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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/02/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11691 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 2743/2024 promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA DE Parte_1 C.F._1
VINCENTIS RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE RESISTENTI
CONCLUSIONI:
per il Ricorrente, come da ricorso introduttivo del 15/10/2024: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, ordinare alla Questura di Siena, in persona del Questore p.t., di formalizzare la ricezione della nuova domanda di protezione internazionale del ricorrente, entro giorni sei/dieci giorni dalla pubblicazione/notifica del chiesto ed emanando provvedimento. Con condanna del resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cpa ed Iva come per legge.
per i Resistenti, come da comparsa di costituzione del 16/01/2025: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze respingere il ricorso. Con vittoria di spese.
Pagina 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. e 20 del dlgs. Legge 150/2011 depositato il 15/10/2024, ha convenuto in giudizio la al fine di Parte_1 Controparte_3 poter formalizzare la ricezione della domanda di protezione internazionale. In particolare, il ricorrente esponeva:
- di aver ottenuto il riconoscimento della protezione per casi speciali, scaduto in data 28.06.2020;
- che l'istanza di conversione del suindicato titolo, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, veniva rigettata dalla Questura Competente;
- che con nota pec del 13.07.2023, rimasta inevasa, l'istante manifestava la volontà di reiterare la domanda di protezione internazionale, chiedendo un appuntamento alla Questura di Siena per la formalizzazione della stessa.
- che nonostante i ripetuti solleciti la Questura non ha mai dato riscontro, né risultava attivo e/o funzionante il numero indicato a tale scopo, precludendo così la possibilità di formalizzare domanda di asilo. Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato sostenendo:
- che la condotta della Questura appare ingiustificata, “tanto più grave se si considera che il ricorrente è, per un verso, sottoposto al pericolo di essere soggetto a provvedimenti di natura espulsiva ed è, altresì, dall'altro verso, impossibilitato all'esercizio di alcuni diritti fondamentali, presupponenti la presentazione della domanda di protezione”;
- che la tutela invocata, infatti, risulta strumentale all'esercizio del diritto assoluto, nonché costituzionalmente garantito dall'art. 10 comma 3 della Costituzione, di avanzare una domanda di protezione internazionale.
- che la direttiva CE n. 2013/32 prevede all'art. 6 che le autorità competenti provvedano alla registrazione delle domande di protezione internazionale entro 3 giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda, ed altresì un termine di 6 giorni lavorativi per la registrazione delle domande di protezione internazionale se presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale;
- In ogni caso, la norma comunitaria al successivo comma secondo, art. 6, prevede che chi abbia interesse a presentare una domanda di protezione internazionale possa effettuarlo quanto prima.
- Quindi, la possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale nei tempi congrui di cui all'art. 6 della citata direttiva risulta strumentale all'attuazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla costituzione (artt. 2 e 10 in primis) e dalle norme comunitarie (art. 18 CDFUE ed art. 3 CEDU), non essendovi spazio in questa materia per una discrezionalità dell'amministrazione, che deve provvedere quanto prima all'inoltro della domanda di asilo.
- che tali principi sono stati recepiti nel nostro ordinamento dal D.lgs. n. 25/08 laddove sancisce che la Questura è tenuta a ricevere la domanda di protezione internazionale, redigendo verbale da trasmettere nel breve termine indicato dall'art. 26 della
Pagina 2 medesima legge alla Commissione Territoriale.
- A tal fine, la giurisprudenza della SS.UU. (ordinanza n. 5059 del 28.02.2017) sancisce che “la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli artt. 2 Cost. e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e, pertanto, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, cui può demandarsi solo l'accertamento dei presupposti di fatto legittimanti la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato al legislatore”.
- che alla luce di tutto ciò la normativa vigente impone alla Questura alla quale sia rivolta la domanda di protezione di riceverla e di trasmetterla alla competente Commissione territoriale e che la Questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale.
Si è costituito in giudizio il , per mezzo dell'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato, la quale richiamandosi integralmente alla relazione della Questura di Siena depositata unitamente alla memoria di costituzione ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Nella nota della Questura di Siena si legge:
- che il ricorrente, in data 14.08.2020, presentava mediante kit postale istanza di rinnovo del Permesso di Soggiorno per motivi di lavoro subordinato all'Ufficio Immigrazione della Questura di Siena, rinunciando espressamente alla Protezione Umanitaria.
- che durante l'istruttoria l'amministrazione rilevava che il sig. non solo non Pt_1 dimorava all'indirizzo dichiarato ma non risultava, altresì, regolarmente assunto, quindi privo di qualsiasi reddito e di contributi versati;
- che poiché al preavviso di diniego ex art. 10-bis della L. n. 241/1990, inviato in data 15.04.2021 all'istante presso l'indirizzo dichiarato (restituita al mittente con la dicitura
“sconosciuto”) non facevano seguito memorie difensive o altre produzioni documentali dell'interessato, accertato che l'odierno ricorrente non era in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, l'Amministrazione adottava un provvedimento di rifiuto con Decreto del Questore di Siena del 09.09.2021, notificato all'interessato in data 20.05.2023 presso lo sportello dell' della Questura di Siena;
Controparte_4
- che il ricorrente, ex art. 34 del D.lgs. n. 25 del 2008, ha espressamente rinunciato alla protezione umanitaria e quindi allo status a suo tempo riconosciuto, al fine di convertire il proprio permesso di soggiorno per “casi speciali” in un permesso per il quale non possedeva i requisiti;
Quanto alla circostanza lamentata dal ricorrente che la Questura avrebbe precluso all'istante la possibilità di reiterare la domanda di protezione internazionale, a causa di un mancato riscontro alle comunicazioni Pec e/o risposta ai contatti per via telefonica al
Pagina 3 numero dedicato, osservava:
- che l'odierno ricorrente presentatosi personalmente allo sportello dell'
[...] della Questura di Siena, nella data del 20.05.2023 non ha manifestato CP_4 alcuna volontà di voler riproporre domanda di protezione internazionale, nonostante in quell'occasione gli veniva notificato il provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
- “è noto che, accada in alcuni casi che i sistemi informatici non funzionino correttamente e i messaggi non arrivino, perciò il passaggio fondamentale, anche ai fini di effettuare una verifica preliminare dell'identità dell'interessato, è quello di recarsi personalmente presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di competenza”.
Con note scritte di trattazione depositate in data 23/01/2025, il ricorrente contestava l'avversa memoria difensiva rilevando che non spetta alla Questura entrare nel merito delle ragioni sottese alla nuova richiesta di protezione internazionale ma alla Commissione territoriale.
All'esito della trattazione e discussione della causa avvenuta in modalità cartolare ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva rimessa direttamente al Collegio per la decisione.
°°° °°°
Nel merito la domanda deve essere accolta. Il ricorrente ha dato prova dei ripetuti tentativi di formalizzare la domanda di protezione internazionale via p.e.c., come peraltro previsto nelle stesse indicazioni dell'organo competente a ricevere la domanda. Infatti, dal sito della Questura, si legge che che “Si riceve ESCLUSIVAMENTE su appuntamento dato da poste italiane (per i kit postali) o telefonando dalle ore 11.00 alle ore 13.00 allo 0577 228465 oppure scrivendo alla email PEC (link Email_1 https://questure.poliziadistato.it/servizio/orari/5730dc9d24105022252548) Il ricorrente ha pertanto dato prova di aver correttamente adempiuto i propri oneri, avendo pieno diritto a formalizzare la propria manifestazione di volontà di presentare una nuova domanda di protezione internazionale. Trattasi indubbiamente di un diritto soggettivo del ricorrente e di un corrispondente obbligo dell'Amministrazione convenuta a ricevere tale manifestazione, come correttamente evidenziato nel ricorso (cfr. Cass. SS.UU. ordinanza n. 5059 del 28.02.2017). In questo senso, risulta del tutto irrilevante il precedente rigetto del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, allegato dall'Amministrazione convenuta, e che non pare avere alcun nesso con l'avvio della procedura di cui è chiesta la formalizzazione in questa sede. Risulta del pari irrilevante la rinuncia alla protezione internazionale, che pur essendo una
Pagina 4 possibilità prevista dall'articolo 34 del D.lgs. n. 25/2008, è un requisito imposto dalla Questura per l'avvio del procedimento di conversione del permesso di soggiorno.
Si rappresenta peraltro che trattandosi di una manifestazione di volontà che si presuppone chiara, univoca e informata il documento prodotto dall'amministrazione appare per un verso poco chiaro, prima facendo riferimento alla protezione contenuta nel permesso di soggiorno del ricorrente e poi richiamando la rinuncia alla protezione internazionale (forme di protezione tutt'altro che analoghe), e peraltro verso appare non tradotto nella lingua veicolare del ricorrente e senza neppure dare atto della presenza di un interprete. In ogni caso tale manifestazione di rinuncia alla protezione internazionale non è assoluta e non può precludere al ricorrente di presentare successivamente una istanza reiterata di protezione internazionale ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 25/2008.
Non è dato comprendere se il rifiuto dell'Amministrazione sia da interpretarsi quale rifiuto dell'Amministrazione di ricevere una domanda ritenuta inammissibile, ovvero se sia dipeso da un “malfunzionamento dei sistemi informatici”. Nel primo caso è appena il caso di rammentare che la valutazione di ammissibilità della domanda reiterata spetta alla Commissione Territoriale e non alla Questura. Nel secondo caso, da leggersi quale parziale ammissione di inadempimento, la Questura era comunque tenuta a riscontrare le comunicazioni ricevute, senza entrare nel merito della domanda, ma unicamente procedendo alla registrazione della stessa ed alla attivazione della procedura legislativamente prevista.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate considerato che il ricorrente ha formalizzato domanda di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto ordina alla Questura di Siena di fissare un appuntamento con per la formalizzazione dell'istanza di protezione Parte_1 internazionale entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della presente sentenza;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Si comunichi
Firenze, 18/02/2025 Il Giudice dott. Umberto Castagnini
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 2743/2024 promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA DE Parte_1 C.F._1
VINCENTIS RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE RESISTENTI
CONCLUSIONI:
per il Ricorrente, come da ricorso introduttivo del 15/10/2024: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, ordinare alla Questura di Siena, in persona del Questore p.t., di formalizzare la ricezione della nuova domanda di protezione internazionale del ricorrente, entro giorni sei/dieci giorni dalla pubblicazione/notifica del chiesto ed emanando provvedimento. Con condanna del resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cpa ed Iva come per legge.
per i Resistenti, come da comparsa di costituzione del 16/01/2025: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze respingere il ricorso. Con vittoria di spese.
Pagina 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. e 20 del dlgs. Legge 150/2011 depositato il 15/10/2024, ha convenuto in giudizio la al fine di Parte_1 Controparte_3 poter formalizzare la ricezione della domanda di protezione internazionale. In particolare, il ricorrente esponeva:
- di aver ottenuto il riconoscimento della protezione per casi speciali, scaduto in data 28.06.2020;
- che l'istanza di conversione del suindicato titolo, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, veniva rigettata dalla Questura Competente;
- che con nota pec del 13.07.2023, rimasta inevasa, l'istante manifestava la volontà di reiterare la domanda di protezione internazionale, chiedendo un appuntamento alla Questura di Siena per la formalizzazione della stessa.
- che nonostante i ripetuti solleciti la Questura non ha mai dato riscontro, né risultava attivo e/o funzionante il numero indicato a tale scopo, precludendo così la possibilità di formalizzare domanda di asilo. Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato sostenendo:
- che la condotta della Questura appare ingiustificata, “tanto più grave se si considera che il ricorrente è, per un verso, sottoposto al pericolo di essere soggetto a provvedimenti di natura espulsiva ed è, altresì, dall'altro verso, impossibilitato all'esercizio di alcuni diritti fondamentali, presupponenti la presentazione della domanda di protezione”;
- che la tutela invocata, infatti, risulta strumentale all'esercizio del diritto assoluto, nonché costituzionalmente garantito dall'art. 10 comma 3 della Costituzione, di avanzare una domanda di protezione internazionale.
- che la direttiva CE n. 2013/32 prevede all'art. 6 che le autorità competenti provvedano alla registrazione delle domande di protezione internazionale entro 3 giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda, ed altresì un termine di 6 giorni lavorativi per la registrazione delle domande di protezione internazionale se presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale;
- In ogni caso, la norma comunitaria al successivo comma secondo, art. 6, prevede che chi abbia interesse a presentare una domanda di protezione internazionale possa effettuarlo quanto prima.
- Quindi, la possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale nei tempi congrui di cui all'art. 6 della citata direttiva risulta strumentale all'attuazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla costituzione (artt. 2 e 10 in primis) e dalle norme comunitarie (art. 18 CDFUE ed art. 3 CEDU), non essendovi spazio in questa materia per una discrezionalità dell'amministrazione, che deve provvedere quanto prima all'inoltro della domanda di asilo.
- che tali principi sono stati recepiti nel nostro ordinamento dal D.lgs. n. 25/08 laddove sancisce che la Questura è tenuta a ricevere la domanda di protezione internazionale, redigendo verbale da trasmettere nel breve termine indicato dall'art. 26 della
Pagina 2 medesima legge alla Commissione Territoriale.
- A tal fine, la giurisprudenza della SS.UU. (ordinanza n. 5059 del 28.02.2017) sancisce che “la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli artt. 2 Cost. e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e, pertanto, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, cui può demandarsi solo l'accertamento dei presupposti di fatto legittimanti la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato al legislatore”.
- che alla luce di tutto ciò la normativa vigente impone alla Questura alla quale sia rivolta la domanda di protezione di riceverla e di trasmetterla alla competente Commissione territoriale e che la Questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale.
Si è costituito in giudizio il , per mezzo dell'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato, la quale richiamandosi integralmente alla relazione della Questura di Siena depositata unitamente alla memoria di costituzione ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Nella nota della Questura di Siena si legge:
- che il ricorrente, in data 14.08.2020, presentava mediante kit postale istanza di rinnovo del Permesso di Soggiorno per motivi di lavoro subordinato all'Ufficio Immigrazione della Questura di Siena, rinunciando espressamente alla Protezione Umanitaria.
- che durante l'istruttoria l'amministrazione rilevava che il sig. non solo non Pt_1 dimorava all'indirizzo dichiarato ma non risultava, altresì, regolarmente assunto, quindi privo di qualsiasi reddito e di contributi versati;
- che poiché al preavviso di diniego ex art. 10-bis della L. n. 241/1990, inviato in data 15.04.2021 all'istante presso l'indirizzo dichiarato (restituita al mittente con la dicitura
“sconosciuto”) non facevano seguito memorie difensive o altre produzioni documentali dell'interessato, accertato che l'odierno ricorrente non era in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, l'Amministrazione adottava un provvedimento di rifiuto con Decreto del Questore di Siena del 09.09.2021, notificato all'interessato in data 20.05.2023 presso lo sportello dell' della Questura di Siena;
Controparte_4
- che il ricorrente, ex art. 34 del D.lgs. n. 25 del 2008, ha espressamente rinunciato alla protezione umanitaria e quindi allo status a suo tempo riconosciuto, al fine di convertire il proprio permesso di soggiorno per “casi speciali” in un permesso per il quale non possedeva i requisiti;
Quanto alla circostanza lamentata dal ricorrente che la Questura avrebbe precluso all'istante la possibilità di reiterare la domanda di protezione internazionale, a causa di un mancato riscontro alle comunicazioni Pec e/o risposta ai contatti per via telefonica al
Pagina 3 numero dedicato, osservava:
- che l'odierno ricorrente presentatosi personalmente allo sportello dell'
[...] della Questura di Siena, nella data del 20.05.2023 non ha manifestato CP_4 alcuna volontà di voler riproporre domanda di protezione internazionale, nonostante in quell'occasione gli veniva notificato il provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
- “è noto che, accada in alcuni casi che i sistemi informatici non funzionino correttamente e i messaggi non arrivino, perciò il passaggio fondamentale, anche ai fini di effettuare una verifica preliminare dell'identità dell'interessato, è quello di recarsi personalmente presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di competenza”.
Con note scritte di trattazione depositate in data 23/01/2025, il ricorrente contestava l'avversa memoria difensiva rilevando che non spetta alla Questura entrare nel merito delle ragioni sottese alla nuova richiesta di protezione internazionale ma alla Commissione territoriale.
All'esito della trattazione e discussione della causa avvenuta in modalità cartolare ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva rimessa direttamente al Collegio per la decisione.
°°° °°°
Nel merito la domanda deve essere accolta. Il ricorrente ha dato prova dei ripetuti tentativi di formalizzare la domanda di protezione internazionale via p.e.c., come peraltro previsto nelle stesse indicazioni dell'organo competente a ricevere la domanda. Infatti, dal sito della Questura, si legge che che “Si riceve ESCLUSIVAMENTE su appuntamento dato da poste italiane (per i kit postali) o telefonando dalle ore 11.00 alle ore 13.00 allo 0577 228465 oppure scrivendo alla email PEC (link Email_1 https://questure.poliziadistato.it/servizio/orari/5730dc9d24105022252548) Il ricorrente ha pertanto dato prova di aver correttamente adempiuto i propri oneri, avendo pieno diritto a formalizzare la propria manifestazione di volontà di presentare una nuova domanda di protezione internazionale. Trattasi indubbiamente di un diritto soggettivo del ricorrente e di un corrispondente obbligo dell'Amministrazione convenuta a ricevere tale manifestazione, come correttamente evidenziato nel ricorso (cfr. Cass. SS.UU. ordinanza n. 5059 del 28.02.2017). In questo senso, risulta del tutto irrilevante il precedente rigetto del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, allegato dall'Amministrazione convenuta, e che non pare avere alcun nesso con l'avvio della procedura di cui è chiesta la formalizzazione in questa sede. Risulta del pari irrilevante la rinuncia alla protezione internazionale, che pur essendo una
Pagina 4 possibilità prevista dall'articolo 34 del D.lgs. n. 25/2008, è un requisito imposto dalla Questura per l'avvio del procedimento di conversione del permesso di soggiorno.
Si rappresenta peraltro che trattandosi di una manifestazione di volontà che si presuppone chiara, univoca e informata il documento prodotto dall'amministrazione appare per un verso poco chiaro, prima facendo riferimento alla protezione contenuta nel permesso di soggiorno del ricorrente e poi richiamando la rinuncia alla protezione internazionale (forme di protezione tutt'altro che analoghe), e peraltro verso appare non tradotto nella lingua veicolare del ricorrente e senza neppure dare atto della presenza di un interprete. In ogni caso tale manifestazione di rinuncia alla protezione internazionale non è assoluta e non può precludere al ricorrente di presentare successivamente una istanza reiterata di protezione internazionale ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 25/2008.
Non è dato comprendere se il rifiuto dell'Amministrazione sia da interpretarsi quale rifiuto dell'Amministrazione di ricevere una domanda ritenuta inammissibile, ovvero se sia dipeso da un “malfunzionamento dei sistemi informatici”. Nel primo caso è appena il caso di rammentare che la valutazione di ammissibilità della domanda reiterata spetta alla Commissione Territoriale e non alla Questura. Nel secondo caso, da leggersi quale parziale ammissione di inadempimento, la Questura era comunque tenuta a riscontrare le comunicazioni ricevute, senza entrare nel merito della domanda, ma unicamente procedendo alla registrazione della stessa ed alla attivazione della procedura legislativamente prevista.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate considerato che il ricorrente ha formalizzato domanda di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto ordina alla Questura di Siena di fissare un appuntamento con per la formalizzazione dell'istanza di protezione Parte_1 internazionale entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della presente sentenza;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Si comunichi
Firenze, 18/02/2025 Il Giudice dott. Umberto Castagnini
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