi nel 2007. La residenza della famiglia è stata fissata in Vimercate via Fratelli Cervi n. 3/A nell'attuale casa familiare, che i coniugi hanno acquistato dalla madre dell'avv. al prezzo di € Pt_1 290.000 il 24.11.2009 per la quota del 50% ciascuno, gravata da mutuo di credito fondiario per l'importo di € 200.000 contratto da , la moglie è terzo datore di ipoteca. I Parte_1 coniugi sono in regime di comunione legale dei beni. L'avv. ha iniziato una relazione con l'avv. nel 2023 e lasciato la casa Pt_1 Controparte_2 coniugale nel settembre 2024 per trasferirsi nella casa di lei. La moglie ha lavorato in via del tutto saltuaria durante il matrimonio, occupandosi della gestione dei figli in via prevalente, la famiglia era sostanzialmente mantenuta dall'avv.
, che può contare anche sull'aiuto economico della sua famiglia di origine che, oltre ad Pt_1 avergli ceduto la proprietà di un immobile nei termini sopra esposti, interviene con contributi di non poco conto. Nel 2023 la moglie ha iniziato a lavorare come autista in forza di contratto a tempo indeterminato. Attualmente è disoccupata. La moglie dovrà farsi carico delle utenze e delle spese condominiali ordinarie della casa coniugale, in quanto occupa l'immobile e del 50% delle spese straordinarie, in quanto comproprietaria. Il mutuo è disciplinato dal relativo contratto, dal quale risulta che è mutuatario Parte_1 e la OM terza datrice di ipoteca. In considerazione dello stato di disoccupazione della moglie, che si è dedicata alla famiglia in via prevalente durante il matrimonio, sussistono i presupposti per l'attribuzione di un contributo al suo mantenimento, che viene determinato come in dispositivo, con decorrenza dal mese di dicembre 2025 Par Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza avendo le parti richiesto contestualmente la pronuncia di divorzio. VII. Le spese del presente giudizio verranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 CP_1
II. Dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di Vimercate per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
III. Affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. La figlia starà con il padre a week end alternati dal venerdì sera indicativamente alle 19.30 fino alla domenica sera e un giorno la settimana. Per quanto concerne le festività Natalizie, potrà trascorrere con il padre, ad anni Per_1 alterni, la metà del periodo di vacanze scolastiche, dalla fine della scuola o dal 30.12. pagina 6 di 8 alternando tra i genitori in ogni caso la e il giorno di Natale. Quest'anno potrà stare Pt_2 con il padre dal 30.12 al 6.1.2025, il 25.12 . Per quanto concerne le vacanze Pasquali (da intendersi la Santa Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo), si verranno trascorse ad anni alterni con ciascuno dei genitori, con previsione di inizio rotazione per l'anno 2026 in favore del padre. In relazione alle vacanze estive, potrà trascorrere con il padre un periodo di Per_1 quindici giorni, anche non consecutivi, tra i mesi di luglio ed agosto, che verranno previamente concordati fra i coniugi entro il giorno 30 aprile di ciascun anno. Per le altre festività ed i “ponti”, i coniugi adotteranno il regime dell'alternanza, sicchè un anno verranno trascorsi con un genitore e l'anno successivo con l'altro. Il tutto, ovviamente, salvo diversi e migliori accordi tra i coniugi, che dovranno, peraltro, essere sempre formalizzati per iscritto (scambio di comunicazioni e-mails e/o messaggi whatsapp). IV. Assegna la casa coniugale in Vimercate, via F.lli Cervi 3 A a CP_1 V. Pone a carico del padre l'importo di euro 700, da versarsi con decorrenza dal mese di dicembre 2025 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli (euro 350 per ciascun figlio). Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da dicembre 2026 e con riferimento al mese di dicembre 2025. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, pagina 7 di 8 anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza VI. Pone a carico del marito l'obbligo di versare entro il giorno 10 di ogni mese la somma di euro 250 mensili a titolo di contributo al mantenimento della moglie con decorrenza dal mese di dicembre 2025 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat da dicembre 2026 con riferimento a dicembre 2025; VII. Provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza. VIII. Riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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