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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 229/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
AN GA, RE
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1113/2020 depositato il 08/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Severo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0218988 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0218988 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 0218988 notificata in data 16.01.2020, assumendo l'assenza di motivazione, la mancata allegazione degli avvisi di accertamento e la nullità per omessa notificazione degli atti presupposti.
Si costituiva il Comune di San Severo, che deduceva che, alla luce delle deduzioni della ricorrente, il Comune aveva provveduto ad emettere atto di discarico, con provvedimento notificato a mezzo pec al difensore costituito, evitando il prosieguo del giudizio.
Tanto premesso, chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, avendo il Comune provveduto ad emettere atto di discarico del provvedimento impugnato, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Data la modestia della somma ingiunta (€ 205,00) sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere.
così deciso in Foggia il 31.10.2025
Il Giudice rel.
GA LA
Il PresidenteAntonio D'Alessio
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
AN GA, RE
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1113/2020 depositato il 08/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Severo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0218988 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0218988 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 0218988 notificata in data 16.01.2020, assumendo l'assenza di motivazione, la mancata allegazione degli avvisi di accertamento e la nullità per omessa notificazione degli atti presupposti.
Si costituiva il Comune di San Severo, che deduceva che, alla luce delle deduzioni della ricorrente, il Comune aveva provveduto ad emettere atto di discarico, con provvedimento notificato a mezzo pec al difensore costituito, evitando il prosieguo del giudizio.
Tanto premesso, chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, avendo il Comune provveduto ad emettere atto di discarico del provvedimento impugnato, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Data la modestia della somma ingiunta (€ 205,00) sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere.
così deciso in Foggia il 31.10.2025
Il Giudice rel.
GA LA
Il PresidenteAntonio D'Alessio