TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1699/2025 RG, introdotta da
ROMA (RM), 27/07/1988), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. CASSIANO GIANLUCA;
(ROMA (RM), 28/09/1988), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. CASSIANO GIANLUCA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di Parte_1 Controparte_1
aver contratto matrimonio 02/05/2014, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 966/2025 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori e collocata Per_1
presso la madre in Roma, Via Giuseppe Gagliani Caputo n. 32. Il Signor
– nella sua qualità di proprietario dell'immobile sito in Parte_1
Roma, Via Giuseppe Gagliani Caputo n. 32 distinto al NCEU di Roma al
Foglio 295, Particella 2829, Sub 622, ZC 6, cat. A/2 (appartamento) e dell'immobile sito in Roma, Via Giuseppe Gagliani Caputo n. 32 distinto al
NCEU di Roma al Foglio 295, Particella 2829, Sub 777, ZC 6, cat. C/6 (box)
– dispone l'assegnazione dei detti immobili quale casa coniugale alla signora
. La Signora si accolla tutte le spese Controparte_1 Controparte_1
relative al detto immobile sito in Roma, Via Giuseppe Gagliani Caputo n. 32
e precisamente TARI, bollette luce, gas, telefono e internet oltre al 50% delle spese ordinarie del condominio. Il Signor si accolla il Parte_1
50% delle spese ordinarie del condominio oltre alle spese straordinarie del condominio del detto immobile.
2. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione,
all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà
la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
4. Quanto alla frequentazione padre-figlia la signora Controparte_1
si impegna a favorire gli incontri padre-figlia ogniqualvolta il padre si recherà a Roma anche qualora dovesse dare preavviso di quattro (4) giorni.
Salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori – che tengano conto del preminente interesse della figlia – la stessa trascorrerà con il padre che si recherà a Roma: • Quattro (4) giorni di seguito ogni due (2)
mesi ovvero – qualora tale condizione non dovesse verificarsi per qualunque motivo o ragione – (1) finesettimana al mese dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 16:00; • durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 giugno di ogni anno in base alle ferie che saranno concesse ad entrambi i genitori;
• per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
• durante le vacanze natalizie ad anni alterni a settimane alternate e alternando il giorno della Vigilia di Natale e il giorno di Natale fino al 6 gennaio;
• durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta sempre in base alle ferie concesse ad entrambi i genitori.
5. Il padre – – a titolo di concorso nel Parte_1
mantenimento della figlia verserà all'altro genitore – Controparte_1 – entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00
(duecentocinquanta/00) mensili da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT con decorrenza dal 1° marzo 2025.
6. Il padre – – contribuirà altresì, nella Parte_1
misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie come previsto dal protocollo d'intesa del Tribunale di Roma del 17 dicembre 2014, fatta salva la spesa relativa alla mensa scolastica.
7. L'assegno unico per la figlia verrà corrisposto integralmente in favore della signora e il Signor Controparte_1 Parte_1
si impegna a consegnare la documentazione per far ottenere
[...]
l'assegno unico alla signora e a firmare la relativa documentazione. CP_1
8. L'indennità di frequenza, relativa alla disabilità della minore, verrà
corrisposta integralmente in favore della signora e il Controparte_1
Signor si impegna a consegnare la Parte_1
documentazione per far ottenere la detta indennità di frequenza alla signora e a firmare la relativa documentazione. CP_1
9. Relativamente ai permessi mensili retribuiti ex Legge 104/1992 per l'assistenza della figlia le parti dichiarano di concedere tale diritto Per_1
al genitore collocatario e precisamente alla Signora . Il Controparte_1
Signor si impegna a non usufruire dei detti permessi. Parte_1
10. Il Signor è intestatario di due (2) autoveicoli Parte_1
(Kia Stonic targata GP704NF e Fiat Grande Punto targata DZ836KP) che si devono considerare patrimonio familiare. Di conseguenza, il Signor
si impegna a corrispondere alla Signora Parte_1 CP_1
somma pari alla metà della differenza tra i valori attuali dei veicoli
[...]
che corrisponde precisamente ad € 3.000,00 (tremila/00) entro e non oltre il 31.5.2025. Inoltre, il Signor – con il presente atto – concede in Parte_1
comodato d'uso l'utilizzo dell'autoveicolo Fiat Grande Punto targata
DZ836KP alla signora , la quale si impegna a sostenere le Controparte_1
relative spese di bollo, assicurazione e manutenzione.
11. Le somme giacenti sui conti correnti cointestati n. 00000387 presso
Banca nazionale del lavoro Agenzia di Roma, Viale Giulio Cesare e n.
1605997 presso sono state già ripartite mediante Controparte_2
attribuzione della metà a ciascuno dei coniugi. La somma attualmente disponibile sul conto corrente cointestato n. 00000387 presso Banca
nazionale del lavoro Agenzia di Roma, Viale Giulio Cesare di € 9.000,00
vieni ripartita tra i coniugi come di seguito indicato: - € 7.000,00 in favore di derivante da donazione del padre;
- € 2.000,00 in Parte_1
favore di derivante da retribuzione. La somma attualmente Controparte_1
disponibile sul conto corrente cointestato n. 1605997 presso
[...]
di € 4.500,00 vieni ripartita tra i coniugi come di seguito CP_2
indicato: - € 3.250,00 in favore di derivante da Parte_1
retribuzione; - € 1.250,00 in favore di derivante da Controparte_1
risparmi. I coniugi si impegnano a chiudere i detti conti correnti e ad aprirne altri due intestati rispettivamente ad ognuno. Le somme che derivano dai rispettivi lavori – che saranno accreditate sui detti conti correnti fino alla chiusura degli stessi – saranno a disposizione dei rispettivi beneficiari del reddito corrisposto.
12. Il piano di accumulo in favore della figlia presso Poste Per_1
Italiane SPA denominato POSTE VITA addebitato su libretto postale cointestato n. 36039548 sarà proseguito e ciascuno dei coniugi pagherà la metà dell'importo annuo corrispondente ad € 600,00 (precisamente € 300,00 ciascuno all'anno) da versare mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese
(precisamente € 25,00 al mese ciascuno).
13. Le somme giacenti sul Libretto Postale cointestato n. 36039548
presso Poste Italiane SPA sono state già ripartite mediante attribuzione della metà a ciascuno dei coniugi. La somma attualmente disponibile sul Libretto
Postale cointestato n. 36039548 presso Poste Italiane SPA di € 5.800,00
viene ripartita tra i coniugi come di seguito indicato: - € 2.900,00 in favore di derivante da risparmi;
- € 2.900,00 in favore di Parte_1
derivante da risparmi. Controparte_1
14. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento nei loro confronti essendo entrambi economicamente indipendenti.
15. I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 02/05/2014, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1699/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Tivoli in data 02/05/2014 tra (ROMA (RM), Parte_1
27/07/1988) e (ROMA (RM), 28/09/1988) trascritto Controparte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Tivoli al n. 9, Parte II,
Serie A, Anno 2014, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 11/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1699/2025 RG, introdotta da
ROMA (RM), 27/07/1988), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. CASSIANO GIANLUCA;
(ROMA (RM), 28/09/1988), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. CASSIANO GIANLUCA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di Parte_1 Controparte_1
aver contratto matrimonio 02/05/2014, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 966/2025 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori e collocata Per_1
presso la madre in Roma, Via Giuseppe Gagliani Caputo n. 32. Il Signor
– nella sua qualità di proprietario dell'immobile sito in Parte_1
Roma, Via Giuseppe Gagliani Caputo n. 32 distinto al NCEU di Roma al
Foglio 295, Particella 2829, Sub 622, ZC 6, cat. A/2 (appartamento) e dell'immobile sito in Roma, Via Giuseppe Gagliani Caputo n. 32 distinto al
NCEU di Roma al Foglio 295, Particella 2829, Sub 777, ZC 6, cat. C/6 (box)
– dispone l'assegnazione dei detti immobili quale casa coniugale alla signora
. La Signora si accolla tutte le spese Controparte_1 Controparte_1
relative al detto immobile sito in Roma, Via Giuseppe Gagliani Caputo n. 32
e precisamente TARI, bollette luce, gas, telefono e internet oltre al 50% delle spese ordinarie del condominio. Il Signor si accolla il Parte_1
50% delle spese ordinarie del condominio oltre alle spese straordinarie del condominio del detto immobile.
2. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione,
all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà
la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
4. Quanto alla frequentazione padre-figlia la signora Controparte_1
si impegna a favorire gli incontri padre-figlia ogniqualvolta il padre si recherà a Roma anche qualora dovesse dare preavviso di quattro (4) giorni.
Salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori – che tengano conto del preminente interesse della figlia – la stessa trascorrerà con il padre che si recherà a Roma: • Quattro (4) giorni di seguito ogni due (2)
mesi ovvero – qualora tale condizione non dovesse verificarsi per qualunque motivo o ragione – (1) finesettimana al mese dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 16:00; • durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 giugno di ogni anno in base alle ferie che saranno concesse ad entrambi i genitori;
• per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
• durante le vacanze natalizie ad anni alterni a settimane alternate e alternando il giorno della Vigilia di Natale e il giorno di Natale fino al 6 gennaio;
• durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta sempre in base alle ferie concesse ad entrambi i genitori.
5. Il padre – – a titolo di concorso nel Parte_1
mantenimento della figlia verserà all'altro genitore – Controparte_1 – entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00
(duecentocinquanta/00) mensili da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT con decorrenza dal 1° marzo 2025.
6. Il padre – – contribuirà altresì, nella Parte_1
misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie come previsto dal protocollo d'intesa del Tribunale di Roma del 17 dicembre 2014, fatta salva la spesa relativa alla mensa scolastica.
7. L'assegno unico per la figlia verrà corrisposto integralmente in favore della signora e il Signor Controparte_1 Parte_1
si impegna a consegnare la documentazione per far ottenere
[...]
l'assegno unico alla signora e a firmare la relativa documentazione. CP_1
8. L'indennità di frequenza, relativa alla disabilità della minore, verrà
corrisposta integralmente in favore della signora e il Controparte_1
Signor si impegna a consegnare la Parte_1
documentazione per far ottenere la detta indennità di frequenza alla signora e a firmare la relativa documentazione. CP_1
9. Relativamente ai permessi mensili retribuiti ex Legge 104/1992 per l'assistenza della figlia le parti dichiarano di concedere tale diritto Per_1
al genitore collocatario e precisamente alla Signora . Il Controparte_1
Signor si impegna a non usufruire dei detti permessi. Parte_1
10. Il Signor è intestatario di due (2) autoveicoli Parte_1
(Kia Stonic targata GP704NF e Fiat Grande Punto targata DZ836KP) che si devono considerare patrimonio familiare. Di conseguenza, il Signor
si impegna a corrispondere alla Signora Parte_1 CP_1
somma pari alla metà della differenza tra i valori attuali dei veicoli
[...]
che corrisponde precisamente ad € 3.000,00 (tremila/00) entro e non oltre il 31.5.2025. Inoltre, il Signor – con il presente atto – concede in Parte_1
comodato d'uso l'utilizzo dell'autoveicolo Fiat Grande Punto targata
DZ836KP alla signora , la quale si impegna a sostenere le Controparte_1
relative spese di bollo, assicurazione e manutenzione.
11. Le somme giacenti sui conti correnti cointestati n. 00000387 presso
Banca nazionale del lavoro Agenzia di Roma, Viale Giulio Cesare e n.
1605997 presso sono state già ripartite mediante Controparte_2
attribuzione della metà a ciascuno dei coniugi. La somma attualmente disponibile sul conto corrente cointestato n. 00000387 presso Banca
nazionale del lavoro Agenzia di Roma, Viale Giulio Cesare di € 9.000,00
vieni ripartita tra i coniugi come di seguito indicato: - € 7.000,00 in favore di derivante da donazione del padre;
- € 2.000,00 in Parte_1
favore di derivante da retribuzione. La somma attualmente Controparte_1
disponibile sul conto corrente cointestato n. 1605997 presso
[...]
di € 4.500,00 vieni ripartita tra i coniugi come di seguito CP_2
indicato: - € 3.250,00 in favore di derivante da Parte_1
retribuzione; - € 1.250,00 in favore di derivante da Controparte_1
risparmi. I coniugi si impegnano a chiudere i detti conti correnti e ad aprirne altri due intestati rispettivamente ad ognuno. Le somme che derivano dai rispettivi lavori – che saranno accreditate sui detti conti correnti fino alla chiusura degli stessi – saranno a disposizione dei rispettivi beneficiari del reddito corrisposto.
12. Il piano di accumulo in favore della figlia presso Poste Per_1
Italiane SPA denominato POSTE VITA addebitato su libretto postale cointestato n. 36039548 sarà proseguito e ciascuno dei coniugi pagherà la metà dell'importo annuo corrispondente ad € 600,00 (precisamente € 300,00 ciascuno all'anno) da versare mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese
(precisamente € 25,00 al mese ciascuno).
13. Le somme giacenti sul Libretto Postale cointestato n. 36039548
presso Poste Italiane SPA sono state già ripartite mediante attribuzione della metà a ciascuno dei coniugi. La somma attualmente disponibile sul Libretto
Postale cointestato n. 36039548 presso Poste Italiane SPA di € 5.800,00
viene ripartita tra i coniugi come di seguito indicato: - € 2.900,00 in favore di derivante da risparmi;
- € 2.900,00 in favore di Parte_1
derivante da risparmi. Controparte_1
14. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento nei loro confronti essendo entrambi economicamente indipendenti.
15. I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 02/05/2014, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1699/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Tivoli in data 02/05/2014 tra (ROMA (RM), Parte_1
27/07/1988) e (ROMA (RM), 28/09/1988) trascritto Controparte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Tivoli al n. 9, Parte II,
Serie A, Anno 2014, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 11/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi