TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/06/2025, n. 2489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2489 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 DE NICOLO ANTONIO;
- ricorrente -
e contumace;
CP_1
- resistente -
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il pagamento degli A.N.F. non corrisposti durante il rapporto lavorativo.
Più specificamente ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della per quel che Controparte_2 rileva in questa sede, anche da luglio 2021 al 27.11.2021, data in cui perdurando il mancato pagamento delle retribuzioni rassegnava le dimissioni;
che durante il rapporto lavorativo ha svolto mansioni di operaio in regime di full time come da buste paga allegate;
che, per la crisi che aveva coinvolto la società datrice di lavoro, era stato collocato con alcuni colleghi in CGO a zero ore con richiesta da parte dell'azienda di pagamento diretto della prestazione a carico dell' con decorrenza CP_1 dall'1.07.2021; che non ha mai ricevuto alcun pagamento, né dalla società, né dall' , degli ANF;
che il 26.07.2022 CP_1 ha presentato istanza all' per il pagamento diretto CP_1 degli ANF, allegando dichiarazioni del liquidatore della società con cui si attestava che nel periodo di riferimento non era stato erogato alcunché dal datore di lavoro e l'orario di lavoro svolto;
che l' ha respinto la CP_1
1 domanda e anche il ricorso amministrativo;
che è stata presentata domanda di ammissione al passivo ma nessuna richiesta è stata formulata in tale sede per gli CP_3 che sussistono i presupposti per l'erogazione degli A.N.F. (sussistenza di valido rapporto di lavoro subordinato, appartenenza a nucleo familiare, mancata presentazione di ammissione al passivo), con conseguente legittimazione passiva dell' . CP_1
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale condanni l' al pagamento in proprio favore degli assegni per il CP_1 nucleo familiare dall'1.07.2021 al 27.11.2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese con attribuzione
L' sebbene regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_1
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Com'è noto, l'assegno per il nucleo familiare, istituito con il D.P.R. n. 797/1955 e riformato parzialmente con il d.l. n. 69/1988, convertito nella L. n. 153/1988, è stato istituito per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari sono composti da più persone e i cui redditi sono al di sotto delle fasce di reddito massime stabilite dalla legge.
Il detto assegno viene corrisposto generalmente dal datore di lavoro contestualmente al pagamento della retribuzione (artt. 37 e ss. del D.P.R. n. 797/1955), su domanda del lavoratore. Solo in casi eccezionali esso viene corrisposto direttamente dall' (nel caso in cui il richiedente sia CP_1 addetto ai servizi domestici o sia operaio agricolo dipendente a tempo determinato;
nel caso in cui il datore di lavoro abbia cessato la propria attività o sia stato dichiarato fallito;
nel caso in cui il lavoratore sia iscritto alla gestione separata ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali).
Sempre la medesima legge istitutiva dell'assegno al nucleo familiare (L. n. 153/88 di conversione del d.l. n. 69/88) prevede, all'articolo 2, comma 2, l'aumento dei limiti di reddito, e conseguentemente dell'importo dell'assegno, per i nuclei familiari di cui facciano parte “soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.
Più specificamente, l'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in legge n. 153/88 dispone che “Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni
2 economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto, [ed è concesso per i componenti del nucleo familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale]. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo…”.
Quanto al reddito da prendere in considerazione, il comma 9 della citata norma prevede che: “Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L.
2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con
3 dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.”.
Applicando tali norme al caso di specie, deve osservarsi che il ricorrente ha diritto agli ANF richiesti.
In primo luogo, risulta documentalmente provato il rapporto di lavoro subordinato in relazione al quale sono richiesti i suddetti assegni come è pure documentata la collocazione in CIGS nel periodo per il quale ha formulato richiesta di pagamento diretto all' , peraltro immediatamente CP_1 precedente l'intervenuto fallimento della società datrice di lavoro (cfr. buste paga sub all. 2 della produzione di parte ricorrente).
Né assume rilievo in senso ostativo al riconoscimento del diritto azionato la mancata autorizzazione della cassa integrazione da parte dell' , considerato che, ai sensi CP_1 dell'art. 3, comma 9, del d.lgs. 148/15, gli ANF spettano anche ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale, senza che, quindi, la mancata ammissione alla Cassa Integrazione del datore di lavoro da parte dell' possa riverberare i propri effetti CP_4 sulla posizione del ricorrente in assenza di altri elementi ostativi alla concessione del beneficio.
Inoltre, non esclude la sussistenza del diritto la mancanza di domanda nei confronti del datore di lavoro. Infatti, dalla normativa in tema di ANF può evincersi che l'indennità di congedo straordinario è anticipata dal datore di lavoro con possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all' . Inoltre, le prestazioni CP_1 indebitamente erogate e poste a conguaglio sono recuperate dal datore di lavoro e restituite all' Ne consegue, CP_1 pertanto, che obbligato finale all'erogazione del trattamento ed al recupero del beneficio indebitamente erogato è l'Istituto, avendo il datore di lavoro unicamente un ruolo di “adiectus solutionis causa”.
Inoltre, sulla questione concernente l'individuazione del soggetto legittimato alla restituzione di tali benefici, ove illegittimamente trattenuti si è reiteratamente pronunciata la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che “è incontroverso che anche l'indennità di malattia è dovuta dall' e viene corrisposta all'avente CP_1 diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa (Cass. n. 11296 del 2000), tanto che, qualora l'indennità di malattia, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata è l' CP_1
4 e non il datore di lavoro a cui non spetta alcuna valutazione in ordine ai presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità (Cass. n. 4274 del 2017; Cass. n. 19316 del 2021) e solo nel caso di domanda di restituzione del trattamento economico spettante al dipendente per la quota eccedente la corrispondente indennità di malattia, non viene in rilievo il rapporto previdenziale, per cui sussiste la legittimazione del datore di lavoro in quanto solvens e non adiectus solutionis causa (Cass. n. 4274 del 2017)” (Cass., ord. n. 3076/2022 e, in termini analoghi, Cass., ord. n. 23765/14).
Ne consegue, quindi, che sussiste il diritto del ricorrente alla liquidazione degli ANF ricorrendo i presupposti di legge per l'erogazione come da documentazione in atti (mancato pagamento dal datore di lavoro, intervenuto fallimento del datore di lavoro, appartenenza a nucleo familiare, risultante dalla autocertificazione reddituale in atti).
In questo senso, peraltro, si è già espresso questo Tribunale con le sentenze nn. 310, 311 e 312 del 2024 e il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 3667/2023 allegate alle note conclusive di parte ricorrente e rese in fattispecie analoghe alla presente.
Alla luce di ciò, l' va condannato al pagamento degli CP_1 ANF in favore del ricorrente per il periodo dall'1.07.2021 al 27.11.2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla domanda amministrativa al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del d.m. n. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori minimi (atteso il carattere seriale della controversia) dello scaglione di riferimento determinato in base al valore della controversia tenuto conto del periodo al quale si riferiscono gli ANF (fino ad
€ 5.200,00). Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Antonio De Nicolo che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sulla presente controversia, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli ANF per il periodo richiesto in ricorso;
2. condanna, per l'effetto, l' al pagamento degli CP_1
ANF in favore del ricorrente per il periodo dall'1.07.2021 al 27.11.2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla domanda amministrativa al soddisfo;
5 3. condanna l' al pagamento delle spese processuali CP_1 in favore del ricorrente, che liquida in € 886,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Antonio De Nicolo
Bari, 12/06/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
6
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 DE NICOLO ANTONIO;
- ricorrente -
e contumace;
CP_1
- resistente -
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il pagamento degli A.N.F. non corrisposti durante il rapporto lavorativo.
Più specificamente ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della per quel che Controparte_2 rileva in questa sede, anche da luglio 2021 al 27.11.2021, data in cui perdurando il mancato pagamento delle retribuzioni rassegnava le dimissioni;
che durante il rapporto lavorativo ha svolto mansioni di operaio in regime di full time come da buste paga allegate;
che, per la crisi che aveva coinvolto la società datrice di lavoro, era stato collocato con alcuni colleghi in CGO a zero ore con richiesta da parte dell'azienda di pagamento diretto della prestazione a carico dell' con decorrenza CP_1 dall'1.07.2021; che non ha mai ricevuto alcun pagamento, né dalla società, né dall' , degli ANF;
che il 26.07.2022 CP_1 ha presentato istanza all' per il pagamento diretto CP_1 degli ANF, allegando dichiarazioni del liquidatore della società con cui si attestava che nel periodo di riferimento non era stato erogato alcunché dal datore di lavoro e l'orario di lavoro svolto;
che l' ha respinto la CP_1
1 domanda e anche il ricorso amministrativo;
che è stata presentata domanda di ammissione al passivo ma nessuna richiesta è stata formulata in tale sede per gli CP_3 che sussistono i presupposti per l'erogazione degli A.N.F. (sussistenza di valido rapporto di lavoro subordinato, appartenenza a nucleo familiare, mancata presentazione di ammissione al passivo), con conseguente legittimazione passiva dell' . CP_1
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale condanni l' al pagamento in proprio favore degli assegni per il CP_1 nucleo familiare dall'1.07.2021 al 27.11.2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese con attribuzione
L' sebbene regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_1
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Com'è noto, l'assegno per il nucleo familiare, istituito con il D.P.R. n. 797/1955 e riformato parzialmente con il d.l. n. 69/1988, convertito nella L. n. 153/1988, è stato istituito per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari sono composti da più persone e i cui redditi sono al di sotto delle fasce di reddito massime stabilite dalla legge.
Il detto assegno viene corrisposto generalmente dal datore di lavoro contestualmente al pagamento della retribuzione (artt. 37 e ss. del D.P.R. n. 797/1955), su domanda del lavoratore. Solo in casi eccezionali esso viene corrisposto direttamente dall' (nel caso in cui il richiedente sia CP_1 addetto ai servizi domestici o sia operaio agricolo dipendente a tempo determinato;
nel caso in cui il datore di lavoro abbia cessato la propria attività o sia stato dichiarato fallito;
nel caso in cui il lavoratore sia iscritto alla gestione separata ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali).
Sempre la medesima legge istitutiva dell'assegno al nucleo familiare (L. n. 153/88 di conversione del d.l. n. 69/88) prevede, all'articolo 2, comma 2, l'aumento dei limiti di reddito, e conseguentemente dell'importo dell'assegno, per i nuclei familiari di cui facciano parte “soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.
Più specificamente, l'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in legge n. 153/88 dispone che “Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni
2 economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto, [ed è concesso per i componenti del nucleo familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale]. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo…”.
Quanto al reddito da prendere in considerazione, il comma 9 della citata norma prevede che: “Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L.
2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con
3 dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.”.
Applicando tali norme al caso di specie, deve osservarsi che il ricorrente ha diritto agli ANF richiesti.
In primo luogo, risulta documentalmente provato il rapporto di lavoro subordinato in relazione al quale sono richiesti i suddetti assegni come è pure documentata la collocazione in CIGS nel periodo per il quale ha formulato richiesta di pagamento diretto all' , peraltro immediatamente CP_1 precedente l'intervenuto fallimento della società datrice di lavoro (cfr. buste paga sub all. 2 della produzione di parte ricorrente).
Né assume rilievo in senso ostativo al riconoscimento del diritto azionato la mancata autorizzazione della cassa integrazione da parte dell' , considerato che, ai sensi CP_1 dell'art. 3, comma 9, del d.lgs. 148/15, gli ANF spettano anche ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale, senza che, quindi, la mancata ammissione alla Cassa Integrazione del datore di lavoro da parte dell' possa riverberare i propri effetti CP_4 sulla posizione del ricorrente in assenza di altri elementi ostativi alla concessione del beneficio.
Inoltre, non esclude la sussistenza del diritto la mancanza di domanda nei confronti del datore di lavoro. Infatti, dalla normativa in tema di ANF può evincersi che l'indennità di congedo straordinario è anticipata dal datore di lavoro con possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all' . Inoltre, le prestazioni CP_1 indebitamente erogate e poste a conguaglio sono recuperate dal datore di lavoro e restituite all' Ne consegue, CP_1 pertanto, che obbligato finale all'erogazione del trattamento ed al recupero del beneficio indebitamente erogato è l'Istituto, avendo il datore di lavoro unicamente un ruolo di “adiectus solutionis causa”.
Inoltre, sulla questione concernente l'individuazione del soggetto legittimato alla restituzione di tali benefici, ove illegittimamente trattenuti si è reiteratamente pronunciata la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che “è incontroverso che anche l'indennità di malattia è dovuta dall' e viene corrisposta all'avente CP_1 diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa (Cass. n. 11296 del 2000), tanto che, qualora l'indennità di malattia, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata è l' CP_1
4 e non il datore di lavoro a cui non spetta alcuna valutazione in ordine ai presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità (Cass. n. 4274 del 2017; Cass. n. 19316 del 2021) e solo nel caso di domanda di restituzione del trattamento economico spettante al dipendente per la quota eccedente la corrispondente indennità di malattia, non viene in rilievo il rapporto previdenziale, per cui sussiste la legittimazione del datore di lavoro in quanto solvens e non adiectus solutionis causa (Cass. n. 4274 del 2017)” (Cass., ord. n. 3076/2022 e, in termini analoghi, Cass., ord. n. 23765/14).
Ne consegue, quindi, che sussiste il diritto del ricorrente alla liquidazione degli ANF ricorrendo i presupposti di legge per l'erogazione come da documentazione in atti (mancato pagamento dal datore di lavoro, intervenuto fallimento del datore di lavoro, appartenenza a nucleo familiare, risultante dalla autocertificazione reddituale in atti).
In questo senso, peraltro, si è già espresso questo Tribunale con le sentenze nn. 310, 311 e 312 del 2024 e il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 3667/2023 allegate alle note conclusive di parte ricorrente e rese in fattispecie analoghe alla presente.
Alla luce di ciò, l' va condannato al pagamento degli CP_1 ANF in favore del ricorrente per il periodo dall'1.07.2021 al 27.11.2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla domanda amministrativa al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del d.m. n. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori minimi (atteso il carattere seriale della controversia) dello scaglione di riferimento determinato in base al valore della controversia tenuto conto del periodo al quale si riferiscono gli ANF (fino ad
€ 5.200,00). Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Antonio De Nicolo che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sulla presente controversia, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli ANF per il periodo richiesto in ricorso;
2. condanna, per l'effetto, l' al pagamento degli CP_1
ANF in favore del ricorrente per il periodo dall'1.07.2021 al 27.11.2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla domanda amministrativa al soddisfo;
5 3. condanna l' al pagamento delle spese processuali CP_1 in favore del ricorrente, che liquida in € 886,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Antonio De Nicolo
Bari, 12/06/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
6